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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:131
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62003TJ0013 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 30 aprile 2009 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi compatibili con le console [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] che constata una violazione dell’art. 81 CE — Restrizione alle esportazioni parallele — Ammende — Effetto dissuasivo — Durata dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader o istigatrice dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo» Nella causa T-13/03, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, con sede in Kyoto (Giappone), [OSCURATO:PERSONA] of Europe GmbH, con sede in Grossostheim (Germania), rappresentate dai sigg.

I. Forrester, QC, J. Pheasant, M. Powell, dalla sig.ra C. Kennedy-Loest, solicitors, e dal sig.

J. Killick, barrister, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra O. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig.

A. Whelan, successivamente dal sig.

X. Lewis e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti all’art. 3, primo trattino, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ([OSCURATO:PERSONA]/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2003, L 255, pag. 33 ), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Ottava Sezione), composto dalla sig.ra M. E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg.

S. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 maggio 2008, ha pronunciato la seguente Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

1. Imprese in causa 1 La prima ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd (in prosieguo: «NCL» o «[OSCURATO:PERSONA]»), società quotata in borsa con sede in Kyoto (Giappone), è la capogruppo delle società [OSCURATO:PERSONA], specializzate nella produzione e distribuzione di console per videogiochi e di cartucce giochi da utilizzare con tali console. 2 Le attività di [OSCURATO:PERSONA] nello Spazio economico europeo (SEE) sono svolte, in taluni territori, da sue controllate al 100%, la prima delle quali è [OSCURATO:PERSONA] of Europe GmbH (in prosieguo: «NOE» o «[OSCURATO:PERSONA]»), la seconda ricorrente.

All’epoca dei fatti NOE coordinava una parte delle attività commerciali di [OSCURATO:PERSONA] in Europa ed era suo distributore esclusivo in Germania. 3 Per gli altri territori [OSCURATO:PERSONA] si avvale di esclusivisti indipendenti. [OSCURATO:PERSONA], per esempio, una divisione commerciale di [OSCURATO:PERSONA], controllata interamente da [OSCURATO:PERSONA] plc, è stata nominata nell’agosto 1995 distributore esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e l’Irlanda e tale è rimasta almeno fino al 31 dicembre 1997.

2. Procedimento amministrativo Accertamenti sull’industria dei videogiochi (caso IV/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA]) 4 Nel marzo 1995 la [OSCURATO:PERSONA] avviava un’indagine sull’industria dei videogiochi (caso IV/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA]).

Nell’ambito di tale indagine la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA], il 26 giugno e il 19 settembre 1995, domande di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio , n. 17: [OSCURATO:PERSONA] regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 1962, 13, pag. 204 ), chiedendo ragguagli in particolare sui distributori e le controllate di [OSCURATO:PERSONA], sugli accordi di distribuzione formalmente conclusi con tali imprese e sulle condizioni generali di vendita.

NOE rispondeva a tali domande con lettere del e del .

Indagine supplementare specifica sul sistema di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] (caso IV/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA]) 5 [OSCURATO:PERSONA] scorta dei risultati preliminari la [OSCURATO:PERSONA] avviava, nel settembre 1995, un’indagine supplementare specifica sul sistema di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] (caso IV/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA]). 6 Nell’ambito di tale indagine la [OSCURATO:PERSONA] inviava a [OSCURATO:PERSONA], il 9 ottobre 1995, una richiesta di informazioni.

Diverse riunioni in merito alla politica di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] avevano luogo tra i rappresentanti di quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] forniva peraltro più versioni degli accordi conclusi con taluni dei suoi distributori.

Indagine susseguente alla denuncia depositata da [OSCURATO:PERSONA] BV (caso IV/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]) 7 Il 26 novembre 1996 [OSCURATO:PERSONA], società attiva nel settore dell’importazione e della vendita di giochi elettronici, presentava una denuncia ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, concernente in particolare la distribuzione delle cartucce giochi e delle console [OSCURATO:PERSONA], nella quale lamentava precipuamente che nei [OSCURATO:PERSONA] ostacolasse il commercio parallelo e applicasse un sistema di prezzi imposti.

A seguito di tale denuncia la [OSCURATO:PERSONA] estendeva la sua indagine (caso IV/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]).

Il essa richiedeva informazioni a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

Con risposta [OSCURATO:PERSONA] ammetteva che taluni suoi accordi di distribuzione e condizioni generali di vendita contenevano restrizioni al commercio parallelo all’interno del SEE.

Nell’ottobre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] inviava a [OSCURATO:PERSONA] una nuova domanda di informazioni; la società rispondeva il , fornendo delucidazioni sull’intesa in causa. 8 Con lettera del 23 dicembre 1997 [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] di aver preso coscienza di «un problema grave per il commercio parallelo all’interno della [OSCURATO:PERSONA]» ed esprimeva l’intenzione di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA]. 9 Il 13 gennaio 1998 [OSCURATO:PERSONA] produceva ulteriori informazioni.

Il , il e il [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di documenti.

Il aveva luogo una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale veniva sollevato il problema dell’eventuale risarcimento dei terzi pregiudicati dall’intesa. 10 Dopo la sua ammissione di colpevolezza [OSCURATO:PERSONA] adottava altresì misure per garantire l’osservanza del diritto comunitario in futuro ed offriva un indennizzo ai terzi danneggiati finanziariamente dal suo comportamento. 11 Il 26 aprile 2000 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una comunicazione degli addebiti a [OSCURATO:PERSONA] e alle altre imprese interessate per violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE»). [OSCURATO:PERSONA] e le altre imprese interessate depositavano osservazioni scritte in risposta agli addebiti della [OSCURATO:PERSONA], nelle quali chiedevano — [OSCURATO:PERSONA] e diverse di tali imprese — l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese ( GU C 207, pag. 4 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»).

Nessuna delle parti richiedeva un’audizione formale. [OSCURATO:PERSONA] non contestava la sussistenza dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. 12 Per quanto più particolarmente concerne le ricorrenti, la risposta alla comunicazione degli addebiti veniva inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio 2000.

3. [OSCURATO:PERSONA] controversa 13 Il 30 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ([OSCURATO:PERSONA]/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2003, L 255, pag. 33 ; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).

Tale decisione veniva notificata a NOE e a NCL, rispettivamente, l’ e l’. 14 [OSCURATO:PERSONA] dispone in particolare quanto segue: « Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando, nei periodi indicati in appresso, a un complesso di accordi e di pratiche concordate sui mercati delle console e delle cartucce per videogiochi compatibili con le console [OSCURATO:PERSONA], aventi l’oggetto e l’effetto di limitare le esportazioni parallele di console e cartucce [OSCURATO:PERSONA]: — [NCL e NOE], dal gennaio 1991 alla fine del dicembre 1997, (…) Articolo 3 Alle imprese menzionate all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende per l’infrazione ivi indicata: — [NCL e NOE], in solido, un’ammenda di 149,128 milioni di EUR, (…)». 15 Per calcolare l’importo delle ammende la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, nella [OSCURATO:PERSONA], il metodo descritto negli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] ( GU 1998, C 9, pag. 3 ; in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA]»).

Per contro, essa ha deciso di non tener conto della comunicazione sulla cooperazione data la natura verticale dell’infrazione. 16 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. 17 A tal proposito, tenuto conto della natura dell’infrazione, del suo impatto sul mercato e dell’estensione del mercato geografico rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso innanzitutto che le imprese coinvolte avessero commesso un’infrazione molto grave. 18 [OSCURATO:PERSONA] ha indi ritenuto che, siccome nell’infrazione unica e continuata in questione erano coinvolte imprese dalle dimensioni assai disparate, fosse necessario procedere nei confronti di ognuna in modo diverso, così da tenere conto del peso specifico di ciascuna e, dunque, del reale impatto sulla concorrenza del suo comportamento illecito.

A tal fine le imprese interessate sono state suddivise in tre categorie, in funzione dell’importanza relativa che ciascuna impresa aveva rispetto a [OSCURATO:PERSONA] come distributore dei prodotti in causa nel SEE.

La valutazione è stata effettuata in base alla quota di ciascuna impresa sul volume complessivo di console e di cartucce giochi [OSCURATO:PERSONA] destinate alla distribuzione nel SEE nel 1997, ultimo anno di durata dell’infrazione.

Su tale base [OSCURATO:PERSONA] è stata l’unica impresa classificata nella prima categoria e [OSCURATO:PERSONA] l’unica classificata nella seconda.

Per tali imprese la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato in limine l’importo di partenza in funzione della gravità in 23 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA] e in 8 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA].

Per le altre imprese l’importo di partenza è stato stabilito in via preliminare in 1 milione di EUR. 19 Al fine, poi, da un lato, di assicurare all’ammenda un sufficiente effetto dissuasivo e, dall’altro, di tener conto delle dimensioni e delle risorse complessive di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato detti importi di partenza.

In particolare, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], che pur presenta dimensioni nettamente inferiori a quelle di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che si dovesse tener conto del fatto che si trattava dell’impresa produttrice dei beni oggetto dell’infrazione.

Per questo la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] un coefficiente moltiplicatore pari a 3 e a [OSCURATO:PERSONA] uno pari a 1,25, portando l’importo di partenza a loro carico a 69 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA], a 10 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA] e a 3 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA]. 20 Con riferimento alla durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, l’importo di partenza è stato aumentato del 10% annuo, per una maggiorazione finale a carico di [OSCURATO:PERSONA] del 65% e di [OSCURATO:PERSONA] del 20%. 21 [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di base dell’ammenda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in 113,85 milioni di EUR. 22 In secondo luogo, a titolo di circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato, da un lato, del 50%, trattandosi di impresa leader e istigatrice dell’infrazione, e, dall’altro, del 25%, per aver continuato nell’infrazione dopo che la [OSCURATO:PERSONA], nel giugno 1995, aveva avviato le proprie indagini.

L’importo di base dell’ammenda a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato del 20%: un primo 10% per aver continuato nell’infrazione dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato le indagini e un secondo 10% per essersi rifiutata di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA]. 23 In terzo luogo, nel valutare le circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzi tutto ritenuto di dover ridurre l’ammenda a carico di un’impresa in particolare, la Concentra-Produtos para Crianças SA, distributore esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] per il Portogallo, in considerazione del suo ruolo puramente passivo per buona parte del periodo dell’infrazione.

Dopodiché ha accordato a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione di 300000 EUR in virtù degli indennizzi da questa offerti ai terzi danneggiati dall’intesa indicati nella comunicazione degli addebiti.

Infine, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e ancora a [OSCURATO:PERSONA] riduzioni rispettivamente del 40% e del 25% per l’effettiva collaborazione da loro prestata.

Nessuna circostanza attenuante è stata riconosciuta, invece, alle restanti imprese.

Procedimento e conclusioni delle parti 24 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2003 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 25 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. 26 Con lettera del 7 maggio 2008 le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al motivo attinente ad un’erronea maggiorazione dell’ammenda per il primo anno dell’infrazione. 27 Le parti hanno svolto allegazioni e risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale nel corso dell’udienza, che ha avuto luogo il 19 maggio 2008.

In tale occasione la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente di non voler presentare osservazioni in ordine alla summenzionata rinuncia. 28 In occasione della stessa udienza le ricorrenti hanno distribuito ai membri del Tribunale e alla convenuta un documento contenente una versione corretta di un allegato alla controreplica.

Con tale allegato la [OSCURATO:PERSONA] intendeva evidenziare in che modo le imprese interessate avevano rispettivamente cooperato alla sua indagine.

Dopo aver sentito le parti, il Tribunale ha deciso di inserire nel fascicolo tale documento e ha impartito alla [OSCURATO:PERSONA] un termine per formulare osservazioni in merito allo stesso.

In seguito al deposito di tali osservazioni è stata chiusa la fase orale. 29 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: — annullare l’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui irroga loro un’ammenda; — nell’ambito della sua competenza anche di merito, annullare l’ammenda o ridurne l’importo in misura appropriata; — adottare qualunque altra misura appropriata; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 30 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: — respingere integralmente il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto 31 A sostegno dei loro ricorsi le ricorrenti adducono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato forme sostanziali, il Trattato CE e le relative norme d’applicazione infliggendo loro un’ammenda di quasi 150 milioni di EUR, ovvero l’ammenda più elevata imposta per un’infrazione verticale e, alla data della [OSCURATO:PERSONA], la quarta ammenda più importante mai inflitta ad una singola impresa per un’unica infrazione.

Secondo le ricorrenti, l’ammenda è illegittima, da una parte, a motivo del suo importo manifestamente sproporzionato e, dall’altra, dei vizi gravanti su ciascuna delle varie fasi del suo calcolo. 32 Gli argomenti dedotti dalle ricorrenti, pertanto tutti attinenti alla determinazione dell’ammontare dell’ammenda, riguardano, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, in secondo luogo, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente, in terzo luogo, la durata dell’infrazione, in quarto luogo, la maggiorazione dell’ammenda per circostanze aggravanti e, in quinto luogo, la sussistenza di circostanze attenuanti. 33 Prima di apprestarsi all’esame dei motivi addotti dalle ricorrenti, si deve ricordare che dai punti 366-464 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che le ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] per le infrazioni constatate agli artt. 81, n. 1, CE e 53, n. 1, dell’accordo SEE sono state fissate ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e che la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente confermato di aver determinato il loro importo applicando il metodo definito negli [OSCURATO:PERSONA]. 34 Se è vero che gli [OSCURATO:PERSONA] non possono essere qualificati come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, essi sono pur sempre indicativi della prassi da seguire e l’amministrazione non può discostarsene, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio della parità di trattamento (v. sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C-397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4429 , punto 91 e la giurisprudenza ivi citata).

1. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti 35 Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver fissato in 23 milioni di EUR l’importo di base dell’ammenda a titolo della gravità e adducono, in merito, due motivi attinenti, rispettivamente, ad un errore manifesto di valutazione e ad un difetto di motivazione. 36 In via principale le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver determinato l’importo dell’ammenda a titolo della gravità basandosi sulla «quota che ciascuna parte deteneva sul volume complessivo di console e di cartucce da gioco di [OSCURATO:PERSONA] destinate alla distribuzione nel SEE».

Il ricorso a tale elemento, che non avrebbe alcun precedente, sarebbe arbitrario ed inappropriato.

In primo luogo, l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] implicherebbe che il detto importo sarebbe stato più elevato se [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto di distribuire i suoi prodotti tramite proprie controllate al 100% e inferiore, invece, se avesse optato per la distribuzione tramite distributori indipendenti, benché non ci sia alcuna relazione logica tra colpevolezza relativa e assoluta di un’impresa che commette un’infrazione e la struttura che essa ha adottato per distribuire i propri prodotti.

In secondo luogo, tale approccio non terrebbe in alcun modo conto della concorrenza tra marche o all’interno della marca.

A tal proposito le ricorrenti fanno osservare che la fornitura di console e di cartucce videogiochi è caratterizzata da un elevato grado di concorrenza tra marche.

Infine, si sarebbe tenuto conto due volte della posizione di [OSCURATO:PERSONA] come produttore, prendendo in considerazione tale posizione anche nell’ambito delle circostanze aggravanti (punto 229 della [OSCURATO:PERSONA]). 37 Le ricorrenti sostengono, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato, o perlomeno non in modo sufficiente, il metodo applicato e l’importo in tal modo fissato.

Esse ritengono che nemmeno le spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso siano soddisfacenti, essendo errate ed incoerenti con l’iter logico seguito sia nella [OSCURATO:PERSONA] sia negli [OSCURATO:PERSONA]. 38 A tal proposito le ricorrenti lamentano, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si sia discostata dall’iter logico seguito nella [OSCURATO:PERSONA] allorché ha sostenuto, nel controricorso, che l’importo di partenza di 23 milioni di EUR rispecchiava un solo aspetto della gravità dell’infrazione, vale a dire le relazioni tra le filiali di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] e i clienti, mentre il coefficiente moltiplicatore teneva conto di un altro aspetto, vale a dire del ruolo delle ricorrenti in quanto produttore e fornitore dei loro distributori indipendenti.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il coefficiente moltiplicatore riflette solamente la necessità di dissuadere le imprese dal commettere infrazioni, mentre l’importo di 23 milioni di EUR è stato imposto a titolo della gravità. 39 L’argomentazione sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso sarebbe comunque errata.

Tale atto lascerebbe intendere che l’importo imposto per un aspetto dell’infrazione è stato basato sull’importo imposto per un altro aspetto della stessa, benché, alla luce dei fatti nel loro complesso, si sarebbero potuti calcolare importi distinti a titolo della gravità per ciascuno di tali aspetti. 40 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe anche discostata dai propri [OSCURATO:PERSONA] applicando a titolo di deterrente un coefficiente per adeguare la ponderazione degli importi inizialmente determinati a titolo della gravità, mentre gli [OSCURATO:PERSONA] farebbero una netta distinzione tra l’applicazione di ponderazioni per tener conto dell’impatto reale del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa in casi che coinvolgono più soggetti e l’adeguamento dell’importo determinato a titolo della gravità per garantire un sufficiente effetto dissuasivo. 41 In terzo luogo, in risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le ricorrenti avrebbero beneficiato di una considerevole riduzione rispetto alle ammende inflitte per cartelli, esse sottolineano che è fondamentale distinguere tra i procedimenti che vertono su restrizioni orizzontali e quelli concernenti restrizioni verticali, distinzione confermata dall’applicabilità della comunicazione sulla cooperazione solo alle restrizioni orizzontali. 42 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel loro complesso.

Giudizio del Tribunale 43 Come risulta dalla [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo delle ammende inflitte alle imprese interessate basandosi su vari elementi, seguendo il metodo indicato negli [OSCURATO:PERSONA]. 44 Invero, in un primo tempo la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, in considerazione della natura dell’infrazione, dei suoi effetti sul mercato e del fatto che essa ha ristretto il commercio parallelo in tutto il SEE, le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto grave dell’art. 81, n. 1, CE, ciò che le rende passibili di un’ammenda di almeno 20 milioni di EUR ai sensi del punto 1 A, secondo comma, terzo trattino, degli [OSCURATO:PERSONA] (punti 374-384 della [OSCURATO:PERSONA]). 45 Tenendo conto del fatto che veniva in questione un’unica infrazione, continuata, in cui erano coinvolte varie imprese di dimensioni molto differenti, essa ha, quindi, effettuato un trattamento differenziato delle stesse, conformemente al punto 1 A, terzo comma, degli [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 385-391 della [OSCURATO:PERSONA]).

A tal fine essa ha tenuto conto della quota di ciascuna impresa sul volume complessivo di console e cartucce giochi [OSCURATO:PERSONA] destinate alla distribuzione nel SEE nel corso dell’ultimo anno di durata dell’infrazione, ovvero il 1997 (v. punto 386 della [OSCURATO:PERSONA]). 46 Su questa premessa, «in via preliminare l’importo di base» dell’ammenda stabilito per [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato in 23 milioni di EUR (punto 391 della [OSCURATO:PERSONA]).

Infine, allo scopo di assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha triplicato tale importo, alla luce non solo delle dimensioni e delle risorse complessive di [OSCURATO:PERSONA], ma anche della sua qualità di produttore dei beni in questione.

L’importo di partenza dell’ammenda a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato quindi determinato in 69 milioni di EUR (punti 392-396 della [OSCURATO:PERSONA]). 47 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata esclusivamente sulle cifre corrispondenti alla quota di ciascuna parte sul volume complessivo delle vendite di console e di cartucce [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’anno di riferimento. 48 Peraltro, l’argomentazione delle ricorrenti non può nemmeno essere accolta come una critica al ricorso a tali cifre nell’ambito del trattamento differenziato operato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 385-391 della [OSCURATO:PERSONA]. 49 Invero, si deve rammentare che il trattamento differenziato mira, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 385 della [OSCURATO:PERSONA], a tener conto del peso specifico di ciascuna impresa coinvolta e, conseguentemente, dell’impatto reale del suo comportamento illecito, in particolare qualora esista una disparità considerevole tra le dimensioni delle imprese che hanno commesso infrazioni dello stesso tipo. 50 Nel caso di una serie di accordi e di pratiche concordate di natura verticale aventi l’oggetto e l’effetto di limitare le esportazioni parallele di console e cartucce giochi, le quote rispettivamente detenute dalle parti nella distribuzione dei prodotti in questione sono rappresentative del peso specifico di ciascuna impresa nel sistema di distribuzione controverso. [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso quindi alcun errore manifesto di valutazione riferendosi alle dette quote ai fini del trattamento differenziato operato nel determinare gli importi preliminari delle ammende inflitte alle imprese interessate. 51 Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] non disconosce il fatto che la fornitura di console e di cartucce videogiochi sia caratterizzata da un’elevata concorrenza tra marche.

Si deve, infatti, ricordare che, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], il riferimento alle quote di mercato detenute da ciascuna delle imprese coinvolte nella distribuzione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] era inteso semplicemente a definire la responsabilità relativa di ciascuna di esse nell’infrazione in questione.

