CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2021
Cassazione n. 02818/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \ n. 27370/21 Isizele [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO che con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa; che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione in punto di mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; che, la doglianza è manifestamente infondata oltre che generica, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito ampiamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo; che i giudici di appello, pur avendo ben presente che la circostanza attenuante del lucro e dell'evento di speciale tenuità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è applicabile, indipendentemente dalla natura giuridica del bene oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, ivi compresi i delitti in materia di stupefacenti (Sez. U, n. 24990 del 30/01/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279499), hanno logicamente argomentato, quanto all'impossibilità di concedere la invocata attenuante, richiamando le modalità della condotta, indicative di un livello di offensività tale da non poter ritenere che il lucro conseguito fosse qualificabile come di speciale tenuità; che il ricorso si palesa pertanto inammissibile; che all'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativannente determinata in euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01/12/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente