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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 settembre 2024

Cassazione n. 24711/2024

Testo disponibile della fonte

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09/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1298/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VERONA n. 7759 /20 20 depositatoi l 13/11/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. – Con decreto del 6 .5. 2016 li M ISE ha sottoposto al l a procedura di Amministrazione straordinaria ex "Legge Marzano" [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( e le seguenti ulteriori società come essa appartenenti al "[OSCURATO:PERSONA]" : [OSCURATO:PERSONA] s .a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, Cordioli . [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione).

1.1. – [OSCURATO:SOCIETA]. (società immobiliare dello stesso Gruppo rimasta " in bonis " ) ha chiesto ammettersi al passivo della procedura di Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tra l’altro,il credito di € 939.202,12 a titolo di canoni di locazione di alcuni immobili pervenuti nella sua disponibilità per effetto di una serie di complesse operazioni negoziali (compravendita, locazione, leasing, sale and lease back), con il privilegio ex art.2764 c.c. fino alla data di apertura della procedura di A.S. e successivamente anche in prededuzione, oltre quelli maturandi per tutto il tempo della loro occupazione da parte della procedura.

1.2. – I l Giudice delegato ha escluso il credito , ritenendo i contratti di locazione privi di effetto perché simulati ex art. 1414 c.c. e dissimulanti finanziamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA], nonché per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c.

1.3. –Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Verona ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. di [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo infondata l’eccezione di simulazione dell’operazione negoziale (ricondotta ad un processo di riorganizzazione delle varie società̀ del Gruppo, tutte riferibili alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA]) ed accogliendo, solo per tre dei quattro complessi immobiliari , l’eccezione di annullamento per conflitto di interessi ex art. 2475 - ter c.c., escludendo la sussistenza di vantaggi compensativi.

2. – Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria, cui la procedura di A.S. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria.

Considerato che:

2.1. – Con il primo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2475 ter e 1394 c.c .

2.2. – Nel secondo si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione de ll’ art. 115 c.p.c. ed e rrore di percezione di risultanze istruttorie determinanti ai fini del decidere.

3. – C on nota di deposito la ricorrente ha comunicato che il ricorso ̀ connesso ai seguenti procedimenti: i) [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in A.S. (n RG . 1306/2021); ii) [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in A.S. (n.

RG 1309/2021); iii) [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in A.S. (n.

RG 1313/2021 ) ; iv) [OSCURATO:SOCIETA]./Gruppo industriale [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. (n.

RG 1314/2021), tutti derivanti da giudizi di opposizione allo stato passivo promossi dalla stessa ricorrente, «in relazione a fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente procedimento, avverso le altre societ ̀ in amministrazione straordinaria del [OSCURATO:PERSONA], di cui pure [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fa parte».

Anche la procedura controricorrente ha dichiarato che « i l giudizio in corso fra [OSCURATO:SOCIETA] e i commissari straordinari della Società siinnesta (…) all'interno di un più ampio contenzioso relativo ai contratti di locazione stipulati fra l'odierna ricorrente e sei società del c.d. gruppo [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria: OTL ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria), Cordioli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (GIT)».

3.1. – [OSCURATO:PERSONA] ritiene , in relazione alla sopraggiunta segnalazione, l’opportunità di esaminare la possibile tratta zione congiunta de i vari ricorsi al fine della verifica della rispettiva connessione.

P.Q.M.

Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta con i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
09/2024 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1298/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso il DECRETO del TRIBUNALE di VERONA n. 7759 /20 20 depositatoi l 13/11/2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. – Con decreto del 6 .5. 2016 li M ISE ha sottoposto al l a procedura di Amministrazione straordinaria ex "Legge Marzano" [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ( e le seguenti ulteriori società come essa appartenenti al "[OSCURATO:PERSONA]" : [OSCURATO:PERSONA] s .a.s., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, Cordioli . [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione). 1.1. – [OSCURATO:SOCIETA]. (società immobiliare dello stesso Gruppo rimasta " in bonis " ) ha chiesto ammettersi al passivo della procedura di Amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., tra l’altro,il credito di € 939.202,12 a titolo di canoni di locazione di alcuni immobili pervenuti nella sua disponibilità per effetto di una serie di complesse operazioni negoziali (compravendita, locazione, leasing, sale and lease back), con il privilegio ex art.2764 c.c. fino alla data di apertura della procedura di A.S. e successivamente anche in prededuzione, oltre quelli maturandi per tutto il tempo della loro occupazione da parte della procedura. 1.2. – I l Giudice delegato ha escluso il credito , ritenendo i contratti di locazione privi di effetto perché simulati ex art. 1414 c.c. e dissimulanti finanziamenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA], nonché per conflitto di interessi ex art. 1394 c.c. 1.3. –Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Verona ha accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. di [OSCURATO:SOCIETA], ritenendo infondata l’eccezione di simulazione dell’operazione negoziale (ricondotta ad un processo di riorganizzazione delle varie società̀ del Gruppo, tutte riferibili alla famiglia [OSCURATO:SOCIETA]) ed accogliendo, solo per tre dei quattro complessi immobiliari , l’eccezione di annullamento per conflitto di interessi ex art. 2475 - ter c.c., escludendo la sussistenza di vantaggi compensativi. 2. – Avverso detta decisione [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione in due mezzi, illustrato da memoria, cui la procedura di A.S. di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso, parimenti corredato da memoria. Considerato che: 2.1. – Con il primo motivo si denunzia la violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 2475 ter e 1394 c.c . 2.2. – Nel secondo si deduce la nullità del decreto impugnato per violazione de ll’ art. 115 c.p.c. ed e rrore di percezione di risultanze istruttorie determinanti ai fini del decidere. 3. – C on nota di deposito la ricorrente ha comunicato che il ricorso ̀ connesso ai seguenti procedimenti: i) [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in A.S. (n RG . 1306/2021); ii) [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione in A.S. (n. RG 1309/2021); iii) [OSCURATO:SOCIETA]./[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in A.S. (n. RG 1313/2021 ) ; iv) [OSCURATO:SOCIETA]./Gruppo industriale [OSCURATO:SOCIETA]. in A.S. (n. RG 1314/2021), tutti derivanti da giudizi di opposizione allo stato passivo promossi dalla stessa ricorrente, «in relazione a fattispecie del tutto analoghe a quella oggetto del presente procedimento, avverso le altre societ ̀ in amministrazione straordinaria del [OSCURATO:PERSONA], di cui pure [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. fa parte». Anche la procedura controricorrente ha dichiarato che « i l giudizio in corso fra [OSCURATO:SOCIETA] e i commissari straordinari della Società siinnesta (…) all'interno di un più ampio contenzioso relativo ai contratti di locazione stipulati fra l'odierna ricorrente e sei società del c.d. gruppo [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria: OTL ([OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in amministrazione straordinaria), Cordioli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (GIT)». 3.1. – [OSCURATO:PERSONA] ritiene , in relazione alla sopraggiunta segnalazione, l’opportunità di esaminare la possibile tratta zione congiunta de i vari ricorsi al fine della verifica della rispettiva connessione. P.Q.M. Dispone rinvio della causa a nuovo ruolo al fine della trattazione congiunta con i
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