CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 40556/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 0511KIE) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 20177/25 Ritenuto che il giudizio sulla recidiva richiede una valutazione della gravità dell'illecito commisurata alla maggiore attitudine a delinquere manifestata dal reo e idonea a incidere sulla risposta punitiva, quale aspetto della colpevolezza e della capacità di realizzazione di nuovi reati, in base ad una significativa relazione tra i precedenti del reo e il nuovo illecito da lui commesso, in rapporto alla natura e al tempo di commissione dei precedenti sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo rivelata dal nuovo reato; si tratta di un giudizio discrezionale del quale deve essere fornita adeguata motivazione (Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Rv. 250039) che può essere anche implicita (Sez. 2, n. 40218 del 19/06/2012, Rv. 254341); ritenuto che nel caso in esame la Corte di appello di Torino ha adeguatamente chiarito, le ragioni della maggiore pericolosità desunta non solo dal numero dei precedenti, ma anche dalla omogeneità di condotte, senza che tale giudizio possa essere contraddetto solo per la risalenza dell'ultimo precedente a oltre cinque anni; ritenuto con riferimento al motivo sulla confisca, che la motivazione sull'assenza di redditi proporzionati alla somma di denaro rinvenuta nella disponibilità dell'imputato risulta essere stata adeguatamente motivata, considerato che la confisca prevista dall'art. 85-bis d.P.R. 309/90 presuppone unicamente, oltre alla condanna per il reato previsto dall'art. 73 dello stesso testo di legge, che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell'interessato, e che detti beni presentino un valore sproporzionato rispetto al reddito da quest'ultimo dichiarato ovvero all'attività economica dal medesimo esercitata (Sez. 1, n. 13242 del 10/11/2020, dep. 2021, Fortuna, Rv. 280986 ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025 Il Consigliere estensore