CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09825/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della Libertà di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Palermo - Sezione Riesame, decidendo ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato di partecipazione all’associazione di stampo mafioso cosa nostra, mandamento palermitano di [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], facente capo, tra gli altri, a [OSCURATO:PERSONA], descritta al capo 2) della incolpazione provvisoria. 1.1. In prospettazione accusatoria, convalidata dal Tribunale del riesame, [OSCURATO:PERSONA], autista e uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], è a disposizione del sodalizio mafioso avendo partecipato a riunioni aventi a oggetto lo scambio di informazioni e la programmazione di attività criminali, curato e assicurato gli spostamenti, le comunicazioni e le riunioni riservate di [OSCURATO:PERSONA], veicolato informazioni e messaggi da e verso quest’ultimo, anche nei rapporti con altri soggetti mafiosi, infine risolto dispute interne al mandamento riguardanti questioni debitorie. Il Tribunale ha in primo luogo delineato la figura di [OSCURATO:PERSONA] quale sicuro appartenente alla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], avuto riguardo alle due condanne per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., oltre che per i delitti di sequestro di persona, omicidio, occultamento di cadavere ed estorsione aggravata. Ha, poi, ricordato come questi, rimesso in libertà nel marzo 2021 dopo un lungo periodo di espiazione della pena, in numerosi dialoghi con [OSCURATO:PERSONA], rivendicasse – in virtù del ruolo di “capo pretorio” riconosciutogli in ragione della pluriennale e mai recisa militanza nel sodalizio, tanto da essere costantemente aggiornato e attivamente coinvolto in merito alle dinamiche interne e alla programmazione gestione dell’ attività associativa – la piena autonomia decisionale sulle questioni del sodalizio stesso, non mancando di manifestare disprezzo per gli attuali reggenti, Micalizzi e Serio, e rimarcando come gli altri associati mafiosi avrebbero dovuto «andare a cercarlo, e non viceversa» per coinvolgerlo nelle questioni associative. Secondo il Tribunale, tali conversazioni – contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari – erano indicative dell’imminente tentativo di avvicendamento di [OSCURATO:PERSONA] agli attuali vertici del mandamento, da questi rivendicato finanche attraverso il ricorso alle armi («mi devo mettere in mano il revolver», come risulta nella conversazione ambientale del 13 novembre 2021). Si è, dunque, ritenuto che fosse in questo quadro fattuale che andava interpretato il reiterato rifiuto opposto da [OSCURATO:PERSONA] a Micalizzi che, in occasione dell’incontro riservato tenutosi il 16 luglio 2021 (dunque pochi mesi dopo la scarcerazione del primo), gli proponeva di diventare suo “picciotto“, ovvero di affiancarlo, in posizione subalterna, nella gestione dell’attività associativa della famiglia mafiosa (si veda la conversazione ambientale del 15 febbraio 2023). Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sua piena condivisione rispetto al progetto di [OSCURATO:PERSONA] è stata inferita dalle conversazioni ambientali nelle quali il primo, assumendo un contegno ambivalente nei rapporti con il reggente Micalizzi, di fatto ha datoseguito alle mire di avvicendamento del secondo. Segnatamente, l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio è stata ritenuta attualizzata: i) dalle conversazioni nelle quali l’indagato, discutendo con altri interlocutori mafiosi, esaltava le doti di leadership e la caratura criminale di [OSCURATO:PERSONA], che definiva “infallibile“, auspicandone l’imminente avvicendamento nel ruolo di vertice; ii) dai numerosi incontri tra [OSCURATO:PERSONA] ed esponenti di spicco di altre famiglie mafiose ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) cui [OSCURATO:PERSONA] era autorizzato a prender parte in quanto intraneo al sodalizio; iii) dall’affermazione dell’indagato di aver frequentato numerosi appartenenti alla mafia con i quali aveva condiviso l’appartenenza a cosa nostra e, tra questi, l’associato [OSCURATO:PERSONA], storico reggente del mandamento di [OSCURATO:PERSONA] fino alla sua collaborazione con la giustizia; iv) dal suo coinvolgimento, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], nelle vicende riguardanti alcuni recuperi di crediti del sodalizio (si tratta delle vicende riguardanti [OSCURATO:PERSONA] e del