CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 32004/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato che si deduceva (a) violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla qualificazione del fatto, (b) carenza di motivazione in ordine allavalutazione di attendibilità del testimone della difesa, all’escussione del quale èstato subordinato il giudizio abbreviato,ritenuto che si tratta di motivi non consentiti perché meramentereiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019,Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita inquesta sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01);rilevato che la Corte d’appello ha compiutamente argomentato in ordine allaresponsabilità per il reato di riciclaggio consumato, facendo corretta applicazionedella consolidata giurisprudenza di questa Corte (si vedano in particolare pagg.4-5 della sentenza impugnata con riferimento allo smontaggio che aveva resoirriconoscibile e non individuabile il bene al momento del suo rinvenimento, cosìda integrare pienamente il requisito dell’ostacolo all’identificazione, tipico dellafattispecie di riciclaggio);ritenuto cheil terzo motivo, con cui si deducono il vizio di violazione di leggee il vizio di motivazione, con riferimento al diniego di applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen., risulta privo di interesse, atteso che il giudice di merito harideterminato la pena concedendo tali attenuanti (si veda pag. 6 dellasentenza impugnata);ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]