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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 14143/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19829/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA -intimato- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA R.G. n. 4179/2009depositata il 12/04/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso presentato da S [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] di Padovapresso l'Avvocatura Generale dello Stato ; secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n.12665/2019); in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie,in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA]) e peraltro rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] di Padova presso il suo ufficio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.19829/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA -intimato- avverso l’ORDINANZA d el [OSCURATO:PERSONA] di PADOVA R.G. n. 4179/2009depositata il 12/04/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso presentato da S [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato al [OSCURATO:PERSONA] di Padovapresso l'Avvocatura Generale dello Stato ; secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n.12665/2019); in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie,in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del [OSCURATO:PERSONA]) e peraltro rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.; P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] di Padova presso il suo ufficio, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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