Orbene, come chiaramente risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, punto 374), l’obiettivo dell’infrazione era precisamente limitare la concorrenza a livello della distribuzione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA].

Pertanto, la circostanza che il mercato delle console e delle cartucce giochi sia caratterizzato più da un’elevata concorrenza tra marche che da una concorrenza all’interno della medesima marca, sempre che risponda al vero, non è un elemento di cui la [OSCURATO:PERSONA] doveva tenere conto ai fini della determinazione in via preliminare dello specifico importo di partenza dell’ammenda a carico delle ricorrenti. 52 Il fatto che in precedenza la [OSCURATO:PERSONA] non sia mai ricorsa ai dati contestati nel quadro della classificazione di imprese che hanno partecipato ad un’infrazione unica si spiega perché è la prima volta che ha proceduto ad una siffatta classificazione in una decisione relativa a comportamenti di natura verticale, come peraltro essa stessa ha confermato nelle proprie memorie. 53 Per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, si deve ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che, relativamente alla fissazione di ammende per violazioni del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] adempie il proprio obbligo di motivazione allorché indica, nelle sue decisioni, gli elementi che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata delle infrazioni commesse, senza dover necessariamente procedere ad un’esposizione più dettagliata o indicare i dati numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-9693 , punti 38-47, e sentenza del Tribunale , cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-3275 , punto 1522). 54 Nel caso di specie, dalle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto sufficientemente le diverse fasi della determinazione dell’importo delle ammende in funzione della gravità e ha, pertanto, adempiuto il proprio obbligo di motivazione. 55 Conseguentemente, tutte le censure avverso la determinazione in via preliminare dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità devono essere respinte.

2. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo di partenza preliminare dell’ammenda inflitta alle ricorrenti al fine di garantire un sufficiente effetto dissuasivo 56 Le ricorrenti contestano non solo il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia triplicato l’importo di base dell’ammenda a fini dissuasivi, ma anche il principio stesso di un incremento dell’ammenda a tal titolo.

Le ricorrenti adducono in merito due motivi attinenti, l’uno, ad un manifesto errore di diritto, ad una violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem nonché dei diritti della difesa e ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e, l’altro, ad un difetto di motivazione, ad una violazione del principio della parità di trattamento e ad un’applicazione erronea del metodo indicato negli [OSCURATO:PERSONA].

Sul primo motivo, attinente ad un manifesto errore di diritto, ad una violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem nonché dei diritti della difesa e ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] delle parti 57 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità in quanto non era necessario applicare un coefficiente moltiplicatore per garantire che in futuro esse rispettassero il diritto comunitario. 58 A loro avviso, prima di applicare un coefficiente moltiplicatore al fine di assicurare l’effetto dissuasivo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esaminare se sussista il rischio che, in mancanza di una siffatta maggiorazione, l’autore dell’infrazione violi nuovamente le norme sulla concorrenza.

Orbene, nel caso di specie, niente nella comunicazione degli addebiti né nella [OSCURATO:PERSONA] suggerisce che nel caso delle ricorrenti sussista un siffatto rischio.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe riconosciuto, tanto nella comunicazione degli addebiti quanto nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 95), che «[OSCURATO:PERSONA] [aveva] inoltre intrapreso azioni, apparentemente credibili, volte ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in futuro».

Le ricorrenti ricordano, a tal proposito, di aver adottato numerose misure, ovvero la volontaria ammissione e la volontaria cessazione dell’infrazione nel dicembre 1997, una piena collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA], il versamento di indennizzi ai terzi, la conclusione di accordi di distribuzione non esclusivi con i propri distributori e l’attuazione di un programma di adeguamento alle regole di concorrenza a livello mondiale. 59 Quanto alla distinzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, tra dissuasione generale e dissuasione specifica e all’argomento secondo il quale l’applicazione del coefficiente moltiplicatore può essere giustificata a titolo della prima, le ricorrenti replicano che siffatto argomento è in contrasto non solo con gli [OSCURATO:PERSONA], ma anche con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA].

Ad esempio, nel caso detto «Tubi preisolati», citato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’obiettivo stesso del coefficiente sarebbe stato di impedire ogni recidiva da parte di ABB [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «ABB») [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) ( GU 1999, L 24, pag. 1 ), punto 168].

In più, contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA], tale caso non costituirebbe un precedente pertinente a sostegno dell’imposizione di un coefficiente ad un’impresa che abbia adottato un programma di adeguamento al diritto della concorrenza, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente messo in dubbio l’efficacia del preesistente programma di ABB (decisione «Tubi preisolati», cit., punto 172). 60 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dalla sua precedente prassi applicando per la prima volta, in un caso concernente restrizioni verticali, un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente. 61 A tal proposito le ricorrenti ricordano che, per giustificare nel caso di specie l’applicazione del coefficiente moltiplicatore al fine di assicurare l’effetto dissuasivo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, da una parte, sulle dimensioni di [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, sulla sua qualità di produttore.

Orbene, in precedenti casi relativi ad infrazioni verticali ai produttori non sarebbe stato applicato alcun coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente, nonostante il fatto che, in ciascuno di tali casi, a detti produttori fosse stata inflitta un’ammenda e che le imprese sanzionate fossero, con una sola eccezione, molto più grandi delle ricorrenti.

È quanto sarebbe avvenuto nei casi detti «Volkswagen I» e «Volkswagen II», «[OSCURATO:PERSONA]» e «Opel» [rispettivamente, decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/35.733 — VW) ( GU L 124, pag. 60 ); , 2001/711/CE, in un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (caso [OSCURATO:PERSONA]/F-2/36.693 — Volkswagen) ( GU L 262, pag. 14 ); , 2002/758/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (caso [OSCURATO:PERSONA]/36.264 — [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2002, L 257, pag. 1 ), e , 2001/146/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (caso [OSCURATO:PERSONA]/36.653 — Opel) ( GU 2001, L 59, pag. 1 )].

Inoltre, alcune delle imprese coinvolte in tali casi non avrebbero posto fine volontariamente alle proprie infrazioni o non avrebbero minimamente cooperato con la [OSCURATO:PERSONA].

Talune imprese sarebbero state addirittura recidive. 62 In risposta alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale si dovrebbe applicare un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi solo nei casi in cui vengano sanzionati più soggetti, le ricorrenti fanno osservare che gli elementi addotti per giustificare, nel caso di specie, l’applicazione di un siffatto coefficiente, ovvero le dimensioni e la qualità di produttore di [OSCURATO:PERSONA], sono comuni ai casi che coinvolgono una sola o varie parti.

L’approccio descritto dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi irrazionale e discriminatorio. 63 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso ad un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente sarebbe giustificato dalla necessità d’imporre in via preliminare un importo dell’ammenda basso al fine di non penalizzare le altre parti, in particolare i piccoli distributori, le ricorrenti replicano che, nella [OSCURATO:PERSONA], non è indicata alcuna relazione giuridica o matematica diretta tra l’importo determinato a titolo della gravità per [OSCURATO:PERSONA] e l’importo fissato a titolo della gravità per i distributori.

In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata obbligata ad aumentare l’importo determinato a titolo di gravità per i piccoli distributori per la semplice e sola ragione di aver fissato un importo più elevato per [OSCURATO:PERSONA]. 64 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, tenendo conto, al punto 395 della [OSCURATO:PERSONA], della qualità di [OSCURATO:PERSONA] di produttore dei beni in questione per applicare un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un elemento non pertinente, commettendo così un manifesto errore di diritto. 65 Sotto tale profilo la sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825 , punto 75), non costituirebbe un precedente pertinente.

Infatti, in tale sentenza la Corte non suggerirebbe che il semplice fatto che un’impresa sia produttore giustifichi di per sé un aumento dell’importo dell’ammenda.

La Corte avrebbe dichiarato che l’elemento pertinente di cui tenere conto per il calcolo dell’importo dell’ammenda è il ruolo giocato dal produttore nell’infrazione e non il fatto di essere un produttore.

Inoltre, il punto 75 di tale sentenza, citato dalla [OSCURATO:PERSONA], non riguarderebbe il calcolo dell’importo dell’ammenda, ma la questione se il produttore avesse partecipato ad un’infrazione verticale con i propri distributori. 66 Ad ogni buon conto, secondo le ricorrenti, non è detto che [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di violare più di ogni altra parte in causa la normativa sulla concorrenza solo perché è il produttore dei beni di cui trattasi. 67 In quarto luogo, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio del ne bis in idem prendendo in considerazione la qualità di produttore di [OSCURATO:PERSONA] non solo al momento della maggiorazione a titolo di deterrente, ma anche a titolo della circostanza aggravante relativa al ruolo di impresa leader e istigatrice dell’infrazione.

Esse sostengono che, nel caso di un’infrazione verticale, i ruoli di produttore e di leader in pratica si confondono.

Il produttore occuperebbe una posizione centrale in quanto designa i distributori, approva le condizioni alle quali questi ultimi vengono riforniti e intrattiene rapporti commerciali permanenti con ciascuno di loro.

Ogni produttore coinvolto in un’infrazione verticale alla quale partecipino anche i suoi distributori giocherebbe un ruolo centrale. 68 Le ricorrenti ritengono, in quinto luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato i loro diritti di difesa non informandole, nella comunicazione degli addebiti, di voler applicare un fattore correttore a titolo di deterrente.

Esse fanno osservare in particolare che, nel caso «Tubi preisolati», la [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente informato ABB che avrebbe tenuto conto della necessità di garantire all’ammenda un effetto dissuasivo (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1881 , punti 64 e 83). 69 [OSCURATO:PERSONA] contesta la totalità delle censure della ricorrente.

Giudizio del Tribunale 70 Si deve ricordare che il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l’art. 81, n. 1, CE o l’art. 82 CE costituisce uno dei mezzi attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] per poter svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario.

Questo compito implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65, punto 105, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-3435 , punto 297). 71 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di decidere in merito al livello dell’importo delle ammende al fine di rafforzare il loro effetto dissuasivo qualora infrazioni di un determinato tipo siano ancora relativamente frequenti, benché la loro illegittimità sia stata accertata sin dagli inizi della politica comunitaria della concorrenza, dati i vantaggi che determinate imprese possono trarne (sentenze Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65, punto 108, e Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 70, punto 298).

Dato che l’obiettivo di dissuasione si riferisce al comportamento delle imprese all’interno della [OSCURATO:PERSONA] o del SEE, il fattore dissuasivo è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata (sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C-289/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5859 , punto 23; v. anche, in tal senso, sentenza Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 70, punto 300). 72 [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto in alcun modo tenuta, quando valuta la necessità di aumentare l’importo delle ammende al fine di assicurare loro un effetto dissuasivo, a procedere alla valutazione della probabilità che le imprese in causa siano recidive (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T-101/05 e T-111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-4949 , punto 47). 73 Nel caso di specie, le ricorrenti non possono quindi asserire che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità in quanto avrebbe il diritto di aumentare l’importo di un’ammenda al fine di assicurarle un effetto dissuasivo esclusivamente nell’eventualità in cui sussista un rischio che le imprese interessate violino nuovamente le norme in materia di concorrenza.

Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], la ricerca dell’effetto dissuasivo non riguarda solo le imprese specificamente indicate nella decisione che infligge le ammende.

Occorre indurre anche le imprese di dimensioni simili e che dispongono di risorse analoghe ad astenersi dal partecipare a simili infrazioni delle norme di concorrenza. 74 Le misure preventive adottate dalle ricorrenti, che consistono segnatamente in un programma di adeguamento al diritto comunitario della concorrenza, nella loro collaborazione durante il procedimento amministrativo nonché negli indennizzi da esse offerti ai terzi danneggiati, non incidono sulla consistenza dell’infrazione commessa e non devono essere prese in considerazione nella fase della valutazione della gravità dell’infrazione.

Tali circostanze possono, se del caso, essere prese in considerazione nell’ambito delle circostanze attenuanti. 75 Quanto all’affermazione che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe discostata dalla sua politica anteriore poiché in precedenza non sarebbe stata applicata alle ammende inflitte per un’infrazione verticale alcuna maggiorazione a fini dissuasivi, basta ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno un carattere meramente indicativo dell’esistenza eventuale di discriminazioni, essendo poco verosimile un’identità delle circostanze proprie di tali casi, come i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi di riferimento (sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C-167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8935 , punti 201 e 205, e , causa C-76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4405 , punto 60). 76 Inoltre, va sottolineato che dette imprese devono in particolare tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la [OSCURATO:PERSONA] decida di aumentare il livello dell’importo delle ammende rispetto a quello applicato nel passato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 75, punto 61). 77 Ne consegue che la censura relativa ad un difetto di coerenza con la precedente prassi della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. 78 Non si può neanche accettare l’asserzione che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di diritto invocando, nel quadro della maggiorazione a fini dissuasivi, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il produttore dei beni in causa. 79 Infatti, se anche è vero che le dimensioni delle imprese sono generalmente un elemento da prendere in considerazione nel determinare l’importo dell’ammenda, non si può escludere che si possa tener conto anche di altri elementi per assicurare all’ammenda un sufficiente effetto dissuasivo.

A tal proposito, la qualità di produttore dei beni, al pari della dimensione dell’impresa, può essere un indice, nel caso di infrazioni di natura verticale, della sua reale capacità di provocare un danno ingente alla concorrenza.

Infatti, in un caso di questo tipo, il produttore dei beni in causa, che occupa un posto centrale nel sistema di distribuzione dei detti beni, deve essere particolarmente vigile e assicurarsi di rispettare le norme di concorrenza nella conclusione degli accordi di distribuzione. 80 Di conseguenza, nel fissare l’importo dell’ammenda ad un livello che le assicuri un sufficiente effetto dissuasivo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, tenere conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] occupasse una posizione unica nel sistema di distribuzione controverso in considerazione della sua qualità di produttore. 81 Le ricorrenti non possono sostenere, per contestare tale valutazione, che il produttore dei beni in causa non è più incline delle altre imprese a violare ancora il diritto della concorrenza.

Infatti, come è stato ricordato al punto 72 della presente sentenza, la maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi non ha alcun rapporto con la probabilità che le imprese in causa diventino recidive. 82 Quanto all’affermazione delle ricorrenti secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem tenendo conto della loro qualità di produttore non solo nel quadro della maggiorazione a fini dissuasivi, ma anche a titolo di circostanze aggravanti, è necessario innanzitutto constatare che tale principio non è applicabile nel caso di specie.

Detto principio vieta, infatti, di sanzionare una stessa persona più di una volta per uno stesso comportamento illecito (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, causa riunite C-204/00 P, causa C-205/00 P, causa C-211/00 P, causa C-213/00 P, causa C-217/00 P e C-219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-123 , punto 338).

Orbene, le ricorrenti non sono state affatto sanzionate due volte per il medesimo comportamento. 83 Comunque sia, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, a titolo di circostanze aggravanti, del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il produttore dei beni in questione, elemento oggettivo, ma che essa fosse stata l’impresa leader e istigatrice dell’infrazione, ciò che si ricollega ad un elemento soggettivo diretto a qualificare il suo ruolo nell’infrazione in causa.

Per inficiare tale conclusione non si può addurre che, quando le infrazioni sono di natura verticale, il ruolo di impresa leader viene necessariamente esercitato dal produttore dei beni in questione.

Infatti, nulla osta a che un’infrazione di natura verticale venga commessa da un’impresa che abbia solo la qualità di distributore e non di produttore dei beni di cui trattasi. 84 Riguardo, infine, alla censura relativa ad una violazione dei diritti della difesa in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato nella comunicazione degli addebiti di voler aumentare le ammende inflitte alle ricorrenti al fine di assicurarne un sufficiente effetto dissuasivo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando la [OSCURATO:PERSONA] dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’opportunità di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione e la circostanza che essa sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, essa adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] operando, essa fornisce tutte le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’infrazione contestata, ma anche contro l’irrogazione di ammende (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1705 , punto 199; v. anche, in tal senso, sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65, punto 21). 85 Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende, i diritti della difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la possibilità di presentare osservazioni in ordine alla durata, alla gravità e al carattere anticoncorrenziale dei fatti addebitati.

Inoltre, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare per quanto concerne la determinazione dell’importo delle ammende, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17 (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 84, punto 200). 86 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in modo chiaro, nella comunicazione degli addebiti, i principali elementi di cui intendeva tener conto ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, elementi che non riguardavano solo la durata e la gravità dell’infrazione (punti 353-360 della comunicazione degli addebiti), ma anche altri parametri (punto 361 della comunicazione degli addebiti). 87 Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia menzionato la possibilità di applicare un coefficiente moltiplicatore al fine di garantire l’effetto dissuasivo delle ammende a carico delle ricorrenti non può costituire una violazione dei diritti della difesa di queste ultime.

Invero, ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA], l’effetto dissuasivo delle ammende costituisce uno degli elementi in funzione dei quali deve essere accertata la gravità delle infrazioni (sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4411 , punto 33, e sentenza BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 72, punto 45).

Non si può richiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare più dettagliatamente nella fase della comunicazione degli addebiti tutti gli elementi che intende prendere in considerazione nel determinare l’importo delle ammende. 88 Conseguentemente anche la censura relativa ad una violazione dei diritti della difesa deve essere respinta. 89 Alla luce di quanto precede il presente motivo non può essere accolto.

Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione nonché ad un’applicazione erronea del metodo indicato negli [OSCURATO:PERSONA] delle parti 90 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 3 all’importo preliminare dell’ammenda al fine di assicurarle un effetto dissuasivo.

Infatti, il coefficiente moltiplicatore applicato all’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti a titolo di deterrente avrebbe dovuto essere pari o prossimo al fattore di 1,25 applicato a [OSCURATO:PERSONA], dato che [OSCURATO:PERSONA], in termini di fatturato, è oltre venti volte più piccola di [OSCURATO:PERSONA], ma solo due volte più grande di [OSCURATO:PERSONA].

Nella fattispecie, la maggiorazione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti a titolo di deterrente sarebbe proporzionalmente identica a quella imposta a [OSCURATO:PERSONA] e otto volte maggiore di quella applicata a [OSCURATO:PERSONA].

In termini assoluti, tale maggiorazione sarebbe 57 volte maggiore dell’aumento imposto a [OSCURATO:PERSONA]. 91 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente ha comportato un aumento dell’importo complessivo dell’ammenda a loro carico di 99,6 milioni di EUR.

A tal proposito esse adducono che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno al suo obbligo di motivazione non spiegando per quali ragioni si dovesse applicare loro un coefficiente moltiplicatore di 3 né perché un siffatto aumento fosse necessario, laddove si era ritenuto sufficiente un aumento di 1,73 milioni di EUR nel caso di [OSCURATO:PERSONA]. 92 In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la differenza tra l’aumento dell’ammenda a carico delle ricorrenti a titolo di deterrente e quella a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giustificata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era il produttore dei beni in questione, le ricorrenti precisano che la maggiorazione delle ammende a titolo di deterrente non dovrebbe essere basata sulla posizione delle imprese nella catena economica, ma sulla necessità di garantire il rispetto del diritto della concorrenza in futuro. 93 Infine, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato gli [OSCURATO:PERSONA] applicando un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente nella seconda fase del calcolo dell’ammenda.

A loro avviso, è solo in rapporto all’importo finale dell’ammenda, ovvero dopo la maggiorazione a titolo della durata dell’infrazione e delle circostanze aggravanti, che la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare che l’ammenda abbia un sufficiente effetto dissuasivo. 94 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tutte le censure sollevate dalle ricorrenti.

Giudizio del Tribunale 95 Quanto, in primo luogo, all’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento in quanto il coefficiente moltiplicatore applicato alle ricorrenti avrebbe dovuto essere identico a quello applicato a [OSCURATO:PERSONA], ovvero pari a 1,25 e non a 3, occorre ricordare che, in forza del principio della parità di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] non può trattare situazioni analoghe in maniera differenziata o situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T-38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-4407 , punto 453 e la giurisprudenza ivi citata). 96 Orbene, va osservato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono lontane dal presentare situazioni identiche: non solo le loro quote nelle vendite dei prodotti in causa (rispettivamente del [ dato confidenziale ] ( 1 )% e del [ dato confidenziale ]%) sono molto differenti, ma le loro posizioni nel sistema di distribuzione (rispettivamente, produttore e distributore esclusivista di grandi dimensioni) non sono analoghe.

Al fine di assicurare l’effetto dissuasivo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] non ha, pertanto, violato il principio della parità di trattamento. 97 Quanto alla censura relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione, basta rammentare che, tenuto conto di quanto prescritto relativamente alla motivazione delle decisioni adottate in materia di ammende (v. punto 53 della presente sentenza) e dei suoi punti 392-396, la [OSCURATO:PERSONA] non è viziata da alcun difetto di motivazione in ordine all’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta. 98 Infine, non si può accogliere neppure la tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato gli [OSCURATO:PERSONA] in quanto la maggiorazione a fini dissuasivi avrebbe dovuto essere applicata nella fase finale della determinazione dell’importo delle ammende. 99 Tale censura si fonda su una lettura erronea degli [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] richiamano il fine dissuasivo al loro punto 1 A, ai termini del quale «occorrerà fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo».

Come il Tribunale ha già avuto occasione di precisare, la necessità di assicurare un siffatto effetto costituisce un obbligo generale che deve guidare la [OSCURATO:PERSONA] durante tutta la fase del calcolo dell’importo dell’ammenda e non richiede necessariamente che tale calcolo avvenga in una fase specifica destinata ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti per realizzare tale finalità (v., in tal senso, sentenza BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 72, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata). 100 Tutto ciò considerato, occorre respingere i motivi formulati avverso la determinazione dell’importo di partenza in funzione della gravità.

3. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo della durata dell’infrazione 101 Nell’atto introduttivo le ricorrenti hanno addotto due motivi avverso la maggiorazione dell’ammenda a titolo della durata relativi, il primo, ad un manifesto errore di valutazione, ad un errore di diritto e ad un difetto di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aumentato l’ammenda del 10% per ogni anno di partecipazione all’infrazione, e, il secondo, ad un errore di diritto concretato nella maggiorazione dell’ammenda per il primo anno di partecipazione all’infrazione. 102 Avendo le ricorrenti dichiarato di rinunciare al secondo motivo (v. punto 26 della presente sentenza), si procederà in appresso solo all’esame del primo. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 103 In primo luogo le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un manifesto errore di valutazione e in un errore di diritto applicando la maggiorazione massima del 10% per ogni anno completo di partecipazione all’infrazione, ovvero una maggiorazione complessiva del 65%. 104 Secondo le ricorrenti, siffatto approccio sarebbe stato appropriato solo se la gravità dell’infrazione fosse stata identica ogni anno.

Orbene, ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie.

Infatti, come risulta dalla [OSCURATO:PERSONA], l’intensità, l’effetto e l’estensione geografica dell’infrazione avrebbero subito un’evoluzione nel tempo.

L’infrazione sarebbe stata meno grave nel periodo di quattro anni e tre mesi tra il gennaio 1991 e il marzo 1995 di quanto non fosse stata nel periodo di due anni e otto mesi tra l’aprile 1995 e il dicembre 1997.

Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della richiesta formulata in tal senso dalle ricorrenti nella risposta alla comunicazione degli addebiti. 105 Le ricorrenti sostengono anche che, applicando la maggiorazione massima del 10% per ogni anno completo di partecipazione all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dalla sua stessa prassi in ordine alla determinazione delle ammende per le infrazioni verticali di lunga durata, prassi in ossequio alla quale una maggiorazione del genere è stata applicata solo negli anni in cui l’infrazione è stata più grave.

Ad esempio, nel caso«Volkswagen I», la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato l’aumento massimo del 10% unicamente per i quattro anni in cui l’infrazione era stata più intensa, benché l’infrazione, durata in tutto dieci anni, avesse pregiudicato il commercio parallelo per l’intero periodo. 106 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato, o non avrebbe motivato a sufficienza, questo allontanamento dalla sua politica e dalla sua prassi precedenti. 107 In terzo luogo, in risposta alla spiegazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’aumento massimo del 10% sarebbe stato giustificato dalla natura molto grave dell’infrazione in tutte le fasi della sua attuazione, le ricorrenti sottolineano che, ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA], la natura molto grave di un’infrazione dev’essere considerata unicamente al momento di fissare l’importo iniziale a titolo della gravità (punto 1 A degli [OSCURATO:PERSONA]). 108 Infine, quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui una maggiorazione massima a titolo della durata sarebbe stata necessaria per compensare l’importo relativamente tenue determinato a titolo della gravità, le ricorrenti replicano che un siffatto ragionamento contrasta con gli [OSCURATO:PERSONA] e implica che la gravità sia presa in considerazione tre volte: anzitutto, alla fissazione dell’importo di partenza di 23 milioni di EUR appunto a titolo di gravità, poi all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente, che però, secondo la [OSCURATO:PERSONA], riguarderebbe del pari la gravità, e, infine, all’applicazione di tale aumento massimo del 10% a titolo della durata per compensare l’importo troppo basso determinato inizialmente. 109 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tutti gli argomenti in oggetto.

Giudizio del Tribunale 110 Conformemente al punto 1 B degli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha la possibilità, per quanto riguarda le infrazioni di lunga durata (più di cinque anni), di aumentare l’importo fissato in base alla gravità dell’infrazione fino al 10% per anno di infrazione. 111 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 397 della [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione per sei anni e undici mesi, ovvero che la loro infrazione era stata di lunga durata nel senso degli [OSCURATO:PERSONA], e ha maggiorato l’ammenda del 65% in ragione della durata. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato le regole che essa stessa si è imposta negli [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, questo aumento del 65% a titolo della durata dell’infrazione non è, nel caso di specie, inappropriato. 112 Il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia riservata una possibilità di maggiorazione per anno di infrazione fino al 10% non la obbliga affatto a fissare tale tasso in funzione dell’intensità dell’infrazione o, ancora, dei diversi livelli di implicazione di ciascuna delle imprese partecipanti. 113 Conseguentemente, non si può accogliere la tesi secondo cui l’infrazione addebitata sarebbe stata di intensità e gravità molto variabili, poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare un coefficiente di maggiorazione ben inferiore, quantomeno per una parte del periodo considerato.

Invero, la maggiorazione dell’ammenda in funzione della durata non è limitata all’ipotesi in cui esista un rapporto diretto tra la durata e il danno maggiore eventualmente apportato agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] perseguiti dalle regole di concorrenza (sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-202/98, causa T-204/98 e T-207/98, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2035 , punto 106, e , causa T-203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-4071 , punto 278). 114 Contrariamente a quanto addotto dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai indicato nella sua difesa che una maggiorazione massima a titolo della durata fosse necessaria per compensare l’importo relativamente tenue a titolo della gravità, ma solo che essa aveva tenuto conto delle variazioni d’intensità dell’infrazione nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda a titolo della gravità. 115 In merito al rinvio delle ricorrenti alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] adottate precedentemente, in particolare nel caso «Volkswagen I», occorre ricordare che una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (v. la giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza). 116 Alla luce di ciò, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a spiegare perché il tasso di maggiorazione a titolo della durata dell’infrazione applicato nella fattispecie fosse differente da quello stabilito nelle sue decisioni precedenti.

A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] non è venuta meno all’obbligo di motivazione ad essa incombente ai sensi dell’art. 253 CE. 117 Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra svolte che il motivo attinente alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo della durata dev’essere respinto in quanto infondato.

4. Sull’aumento, a titolo di circostanze aggravanti, dell’importo base dell’ammenda a carico delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] considerazione del ruolo di impresa leader ed istigatrice dell’intesa 118 Le ricorrenti contestano il ruolo di impresa leader e istigatrice dell’infrazione loro attribuito dalla [OSCURATO:PERSONA].

Esse adducono in merito due motivi attinenti, il primo, ad un manifesto errore di valutazione e ad un errore di diritto e, il secondo, ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] nonché ad una violazione del principio di non discriminazione e dell’obbligo di motivazione.

Sul primo motivo, attinente ad un manifesto errore di valutazione e ad un errore di diritto nell’attribuzione alle ricorrenti del ruolo di imprese leader ed istigatrici dell’infrazione — [OSCURATO:PERSONA] delle parti 119 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un manifesto errore di valutazione nonché un errore di diritto concludendo che il ruolo che esse hanno giocato nell’infrazione costituisse una circostanza aggravante e aumentando conseguentemente l’importo dell’ammenda. 120 A tal proposito esse ricordano, innanzitutto, che, nel quadro delle infrazioni verticali, i ruoli di produttore e di leader in pratica si confondono.

Le ricorrenti precisano, poi, che, affinché il ruolo giocato da un’impresa costituisca una circostanza aggravante, è necessario che esso renda l’infrazione, o la partecipazione dell’impresa a tale infrazione, più grave di quanto sarebbe stata senza il suo intervento come leader. 121 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non indica affatto che il ruolo giocato da [OSCURATO:PERSONA], da una parte, sia andato oltre a quello di produttore e, dall’altra, che abbia aggravato l’infrazione. 122 Più precisamente, i fatti che attestano il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di impresa leader e istigatrice dell’intesa, come esposti ai punti 228-238 della [OSCURATO:PERSONA], richiamerebbero tre tipi di comportamento, ovvero il «controllo», l’«applicazione» e il «rispetto» dell’infrazione.

Il «controllo» riguarderebbe il controllo del commercio parallelo, mentre il «rispetto» riguarderebbe il fatto che NOE, occasionalmente, ha cercato il sostegno di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, nessuno di questi tipi di comportamento aggraverebbe l’infrazione o il ruolo svolto in essa da [OSCURATO:PERSONA].

Quanto all’«applicazione» dell’infrazione, i fatti ad essa attinenti, menzionati al punto 237 della [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] era fortemente influenzata dai suoi distributori indipendenti.

Tali fatti si tradurrebbero quindi in una reazione, almeno in parte, alle richieste di intervento provenienti dai distributori e non in un «caso estremo di organizzazione e messa in atto di un’infrazione», come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso. 123 Infine, nella replica, le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la sua prassi decisionale nei casi relativi ad intese orizzontali. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe che le ricorrenti devono essere trattate come se avessero partecipato ad un cartello, sebbene sia stato loro rifiutato il beneficio della comunicazione sulla cooperazione. 124 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel loro complesso. — Giudizio del Tribunale 125 Occorre rilevare in via preliminare che la presa in considerazione del ruolo di capofila è conforme alla giurisprudenza e agli [OSCURATO:PERSONA]. 126 Quanto alla giurisprudenza, è stato dichiarato che, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, si deve esaminare, nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende, la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663 , punto 623), il che implica, in particolare, accertare i rispettivi ruoli nell’infrazione nel corso della durata della loro partecipazione alla medesima (v., in tal senso, sentenza della Corte , causa C-49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4125 , punto 150).

Da ciò risulta, in particolare, che il ruolo di «capofila» svolto da una o più imprese nell’ambito di un’intesa deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, poiché sulle imprese che abbiano svolto un tale ruolo deve gravare, per questo stesso motivo, una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese (v., in tal senso, sentenze della Corte , cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369 , punti 57 e 58, e , causa C-298/98 P, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-10157 , punto 45; nonché sentenza del Tribunale , causa T-347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1751 , punto 291). 127 Quanto agli [OSCURATO:PERSONA], essi prevedono, al punto 2, a titolo di circostanze aggravanti, un elenco non tassativo di circostanze che possono portare ad un aumento dell’importo di base dell’ammenda fra le quali, in particolare, l’«organizzazione dell’infrazione o [l’]istigazione a commetterla». 128 Nella fattispecie, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento ad un certo numero di elementi per concludere che [OSCURATO:PERSONA] era stata l’impresa leader e istigatrice dell’infrazione in causa (v. punti 228-238 e 406 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, affermato che [OSCURATO:PERSONA] controllava, metteva in atto e si assicurava del rispetto di un certo numero di misure dirette a limitare il commercio parallelo. 129 È giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore considerando che tali elementi di fatto, la cui sussistenza non è stata contestata dalle ricorrenti, mostravano che [OSCURATO:PERSONA] era stata impresa leader ed istigatrice dell’infrazione. 130 Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non si richiede, per qualificare un’impresa come «leader» e aumentare l’importo dell’ammenda a suo carico, la prova che senza il ruolo giocato da detta impresa l’infrazione commessa sarebbe stata meno grave.

Invero, un siffatto argomento deriva da una confusione tra la valutazione della gravità dell’infrazione in termini assoluti e l’esame della gravità relativa della partecipazione di ciascuna delle imprese interessate in sede di valutazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti. 131 Parimenti, le ricorrenti non possono nemmeno sostenere che un ruolo di impresa leader o istigatrice dell’infrazione può essere constatato solo nel quadro delle intese orizzontali e non nel quadro di intese verticali come quelle di cui trattasi nella fattispecie.

Invero, il fatto che, relativamente a siffatte restrizioni, tale ruolo generalmente si confonda con quello del produttore non esclude che si possa tenere conto di una circostanza aggravante come questa ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. 132 Infine, relativamente all’argomento dell’incompatibilità tra la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] fosse l’impresa leader dell’intesa e il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare la comunicazione sulla cooperazione, si deve constatare che le ricorrenti non hanno specificato quale nesso mai sussisterebbe, nel calcolare l’importo delle ammende, tra l’applicazione di tale comunicazione e l’accertamento di eventuali circostanze aggravanti a carico delle imprese. 133 Alla luce di quanto precede il presente motivo dev’essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e ad una violazione del principio di non discriminazione nonché dell’obbligo di motivazione — [OSCURATO:PERSONA] delle parti 134 Le ricorrenti fanno valere che, applicando una maggiorazione del 50% dell’ammenda in considerazione del ruolo di impresa leader ed istigatrice dell’infrazione svolto da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dalla sua prassi in materia di infrazioni verticali.

Tale scostamento sarebbe tanto evidente da costituire una violazione del principio di non discriminazione.

Infatti, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato più rilevante di quello dei produttori in causa nei precedenti casi in materia di accordi verticali, casi in cui sarebbero state imposte maggiorazioni molto meno significative, per circostanze aggravanti, come la maggiorazione del 20% applicata nelle decisioni «Volkswagen I» e «Volkswagen II». 135 In più, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe giustificato in diritto, o almeno non sufficientemente, siffatto scostamento dalla sua politica e dalla sua prassi precedenti. 136 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel loro complesso. — Giudizio del Tribunale 137 Quanto alla censura relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe discostata dalla sua precedente prassi in materia di infrazioni verticali, è sufficiente rammentare che una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (v. la giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza).

Ne consegue che va respinta anche la censura relativa ad una violazione del principio di non discriminazione, che si basa sulla differenza tra la maggiorazione operata nel caso di specie e quelle applicate in altri casi. 138 Allo stesso modo, in un siffatto contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a spiegare perché l’importo della maggiorazione applicato nel caso di specie fosse differente da quello applicato nelle sue decisioni precedenti. [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 228-238 e 406) indica comunque chiaramente gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto e rispetta, pertanto, le prescrizioni in materia di motivazione che risultano dalla giurisprudenza (vedi punto 53 della presente sentenza). [OSCURATO:PERSONA] non è quindi venuta meno all’obbligo di motivazione ad essa incombente ai sensi dell’art. 253 CE. 139 Pertanto occorre respingere il presente motivo. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo dell’ammenda a carico delle ricorrenti per continuazione dell’infrazione 140 Ad abundantiam, le ricorrenti fanno osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai imposto una percentuale tanto elevata (25%) né una sanzione finanziaria così rilevante (28,5 milioni di EUR) a titolo di circostanze aggravanti per la continuazione dell’infrazione.

Una siffatta maggiorazione sarebbe manifestamente eccessiva, in particolare se comparata all’importo di partenza di 23 milioni di EUR a titolo della gravità dell’infrazione. 141 [OSCURATO:PERSONA] respinge tutti gli argomenti in questione. 142 Il Tribunale ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di considerare come circostanza aggravante il fatto che un’impresa abbia proseguito un’infrazione dopo l’inizio dell’indagine, dato che tale comportamento testimonia la particolare determinazione delle partecipanti all’intesa a proseguire la loro infrazione a dispetto del rischio di vedersi inflitta una sanzione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 84, punto 369). 143 Nella fattispecie, le ricorrenti non contestano il principio in sé di una maggiorazione, bensì il tasso della medesima. 144 La maggiorazione dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA] del 25% a titolo della continuazione dell’infrazione risulta giustificata dalle circostanze di specie.

Risulta, invero, dai fatti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], non contestati in alcun modo nella sostanza, che NOE e NCL hanno continuato il loro comportamento illecito dopo essere venute a conoscenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA].

I fatti richiamati al punto 410 della [OSCURATO:PERSONA] dimostrano peraltro la particolare determinazione di NOE e NCL a continuare l’infrazione negli anni 1996 e 1997, ovvero per quasi due anni dopo di essere venute a conoscenza delle indagini, ciò che risale al più tardi al giugno 1995. 145 In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di addebitare alle ricorrenti, in quanto circostanza aggravante, tale continuazione dell’infrazione e, di conseguenza, di aumentare del 25% l’importo dell’ammenda a loro carico. 146 Pertanto il presente motivo deve essere respinto.

5. [OSCURATO:PERSONA] riduzione dell’importo dell’ammenda accordata alle ricorrenti a titolo di circostanze attenuanti 147 Le ricorrenti sostengono che la loro collaborazione e tutte le circostanze attenuanti meritavano una riduzione dell’ammenda considerevolmente maggiore della riduzione del 25% loro accordata.

Sussisterebbero, infatti, vari elementi sulla base dei quali si sarebbe potuta accordare una riduzione maggiore, vale a dire l’applicazione, al caso di specie, della comunicazione sulla cooperazione, la parità di trattamento con [OSCURATO:PERSONA], una corretta qualificazione della collaborazione offerta dalle ricorrenti e la considerazione degli indennizzi a favore dei terzi danneggiati e del programma di adeguamento al diritto della concorrenza adottato dalle ricorrenti.

Sul primo motivo, attinente ad un errore di diritto e ad un manifesto errore di valutazione in ragione del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare la comunicazione sulla cooperazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti 148 Le ricorrenti affermano che, rifiutando di applicare la comunicazione sulla cooperazione e privandole, perciò, della possibilità di beneficiare della riduzione fino al 50% prevista alla sezione D di tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto e in un manifesto errore di valutazione. 149 Le ricorrenti sostengono di aver spontaneamente riconosciuto l’infrazione e di aver collaborato in modo completo con la [OSCURATO:PERSONA] dal 23 dicembre 1997. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi stata la prima impresa ad ammettere volontariamente l’infrazione e, pertanto, la prima a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto noto alle ricorrenti, non sussisterebbe altro caso di collaborazione tanto effettiva e spontanea come quella da loro fornita nella fattispecie. 150 In merito, più particolarmente, al rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare la comunicazione sulla cooperazione in quanto il presente caso riguarda un’infrazione verticale e non un’intesa segreta, le ricorrenti fanno valere che siffatto rifiuto è incompatibile con il fatto che l’infrazione in questione è stata trattata, rispetto alla sanzione, alla stregua di un’intesa segreta.

Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non può contemporaneamente sostenere che l’entità dell’ammenda fosse giustificata in quanto l’infrazione era comparabile ad un’intesa orizzontale e negare che si trattasse di una siffatta intesa nell’ambito dell’esame delle circostanze attenuanti.

Peraltro, ogni comportamento che dà diritto ad una riduzione dell’ammenda, secondo la comunicazione sulla cooperazione, dovrebbe essere considerato come una «circostanza attenuante» ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi tenuta, qualora intenda infliggere un’ammenda, a tenere conto di tutte le circostanze attenuanti, in particolare di quelle menzionate nella detta comunicazione. 151 A tal proposito le ricorrenti pretendono che si applichino nei loro confronti perlomeno le disposizioni della sezione D, punto 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, che prevedono una riduzione dell’ammenda dal 10 al 50% se, da un lato, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, l’impresa fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare che l’infrazione ha avuto luogo e se, dall’altro, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, l’impresa informa la [OSCURATO:PERSONA] di non contestare i fatti materiali sui quali quest’ultima fonda le proprie accuse. 152 Invero, la documentazione volontariamente fornita dalle ricorrenti prima della comunicazione degli addebiti rappresenterebbe il 74% dei documenti sui quali si sarebbe basata la [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti e l’84% dei documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe peraltro riconosciuto al punto 216 della comunicazione degli addebiti.

Inoltre, le ricorrenti avrebbero accettato non solo i fatti descritti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti, ma anche le conclusioni che essa ne ha tratto. 153 Tenuto conto del complesso di tali elementi, le ricorrenti ritengono che avrebbero dovuto beneficiare della riduzione massima del 50% prevista alla sezione D della comunicazione sulla cooperazione.

Ciò sarebbe peraltro conforme alla prassi della [OSCURATO:PERSONA] di accordare consistenti riduzioni di ammenda, comprese tra il 30 e il 50%, a imprese che avrebbero cooperato in modo manifestamente meno completo e meno estensivo che non le ricorrenti. 154 Esse richiamano, in particolare, il caso detto «[OSCURATO:PERSONA]» [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 luglio 2000, 2001/135/CE, relativa ad un procedimento in applicazione dell’articolo 81 [CE] (Caso [OSCURATO:PERSONA].F.1.36.516 — [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2001, L 54, pag. 1 ), punto 134], in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accordato una riduzione del 40% in ragione di una collaborazione che non era arrivata alla produzione spontanea di prove documentali.

Esse menzionano anche il caso «Tubi preisolati», in cui la Corte avrebbe concesso ad ABB una riduzione del 30% per aver fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sull’origine dell’intesa, che l’avevano aiutata a dimostrare i fatti relativi all’infrazione, ed un’ulteriore riduzione per non aver contestato i fatti dopo l’invio della comunicazione degli addebiti. 155 Infine, secondo le ricorrenti, non si può accogliere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] che le prove avrebbero un valore ridotto se la collaborazione non è stata rapida.

Infatti, le ricorrenti sarebbero già state sanzionate con un aumento del 25% a titolo di circostanze aggravanti per la continuazione dell’infrazione, sicché una lieve riduzione dell’ammenda in ragione di una collaborazione tardiva comporterebbe che si prenda due volte in considerazione tale circostanza in contrasto con il principio del ne bis in idem.

In ogni caso, la riduzione in ragione della collaborazione non dipenderebbe dall’ordine cronologico in cui le prove vengono presentate [v., in tal senso, decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso [OSCURATO:PERSONA]/36.545/F3 — Aminoacidi) ( GU 2001, L 152, pag. 24 ), e , 2002/742/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso [OSCURATO:PERSONA]/E-1/36 604 — Acido citrico) ( GU 2002, L 239, pag. 18 )]. 156 [OSCURATO:PERSONA] contesta la totalità delle censure delle ricorrenti.

Giudizio del Tribunale 157 In primo luogo, si deve escludere l’applicazione nel caso di specie della comunicazione sulla cooperazione.

Risulta, infatti, chiaramente da tale comunicazione, il cui fine è incoraggiare le imprese a rivelare la sussistenza di intese particolarmente difficili da scoprire, che essa è applicabile unicamente nei casi che riguardano infrazioni di natura orizzontale, come i cartelli.

Tale comunicazione contempla, nella sezione A, punto 1, primo comma, il caso di «intese segrete volte alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, oppure alla ripartizione dei mercati o al divieto di importazione o di esportazione». 158 Gli argomenti delle ricorrenti non possono nemmeno essere accolti come una rivendicazione del diritto all’applicazione per analogia della suddetta comunicazione in quanto l’infrazione di cui trattasi nel caso di specie sarebbe stata trattata, dal punto di vista della sanzione, come un cartello.

Infatti, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], non sussiste un nesso fra la qualificazione dell’infrazione in oggetto come molto grave e la valutazione della collaborazione fornita nel corso del procedimento amministrativo.

Non si può nemmeno sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata ad accordare una maggiore riduzione dell’ammenda, in quanto essa ha concluso che sussiste una circostanza aggravante per la continuazione dell’infrazione. 159 Pertanto le ricorrenti non possono avvalersi della comunicazione sulla cooperazione, né delle norme da essa sancite, per rivendicare un diritto ad una riduzione maggiore dell’ammenda in ragione della loro collaborazione. 160 In secondo luogo, relativamente alla valutazione della portata della collaborazione fornita dalle ricorrenti, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo si fonda sulla considerazione che una siffatta collaborazione consente alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare un’infrazione con minore difficoltà (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1129 , punto 325, e causa T-338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1617 , punto 363).

Quindi, per giustificare la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo di cooperazione, il comportamento di un’impresa deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare e sanzionare un’infrazione alle norme comunitarie della concorrenza con minore difficoltà (v. sentenza del Tribunale , cause riunite T-67/00, causa T-68/00, causa T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2501 , punto 499 e la giurisprudenza ivi citata). 161 Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non possa violare, nell’ambito della valutazione della collaborazione fornita dai membri di un’intesa, il principio della parità di trattamento, questione che sarà esaminata in prosieguo, essa beneficia però di un ampio margine discrezionale nell’esaminare la qualità e l’utilità della collaborazione fornita dai diversi membri di un’intesa (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C-328/05 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3921 , punto 88).

Pertanto solo un manifesto errore di valutazione può essere censurato. 162 Nel caso di specie, non è consentito concludere che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un manifesto errore di valutazione accordando alle ricorrenti una riduzione dell’importo dell’ammenda per cooperazione dell’ordine del 25%.

In particolare, e ciò come nelle ipotesi in cui è applicabile la comunicazione sulla cooperazione, il fatto che la collaborazione non si limiti all’omessa contestazione della sussistenza dei fatti non è determinante, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di discrezionalità nel valutare il livello della riduzione dell’ammenda che intende accordare a tal titolo. 163 Rimane tuttavia da esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] non abbia violato il principio della parità di trattamento accordando a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda a suo carico ben maggiore della riduzione accordata alle ricorrenti.

Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti 164 Le ricorrenti sostengono, innanzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento accordando loro una riduzione del 25% a titolo di cooperazione, mentre a [OSCURATO:PERSONA] una del 40%, sebbene la loro collaborazione volontaria fosse precedente a quella di [OSCURATO:PERSONA] e parecchio più estesa di quella. 165 In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la lettera del 23 dicembre 1997 è solo un’offerta di collaborazione, le ricorrenti precisano che, tanto nella comunicazione degli addebiti (punto 217) quanto nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 458), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che nel dicembre 1997 [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso l’infrazione.

In ogni caso, una parte non sarebbe tenuta a fornire per prima le prove per aver diritto ad una riduzione del 50% ai sensi della sezione D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione.

La percentuale di riduzione dipenderebbe, in realtà, dal valore delle prove fornite.

A tal proposito le ricorrenti allegano alla replica le prove fornite alla [OSCURATO:PERSONA] le quali, di per sé, giustificherebbero almeno una riduzione almeno del 50%. 166 Le ricorrenti ritengono inoltre che la disparità di trattamento rispetto a [OSCURATO:PERSONA] non sia stata correttamente motivata nella [OSCURATO:PERSONA]. 167 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, in merito all’argomento delle ricorrenti secondo cui il loro contributo sarebbe stato anteriore a quello di [OSCURATO:PERSONA], che esso è suffragato esclusivamente dalla lettera del 23 dicembre 1997 da esse indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, tale lettera costituirebbe unicamente un’offerta di collaborazione, la quale si sarebbe poi concretizzata, più precisamente, il , vale a dire dopo quella di [OSCURATO:PERSONA], risalente al .

Invero, tale lettera non conterrebbe né un rinnegamento delle precedenti dichiarazioni scritte né l’ammissione dell’infrazione.

Le ricorrenti vi farebbero certo alcune ammissioni, ma senza indicare ciò di cui potrebbe trattarsi e che potrebbe consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di basarsi solo su tale lettera come prova del coinvolgimento delle ricorrenti nell’infrazione. 168 In merito alla censura relativa ad un difetto di motivazione, questa non sarebbe fondata, dato che la [OSCURATO:PERSONA] preciserebbe le ragioni per le quali alle ricorrenti è stata accordata una riduzione meno rilevante, ovvero la maggior rapidità del contributo di [OSCURATO:PERSONA] e il minor valor probante delle comunicazioni delle ricorrenti del 21 gennaio 1998 (punti 455-460 della [OSCURATO:PERSONA]).

Giudizio del Tribunale 169 Dal punto 3, sesto trattino, degli [OSCURATO:PERSONA], che è applicabile nel caso di specie, risulta che l’importo di base dell’ammenda inflitta ad un’impresa può essere ridotto qualora essa abbia effettivamente collaborato al procedimento, al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione. 170 Risulta dalla giurisprudenza che, nell’ambito della valutazione della collaborazione fornita dalle imprese nel corso del procedimento amministrativo avviato per l’intesa vietata, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che, per consolidata giurisprudenza, viene trasgredito quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. la giurisprudenza citata al punto 95 della presente sentenza). 171 La valutazione del livello di collaborazione fornita dalle imprese non può dipendere da fattori meramente casuali.

Una differenza di trattamento tra le imprese interessate deve quindi essere imputabile a gradi di collaborazione non equiparabili, in particolare qualora la cooperazione sia consistita nella trasmissione di informazioni diverse o nella trasmissione di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95, punto 454 e la giurisprudenza ivi citata). 172 Laddove talune imprese, nella stessa fase del procedimento amministrativo e in circostanze analoghe, forniscano alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni simili sui fatti loro contestati, i gradi di collaborazione delle stesse devono essere considerati analoghi, con la conseguenza che tali imprese devono essere trattate in maniera uguale al momento di determinare l’importo dell’ammenda a loro carico (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 160, punti 501 e 573 e la giurisprudenza ivi citata). 173 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in merito alla portata della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] alle indagini, quanto segue: — le informazioni inviate da [OSCURATO:PERSONA] il 13 gennaio 1998 sono state trasmesse spontaneamente (punto 455 della [OSCURATO:PERSONA]); — tali documenti hanno contribuito in maniera sostanziale ad accertare l’ampia collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di stringere il controllo sulle esportazioni parallele (punto 456, prima frase, della [OSCURATO:PERSONA]); — tale dichiarazione comprendeva anche informazioni sui provvedimenti assunti da [OSCURATO:PERSONA] contro le esportazioni passive (punto 456, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA]). 174 Relativamente, invece, alla collaborazione offerta da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che: — [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso i fatti in data 23 dicembre 1997 (punti 94 e 458 della [OSCURATO:PERSONA]); — [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito spontaneamente alla [OSCURATO:PERSONA] dopo [OSCURATO:PERSONA] numerosi documenti, il 21 gennaio, il e il , che avevano «contribuito» a provare l’esistenza dell’infrazione, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare ulteriormente i fatti accertati nel corso delle sue indagini e sulla base dei documenti forniti da [OSCURATO:PERSONA] (punti 458 e 459, prima frase, della [OSCURATO:PERSONA]); — tali documenti hanno anche «consentito» di accertare la partecipazione di varie parti e l’ambito geografico dell’infrazione (punto 459, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA]). 175 Da queste considerazioni discende che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto con chiarezza gli elementi di cui ha tenuto conto nel ridurre le ammende in ragione della collaborazione delle imprese e che l’obbligo di motivazione è stato rispettato quanto all’applicazione di tale circostanza attenuante. 176 In merito al rispetto del principio della parità di trattamento, per stabilire se esista una differenza significativa tra i gradi di collaborazione rispettivamente forniti dalle imprese, si deve confrontare la portata della loro collaborazione sia sotto il profilo cronologico, il che implica in un primo tempo un esame dello stadio in cui la collaborazione è stata fornita, sia sotto quello qualitativo, il che porta in un secondo tempo a confrontare le condizioni alle quali le imprese hanno collaborato e il valore intrinseco delle informazioni comunicate da ciascuna a titolo di tale collaborazione (v. punto 172 della presente sentenza). 177 Orbene, riguardo, innanzitutto, alle fasi del procedimento amministrativo in cui le imprese in questione hanno collaborato, è pacifico nel caso di specie che l’effettiva collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] sia lievemente anteriore a quella delle ricorrenti.

Infatti, la collaborazione spontanea di [OSCURATO:PERSONA] si è materializzata con la sua dichiarazione del 13 gennaio 1998, mentre quella delle ricorrenti ha avuto inizio il .

Tuttavia, il fatto che le ricorrenti abbiano effettivamente cominciato a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] otto giorni dopo [OSCURATO:PERSONA] non giustifica di per sé che la riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione accordata a [OSCURATO:PERSONA] sia maggiore di quella ottenuta da [OSCURATO:PERSONA]. 178 Si deve a tal proposito ricordare che, per essere considerate analoghe, le collaborazioni delle imprese non devono necessariamente intervenire alla stessa data, bensì nella stessa fase del procedimento. 179 Orbene, né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dal fascicolo risulta che la data in cui [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato e quella in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto le informazioni da [OSCURATO:PERSONA] corrispondono a fasi differenti delle indagini della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha del resto confermato, rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale nel corso dell’udienza, che le informazioni relative all’esistenza dell’intesa fornite da [OSCURATO:PERSONA] erano state comunicate nella stessa fase del procedimento amministrativo di quelle fornite da [OSCURATO:PERSONA]. 180 Risulta da quanto precede che non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le informazioni e i documenti trasmessi da [OSCURATO:PERSONA] sono stati meno utili di quelli trasmessi da [OSCURATO:PERSONA] in quanto comunicati più tardi.

Di conseguenza, nessuna considerazione di ordine cronologico può essere ritenuta determinante ai fini della valutazione comparativa dell’utilità della collaborazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95, punto 467). 181 Per quanto poi concerne le condizioni alle quali le imprese in questione hanno collaborato con la [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] al pari di [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in maniera spontanea i documenti che sono serviti a dimostrare l’esistenza e l’ambito geografico dell’infrazione. 182 In ordine, infine, al contenuto delle informazioni fornite rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la lettera del 4 aprile 1996 indirizzata da NOE a [OSCURATO:PERSONA] nonché la risposta di quest’ultima dell’ «hanno contribuito in maniera sostanziale ad accertare l’ampia collaborazione (…) nel tentativo di stringere il controllo sulle esportazioni parallele dal territorio» (v. punto 456 della [OSCURATO:PERSONA]).

Orbene, dal fascicolo, in particolare dal documento depositato dalle ricorrenti nel corso dell’udienza, in ordine al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto occasione di formulare osservazioni (v. punto 28 della presente sentenza), risulta che le due lettere, menzionate ai punti 127-131 della [OSCURATO:PERSONA], sono state trasmesse spontaneamente non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da [OSCURATO:PERSONA]. 183 La collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] al procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere considerata equivalente a quella fornita da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto beneficiare a tal titolo dello stesso livello di riduzione dell’ammenda accordato a [OSCURATO:PERSONA], ovvero il 40%, visto che entrambe le imprese hanno trasmesso documenti pertinenti durante la stessa fase del procedimento. 184 Quanto, inoltre, alla questione se le ricorrenti dovevano, come sostenuto dalle stesse, beneficiare di un tasso di riduzione dell’ammenda superiore al 40%, va constatato, come dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 459 della [OSCURATO:PERSONA], che gli altri documenti forniti spontaneamente dalle ricorrenti il 21 gennaio, il e il non solo avevano consentito di precisare ulteriormente i fatti accertati nel corso delle sue indagini, ma «anche consentito di accertare la partecipazione di varie parti e l’ambito geografico dell’infrazione». 185 Risulta in particolare dal documento prodotto dalle ricorrenti nel corso dell’udienza, in merito al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto occasione di formulare osservazioni, che un certo numero di affermazioni riprese nella [OSCURATO:PERSONA], ai punti 103-108, 110, 116-119, 122-125, 127-130, 132, 133, 136, 138-150, 152-157, 160, 164 e 167 (relativi ai fatti contestati nel [OSCURATO:PERSONA] ed in Irlanda); ai punti 170-181 (relativi ai fatti in Spagna); ai punti 182, 184 e 185 (relativi ai fatti nei [OSCURATO:PERSONA]); ai punti 187-189 (relativi ai fatti in Francia); ai punti 190-197 (relativi ai fatti in Belgio e in Lussemburgo); ai punti 199-201 (relativi ai fatti in Germania); ai punti 204 e 206-209 (relativi ai fatti in Grecia); ai punti 210, 211 e 213 (relativi ai fatti in Portogallo); ai punti 214-215 e 217-219 (relativi ai fatti in Italia) e ai punti 223, 224, 226 e 227 (relativi ai fatti in Danimarca, in Norvegia, in Svezia, in Finlandia e in Islanda), si basano sulle informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA].

A tal proposito occorre anche rilevare che [OSCURATO:PERSONA], in quanto parte di tutti gli accordi di distribuzione controversi, è stata in grado di fornire informazioni precise sui termini e sull’attuazione degli stessi. 186 Tuttavia, si deve considerare che, a dispetto del considerevole volume delle informazioni fornite, tali documenti non erano indispensabili per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di determinare l’esistenza degli accordi e delle pratiche concordate di cui trattasi e, pertanto, l’esistenza dell’infrazione addebitata.

Invero, le indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] non potevano, diversamente dalle lettere del 4 e dell’ (v. punto 182 della presente sentenza), essere utilizzate di per sé come principale fondamento probante della decisione che constata un’infrazione sul mercato delle specifiche console per videogiochi prodotte da [OSCURATO:PERSONA] e delle cartucce giochi compatibili con tali console.

A tal proposito occorre ricordare che le informazioni alla base delle affermazioni riprese ai punti 103-108, 110, 116-119, 122-125, 127-130, 132, 133, 136, 138-150, 152-157, 160, 164, 167, 170-182, 184, 185, 187-197, 199-201, 204, 206-211, 213-215, 217-219, 223, 224, 226 e 227 hanno solamente consentito di precisare l’identità dei distributori coinvolti nell’infrazione e l’ambito geografico di quest’ultima. 187 Risulta peraltro dagli elementi del fascicolo che un certo numero di tali informazioni, vale a dire quelle che, nella [OSCURATO:PERSONA], sono alla base dei punti 103 (esistenza, durata e termini dell’accordo di distribuzione concluso tra [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd e [OSCURATO:PERSONA]), 108, 110, 123, 167 (fatti relativi agli accordi di distribuzione conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), 170, 171, 176 (esistenza, durata e termini dell’accordo di distribuzione concluso tra [OSCURATO:PERSONA], SA e [OSCURATO:PERSONA]), 182 (termini degli accordi formali conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] BV e i suoi clienti), 189 (comunicazione indirizzata da [OSCURATO:PERSONA] SARL in ordine ai rischi di esportazioni dalla Francia), 190, 191, 194, 196 (esistenza e termini degli accordi di distribuzione in Belgio e in Lussemburgo), 199 (esportazioni parallele dalla Germania), 204 (termini dell’accordo concluso tra [OSCURATO:PERSONA] EPE e [OSCURATO:PERSONA]), 210, 211 (termini e durata degli accordi di distribuzione conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi distributori in Portogallo), 214, 215 (termini e durata degli accordi di distribuzione conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo distributore in Italia), sono stati ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alle richieste di informazioni da essa rivolte alle ricorrenti (v., in particolare, punti 86-93 della [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, i punti 86 e 87, che si riferiscono all’invito della [OSCURATO:PERSONA] a fornire informazioni in merito ai distributori e alle controllate nonché al contenuto degli accordi di distribuzione formali conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi distributori in Francia, in Germania, in Italia, nel [OSCURATO:PERSONA], in Grecia e in Portogallo), risposte per le quali resta esclusa una riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione dal momento che valevano ad adempiere gli obblighi derivanti alle ricorrenti dall’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95, punto 451 e la giurisprudenza ivi citata).

Pertanto, le indicazioni relative all’ambito geografico dell’intesa controversa e all’identità dei distributori in essa coinvolti non giustificano una riduzione supplementare dell’ammenda a titolo di cooperazione effettiva di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era infatti in grado di stabilire l’ambito geografico dell’intesa e l’identità dei distributori in essa coinvolti anche senza le informazioni spontaneamente trasmesse dalle ricorrenti. 188 Da tali considerazioni discende che la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] non giustificava una riduzione dell’importo dell’ammenda a suo carico superiore al 40%. 189 Tutto ciò considerato, il presente motivo deve essere in parte accolto e la [OSCURATO:PERSONA] deve conseguentemente essere riformata accordando alle ricorrenti un tasso di riduzione dell’ammenda pari a quello accordato a [OSCURATO:PERSONA].

Le conseguenze concrete di tale riforma verranno precisate in prosieguo.

Sul terzo motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa a causa dello snaturamento degli sforzi compiuti da [OSCURATO:PERSONA] delle parti 190 Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato i loro diritti di difesa modificando a discapito delle ricorrenti la sua valutazione dei fatti di specie e/o le conclusioni di diritto che essa ne ha tratto.

A tal proposito le ricorrenti fanno osservare che, al punto 216 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver tenuto conto «del contributo delle ricorrenti all’accertamento dell’esistenza di un’infrazione», mentre nella [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i documenti forniti avevano solo contribuito a confermare l’esistenza dell’infrazione. 191 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del presente motivo.

Giudizio del Tribunale 192 Si deve ricordare che, con il proprio ricorso, le ricorrenti mirano esclusivamente ad ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda loro inflitta. 193 Pertanto il presente motivo dev’essere dichiarato inconferente nella misura in cui le ricorrenti non indicano in cosa la divergenza terminologica tra la comunicazione degli addebiti e la [OSCURATO:PERSONA] relativa al loro contributo all’accertamento dell’infrazione abbia potuto influire sull’importo dell’ammenda a loro carico. 194 In ogni caso, gli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e 7 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81 CE] e dell’articolo [82 CE] ( GU L 354, pag. 18 ), stabiliscono espressamente che, allorché la [OSCURATO:PERSONA] intende irrogare un’ammenda, le imprese interessate devono avere l’occasione di presentare le loro osservazioni relativamente agli addebiti che essa muove.

È quindi attraverso le loro osservazioni in ordine alla durata, alla gravità e alla prevedibilità del carattere anticoncorrenziale dell’illecito che i diritti di difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenza del Tribunale , causa T-83/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-755 , punto 235). 195 Di conseguenza occorre respingere il presente motivo.

Sul quarto motivo, attinente ad una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento a causa dell’insufficiente peso attribuito al risarcimento a favore dei terzi e della mancata considerazione del programma di adeguamento [OSCURATO:PERSONA] delle parti 196 Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della tutela dell’affidamento legittimo, da una parte, non riducendo l’ammenda di un importo equivalente al risarcimento da esse offerto ai terzi identificati nella comunicazione degli addebiti e, dall’altra, non tenendo conto del programma di adeguamento al diritto della concorrenza da esse applicato. 197 In merito agli indennizzi corrisposti ai terzi, le ricorrenti ricordano in primo luogo che tali indennizzi, qualificati come «consistenti» nella [OSCURATO:PERSONA], ammontano ad un importo di EUR 375000. 198 In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano che il versamento di tali indennizzi ha fatto seguito all’assicurazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], alla riunione del 15 dicembre 1998, della pertinenza dell’adozione di tale misura ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda.

A tal riguardo le ricorrenti precisano che sorge un legittimo affidamento qualora un alto funzionario della [OSCURATO:PERSONA], incaricato da quest’ultima di trattare un determinato caso, fornisca assicurazioni precise nell’ambito di un’indagine formale ed egli sappia che l’impresa indagata si baserà su tali assicurazioni per effettuare spese rilevanti. 199 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto che il versamento di indennizzi a terzi costituiva una «circostanza attenuante» ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA] (punti 421-464 della [OSCURATO:PERSONA]).

Tuttavia, essa non avrebbe accordato alcuna riduzione alle ricorrenti nel senso economico del termine, riducendo l’ammenda di soli EUR 300000. 200 Infine, il trattamento riservato dalla [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti non incoraggerebbe altre imprese a prestare volontariamente siffatti indennizzi in futuro. 201 [OSCURATO:PERSONA] contesta tutti gli argomenti esposti.

Giudizio del Tribunale 202 Con tale motivo le ricorrenti suggeriscono che, contrariamente alle assicurazioni date loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della riunione del 15 dicembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, o non in maniera sufficiente, da una parte, degli indennizzi che esse hanno offerto a terzi e, dall’altra, del programma di rispetto della normativa che le stesse hanno attuato presso i propri dipendenti. 203 A tal proposito si deve ricordare che il diritto di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria ha fatto sorgere in lui speranze fondate.

Nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-2473 , punto 33 e la giurisprudenza ivi citata). 204 Quanto, innanzitutto, al risarcimento offerto da [OSCURATO:PERSONA] ai terzi lesi, si deve rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di ridurre l’ammenda a carico di NOE e NCL di EUR 300000 al fine di tenere conto degli indennizzi da loro corrisposti ai terzi indicati nella comunicazione degli addebiti come danneggiati finanziariamente dal comportamento illecito (v. punti 440 e 441 della [OSCURATO:PERSONA]). 205 Dal fascicolo risulta che l’importo complessivo del risarcimento ai terzi è pari a EUR 375000. 206 Orbene, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai assicurato loro che sarebbe stata dedotta dall’importo dell’ammenda a loro carico la totalità di detto risarcimento. 207 Invero, come risulta dal verbale della riunione del 15 dicembre 1998, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente dichiarato che il versamento di indennizzi a terzi «sarebbe rilevante nel calcolo dell’ammenda».

Tale dichiarazione non può, in nessun caso, essere considerata come un’assicurazione precisa e incondizionata che la totalità di questi indennizzi sarebbe stata dedotta dall’importo finale dell’ammenda. 208 Ad ogni buon conto, per far sorgere un legittimo affidamento, le assicurazioni fornite devono provenire da fonti autorizzate ed affidabili (v., in tal senso, quanto ad una dichiarazione del direttore generale competente in materia di concorrenza, sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T-236/01, causa T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, causa T-251/01 e T-252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1181 , punti 152 e 153).

In considerazione della competenza esclusiva del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una decisione che infligge un’ammenda, un funzionario della [OSCURATO:PERSONA] non può in alcun modo aver fornito a [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una riunione informale con i suoi rappresentanti, assicurazioni precise provenienti da fonti autorizzate ed affidabili in merito alla deduzione dall’importo finale dell’ammenda degli indennizzi offerti ai terzi. 209 Ne consegue che non si può accogliere la censura relativa ad una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento sotto il profilo della presa in considerazione degli indennizzi offerti ai terzi da [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo finale dell’ammenda. 210 Tali considerazioni valgono anche per la presa in considerazione del programma per il rispetto del diritto della concorrenza messo in atto da [OSCURATO:PERSONA]. 211 Comunque sia, la [OSCURATO:PERSONA] non era affatto tenuta a prendere in considerazione l’attuazione del programma di adeguamento che, anche a volerlo considerare come una forma di collaborazione, è stato avviato dall’impresa di propria iniziativa e non in seguito ad assicurazioni precise fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. 212 Conseguentemente il presente motivo non può essere accolto.

6. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo finale dell’ammenda 213 Come risulta dai punti 169-189 della presente sentenza, occorre modificare la [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui essa applica solo un tasso di riduzione del 25% a titolo della cooperazione prestata dalle ricorrenti. 214 Per il resto, le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] esposte nella [OSCURATO:PERSONA] nonché il metodo di calcolo delle ammende applicato nel caso di specie restano inalterati. 215 L’importo finale dell’ammenda viene quindi calcolato come segue: l’importo di base dell’ammenda (113,85 milioni di EUR) viene maggiorato del 75% a motivo, da una parte, del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di impresa leader dell’intesa (50%) e, dall’altra, della continuazione dell’infrazione (25%), per un totale di 199,2375 milioni di EUR.

Tale importo è ridotto del 40% a titolo di cooperazione e di EUR 300000 in ragione dei risarcimenti offerti dalle ricorrenti ai terzi, ciò che porta ad un importo complessivo finale di 119,2425 milioni di EUR.

Sulle spese 216 Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Nelle circostanze di specie si deve stabilire che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’importo dell’ammenda a carico di [OSCURATO:PERSONA]., Ltd e di [OSCURATO:PERSONA] of Europe GmbH è fissato in 119,2425 milioni di EUR. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2009.

[OSCURATO:PERSONA]

1. Imprese in causa

2. Procedimento amministrativo Accertamenti sull’industria dei videogiochi (caso IV/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA]) Indagine supplementare specifica sul sistema di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] (caso IV/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA]) Indagine susseguente alla denuncia depositata da [OSCURATO:PERSONA] BV (caso IV/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA])

3. [OSCURATO:PERSONA] controversa Procedimento e conclusioni delle parti In diritto

1. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

2. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo di partenza preliminare dell’ammenda inflitta alle ricorrenti al fine di garantire un sufficiente effetto dissuasivo Sul primo motivo, attinente ad un manifesto errore di diritto, ad una violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem nonché dei diritti della difesa e ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione nonché ad un’applicazione erronea del metodo indicato negli [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

3. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo della durata dell’infrazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

4. Sull’aumento, a titolo di circostanze aggravanti, dell’importo base dell’ammenda a carico delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] considerazione del ruolo di impresa leader ed istigatrice dell’intesa Sul primo motivo, attinente ad un manifesto errore di valutazione e ad un errore di diritto nell’attribuzione alle ricorrenti del ruolo di imprese leader ed istigatrici dell’infrazione — [OSCURATO:PERSONA] delle parti — Giudizio del Tribunale Sul secondo motivo, relativo ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e ad una violazione del principio di non discriminazione nonché dell’obbligo di motivazione — [OSCURATO:PERSONA] delle parti — Giudizio del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo dell’ammenda a carico delle ricorrenti per continuazione dell’infrazione

5. [OSCURATO:PERSONA] riduzione dell’importo dell’ammenda accordata alle ricorrenti a titolo di circostanze attenuanti Sul primo motivo, attinente ad un errore di diritto e ad un manifesto errore di valutazione in ragione del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare la comunicazione sulla cooperazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul terzo motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa a causa dello snaturamento degli sforzi compiuti da [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul quarto motivo, attinente ad una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento a causa dell’insufficiente peso attribuito al risarcimento a favore dei terzi e della mancata considerazione del programma di adeguamento [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale

6. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo finale dell’ammenda Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( 1 ) Dati mantenuti riservati.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62003TJ0013 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione) 30 aprile 2009 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Mercato delle console per videogiochi e delle cartucce giochi compatibili con le console [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA] che constata una violazione dell’art. 81 CE — Restrizione alle esportazioni parallele — Ammende — Effetto dissuasivo — Durata dell’infrazione — Circostanze aggravanti — Ruolo di impresa leader o istigatrice dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Cooperazione nel corso del procedimento amministrativo» Nella causa T-13/03, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd, con sede in Kyoto (Giappone), [OSCURATO:PERSONA] of Europe GmbH, con sede in Grossostheim (Germania), rappresentate dai sigg. I. Forrester, QC, J. Pheasant, M. Powell, dalla sig.ra C. Kennedy-Loest, solicitors, e dal sig. J. Killick, barrister, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dalla sig.ra O. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. A. Whelan, successivamente dal sig. X. Lewis e dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti all’art. 3, primo trattino, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 30 ottobre 2002, 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ([OSCURATO:PERSONA]/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2003, L 255, pag. 33 ), [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Ottava Sezione), composto dalla sig.ra M. E. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA] e N. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 maggio 2008, ha pronunciato la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1. Imprese in causa 1 La prima ricorrente, [OSCURATO:PERSONA]., Ltd (in prosieguo: «NCL» o «[OSCURATO:PERSONA]»), società quotata in borsa con sede in Kyoto (Giappone), è la capogruppo delle società [OSCURATO:PERSONA], specializzate nella produzione e distribuzione di console per videogiochi e di cartucce giochi da utilizzare con tali console. 2 Le attività di [OSCURATO:PERSONA] nello Spazio economico europeo (SEE) sono svolte, in taluni territori, da sue controllate al 100%, la prima delle quali è [OSCURATO:PERSONA] of Europe GmbH (in prosieguo: «NOE» o «[OSCURATO:PERSONA]»), la seconda ricorrente. All’epoca dei fatti NOE coordinava una parte delle attività commerciali di [OSCURATO:PERSONA] in Europa ed era suo distributore esclusivo in Germania. 3 Per gli altri territori [OSCURATO:PERSONA] si avvale di esclusivisti indipendenti. [OSCURATO:PERSONA], per esempio, una divisione commerciale di [OSCURATO:PERSONA], controllata interamente da [OSCURATO:PERSONA] plc, è stata nominata nell’agosto 1995 distributore esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:PERSONA] e l’Irlanda e tale è rimasta almeno fino al 31 dicembre 1997. 2. Procedimento amministrativo Accertamenti sull’industria dei videogiochi (caso IV/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA]) 4 Nel marzo 1995 la [OSCURATO:PERSONA] avviava un’indagine sull’industria dei videogiochi (caso IV/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA]). Nell’ambito di tale indagine la [OSCURATO:PERSONA] rivolgeva a [OSCURATO:PERSONA], il 26 giugno e il 19 settembre 1995, domande di informazioni ai sensi dell’art. 11 del regolamento del Consiglio , n. 17: [OSCURATO:PERSONA] regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] ( GU 1962, 13, pag. 204 ), chiedendo ragguagli in particolare sui distributori e le controllate di [OSCURATO:PERSONA], sugli accordi di distribuzione formalmente conclusi con tali imprese e sulle condizioni generali di vendita. NOE rispondeva a tali domande con lettere del e del . Indagine supplementare specifica sul sistema di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] (caso IV/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA]) 5 [OSCURATO:PERSONA] scorta dei risultati preliminari la [OSCURATO:PERSONA] avviava, nel settembre 1995, un’indagine supplementare specifica sul sistema di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] (caso IV/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA]). 6 Nell’ambito di tale indagine la [OSCURATO:PERSONA] inviava a [OSCURATO:PERSONA], il 9 ottobre 1995, una richiesta di informazioni. Diverse riunioni in merito alla politica di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] avevano luogo tra i rappresentanti di quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] forniva peraltro più versioni degli accordi conclusi con taluni dei suoi distributori. Indagine susseguente alla denuncia depositata da [OSCURATO:PERSONA] BV (caso IV/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]) 7 Il 26 novembre 1996 [OSCURATO:PERSONA], società attiva nel settore dell’importazione e della vendita di giochi elettronici, presentava una denuncia ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 17, concernente in particolare la distribuzione delle cartucce giochi e delle console [OSCURATO:PERSONA], nella quale lamentava precipuamente che nei [OSCURATO:PERSONA] ostacolasse il commercio parallelo e applicasse un sistema di prezzi imposti. A seguito di tale denuncia la [OSCURATO:PERSONA] estendeva la sua indagine (caso IV/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]). Il essa richiedeva informazioni a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. Con risposta [OSCURATO:PERSONA] ammetteva che taluni suoi accordi di distribuzione e condizioni generali di vendita contenevano restrizioni al commercio parallelo all’interno del SEE. Nell’ottobre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] inviava a [OSCURATO:PERSONA] una nuova domanda di informazioni; la società rispondeva il , fornendo delucidazioni sull’intesa in causa. 8 Con lettera del 23 dicembre 1997 [OSCURATO:PERSONA] informava la [OSCURATO:PERSONA] di aver preso coscienza di «un problema grave per il commercio parallelo all’interno della [OSCURATO:PERSONA]» ed esprimeva l’intenzione di cooperare con la [OSCURATO:PERSONA]. 9 Il 13 gennaio 1998 [OSCURATO:PERSONA] produceva ulteriori informazioni. Il , il e il [OSCURATO:PERSONA] inviava alla [OSCURATO:PERSONA] una serie di documenti. Il aveva luogo una riunione tra la [OSCURATO:PERSONA] e rappresentanti di [OSCURATO:PERSONA] nel corso della quale veniva sollevato il problema dell’eventuale risarcimento dei terzi pregiudicati dall’intesa. 10 Dopo la sua ammissione di colpevolezza [OSCURATO:PERSONA] adottava altresì misure per garantire l’osservanza del diritto comunitario in futuro ed offriva un indennizzo ai terzi danneggiati finanziariamente dal suo comportamento. 11 Il 26 aprile 2000 la [OSCURATO:PERSONA] inviava una comunicazione degli addebiti a [OSCURATO:PERSONA] e alle altre imprese interessate per violazione dell’art. 81, n. 1, CE e dell’art. 53, n. 1, dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (in prosieguo: l’«accordo SEE»). [OSCURATO:PERSONA] e le altre imprese interessate depositavano osservazioni scritte in risposta agli addebiti della [OSCURATO:PERSONA], nelle quali chiedevano — [OSCURATO:PERSONA] e diverse di tali imprese — l’applicazione della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese ( GU C 207, pag. 4 ; in prosieguo: la «comunicazione sulla cooperazione»). Nessuna delle parti richiedeva un’audizione formale. [OSCURATO:PERSONA] non contestava la sussistenza dei fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. 12 Per quanto più particolarmente concerne le ricorrenti, la risposta alla comunicazione degli addebiti veniva inviata alla [OSCURATO:PERSONA] il 7 luglio 2000. 3. [OSCURATO:PERSONA] controversa 13 Il 30 ottobre 2002 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione 2003/675/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE ([OSCURATO:PERSONA]/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2003, L 255, pag. 33 ; in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»). Tale decisione veniva notificata a NOE e a NCL, rispettivamente, l’ e l’. 14 [OSCURATO:PERSONA] dispone in particolare quanto segue: « Articolo 1 Le seguenti imprese hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] e l’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE partecipando, nei periodi indicati in appresso, a un complesso di accordi e di pratiche concordate sui mercati delle console e delle cartucce per videogiochi compatibili con le console [OSCURATO:PERSONA], aventi l’oggetto e l’effetto di limitare le esportazioni parallele di console e cartucce [OSCURATO:PERSONA]: — [NCL e NOE], dal gennaio 1991 alla fine del dicembre 1997, (…) Articolo 3 Alle imprese menzionate all’articolo 1 sono inflitte le seguenti ammende per l’infrazione ivi indicata: — [NCL e NOE], in solido, un’ammenda di 149,128 milioni di EUR, (…)». 15 Per calcolare l’importo delle ammende la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, nella [OSCURATO:PERSONA], il metodo descritto negli [OSCURATO:PERSONA] per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] ( GU 1998, C 9, pag. 3 ; in prosieguo: gli «[OSCURATO:PERSONA]»). Per contro, essa ha deciso di non tener conto della comunicazione sulla cooperazione data la natura verticale dell’infrazione. 16 In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha stabilito l’importo di base delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione. 17 A tal proposito, tenuto conto della natura dell’infrazione, del suo impatto sul mercato e dell’estensione del mercato geografico rilevante, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso innanzitutto che le imprese coinvolte avessero commesso un’infrazione molto grave. 18 [OSCURATO:PERSONA] ha indi ritenuto che, siccome nell’infrazione unica e continuata in questione erano coinvolte imprese dalle dimensioni assai disparate, fosse necessario procedere nei confronti di ognuna in modo diverso, così da tenere conto del peso specifico di ciascuna e, dunque, del reale impatto sulla concorrenza del suo comportamento illecito. A tal fine le imprese interessate sono state suddivise in tre categorie, in funzione dell’importanza relativa che ciascuna impresa aveva rispetto a [OSCURATO:PERSONA] come distributore dei prodotti in causa nel SEE. La valutazione è stata effettuata in base alla quota di ciascuna impresa sul volume complessivo di console e di cartucce giochi [OSCURATO:PERSONA] destinate alla distribuzione nel SEE nel 1997, ultimo anno di durata dell’infrazione. Su tale base [OSCURATO:PERSONA] è stata l’unica impresa classificata nella prima categoria e [OSCURATO:PERSONA] l’unica classificata nella seconda. Per tali imprese la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato in limine l’importo di partenza in funzione della gravità in 23 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA] e in 8 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA]. Per le altre imprese l’importo di partenza è stato stabilito in via preliminare in 1 milione di EUR. 19 Al fine, poi, da un lato, di assicurare all’ammenda un sufficiente effetto dissuasivo e, dall’altro, di tener conto delle dimensioni e delle risorse complessive di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]., la [OSCURATO:PERSONA] ha aumentato detti importi di partenza. In particolare, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], che pur presenta dimensioni nettamente inferiori a quelle di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che si dovesse tener conto del fatto che si trattava dell’impresa produttrice dei beni oggetto dell’infrazione. Per questo la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] un coefficiente moltiplicatore pari a 3 e a [OSCURATO:PERSONA] uno pari a 1,25, portando l’importo di partenza a loro carico a 69 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA], a 10 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA] e a 3 milioni di EUR per [OSCURATO:PERSONA]. 20 Con riferimento alla durata dell’infrazione commessa da ciascuna impresa, l’importo di partenza è stato aumentato del 10% annuo, per una maggiorazione finale a carico di [OSCURATO:PERSONA] del 65% e di [OSCURATO:PERSONA] del 20%. 21 [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo di base dell’ammenda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in 113,85 milioni di EUR. 22 In secondo luogo, a titolo di circostanze aggravanti, l’importo di base dell’ammenda a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato, da un lato, del 50%, trattandosi di impresa leader e istigatrice dell’infrazione, e, dall’altro, del 25%, per aver continuato nell’infrazione dopo che la [OSCURATO:PERSONA], nel giugno 1995, aveva avviato le proprie indagini. L’importo di base dell’ammenda a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato maggiorato del 20%: un primo 10% per aver continuato nell’infrazione dopo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva avviato le indagini e un secondo 10% per essersi rifiutata di collaborare con la [OSCURATO:PERSONA]. 23 In terzo luogo, nel valutare le circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha innanzi tutto ritenuto di dover ridurre l’ammenda a carico di un’impresa in particolare, la Concentra-Produtos para Crianças SA, distributore esclusivo di [OSCURATO:PERSONA] per il Portogallo, in considerazione del suo ruolo puramente passivo per buona parte del periodo dell’infrazione. Dopodiché ha accordato a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione di 300000 EUR in virtù degli indennizzi da questa offerti ai terzi danneggiati dall’intesa indicati nella comunicazione degli addebiti. Infine, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] e ancora a [OSCURATO:PERSONA] riduzioni rispettivamente del 40% e del 25% per l’effettiva collaborazione da loro prestata. Nessuna circostanza attenuante è stata riconosciuta, invece, alle restanti imprese. Procedimento e conclusioni delle parti 24 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2003 le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso. 25 Su relazione del giudice relatore il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. 26 Con lettera del 7 maggio 2008 le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al motivo attinente ad un’erronea maggiorazione dell’ammenda per il primo anno dell’infrazione. 27 Le parti hanno svolto allegazioni e risposto ai quesiti loro rivolti dal Tribunale nel corso dell’udienza, che ha avuto luogo il 19 maggio 2008. In tale occasione la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto presente di non voler presentare osservazioni in ordine alla summenzionata rinuncia. 28 In occasione della stessa udienza le ricorrenti hanno distribuito ai membri del Tribunale e alla convenuta un documento contenente una versione corretta di un allegato alla controreplica. Con tale allegato la [OSCURATO:PERSONA] intendeva evidenziare in che modo le imprese interessate avevano rispettivamente cooperato alla sua indagine. Dopo aver sentito le parti, il Tribunale ha deciso di inserire nel fascicolo tale documento e ha impartito alla [OSCURATO:PERSONA] un termine per formulare osservazioni in merito allo stesso. In seguito al deposito di tali osservazioni è stata chiusa la fase orale. 29 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: — annullare l’art. 3 della [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui irroga loro un’ammenda; — nell’ambito della sua competenza anche di merito, annullare l’ammenda o ridurne l’importo in misura appropriata; — adottare qualunque altra misura appropriata; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 30 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: — respingere integralmente il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 31 A sostegno dei loro ricorsi le ricorrenti adducono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato forme sostanziali, il Trattato CE e le relative norme d’applicazione infliggendo loro un’ammenda di quasi 150 milioni di EUR, ovvero l’ammenda più elevata imposta per un’infrazione verticale e, alla data della [OSCURATO:PERSONA], la quarta ammenda più importante mai inflitta ad una singola impresa per un’unica infrazione. Secondo le ricorrenti, l’ammenda è illegittima, da una parte, a motivo del suo importo manifestamente sproporzionato e, dall’altra, dei vizi gravanti su ciascuna delle varie fasi del suo calcolo. 32 Gli argomenti dedotti dalle ricorrenti, pertanto tutti attinenti alla determinazione dell’ammontare dell’ammenda, riguardano, in primo luogo, la gravità dell’infrazione, in secondo luogo, l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente, in terzo luogo, la durata dell’infrazione, in quarto luogo, la maggiorazione dell’ammenda per circostanze aggravanti e, in quinto luogo, la sussistenza di circostanze attenuanti. 33 Prima di apprestarsi all’esame dei motivi addotti dalle ricorrenti, si deve ricordare che dai punti 366-464 della [OSCURATO:PERSONA] risulta che le ammende inflitte dalla [OSCURATO:PERSONA] per le infrazioni constatate agli artt. 81, n. 1, CE e 53, n. 1, dell’accordo SEE sono state fissate ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e che la [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente confermato di aver determinato il loro importo applicando il metodo definito negli [OSCURATO:PERSONA]. 34 Se è vero che gli [OSCURATO:PERSONA] non possono essere qualificati come norme giuridiche che l’amministrazione deve rispettare in ogni caso, essi sono pur sempre indicativi della prassi da seguire e l’amministrazione non può discostarsene, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio della parità di trattamento (v. sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C-397/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4429 , punto 91 e la giurisprudenza ivi citata). 1. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti 35 Le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver fissato in 23 milioni di EUR l’importo di base dell’ammenda a titolo della gravità e adducono, in merito, due motivi attinenti, rispettivamente, ad un errore manifesto di valutazione e ad un difetto di motivazione. 36 In via principale le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] il fatto di aver determinato l’importo dell’ammenda a titolo della gravità basandosi sulla «quota che ciascuna parte deteneva sul volume complessivo di console e di cartucce da gioco di [OSCURATO:PERSONA] destinate alla distribuzione nel SEE». Il ricorso a tale elemento, che non avrebbe alcun precedente, sarebbe arbitrario ed inappropriato. In primo luogo, l’approccio adottato dalla [OSCURATO:PERSONA] implicherebbe che il detto importo sarebbe stato più elevato se [OSCURATO:PERSONA] avesse scelto di distribuire i suoi prodotti tramite proprie controllate al 100% e inferiore, invece, se avesse optato per la distribuzione tramite distributori indipendenti, benché non ci sia alcuna relazione logica tra colpevolezza relativa e assoluta di un’impresa che commette un’infrazione e la struttura che essa ha adottato per distribuire i propri prodotti. In secondo luogo, tale approccio non terrebbe in alcun modo conto della concorrenza tra marche o all’interno della marca. A tal proposito le ricorrenti fanno osservare che la fornitura di console e di cartucce videogiochi è caratterizzata da un elevato grado di concorrenza tra marche. Infine, si sarebbe tenuto conto due volte della posizione di [OSCURATO:PERSONA] come produttore, prendendo in considerazione tale posizione anche nell’ambito delle circostanze aggravanti (punto 229 della [OSCURATO:PERSONA]). 37 Le ricorrenti sostengono, in subordine, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato, o perlomeno non in modo sufficiente, il metodo applicato e l’importo in tal modo fissato. Esse ritengono che nemmeno le spiegazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso siano soddisfacenti, essendo errate ed incoerenti con l’iter logico seguito sia nella [OSCURATO:PERSONA] sia negli [OSCURATO:PERSONA]. 38 A tal proposito le ricorrenti lamentano, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] si sia discostata dall’iter logico seguito nella [OSCURATO:PERSONA] allorché ha sostenuto, nel controricorso, che l’importo di partenza di 23 milioni di EUR rispecchiava un solo aspetto della gravità dell’infrazione, vale a dire le relazioni tra le filiali di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] e i clienti, mentre il coefficiente moltiplicatore teneva conto di un altro aspetto, vale a dire del ruolo delle ricorrenti in quanto produttore e fornitore dei loro distributori indipendenti. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il coefficiente moltiplicatore riflette solamente la necessità di dissuadere le imprese dal commettere infrazioni, mentre l’importo di 23 milioni di EUR è stato imposto a titolo della gravità. 39 L’argomentazione sviluppata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel controricorso sarebbe comunque errata. Tale atto lascerebbe intendere che l’importo imposto per un aspetto dell’infrazione è stato basato sull’importo imposto per un altro aspetto della stessa, benché, alla luce dei fatti nel loro complesso, si sarebbero potuti calcolare importi distinti a titolo della gravità per ciascuno di tali aspetti. 40 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe anche discostata dai propri [OSCURATO:PERSONA] applicando a titolo di deterrente un coefficiente per adeguare la ponderazione degli importi inizialmente determinati a titolo della gravità, mentre gli [OSCURATO:PERSONA] farebbero una netta distinzione tra l’applicazione di ponderazioni per tener conto dell’impatto reale del comportamento configurante infrazione di ciascuna impresa in casi che coinvolgono più soggetti e l’adeguamento dell’importo determinato a titolo della gravità per garantire un sufficiente effetto dissuasivo. 41 In terzo luogo, in risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le ricorrenti avrebbero beneficiato di una considerevole riduzione rispetto alle ammende inflitte per cartelli, esse sottolineano che è fondamentale distinguere tra i procedimenti che vertono su restrizioni orizzontali e quelli concernenti restrizioni verticali, distinzione confermata dall’applicabilità della comunicazione sulla cooperazione solo alle restrizioni orizzontali. 42 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel loro complesso. Giudizio del Tribunale 43 Come risulta dalla [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie la [OSCURATO:PERSONA] ha determinato l’importo delle ammende inflitte alle imprese interessate basandosi su vari elementi, seguendo il metodo indicato negli [OSCURATO:PERSONA]. 44 Invero, in un primo tempo la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, in considerazione della natura dell’infrazione, dei suoi effetti sul mercato e del fatto che essa ha ristretto il commercio parallelo in tutto il SEE, le imprese interessate avevano commesso un’infrazione molto grave dell’art. 81, n. 1, CE, ciò che le rende passibili di un’ammenda di almeno 20 milioni di EUR ai sensi del punto 1 A, secondo comma, terzo trattino, degli [OSCURATO:PERSONA] (punti 374-384 della [OSCURATO:PERSONA]). 45 Tenendo conto del fatto che veniva in questione un’unica infrazione, continuata, in cui erano coinvolte varie imprese di dimensioni molto differenti, essa ha, quindi, effettuato un trattamento differenziato delle stesse, conformemente al punto 1 A, terzo comma, degli [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 385-391 della [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine essa ha tenuto conto della quota di ciascuna impresa sul volume complessivo di console e cartucce giochi [OSCURATO:PERSONA] destinate alla distribuzione nel SEE nel corso dell’ultimo anno di durata dell’infrazione, ovvero il 1997 (v. punto 386 della [OSCURATO:PERSONA]). 46 Su questa premessa, «in via preliminare l’importo di base» dell’ammenda stabilito per [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato in 23 milioni di EUR (punto 391 della [OSCURATO:PERSONA]). Infine, allo scopo di assicurare un sufficiente effetto dissuasivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha triplicato tale importo, alla luce non solo delle dimensioni e delle risorse complessive di [OSCURATO:PERSONA], ma anche della sua qualità di produttore dei beni in questione. L’importo di partenza dell’ammenda a carico di [OSCURATO:PERSONA] è stato quindi determinato in 69 milioni di EUR (punti 392-396 della [OSCURATO:PERSONA]). 47 Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non si è basata esclusivamente sulle cifre corrispondenti alla quota di ciascuna parte sul volume complessivo delle vendite di console e di cartucce [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’anno di riferimento. 48 Peraltro, l’argomentazione delle ricorrenti non può nemmeno essere accolta come una critica al ricorso a tali cifre nell’ambito del trattamento differenziato operato dalla [OSCURATO:PERSONA] ai punti 385-391 della [OSCURATO:PERSONA]. 49 Invero, si deve rammentare che il trattamento differenziato mira, come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 385 della [OSCURATO:PERSONA], a tener conto del peso specifico di ciascuna impresa coinvolta e, conseguentemente, dell’impatto reale del suo comportamento illecito, in particolare qualora esista una disparità considerevole tra le dimensioni delle imprese che hanno commesso infrazioni dello stesso tipo. 50 Nel caso di una serie di accordi e di pratiche concordate di natura verticale aventi l’oggetto e l’effetto di limitare le esportazioni parallele di console e cartucce giochi, le quote rispettivamente detenute dalle parti nella distribuzione dei prodotti in questione sono rappresentative del peso specifico di ciascuna impresa nel sistema di distribuzione controverso. [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso quindi alcun errore manifesto di valutazione riferendosi alle dette quote ai fini del trattamento differenziato operato nel determinare gli importi preliminari delle ammende inflitte alle imprese interessate. 51 Contrariamente a quanto assumono le ricorrenti, l’approccio della [OSCURATO:PERSONA] non disconosce il fatto che la fornitura di console e di cartucce videogiochi sia caratterizzata da un’elevata concorrenza tra marche. Si deve, infatti, ricordare che, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], il riferimento alle quote di mercato detenute da ciascuna delle imprese coinvolte nella distribuzione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA] era inteso semplicemente a definire la responsabilità relativa di ciascuna di esse nell’infrazione in questione. Orbene, come chiaramente risulta dalla [OSCURATO:PERSONA] (v., in particolare, punto 374), l’obiettivo dell’infrazione era precisamente limitare la concorrenza a livello della distribuzione dei prodotti [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, la circostanza che il mercato delle console e delle cartucce giochi sia caratterizzato più da un’elevata concorrenza tra marche che da una concorrenza all’interno della medesima marca, sempre che risponda al vero, non è un elemento di cui la [OSCURATO:PERSONA] doveva tenere conto ai fini della determinazione in via preliminare dello specifico importo di partenza dell’ammenda a carico delle ricorrenti. 52 Il fatto che in precedenza la [OSCURATO:PERSONA] non sia mai ricorsa ai dati contestati nel quadro della classificazione di imprese che hanno partecipato ad un’infrazione unica si spiega perché è la prima volta che ha proceduto ad una siffatta classificazione in una decisione relativa a comportamenti di natura verticale, come peraltro essa stessa ha confermato nelle proprie memorie. 53 Per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, si deve ricordare che da una giurisprudenza costante risulta che, relativamente alla fissazione di ammende per violazioni del diritto della concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] adempie il proprio obbligo di motivazione allorché indica, nelle sue decisioni, gli elementi che le hanno consentito di determinare la gravità e la durata delle infrazioni commesse, senza dover necessariamente procedere ad un’esposizione più dettagliata o indicare i dati numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende (v., in tal senso, sentenza della Corte 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9693 , punti 38-47, e sentenza del Tribunale , cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3275 , punto 1522). 54 Nel caso di specie, dalle considerazioni che precedono risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto sufficientemente le diverse fasi della determinazione dell’importo delle ammende in funzione della gravità e ha, pertanto, adempiuto il proprio obbligo di motivazione. 55 Conseguentemente, tutte le censure avverso la determinazione in via preliminare dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della gravità devono essere respinte. 2. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo di partenza preliminare dell’ammenda inflitta alle ricorrenti al fine di garantire un sufficiente effetto dissuasivo 56 Le ricorrenti contestano non solo il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia triplicato l’importo di base dell’ammenda a fini dissuasivi, ma anche il principio stesso di un incremento dell’ammenda a tal titolo. Le ricorrenti adducono in merito due motivi attinenti, l’uno, ad un manifesto errore di diritto, ad una violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem nonché dei diritti della difesa e ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e, l’altro, ad un difetto di motivazione, ad una violazione del principio della parità di trattamento e ad un’applicazione erronea del metodo indicato negli [OSCURATO:PERSONA]. Sul primo motivo, attinente ad un manifesto errore di diritto, ad una violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem nonché dei diritti della difesa e ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] delle parti 57 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità in quanto non era necessario applicare un coefficiente moltiplicatore per garantire che in futuro esse rispettassero il diritto comunitario. 58 A loro avviso, prima di applicare un coefficiente moltiplicatore al fine di assicurare l’effetto dissuasivo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta ad esaminare se sussista il rischio che, in mancanza di una siffatta maggiorazione, l’autore dell’infrazione violi nuovamente le norme sulla concorrenza. Orbene, nel caso di specie, niente nella comunicazione degli addebiti né nella [OSCURATO:PERSONA] suggerisce che nel caso delle ricorrenti sussista un siffatto rischio. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] stessa avrebbe riconosciuto, tanto nella comunicazione degli addebiti quanto nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 95), che «[OSCURATO:PERSONA] [aveva] inoltre intrapreso azioni, apparentemente credibili, volte ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria in futuro». Le ricorrenti ricordano, a tal proposito, di aver adottato numerose misure, ovvero la volontaria ammissione e la volontaria cessazione dell’infrazione nel dicembre 1997, una piena collaborazione con la [OSCURATO:PERSONA], il versamento di indennizzi ai terzi, la conclusione di accordi di distribuzione non esclusivi con i propri distributori e l’attuazione di un programma di adeguamento alle regole di concorrenza a livello mondiale. 59 Quanto alla distinzione operata dalla [OSCURATO:PERSONA], nel controricorso, tra dissuasione generale e dissuasione specifica e all’argomento secondo il quale l’applicazione del coefficiente moltiplicatore può essere giustificata a titolo della prima, le ricorrenti replicano che siffatto argomento è in contrasto non solo con gli [OSCURATO:PERSONA], ma anche con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA]. Ad esempio, nel caso detto «Tubi preisolati», citato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’obiettivo stesso del coefficiente sarebbe stato di impedire ogni recidiva da parte di ABB [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «ABB») [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 ottobre 1998, 1999/60/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/35.691/E-4: intesa tubi preisolati) ( GU 1999, L 24, pag. 1 ), punto 168]. In più, contrariamente a quanto asserisce la [OSCURATO:PERSONA], tale caso non costituirebbe un precedente pertinente a sostegno dell’imposizione di un coefficiente ad un’impresa che abbia adottato un programma di adeguamento al diritto della concorrenza, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe espressamente messo in dubbio l’efficacia del preesistente programma di ABB (decisione «Tubi preisolati», cit., punto 172). 60 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dalla sua precedente prassi applicando per la prima volta, in un caso concernente restrizioni verticali, un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente. 61 A tal proposito le ricorrenti ricordano che, per giustificare nel caso di specie l’applicazione del coefficiente moltiplicatore al fine di assicurare l’effetto dissuasivo dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata, da una parte, sulle dimensioni di [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, sulla sua qualità di produttore. Orbene, in precedenti casi relativi ad infrazioni verticali ai produttori non sarebbe stato applicato alcun coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente, nonostante il fatto che, in ciascuno di tali casi, a detti produttori fosse stata inflitta un’ammenda e che le imprese sanzionate fossero, con una sola eccezione, molto più grandi delle ricorrenti. È quanto sarebbe avvenuto nei casi detti «Volkswagen I» e «Volkswagen II», «[OSCURATO:PERSONA]» e «Opel» [rispettivamente, decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 28 gennaio 1998, 98/273/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo [81 CE] (IV/35.733 — VW) ( GU L 124, pag. 60 ); , 2001/711/CE, in un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (caso [OSCURATO:PERSONA]/F-2/36.693 — Volkswagen) ( GU L 262, pag. 14 ); , 2002/758/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (caso [OSCURATO:PERSONA]/36.264 — [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2002, L 257, pag. 1 ), e , 2001/146/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (caso [OSCURATO:PERSONA]/36.653 — Opel) ( GU 2001, L 59, pag. 1 )]. Inoltre, alcune delle imprese coinvolte in tali casi non avrebbero posto fine volontariamente alle proprie infrazioni o non avrebbero minimamente cooperato con la [OSCURATO:PERSONA]. Talune imprese sarebbero state addirittura recidive. 62 In risposta alla tesi della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale si dovrebbe applicare un coefficiente moltiplicatore a fini dissuasivi solo nei casi in cui vengano sanzionati più soggetti, le ricorrenti fanno osservare che gli elementi addotti per giustificare, nel caso di specie, l’applicazione di un siffatto coefficiente, ovvero le dimensioni e la qualità di produttore di [OSCURATO:PERSONA], sono comuni ai casi che coinvolgono una sola o varie parti. L’approccio descritto dalla [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi irrazionale e discriminatorio. 63 Quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso ad un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente sarebbe giustificato dalla necessità d’imporre in via preliminare un importo dell’ammenda basso al fine di non penalizzare le altre parti, in particolare i piccoli distributori, le ricorrenti replicano che, nella [OSCURATO:PERSONA], non è indicata alcuna relazione giuridica o matematica diretta tra l’importo determinato a titolo della gravità per [OSCURATO:PERSONA] e l’importo fissato a titolo della gravità per i distributori. In ogni caso, la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata obbligata ad aumentare l’importo determinato a titolo di gravità per i piccoli distributori per la semplice e sola ragione di aver fissato un importo più elevato per [OSCURATO:PERSONA]. 64 In terzo luogo, le ricorrenti sostengono che, tenendo conto, al punto 395 della [OSCURATO:PERSONA], della qualità di [OSCURATO:PERSONA] di produttore dei beni in questione per applicare un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente, la [OSCURATO:PERSONA] si è basata su un elemento non pertinente, commettendo così un manifesto errore di diritto. 65 Sotto tale profilo la sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825 , punto 75), non costituirebbe un precedente pertinente. Infatti, in tale sentenza la Corte non suggerirebbe che il semplice fatto che un’impresa sia produttore giustifichi di per sé un aumento dell’importo dell’ammenda. La Corte avrebbe dichiarato che l’elemento pertinente di cui tenere conto per il calcolo dell’importo dell’ammenda è il ruolo giocato dal produttore nell’infrazione e non il fatto di essere un produttore. Inoltre, il punto 75 di tale sentenza, citato dalla [OSCURATO:PERSONA], non riguarderebbe il calcolo dell’importo dell’ammenda, ma la questione se il produttore avesse partecipato ad un’infrazione verticale con i propri distributori. 66 Ad ogni buon conto, secondo le ricorrenti, non è detto che [OSCURATO:PERSONA] sia in grado di violare più di ogni altra parte in causa la normativa sulla concorrenza solo perché è il produttore dei beni di cui trattasi. 67 In quarto luogo, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato il principio del ne bis in idem prendendo in considerazione la qualità di produttore di [OSCURATO:PERSONA] non solo al momento della maggiorazione a titolo di deterrente, ma anche a titolo della circostanza aggravante relativa al ruolo di impresa leader e istigatrice dell’infrazione. Esse sostengono che, nel caso di un’infrazione verticale, i ruoli di produttore e di leader in pratica si confondono. Il produttore occuperebbe una posizione centrale in quanto designa i distributori, approva le condizioni alle quali questi ultimi vengono riforniti e intrattiene rapporti commerciali permanenti con ciascuno di loro. Ogni produttore coinvolto in un’infrazione verticale alla quale partecipino anche i suoi distributori giocherebbe un ruolo centrale. 68 Le ricorrenti ritengono, in quinto luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato i loro diritti di difesa non informandole, nella comunicazione degli addebiti, di voler applicare un fattore correttore a titolo di deterrente. Esse fanno osservare in particolare che, nel caso «Tubi preisolati», la [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente informato ABB che avrebbe tenuto conto della necessità di garantire all’ammenda un effetto dissuasivo (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1881 , punti 64 e 83). 69 [OSCURATO:PERSONA] contesta la totalità delle censure della ricorrente. Giudizio del Tribunale 70 Si deve ricordare che il potere della [OSCURATO:PERSONA] di infliggere ammende alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, trasgrediscono l’art. 81, n. 1, CE o l’art. 82 CE costituisce uno dei mezzi attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] per poter svolgere il compito di sorveglianza assegnatole dal diritto comunitario. Questo compito implica pure il dovere di seguire una politica generale mirante ad applicare, in materia di concorrenza, i principi fissati dal Trattato e ad orientare in questo senso il comportamento delle imprese (sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65, punto 105, e sentenza del Tribunale 27 settembre 2006, causa T-43/02, Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3435 , punto 297). 71 Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha il potere di decidere in merito al livello dell’importo delle ammende al fine di rafforzare il loro effetto dissuasivo qualora infrazioni di un determinato tipo siano ancora relativamente frequenti, benché la loro illegittimità sia stata accertata sin dagli inizi della politica comunitaria della concorrenza, dati i vantaggi che determinate imprese possono trarne (sentenze Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65, punto 108, e Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 70, punto 298). Dato che l’obiettivo di dissuasione si riferisce al comportamento delle imprese all’interno della [OSCURATO:PERSONA] o del SEE, il fattore dissuasivo è valutato tenendo conto di molteplici elementi, e non solo della situazione particolare dell’impresa interessata (sentenza della Corte 29 giugno 2006, causa C-289/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5859 , punto 23; v. anche, in tal senso, sentenza Jungbunzlauer/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 70, punto 300). 72 [OSCURATO:PERSONA] non è pertanto in alcun modo tenuta, quando valuta la necessità di aumentare l’importo delle ammende al fine di assicurare loro un effetto dissuasivo, a procedere alla valutazione della probabilità che le imprese in causa siano recidive (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T-101/05 e T-111/05, BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4949 , punto 47). 73 Nel caso di specie, le ricorrenti non possono quindi asserire che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio di proporzionalità in quanto avrebbe il diritto di aumentare l’importo di un’ammenda al fine di assicurarle un effetto dissuasivo esclusivamente nell’eventualità in cui sussista un rischio che le imprese interessate violino nuovamente le norme in materia di concorrenza. Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], la ricerca dell’effetto dissuasivo non riguarda solo le imprese specificamente indicate nella decisione che infligge le ammende. Occorre indurre anche le imprese di dimensioni simili e che dispongono di risorse analoghe ad astenersi dal partecipare a simili infrazioni delle norme di concorrenza. 74 Le misure preventive adottate dalle ricorrenti, che consistono segnatamente in un programma di adeguamento al diritto comunitario della concorrenza, nella loro collaborazione durante il procedimento amministrativo nonché negli indennizzi da esse offerti ai terzi danneggiati, non incidono sulla consistenza dell’infrazione commessa e non devono essere prese in considerazione nella fase della valutazione della gravità dell’infrazione. Tali circostanze possono, se del caso, essere prese in considerazione nell’ambito delle circostanze attenuanti. 75 Quanto all’affermazione che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe discostata dalla sua politica anteriore poiché in precedenza non sarebbe stata applicata alle ammende inflitte per un’infrazione verticale alcuna maggiorazione a fini dissuasivi, basta ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza e che decisioni relative ad altri casi hanno un carattere meramente indicativo dell’esistenza eventuale di discriminazioni, essendo poco verosimile un’identità delle circostanze proprie di tali casi, come i mercati, i prodotti, le imprese e i periodi di riferimento (sentenze della Corte 21 settembre 2006, causa C-167/04 P, JCB Service/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8935 , punti 201 e 205, e , causa C-76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4405 , punto 60). 76 Inoltre, va sottolineato che dette imprese devono in particolare tenere conto della possibilità che, in qualsiasi momento, la [OSCURATO:PERSONA] decida di aumentare il livello dell’importo delle ammende rispetto a quello applicato nel passato (sentenza [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 75, punto 61). 77 Ne consegue che la censura relativa ad un difetto di coerenza con la precedente prassi della [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. 78 Non si può neanche accettare l’asserzione che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe incorsa in un errore di diritto invocando, nel quadro della maggiorazione a fini dissuasivi, il fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il produttore dei beni in causa. 79 Infatti, se anche è vero che le dimensioni delle imprese sono generalmente un elemento da prendere in considerazione nel determinare l’importo dell’ammenda, non si può escludere che si possa tener conto anche di altri elementi per assicurare all’ammenda un sufficiente effetto dissuasivo. A tal proposito, la qualità di produttore dei beni, al pari della dimensione dell’impresa, può essere un indice, nel caso di infrazioni di natura verticale, della sua reale capacità di provocare un danno ingente alla concorrenza. Infatti, in un caso di questo tipo, il produttore dei beni in causa, che occupa un posto centrale nel sistema di distribuzione dei detti beni, deve essere particolarmente vigile e assicurarsi di rispettare le norme di concorrenza nella conclusione degli accordi di distribuzione. 80 Di conseguenza, nel fissare l’importo dell’ammenda ad un livello che le assicuri un sufficiente effetto dissuasivo, la [OSCURATO:PERSONA] poteva, senza incorrere in un manifesto errore di valutazione, tenere conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] occupasse una posizione unica nel sistema di distribuzione controverso in considerazione della sua qualità di produttore. 81 Le ricorrenti non possono sostenere, per contestare tale valutazione, che il produttore dei beni in causa non è più incline delle altre imprese a violare ancora il diritto della concorrenza. Infatti, come è stato ricordato al punto 72 della presente sentenza, la maggiorazione dell’ammenda a fini dissuasivi non ha alcun rapporto con la probabilità che le imprese in causa diventino recidive. 82 Quanto all’affermazione delle ricorrenti secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio del ne bis in idem tenendo conto della loro qualità di produttore non solo nel quadro della maggiorazione a fini dissuasivi, ma anche a titolo di circostanze aggravanti, è necessario innanzitutto constatare che tale principio non è applicabile nel caso di specie. Detto principio vieta, infatti, di sanzionare una stessa persona più di una volta per uno stesso comportamento illecito (sentenza della Corte 7 gennaio 2004, causa riunite C-204/00 P, causa C-205/00 P, causa C-211/00 P, causa C-213/00 P, causa C-217/00 P e C-219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-123 , punto 338). Orbene, le ricorrenti non sono state affatto sanzionate due volte per il medesimo comportamento. 83 Comunque sia, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, a titolo di circostanze aggravanti, del fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse il produttore dei beni in questione, elemento oggettivo, ma che essa fosse stata l’impresa leader e istigatrice dell’infrazione, ciò che si ricollega ad un elemento soggettivo diretto a qualificare il suo ruolo nell’infrazione in causa. Per inficiare tale conclusione non si può addurre che, quando le infrazioni sono di natura verticale, il ruolo di impresa leader viene necessariamente esercitato dal produttore dei beni in questione. Infatti, nulla osta a che un’infrazione di natura verticale venga commessa da un’impresa che abbia solo la qualità di distributore e non di produttore dei beni di cui trattasi. 84 Riguardo, infine, alla censura relativa ad una violazione dei diritti della difesa in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe indicato nella comunicazione degli addebiti di voler aumentare le ammende inflitte alle ricorrenti al fine di assicurarne un sufficiente effetto dissuasivo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, quando la [OSCURATO:PERSONA] dichiara espressamente, nella comunicazione degli addebiti, che vaglierà l’opportunità di infliggere ammende alle imprese interessate e indica le principali considerazioni di fatto e di diritto che potrebbero implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione e la circostanza che essa sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza, essa adempie il proprio obbligo di rispettare il diritto delle imprese al contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] operando, essa fornisce tutte le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’infrazione contestata, ma anche contro l’irrogazione di ammende (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-23/99, [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1705 , punto 199; v. anche, in tal senso, sentenza Musique diffusion française e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 65, punto 21). 85 Ne consegue che, per quanto riguarda la determinazione dell’importo delle ammende, i diritti della difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] attraverso la possibilità di presentare osservazioni in ordine alla durata, alla gravità e al carattere anticoncorrenziale dei fatti addebitati. Inoltre, le imprese fruiscono di una garanzia supplementare per quanto concerne la determinazione dell’importo delle ammende, in quanto il Tribunale ha cognizione anche di merito e può in particolare annullare o ridurre l’ammenda in forza dell’art. 17 del regolamento n. 17 (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 84, punto 200). 86 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato in modo chiaro, nella comunicazione degli addebiti, i principali elementi di cui intendeva tener conto ai fini della determinazione dell’importo delle ammende, elementi che non riguardavano solo la durata e la gravità dell’infrazione (punti 353-360 della comunicazione degli addebiti), ma anche altri parametri (punto 361 della comunicazione degli addebiti). 87 Il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia menzionato la possibilità di applicare un coefficiente moltiplicatore al fine di garantire l’effetto dissuasivo delle ammende a carico delle ricorrenti non può costituire una violazione dei diritti della difesa di queste ultime. Invero, ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA], l’effetto dissuasivo delle ammende costituisce uno degli elementi in funzione dei quali deve essere accertata la gravità delle infrazioni (sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-219/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4411 , punto 33, e sentenza BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 72, punto 45). Non si può richiedere alla [OSCURATO:PERSONA] di indicare più dettagliatamente nella fase della comunicazione degli addebiti tutti gli elementi che intende prendere in considerazione nel determinare l’importo delle ammende. 88 Conseguentemente anche la censura relativa ad una violazione dei diritti della difesa deve essere respinta. 89 Alla luce di quanto precede il presente motivo non può essere accolto. Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione nonché ad un’applicazione erronea del metodo indicato negli [OSCURATO:PERSONA] delle parti 90 In primo luogo, le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento applicando un coefficiente moltiplicatore pari a 3 all’importo preliminare dell’ammenda al fine di assicurarle un effetto dissuasivo. Infatti, il coefficiente moltiplicatore applicato all’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti a titolo di deterrente avrebbe dovuto essere pari o prossimo al fattore di 1,25 applicato a [OSCURATO:PERSONA], dato che [OSCURATO:PERSONA], in termini di fatturato, è oltre venti volte più piccola di [OSCURATO:PERSONA], ma solo due volte più grande di [OSCURATO:PERSONA]. Nella fattispecie, la maggiorazione dell’ammenda inflitta alle ricorrenti a titolo di deterrente sarebbe proporzionalmente identica a quella imposta a [OSCURATO:PERSONA] e otto volte maggiore di quella applicata a [OSCURATO:PERSONA]. In termini assoluti, tale maggiorazione sarebbe 57 volte maggiore dell’aumento imposto a [OSCURATO:PERSONA]. 91 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere che l’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente ha comportato un aumento dell’importo complessivo dell’ammenda a loro carico di 99,6 milioni di EUR. A tal proposito esse adducono che la [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno al suo obbligo di motivazione non spiegando per quali ragioni si dovesse applicare loro un coefficiente moltiplicatore di 3 né perché un siffatto aumento fosse necessario, laddove si era ritenuto sufficiente un aumento di 1,73 milioni di EUR nel caso di [OSCURATO:PERSONA]. 92 In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la differenza tra l’aumento dell’ammenda a carico delle ricorrenti a titolo di deterrente e quella a carico di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe giustificata dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era il produttore dei beni in questione, le ricorrenti precisano che la maggiorazione delle ammende a titolo di deterrente non dovrebbe essere basata sulla posizione delle imprese nella catena economica, ma sulla necessità di garantire il rispetto del diritto della concorrenza in futuro. 93 Infine, le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato gli [OSCURATO:PERSONA] applicando un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente nella seconda fase del calcolo dell’ammenda. A loro avviso, è solo in rapporto all’importo finale dell’ammenda, ovvero dopo la maggiorazione a titolo della durata dell’infrazione e delle circostanze aggravanti, che la [OSCURATO:PERSONA] deve verificare che l’ammenda abbia un sufficiente effetto dissuasivo. 94 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto di tutte le censure sollevate dalle ricorrenti. Giudizio del Tribunale 95 Quanto, in primo luogo, all’affermazione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato il principio della parità di trattamento in quanto il coefficiente moltiplicatore applicato alle ricorrenti avrebbe dovuto essere identico a quello applicato a [OSCURATO:PERSONA], ovvero pari a 1,25 e non a 3, occorre ricordare che, in forza del principio della parità di trattamento, la [OSCURATO:PERSONA] non può trattare situazioni analoghe in maniera differenziata o situazioni diverse in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del Tribunale 25 ottobre 2005, causa T-38/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4407 , punto 453 e la giurisprudenza ivi citata). 96 Orbene, va osservato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono lontane dal presentare situazioni identiche: non solo le loro quote nelle vendite dei prodotti in causa (rispettivamente del [ dato confidenziale ] ( 1 )% e del [ dato confidenziale ]%) sono molto differenti, ma le loro posizioni nel sistema di distribuzione (rispettivamente, produttore e distributore esclusivista di grandi dimensioni) non sono analoghe. Al fine di assicurare l’effetto dissuasivo delle ammende, la [OSCURATO:PERSONA] non ha, pertanto, violato il principio della parità di trattamento. 97 Quanto alla censura relativa ad una violazione dell’obbligo di motivazione, basta rammentare che, tenuto conto di quanto prescritto relativamente alla motivazione delle decisioni adottate in materia di ammende (v. punto 53 della presente sentenza) e dei suoi punti 392-396, la [OSCURATO:PERSONA] non è viziata da alcun difetto di motivazione in ordine all’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta. 98 Infine, non si può accogliere neppure la tesi secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe violato gli [OSCURATO:PERSONA] in quanto la maggiorazione a fini dissuasivi avrebbe dovuto essere applicata nella fase finale della determinazione dell’importo delle ammende. 99 Tale censura si fonda su una lettura erronea degli [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, gli [OSCURATO:PERSONA] richiamano il fine dissuasivo al loro punto 1 A, ai termini del quale «occorrerà fissare l’importo dell’ammenda ad un livello tale da garantirle un carattere sufficientemente dissuasivo». Come il Tribunale ha già avuto occasione di precisare, la necessità di assicurare un siffatto effetto costituisce un obbligo generale che deve guidare la [OSCURATO:PERSONA] durante tutta la fase del calcolo dell’importo dell’ammenda e non richiede necessariamente che tale calcolo avvenga in una fase specifica destinata ad una valutazione globale di tutte le circostanze pertinenti per realizzare tale finalità (v., in tal senso, sentenza BASF e UCB/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 72, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata). 100 Tutto ciò considerato, occorre respingere i motivi formulati avverso la determinazione dell’importo di partenza in funzione della gravità. 3. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo della durata dell’infrazione 101 Nell’atto introduttivo le ricorrenti hanno addotto due motivi avverso la maggiorazione dell’ammenda a titolo della durata relativi, il primo, ad un manifesto errore di valutazione, ad un errore di diritto e ad un difetto di motivazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe aumentato l’ammenda del 10% per ogni anno di partecipazione all’infrazione, e, il secondo, ad un errore di diritto concretato nella maggiorazione dell’ammenda per il primo anno di partecipazione all’infrazione. 102 Avendo le ricorrenti dichiarato di rinunciare al secondo motivo (v. punto 26 della presente sentenza), si procederà in appresso solo all’esame del primo. [OSCURATO:PERSONA] delle parti 103 In primo luogo le ricorrenti fanno valere che la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un manifesto errore di valutazione e in un errore di diritto applicando la maggiorazione massima del 10% per ogni anno completo di partecipazione all’infrazione, ovvero una maggiorazione complessiva del 65%. 104 Secondo le ricorrenti, siffatto approccio sarebbe stato appropriato solo se la gravità dell’infrazione fosse stata identica ogni anno. Orbene, ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie. Infatti, come risulta dalla [OSCURATO:PERSONA], l’intensità, l’effetto e l’estensione geografica dell’infrazione avrebbero subito un’evoluzione nel tempo. L’infrazione sarebbe stata meno grave nel periodo di quattro anni e tre mesi tra il gennaio 1991 e il marzo 1995 di quanto non fosse stata nel periodo di due anni e otto mesi tra l’aprile 1995 e il dicembre 1997. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe tenuto conto della richiesta formulata in tal senso dalle ricorrenti nella risposta alla comunicazione degli addebiti. 105 Le ricorrenti sostengono anche che, applicando la maggiorazione massima del 10% per ogni anno completo di partecipazione all’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dalla sua stessa prassi in ordine alla determinazione delle ammende per le infrazioni verticali di lunga durata, prassi in ossequio alla quale una maggiorazione del genere è stata applicata solo negli anni in cui l’infrazione è stata più grave. Ad esempio, nel caso«Volkswagen I», la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe applicato l’aumento massimo del 10% unicamente per i quattro anni in cui l’infrazione era stata più intensa, benché l’infrazione, durata in tutto dieci anni, avesse pregiudicato il commercio parallelo per l’intero periodo. 106 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato, o non avrebbe motivato a sufficienza, questo allontanamento dalla sua politica e dalla sua prassi precedenti. 107 In terzo luogo, in risposta alla spiegazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’aumento massimo del 10% sarebbe stato giustificato dalla natura molto grave dell’infrazione in tutte le fasi della sua attuazione, le ricorrenti sottolineano che, ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA], la natura molto grave di un’infrazione dev’essere considerata unicamente al momento di fissare l’importo iniziale a titolo della gravità (punto 1 A degli [OSCURATO:PERSONA]). 