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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43066/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 334, cod. pen..

Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità, perché: 1) ricorrerebbero solo gli estremi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, C.d.S; 2) avrebbe comunque agito senza l'intenzione di sottrarre il bene al controllo, e quindi senza dolo.

Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione.

2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi, che muovono da un'alternativa prospettazione dei fatti completamente , sfornita di sostegno probatorio.

Si è trattato, infatti, non di mera circolazione alla guida del veicolo, bensì di spostamento non più controllabile dello stesso dal luogo di custodia (che integra il reato, secondo Sez.

U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722, citata dal ricorrente), essendo stata l'auto rinvenuta occasionalmente nel territorio di un comune diverso e distante.

Quanto, poi, all'intenzione dell'imputato di non sottrarla, si tratta di un puro flatus vocis.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 334, cod. pen.. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in punto di responsabilità, perché: 1) ricorrerebbero solo gli estremi dell'illecito amministrativo di cui all'art. 213, comma 4, C.d.S; 2) avrebbe comunque agito senza l'intenzione di sottrarre il bene al controllo, e quindi senza dolo. Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. 2. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi, che muovono da un'alternativa prospettazione dei fatti completamente , sfornita di sostegno probatorio. Si è trattato, infatti, non di mera circolazione alla guida del veicolo, bensì di spostamento non più controllabile dello stesso dal luogo di custodia (che integra il reato, secondo Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722, citata dal ricorrente), essendo stata l'auto rinvenuta occasionalmente nel territorio di un comune diverso e distante. Quanto, poi, all'intenzione dell'imputato di non sottrarla, si tratta di un puro flatus vocis. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ot
Sentenza Cassazione n. 43066/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris