CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00531/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2019 del TRIBUNALE di VARESEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ~6r:incluso Chtez=3:132 Il Procuratore generate, [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Varese del 20 dicembre 2019, con la quale sono stati condannati alla pena di euro 2.000,00 di ammenda per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere nella sua forma di lieve entità, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110, per avere il 7 maggio 2017 portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, rispettivamente "un coltellino a serramanico marca [OSCURATO:PERSONA] lungo 14 cm (di cui 5 cm di lama), un coltellino a serramanico marca Beta di lunghezza pari a 17 cm. di cui 8 cm. di lama e un'ascia di metallo modificata, senza manico con lama particolarmente tagliente". 2. I ricorrenti articolano tre motivi. 2.1. Con il primo motivo denunciano erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 131-bis cod. pen., perché il giudice di merito avrebbe omesso di applicare la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nonostante vi fossero tutti i presupposti previsti dalla legge. 2.2. Con il secondo motivo, lamentano erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 442 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata perché il Giudice di pace non avrebbe offerto motivazione alcuna circa le modalità con le quali era stata determinata la diminuzione di pena della metà dovuta per la scelta del rito abbreviato. 2.3. Con l'ultimo motivo, lamentano erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 62 -bis cod. pen. perché il giudice di merito, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione, avrebbe negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante ne ricorressero i presupposti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico. Il Tribunale ha fornito una motivazione congrua e logica a sostegno dell'insussistenza dei presupposti applicativi della norma, attraverso adeguati riferimenti alle specifiche circostanze di luogo e di tempo della condotta posta in essere dai tre ricorrenti, attivisti di destra appartenenti all'associazione Do.Ra. "Comunità dei dodici raggi"; il Tribunale ha, in particolare, affermato che gli imputati, in modo simultaneo, hanno portato in luogo pubblico dette armi in una località altamente simbolica sotto il profilo storico-politico: il sacrario delle vittime della battaglia di [OSCURATO:PERSONA] avvenuta tra i partigiani e l'esercito nazista del 13-15 novembre 1943. Con tali argomenti i ricorrenti non si confrontano, sicché il motivo risulta generico. 1.2. Il secondo motivo è infondato, perché la norma non consente alcuna discrezionalità nella diminuzione della pena nella misura di metà della pena base e, dì conseguenza, non è necessaria una motivazione specifica. Inoltre, la pena edittale è da 1.000,00 a 10.000,00 euro di ammenda, con la conseguenza che, in concreto, la pena-base, pur in mancanza di specifica esplicitazione, è certamente stabilita nella misura di euro 4.000,00 ridotta a 2.000,00, quindi della metà, in ragione del rito prescelto, sicché i ricorrenti avrebbero dovuto semmai contestare la determinazione della pena-base. 1.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Esiste una motivazione, sia pure sintetica, in ordine all'assenza di elementi positivi in atti che potessero giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La ragione del diniego va posta in relazione alle argomentazioni sulla gravità del fatto, contenute nella prima parte della sentenza, sulla particolare pericolosità della condotta, tenuto in un luogo altamente simbolico sotto il profilo politico-ideologico. Così argomentando, il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi enunciati in sede di legittimità, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n, 44071 del 25 settembre 2014, Papini, Rv. 260610). 2. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso l'11/1112021 [OSCURATO:PERSONA]