gioielliere Davi). Conclusivamente, sulla scorta di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto dimostrata, quantomeno in termini di probatio minor, la stabile e consapevole partecipazione dell’indagato al sodalizio mafioso, resa evidente dalla stabilità e delicatezza dei compiti associativi, di natura esecutiva e logistico informativa, svolti senza soluzione di continuità nel periodo in contestazione, in posizione subalterna al sodale [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Le esigenze cautelari, di massimo spessore, sono state invece tratte dal livello di coinvolgimento dell'indagato nelle dinamiche associative, in assenza di alcun elemento indicativo di recesso dal vincolo o di allontanamento dall'ambiente di tipo mafioso. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Gli indizi sarebbero scarni e inidonei a supportare, nella prospettiva del giudizio, una qualificata probabilità di condanna; essi, inoltre, sarebbero stati illogicamente valutati. Richiamata giurisprudenza di legittimità secondo cui la condotta di partecipazione a un sodalizio mafioso non può esaurirsi in una manifestazione unilaterale o in un'affermazione di status, essendo necessaria un'attivazione fattiva a favore della consorteria, il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe mancante di un percorso motivazionale indicativo dei punti di fatto e di diritto in grado di disarticolare la motivazione con la quale il Giudice per le indagini preliminari ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare. In particolare, sarebbe in primo luogo mancata la verificada parte del Tribunale dell’esistenza di un’associazione mafiosa cui il coindagato [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aderito. In secondo luogo, con riferimento al ricorrente, la motivazione del Tribunale avrebbe omesso la puntuale indicazione degli elementi costituenti indizi dotati della necessaria gravità tali da far ritenere lo stesso partecipe dell’associazione, poiché il percorso argomentativo del provvedimento impugnato si dipanerebbe esclusivamente attorno alla figura del concorrente [OSCURATO:PERSONA], cui si sostiene assertivamente che l’indagato avrebbe prestato assistenza. Gli elementi richiamati nel provvedimento a sostegno della ritenuta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] si sostanziano esclusivamente nelle intercettazioni che il Giudice per le indagini preliminari ha valutato in senso assolutamente contrario, cui il Tribunale attribuisce apoditticamente un significato difforme. In particolare, sarebbero state immotivatamente enfatizzate le informazioni che ilricorrente forniva all’indagato su questioni sorte nella zona controllata dal mandamento mafioso, trattandosi di fatti e circostanze risapute nel substrato sociale di appartenenza e non necessariamente collegate alla gestione del sodalizio. Si lamenta, invece, la mancata valorizzazione della conversazione del 3 settembre 2021 nel corso della quale l’indagato riferiva a [OSCURATO:PERSONA], fratello di Giuseppe (reggente della famiglia mafiosa dello Zen), che Micalizzi aveva convocato per ben due volte [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo si era rifiutato di coadiuvarlo perché «voleva stare da solo». Ciò che era confermato direttamente da [OSCURATO:PERSONA] che, nella conversazione del 1° ottobre 2022, racconta a [OSCURATO:PERSONA] dell’incontro avvenuto il giorno precedente con Serio, ribadendo la sua intenzione di non voler affiancare Micalizzi. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’erronea ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al reato di associazione mafiosa, potendo al più la sua condottaintegrare quella di cui all’art. 378 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in punto di ritenuta esigenza cautelare del pericolo di recidiva. Il ricorrente lamenta la valorizzazione, in via esclusiva, della gravità del reato, senza adeguata considerazione del fatto che si tratta di soggetto incensurato. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia il vizio di motivazione in punto di scelta della misura e di adeguatezza. Si censura il deficit motivazionale di cui sarebbe affetta l’ordinanza che avrebbe omesso di valutare la possibilità di concedere la misura meno gravosa degli arresti domiciliari, anche con il braccialetto elettronico. 2.5. La difesa ha depositato, in data 21 novembre 2025, motivi nuovi, con i quali ha riproposto, ulteriormente articolandole, le censure contenute nel ricorso, con particolare riferimento alla mancanza di elementi sulla scorta dei quali inferire la messa a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli scopi associativi, né tantomeno l’adesione al programma criminoso. Nei motivi nuovi si rimarca, in particolare, l’erroneità e l’insufficienza di una motivazione che, in modo meramente deduttivo, desume dalla caratura mafiosa dei soggetti intervenuti agli incontri con soggetti di spicco in seno a cosa nostra, che si trattasse di summit di mafia e, ancora, che in ragione della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] (desunta esclusivamente dal contenuto delle conversazioni intercettate nell’autovettura, stante l’assenza di captazioni dirette e servizi di ocp), questi dovesse ritenersi necessariamente un associato. Si tratterebbe, come correttamente sostenuto dal Giudice per le indagini preliminari al più di ipotesi di “mafia parlata”, definizione questa che non risulta essere realmente contestata con le argomentazioni del Tribunale. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha prospettato il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni trattate, sono fondati nei limiti e per le ragioni che si indicano di seguito. I restanti motivi restano assorbiti. 1.Non è superfluo richiamare in questa sede il principio, condiviso dal Collegio, per cui in tema di appello cautelare proposto dal Pubblico Ministero, la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari relativamente all'insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio. E ciò – si è precisato – in quanto in sede cautelare l'oggetto della delibazione cautelare è diverso, siccome preordinato a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza dell'indagato, rispetto a quello di merito, orientato invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Cass. Sez. U. n. 36267 del 30/5/2006, Spennato, rv. 234598). Ne discende che il giudizio cautelare si risolve nell'individuazione di una piattaforma indiziaria di cui si riveli la prospettica idoneità rappresentativa, ciò che non può dirsi coincidente con la formulazione di un giudizio oltre ogni ragionevole dubbio tale da corroborare la certezza della colpevolezza. Sicché «la riforma sfavorevole all'indagato della decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari a proposito dell’insussistenza dei gravi indizi di reato, non impone, diversamente da quanto richiesto nel giudizio di merito, la dimostrazione, oltre ogni ragionevole dubbio, dell’insostenibilità della soluzione adottata dal primo giudice, essendo sufficiente, ai fini dell'applicazione della misura cautelare, la gravità indiziaria, cioè un livello di verosimiglianza della responsabilità penale dell'indagato inferiore alla soglia del ragionevole dubbio» (Sez. 43146 del 28/6/2016, Rv. 268370; Sez. 2, n. 12851 del 07/12/2017, Rv. 272687; Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, Rv. 278797; Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, Rv. 279593). In altri arresti si è, invece, richiesto al Tribunale del riesame anche nella materia cautelare, in assenza di mutamenti del materiale indiziario acquisito, un rafforzato onere motivazionale che si confronti con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa, giustificando adeguatamente il diverso rilievo attribuito ai dati acquisiti, con la precisazione per cui, diversamente dalla sentenza di condanna che riforma quella assolutoria, non è indispensabile una piena confutazione delle ragioni del provvedimento riformato, in quanto il criterio di giudizio non è la piena prova della responsabilità, ma soltanto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (Sez. 6, n.17581 del 08/02/2017, Pepe, Rv. 269827, N. 16029 del 2016 Rv. 266622; Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, Rv. 283784). Osserva il Collegio che, a ben guardare, sia pure con diversità di accenti, entrambi gli orientamenti ritengono necessario, nel caso in cui il tribunale della libertà accolga la domanda cautelare, riformando in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen. la decisione di rigetto del Giudice per le indagini preliminari, un percorso motivazionale articolato che tenga conto degli argomenti a sostegno della decisione liberatoria impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in appello, configurandosi altrimenti un vizio di motivazione, che deve essere specificamente dedotto attraverso l'indicazione del profilo neppure implicitamente valutato. 2. Tale onere motivazionale ad avviso del Collegio non è stato adempiuto con specifico riferimento alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] quale partecipe del sodalizio mafioso, anche con riferimento all’invocata diversa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell’art. 418 cod. pen. o 378 cod. pen. 2.1.Va preliminarmente premesso che le censure contenute nel primo motivo di ricorso riguardanti l’omessa valutazione dei gravi indizi sull’esistenza di un’associazione di carattere mafioso di cui fa parte [OSCURATO:PERSONA], cui l’indagato fa da autista, sono infondate. Sotto questo profilo l’ordinanza impugnata si rivela aderente a tali principi, essendo essa pervenuta alla valutazione di concludenza indiziaria, in ordine all’elevata imputazione provvisoria all’esito della compiuta analisi delle pertinenti emergenze investigative, non atomisticamente apprezzate (per la correttezza di tale metodo si veda Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 – 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01), e facendosi compiutamente carico dei rilievi difensivi che rivestivano carattere di decisività. La motivazione con la quale il Tribunale, interpretando i colloqui intercettati e i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con esponenti di vertice di altre famiglie mafiose come dimostrativi della sua perdurante intraneità alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per la quale ha ripreso, dopo la scarcerazione, a svolgere attività funzionali ai suoi scopi (pur operando con l'autonomia che gli deriva proprio dalla pluriennale militanza mafiosa), non è manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. Invero, diversamente da quanto lamentato dal ricorrente, il Tribunale non ha affatto trascurato l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] di «voler stare da solo», ma l’ha ritenuta manifestazione del disprezzo di questi per gli attuali reggenti, Micalizzi e Serio, ai quali egli si ritiene superiore, tanto da affermare che «dovevano essere loro a cercarlo e non viceversa». Tale valutazione è fondata sulle conversazioni con il suo autista [OSCURATO:PERSONA], opportunamente richiamate nelle p. 5 e s. dell'ordinanza, cui confida che intende continuare a occuparsi della gestione dell'attività associativa fino a quando altri associati a lui sovraordinati non lo avessero “posato”, che non condivide l'operato del reggente Micalizzi e non esclude di usare le armi per assumere la reggenza al suo posto, che disprezza anche il nuovo reggente Serio per la sua spregiudicatezza. Si tratta di un’interpretazione plausibile e non manifestamente illogica, stanti anche i ruoli subordinati che i due reggenti prospettavano al ricorrente, che invece nei colloqui con l’odierno indagato vantava l’antica militanza nella “famiglia” mafiosa. Inoltre l’interpretazione è corroborata dalla condotta serbata dal ricorrente dopo la scarcerazione, avvenuta in data 21 marzo 2021, essendosi egli immediatamente riavvicinato alla cosca, riallacciando i rapporti sia con i vertici della famiglia [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], sia con esponenti di vertice di altri mandamenti mafiosi. Conclusivamente sul punto, alle pertinenti deduzioni del Tribunale del riesame, che compendiano logici e insindacabili apprezzamenti in punto di valutazione della provvista indiziaria costituita da un adeguato corredo di conversazioni intercettate – l'interpretazione delle quali costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità nei soli limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (tra le molte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263716 – 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 – 01; Sez. 2, n. 50701 del 4/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389-01), qui non emergente – il ricorrente oppone una diversa e alternativa lettura delle relative risultanze. 2.2.Colgono, invece, nel segno le censure che avversano la motivazione del Tribunale del riesame riguardanti la specifica condotta di partecipe del sodalizio contestata nell’imputazione provvisoria a [OSCURATO:PERSONA]. A fronte dell’opposta motivazione del Giudice per le indagini preliminari ancorata all’interpretazione delle conversazioni captate, non può farsi a meno di osservare come il Tribunale, nel porre tale materiale captativo a fondamento della diversa valutazione di sussistenza di gravità indiziaria, si sia limitato a indicarle per data e numero, senza dunque indicarne il relativo contenuto e, soprattutto, senza indicare il percorso logico-giuridico attraverso il quale si è ritenuta la sicura, stabile e consapevole, messa a disposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle proprie energie criminali a favore del sodalizio, concentrandosi quasi esclusivamente sulla figura di [OSCURATO:PERSONA] e pervenendo assertivamente all’affermazione che l’indagato, oltre che fidato autista, fosse anche suo sodale. Le conversazioni richiamate a sostegno, nelle quali [OSCURATO:PERSONA] svolge numerose confidenze a [OSCURATO:PERSONA] riguardanti il proprio coinvolgimento nel gruppo mafioso, non sono adeguatamente valorizzate ai fini affermati nel provvedimento impugnato, ovverosia la messa a disposizione di quest’ultimorispetto agli scopi dell’associazione, ovvero l’adesione al programma criminoso o, ancora, allo svolgimento di un ruolo attivo. Il contenuto di tali colloqui (ad esempio quelle in cuiRiccobono, parlando con altri mafiosi, usa il termine “capo pretorio” riferendosi a [OSCURATO:PERSONA], ovvero quella nella quale, in una conversazione con terzi, egli afferma che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe costituito una “cellula autonoma” del sodalizio) avrebbe meritato un maggiore approfondimento motivazionale, dovendosi ricordare che «la mera "contiguità compiacente", anche caratterizzata da atteggiamenti di fascinazione verso un determinato apparato mafioso o di ammirazione verso i partecipi o i capi del gruppo, non costituisce comportamento sufficiente a integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, ove non sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, alla conservazione o al rafforzamento della consorteria» (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Marino, Rv. 286120 – 01). Del pari assertiva e non in linea con lo standard motivazionale richiesto nell’ipotesi di prima applicazione della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame, è l’affermazione (p. 8) – non ulteriormente argomentata attraverso elementi investigativi concreti – secondo cui «il pieno e convinto inserimento di [OSCURATO:PERSONA], in posizione subalterna a [OSCURATO:PERSONA], nelle dinamiche interne al sodalizio, trova numerosi e convergenti elementi di conferma nei contatti e relazioni illecite emersi tra il duo di associati mafiosi e di altri esponenti di spicco di altre famiglie mafiose facenti parte del medesimo mandamento (Carini, Villagrazia), nonché dei contigui mandamenti mafiosi palermitani di Resuttana ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]...» e, ancora (p. 12) che «il determinante e variegato ruolo dinamico funzionale stabilmente ricoperto, senza soluzione di continuità, dall’autista e collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale s’era sistematicamente prestato a fungere da braccio operativo del [OSCURATO:PERSONA]» assumerebbero «portata gravemente indiziante quali indicatori fattuali della piena adesione dell’indagato al pactum sceleris mafioso (…) ruolo associativo che, in quanto oggettivamente funzionale al perseguimento degli scopi associativi va ricondotto, a pieno titolo, nell’alveo della stabile partecipazione organica all’associazione mafiosa, permeata dall’affectio societatis mediante un variegato ed eterogeneo contributo materiale di natura “servente”». È ben vero che, come questa Corte ha in più occasioni chiarito,«rappresenta comportamento concludente, idoneo a costituire indizio di intraneità al sodalizio criminale, l'essere posto a conoscenza dell'organigramma e della struttura organizzativa delle cosche della zona, dell'identità dei loro capi e gregari, dei luoghi di riunione, degli argomenti trattati, nonché l'essere stato ammesso a partecipare ad incontri deputati all'inserimento di nuovi sodali» (Sez. 5, n. 25838 del 23/07/2020, Prestia, Rv. 279597 – 02), ma è altrettanto innegabile che, nell’ordinanza impugnata, l’affermazione non è stata corredata da alcuna specifica indicazione riguardante gli incontri e, per ciò che qui interessa, la effettiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] agli stessi ovvero la sua presenza in qualità di mero autista. Da ultimo, va evidenziato come il Tribunale del riesame abbia altresì omesso di chiarire le ragioni per le quali ha ritenuto che le condotte ascritte nell’incolpazione provvisoria costituissero un concreto, specifico e volontario contributo idoneo a conservare ovvero a rafforzare le capacità operative del sodalizio, nella consapevolezza di favorirne, in tal modo, la realizzazione del programma criminoso e, dunque, fossero sorrette dalla volontà di prendere parte animus socii all'azione criminosa, piuttosto che indirizzate a favorire il partecipe [OSCURATO:PERSONA] e, dunqu