108 Infine, quanto all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui una maggiorazione massima a titolo della durata sarebbe stata necessaria per compensare l’importo relativamente tenue determinato a titolo della gravità, le ricorrenti replicano che un siffatto ragionamento contrasta con gli [OSCURATO:PERSONA] e implica che la gravità sia presa in considerazione tre volte: anzitutto, alla fissazione dell’importo di partenza di 23 milioni di EUR appunto a titolo di gravità, poi all’applicazione di un coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente, che però, secondo la [OSCURATO:PERSONA], riguarderebbe del pari la gravità, e, infine, all’applicazione di tale aumento massimo del 10% a titolo della durata per compensare l’importo troppo basso determinato inizialmente. 109 [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza di tutti gli argomenti in oggetto. Giudizio del Tribunale 110 Conformemente al punto 1 B degli [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha la possibilità, per quanto riguarda le infrazioni di lunga durata (più di cinque anni), di aumentare l’importo fissato in base alla gravità dell’infrazione fino al 10% per anno di infrazione. 111 Nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato, al punto 397 della [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti avevano partecipato all’infrazione per sei anni e undici mesi, ovvero che la loro infrazione era stata di lunga durata nel senso degli [OSCURATO:PERSONA], e ha maggiorato l’ammenda del 65% in ragione della durata. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato le regole che essa stessa si è imposta negli [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, questo aumento del 65% a titolo della durata dell’infrazione non è, nel caso di specie, inappropriato. 112 Il semplice fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia riservata una possibilità di maggiorazione per anno di infrazione fino al 10% non la obbliga affatto a fissare tale tasso in funzione dell’intensità dell’infrazione o, ancora, dei diversi livelli di implicazione di ciascuna delle imprese partecipanti. 113 Conseguentemente, non si può accogliere la tesi secondo cui l’infrazione addebitata sarebbe stata di intensità e gravità molto variabili, poiché la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto applicare un coefficiente di maggiorazione ben inferiore, quantomeno per una parte del periodo considerato. Invero, la maggiorazione dell’ammenda in funzione della durata non è limitata all’ipotesi in cui esista un rapporto diretto tra la durata e il danno maggiore eventualmente apportato agli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] perseguiti dalle regole di concorrenza (sentenze del Tribunale 12 luglio 2001, cause riunite T-202/98, causa T-204/98 e T-207/98, Tate & Lyle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2035 , punto 106, e , causa T-203/01, Michelin/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4071 , punto 278). 114 Contrariamente a quanto addotto dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai indicato nella sua difesa che una maggiorazione massima a titolo della durata fosse necessaria per compensare l’importo relativamente tenue a titolo della gravità, ma solo che essa aveva tenuto conto delle variazioni d’intensità dell’infrazione nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda a titolo della gravità. 115 In merito al rinvio delle ricorrenti alle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] adottate precedentemente, in particolare nel caso «Volkswagen I», occorre ricordare che una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (v. la giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza). 116 Alla luce di ciò, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a spiegare perché il tasso di maggiorazione a titolo della durata dell’infrazione applicato nella fattispecie fosse differente da quello stabilito nelle sue decisioni precedenti. A tal riguardo la [OSCURATO:PERSONA] non è venuta meno all’obbligo di motivazione ad essa incombente ai sensi dell’art. 253 CE. 117 Risulta dall’insieme delle considerazioni sopra svolte che il motivo attinente alla maggiorazione dell’importo dell’ammenda a titolo della durata dev’essere respinto in quanto infondato. 4. Sull’aumento, a titolo di circostanze aggravanti, dell’importo base dell’ammenda a carico delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] considerazione del ruolo di impresa leader ed istigatrice dell’intesa 118 Le ricorrenti contestano il ruolo di impresa leader e istigatrice dell’infrazione loro attribuito dalla [OSCURATO:PERSONA]. Esse adducono in merito due motivi attinenti, il primo, ad un manifesto errore di valutazione e ad un errore di diritto e, il secondo, ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] nonché ad una violazione del principio di non discriminazione e dell’obbligo di motivazione. Sul primo motivo, attinente ad un manifesto errore di valutazione e ad un errore di diritto nell’attribuzione alle ricorrenti del ruolo di imprese leader ed istigatrici dell’infrazione — [OSCURATO:PERSONA] delle parti 119 Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un manifesto errore di valutazione nonché un errore di diritto concludendo che il ruolo che esse hanno giocato nell’infrazione costituisse una circostanza aggravante e aumentando conseguentemente l’importo dell’ammenda. 120 A tal proposito esse ricordano, innanzitutto, che, nel quadro delle infrazioni verticali, i ruoli di produttore e di leader in pratica si confondono. Le ricorrenti precisano, poi, che, affinché il ruolo giocato da un’impresa costituisca una circostanza aggravante, è necessario che esso renda l’infrazione, o la partecipazione dell’impresa a tale infrazione, più grave di quanto sarebbe stata senza il suo intervento come leader. 121 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] non indica affatto che il ruolo giocato da [OSCURATO:PERSONA], da una parte, sia andato oltre a quello di produttore e, dall’altra, che abbia aggravato l’infrazione. 122 Più precisamente, i fatti che attestano il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di impresa leader e istigatrice dell’intesa, come esposti ai punti 228-238 della [OSCURATO:PERSONA], richiamerebbero tre tipi di comportamento, ovvero il «controllo», l’«applicazione» e il «rispetto» dell’infrazione. Il «controllo» riguarderebbe il controllo del commercio parallelo, mentre il «rispetto» riguarderebbe il fatto che NOE, occasionalmente, ha cercato il sostegno di altre società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, nessuno di questi tipi di comportamento aggraverebbe l’infrazione o il ruolo svolto in essa da [OSCURATO:PERSONA]. Quanto all’«applicazione» dell’infrazione, i fatti ad essa attinenti, menzionati al punto 237 della [OSCURATO:PERSONA], dimostrerebbero che [OSCURATO:PERSONA] era fortemente influenzata dai suoi distributori indipendenti. Tali fatti si tradurrebbero quindi in una reazione, almeno in parte, alle richieste di intervento provenienti dai distributori e non in un «caso estremo di organizzazione e messa in atto di un’infrazione», come sostiene la [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso. 123 Infine, nella replica, le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la sua prassi decisionale nei casi relativi ad intese orizzontali. [OSCURATO:PERSONA] facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ammetterebbe che le ricorrenti devono essere trattate come se avessero partecipato ad un cartello, sebbene sia stato loro rifiutato il beneficio della comunicazione sulla cooperazione. 124 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel loro complesso. — Giudizio del Tribunale 125 Occorre rilevare in via preliminare che la presa in considerazione del ruolo di capofila è conforme alla giurisprudenza e agli [OSCURATO:PERSONA]. 126 Quanto alla giurisprudenza, è stato dichiarato che, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, si deve esaminare, nell’ambito della determinazione dell’importo delle ammende, la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1663 , punto 623), il che implica, in particolare, accertare i rispettivi ruoli nell’infrazione nel corso della durata della loro partecipazione alla medesima (v., in tal senso, sentenza della Corte , causa C-49/92 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4125 , punto 150). Da ciò risulta, in particolare, che il ruolo di «capofila» svolto da una o più imprese nell’ambito di un’intesa deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, poiché sulle imprese che abbiano svolto un tale ruolo deve gravare, per questo stesso motivo, una responsabilità particolare rispetto alle altre imprese (v., in tal senso, sentenze della Corte , cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3369 , punti 57 e 58, e , causa C-298/98 P, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10157 , punto 45; nonché sentenza del Tribunale , causa T-347/94, Mayr-Melnhof/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1751 , punto 291). 127 Quanto agli [OSCURATO:PERSONA], essi prevedono, al punto 2, a titolo di circostanze aggravanti, un elenco non tassativo di circostanze che possono portare ad un aumento dell’importo di base dell’ammenda fra le quali, in particolare, l’«organizzazione dell’infrazione o [l’]istigazione a commetterla». 128 Nella fattispecie, si deve rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento ad un certo numero di elementi per concludere che [OSCURATO:PERSONA] era stata l’impresa leader e istigatrice dell’infrazione in causa (v. punti 228-238 e 406 della [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] ha, infatti, affermato che [OSCURATO:PERSONA] controllava, metteva in atto e si assicurava del rispetto di un certo numero di misure dirette a limitare il commercio parallelo. 129 È giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore considerando che tali elementi di fatto, la cui sussistenza non è stata contestata dalle ricorrenti, mostravano che [OSCURATO:PERSONA] era stata impresa leader ed istigatrice dell’infrazione. 130 Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non si richiede, per qualificare un’impresa come «leader» e aumentare l’importo dell’ammenda a suo carico, la prova che senza il ruolo giocato da detta impresa l’infrazione commessa sarebbe stata meno grave. Invero, un siffatto argomento deriva da una confusione tra la valutazione della gravità dell’infrazione in termini assoluti e l’esame della gravità relativa della partecipazione di ciascuna delle imprese interessate in sede di valutazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti. 131 Parimenti, le ricorrenti non possono nemmeno sostenere che un ruolo di impresa leader o istigatrice dell’infrazione può essere constatato solo nel quadro delle intese orizzontali e non nel quadro di intese verticali come quelle di cui trattasi nella fattispecie. Invero, il fatto che, relativamente a siffatte restrizioni, tale ruolo generalmente si confonda con quello del produttore non esclude che si possa tenere conto di una circostanza aggravante come questa ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. 132 Infine, relativamente all’argomento dell’incompatibilità tra la conclusione che [OSCURATO:PERSONA] fosse l’impresa leader dell’intesa e il rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare la comunicazione sulla cooperazione, si deve constatare che le ricorrenti non hanno specificato quale nesso mai sussisterebbe, nel calcolare l’importo delle ammende, tra l’applicazione di tale comunicazione e l’accertamento di eventuali circostanze aggravanti a carico delle imprese. 133 Alla luce di quanto precede il presente motivo dev’essere respinto. Sul secondo motivo, relativo ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e ad una violazione del principio di non discriminazione nonché dell’obbligo di motivazione — [OSCURATO:PERSONA] delle parti 134 Le ricorrenti fanno valere che, applicando una maggiorazione del 50% dell’ammenda in considerazione del ruolo di impresa leader ed istigatrice dell’infrazione svolto da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] si è discostata dalla sua prassi in materia di infrazioni verticali. Tale scostamento sarebbe tanto evidente da costituire una violazione del principio di non discriminazione. Infatti, il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato più rilevante di quello dei produttori in causa nei precedenti casi in materia di accordi verticali, casi in cui sarebbero state imposte maggiorazioni molto meno significative, per circostanze aggravanti, come la maggiorazione del 20% applicata nelle decisioni «Volkswagen I» e «Volkswagen II». 135 In più, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe giustificato in diritto, o almeno non sufficientemente, siffatto scostamento dalla sua politica e dalla sua prassi precedenti. 136 [OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti dedotti dalle ricorrenti nel loro complesso. — Giudizio del Tribunale 137 Quanto alla censura relativa al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe discostata dalla sua precedente prassi in materia di infrazioni verticali, è sufficiente rammentare che una prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] non può fungere da contesto normativo per le ammende in materia di concorrenza (v. la giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza). Ne consegue che va respinta anche la censura relativa ad una violazione del principio di non discriminazione, che si basa sulla differenza tra la maggiorazione operata nel caso di specie e quelle applicate in altri casi. 138 Allo stesso modo, in un siffatto contesto, la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a spiegare perché l’importo della maggiorazione applicato nel caso di specie fosse differente da quello applicato nelle sue decisioni precedenti. [OSCURATO:PERSONA] (v. punti 228-238 e 406) indica comunque chiaramente gli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto e rispetta, pertanto, le prescrizioni in materia di motivazione che risultano dalla giurisprudenza (vedi punto 53 della presente sentenza). [OSCURATO:PERSONA] non è quindi venuta meno all’obbligo di motivazione ad essa incombente ai sensi dell’art. 253 CE. 139 Pertanto occorre respingere il presente motivo. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo dell’ammenda a carico delle ricorrenti per continuazione dell’infrazione 140 Ad abundantiam, le ricorrenti fanno osservare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai imposto una percentuale tanto elevata (25%) né una sanzione finanziaria così rilevante (28,5 milioni di EUR) a titolo di circostanze aggravanti per la continuazione dell’infrazione. Una siffatta maggiorazione sarebbe manifestamente eccessiva, in particolare se comparata all’importo di partenza di 23 milioni di EUR a titolo della gravità dell’infrazione. 141 [OSCURATO:PERSONA] respinge tutti gli argomenti in questione. 142 Il Tribunale ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di considerare come circostanza aggravante il fatto che un’impresa abbia proseguito un’infrazione dopo l’inizio dell’indagine, dato che tale comportamento testimonia la particolare determinazione delle partecipanti all’intesa a proseguire la loro infrazione a dispetto del rischio di vedersi inflitta una sanzione (sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1998/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 84, punto 369). 143 Nella fattispecie, le ricorrenti non contestano il principio in sé di una maggiorazione, bensì il tasso della medesima. 144 La maggiorazione dell’ammenda inflitta a [OSCURATO:PERSONA] del 25% a titolo della continuazione dell’infrazione risulta giustificata dalle circostanze di specie. Risulta, invero, dai fatti esposti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:PERSONA], non contestati in alcun modo nella sostanza, che NOE e NCL hanno continuato il loro comportamento illecito dopo essere venute a conoscenza dell’indagine della [OSCURATO:PERSONA]. I fatti richiamati al punto 410 della [OSCURATO:PERSONA] dimostrano peraltro la particolare determinazione di NOE e NCL a continuare l’infrazione negli anni 1996 e 1997, ovvero per quasi due anni dopo di essere venute a conoscenza delle indagini, ciò che risale al più tardi al giugno 1995. 145 In tale contesto la [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto di addebitare alle ricorrenti, in quanto circostanza aggravante, tale continuazione dell’infrazione e, di conseguenza, di aumentare del 25% l’importo dell’ammenda a loro carico. 146 Pertanto il presente motivo deve essere respinto. 5. [OSCURATO:PERSONA] riduzione dell’importo dell’ammenda accordata alle ricorrenti a titolo di circostanze attenuanti 147 Le ricorrenti sostengono che la loro collaborazione e tutte le circostanze attenuanti meritavano una riduzione dell’ammenda considerevolmente maggiore della riduzione del 25% loro accordata. Sussisterebbero, infatti, vari elementi sulla base dei quali si sarebbe potuta accordare una riduzione maggiore, vale a dire l’applicazione, al caso di specie, della comunicazione sulla cooperazione, la parità di trattamento con [OSCURATO:PERSONA], una corretta qualificazione della collaborazione offerta dalle ricorrenti e la considerazione degli indennizzi a favore dei terzi danneggiati e del programma di adeguamento al diritto della concorrenza adottato dalle ricorrenti. Sul primo motivo, attinente ad un errore di diritto e ad un manifesto errore di valutazione in ragione del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare la comunicazione sulla cooperazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti 148 Le ricorrenti affermano che, rifiutando di applicare la comunicazione sulla cooperazione e privandole, perciò, della possibilità di beneficiare della riduzione fino al 50% prevista alla sezione D di tale comunicazione, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in un errore di diritto e in un manifesto errore di valutazione. 149 Le ricorrenti sostengono di aver spontaneamente riconosciuto l’infrazione e di aver collaborato in modo completo con la [OSCURATO:PERSONA] dal 23 dicembre 1997. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi stata la prima impresa ad ammettere volontariamente l’infrazione e, pertanto, la prima a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto noto alle ricorrenti, non sussisterebbe altro caso di collaborazione tanto effettiva e spontanea come quella da loro fornita nella fattispecie. 150 In merito, più particolarmente, al rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare la comunicazione sulla cooperazione in quanto il presente caso riguarda un’infrazione verticale e non un’intesa segreta, le ricorrenti fanno valere che siffatto rifiuto è incompatibile con il fatto che l’infrazione in questione è stata trattata, rispetto alla sanzione, alla stregua di un’intesa segreta. Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non può contemporaneamente sostenere che l’entità dell’ammenda fosse giustificata in quanto l’infrazione era comparabile ad un’intesa orizzontale e negare che si trattasse di una siffatta intesa nell’ambito dell’esame delle circostanze attenuanti. Peraltro, ogni comportamento che dà diritto ad una riduzione dell’ammenda, secondo la comunicazione sulla cooperazione, dovrebbe essere considerato come una «circostanza attenuante» ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi tenuta, qualora intenda infliggere un’ammenda, a tenere conto di tutte le circostanze attenuanti, in particolare di quelle menzionate nella detta comunicazione. 151 A tal proposito le ricorrenti pretendono che si applichino nei loro confronti perlomeno le disposizioni della sezione D, punto 2, primo e secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione, che prevedono una riduzione dell’ammenda dal 10 al 50% se, da un lato, prima dell’invio della comunicazione degli addebiti, l’impresa fornisce alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni, documenti o altri elementi probatori che contribuiscano a confermare che l’infrazione ha avuto luogo e se, dall’altro, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, l’impresa informa la [OSCURATO:PERSONA] di non contestare i fatti materiali sui quali quest’ultima fonda le proprie accuse. 152 Invero, la documentazione volontariamente fornita dalle ricorrenti prima della comunicazione degli addebiti rappresenterebbe il 74% dei documenti sui quali si sarebbe basata la [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti e l’84% dei documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fondato la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l’avrebbe peraltro riconosciuto al punto 216 della comunicazione degli addebiti. Inoltre, le ricorrenti avrebbero accettato non solo i fatti descritti dalla [OSCURATO:PERSONA] nella comunicazione degli addebiti, ma anche le conclusioni che essa ne ha tratto. 153 Tenuto conto del complesso di tali elementi, le ricorrenti ritengono che avrebbero dovuto beneficiare della riduzione massima del 50% prevista alla sezione D della comunicazione sulla cooperazione. Ciò sarebbe peraltro conforme alla prassi della [OSCURATO:PERSONA] di accordare consistenti riduzioni di ammenda, comprese tra il 30 e il 50%, a imprese che avrebbero cooperato in modo manifestamente meno completo e meno estensivo che non le ricorrenti. 154 Esse richiamano, in particolare, il caso detto «[OSCURATO:PERSONA]» [decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 luglio 2000, 2001/135/CE, relativa ad un procedimento in applicazione dell’articolo 81 [CE] (Caso [OSCURATO:PERSONA].F.1.36.516 — [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]) ( GU 2001, L 54, pag. 1 ), punto 134], in cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accordato una riduzione del 40% in ragione di una collaborazione che non era arrivata alla produzione spontanea di prove documentali. Esse menzionano anche il caso «Tubi preisolati», in cui la Corte avrebbe concesso ad ABB una riduzione del 30% per aver fornito alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni sull’origine dell’intesa, che l’avevano aiutata a dimostrare i fatti relativi all’infrazione, ed un’ulteriore riduzione per non aver contestato i fatti dopo l’invio della comunicazione degli addebiti. 155 Infine, secondo le ricorrenti, non si può accogliere l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] che le prove avrebbero un valore ridotto se la collaborazione non è stata rapida. Infatti, le ricorrenti sarebbero già state sanzionate con un aumento del 25% a titolo di circostanze aggravanti per la continuazione dell’infrazione, sicché una lieve riduzione dell’ammenda in ragione di una collaborazione tardiva comporterebbe che si prenda due volte in considerazione tale circostanza in contrasto con il principio del ne bis in idem. In ogni caso, la riduzione in ragione della collaborazione non dipenderebbe dall’ordine cronologico in cui le prove vengono presentate [v., in tal senso, decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 7 giugno 2000, 2001/418/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso [OSCURATO:PERSONA]/36.545/F3 — Aminoacidi) ( GU 2001, L 152, pag. 24 ), e , 2002/742/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso [OSCURATO:PERSONA]/E-1/36 604 — Acido citrico) ( GU 2002, L 239, pag. 18 )]. 156 [OSCURATO:PERSONA] contesta la totalità delle censure delle ricorrenti. Giudizio del Tribunale 157 In primo luogo, si deve escludere l’applicazione nel caso di specie della comunicazione sulla cooperazione. Risulta, infatti, chiaramente da tale comunicazione, il cui fine è incoraggiare le imprese a rivelare la sussistenza di intese particolarmente difficili da scoprire, che essa è applicabile unicamente nei casi che riguardano infrazioni di natura orizzontale, come i cartelli. Tale comunicazione contempla, nella sezione A, punto 1, primo comma, il caso di «intese segrete volte alla fissazione dei prezzi, delle quote di produzione o di vendita, oppure alla ripartizione dei mercati o al divieto di importazione o di esportazione». 158 Gli argomenti delle ricorrenti non possono nemmeno essere accolti come una rivendicazione del diritto all’applicazione per analogia della suddetta comunicazione in quanto l’infrazione di cui trattasi nel caso di specie sarebbe stata trattata, dal punto di vista della sanzione, come un cartello. Infatti, come sottolinea la [OSCURATO:PERSONA], non sussiste un nesso fra la qualificazione dell’infrazione in oggetto come molto grave e la valutazione della collaborazione fornita nel corso del procedimento amministrativo. Non si può nemmeno sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] fosse obbligata ad accordare una maggiore riduzione dell’ammenda, in quanto essa ha concluso che sussiste una circostanza aggravante per la continuazione dell’infrazione. 159 Pertanto le ricorrenti non possono avvalersi della comunicazione sulla cooperazione, né delle norme da essa sancite, per rivendicare un diritto ad una riduzione maggiore dell’ammenda in ragione della loro collaborazione. 160 In secondo luogo, relativamente alla valutazione della portata della collaborazione fornita dalle ricorrenti, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, una riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo si fonda sulla considerazione che una siffatta collaborazione consente alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare un’infrazione con minore difficoltà (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1129 , punto 325, e causa T-338/94, Finnboard/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1617 , punto 363). Quindi, per giustificare la riduzione dell’importo di un’ammenda a titolo di cooperazione, il comportamento di un’impresa deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di accertare e sanzionare un’infrazione alle norme comunitarie della concorrenza con minore difficoltà (v. sentenza del Tribunale , cause riunite T-67/00, causa T-68/00, causa T-71/00 e T-78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2501 , punto 499 e la giurisprudenza ivi citata). 161 Sebbene la [OSCURATO:PERSONA] non possa violare, nell’ambito della valutazione della collaborazione fornita dai membri di un’intesa, il principio della parità di trattamento, questione che sarà esaminata in prosieguo, essa beneficia però di un ampio margine discrezionale nell’esaminare la qualità e l’utilità della collaborazione fornita dai diversi membri di un’intesa (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C-328/05 P, SGL [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3921 , punto 88). Pertanto solo un manifesto errore di valutazione può essere censurato. 162 Nel caso di specie, non è consentito concludere che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in un manifesto errore di valutazione accordando alle ricorrenti una riduzione dell’importo dell’ammenda per cooperazione dell’ordine del 25%. In particolare, e ciò come nelle ipotesi in cui è applicabile la comunicazione sulla cooperazione, il fatto che la collaborazione non si limiti all’omessa contestazione della sussistenza dei fatti non è determinante, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio margine di discrezionalità nel valutare il livello della riduzione dell’ammenda che intende accordare a tal titolo. 163 Rimane tuttavia da esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] non abbia violato il principio della parità di trattamento accordando a [OSCURATO:PERSONA] una riduzione dell’importo dell’ammenda a suo carico ben maggiore della riduzione accordata alle ricorrenti. Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti 164 Le ricorrenti sostengono, innanzitutto, che la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della parità di trattamento accordando loro una riduzione del 25% a titolo di cooperazione, mentre a [OSCURATO:PERSONA] una del 40%, sebbene la loro collaborazione volontaria fosse precedente a quella di [OSCURATO:PERSONA] e parecchio più estesa di quella. 165 In risposta all’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la lettera del 23 dicembre 1997 è solo un’offerta di collaborazione, le ricorrenti precisano che, tanto nella comunicazione degli addebiti (punto 217) quanto nella [OSCURATO:PERSONA] (punto 458), la [OSCURATO:PERSONA] afferma che nel dicembre 1997 [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso l’infrazione. In ogni caso, una parte non sarebbe tenuta a fornire per prima le prove per aver diritto ad una riduzione del 50% ai sensi della sezione D, n. 2, secondo trattino, della comunicazione sulla cooperazione. La percentuale di riduzione dipenderebbe, in realtà, dal valore delle prove fornite. A tal proposito le ricorrenti allegano alla replica le prove fornite alla [OSCURATO:PERSONA] le quali, di per sé, giustificherebbero almeno una riduzione almeno del 50%. 166 Le ricorrenti ritengono inoltre che la disparità di trattamento rispetto a [OSCURATO:PERSONA] non sia stata correttamente motivata nella [OSCURATO:PERSONA]. 167 [OSCURATO:PERSONA] fa osservare, in merito all’argomento delle ricorrenti secondo cui il loro contributo sarebbe stato anteriore a quello di [OSCURATO:PERSONA], che esso è suffragato esclusivamente dalla lettera del 23 dicembre 1997 da esse indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, tale lettera costituirebbe unicamente un’offerta di collaborazione, la quale si sarebbe poi concretizzata, più precisamente, il , vale a dire dopo quella di [OSCURATO:PERSONA], risalente al . Invero, tale lettera non conterrebbe né un rinnegamento delle precedenti dichiarazioni scritte né l’ammissione dell’infrazione. Le ricorrenti vi farebbero certo alcune ammissioni, ma senza indicare ciò di cui potrebbe trattarsi e che potrebbe consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di basarsi solo su tale lettera come prova del coinvolgimento delle ricorrenti nell’infrazione. 168 In merito alla censura relativa ad un difetto di motivazione, questa non sarebbe fondata, dato che la [OSCURATO:PERSONA] preciserebbe le ragioni per le quali alle ricorrenti è stata accordata una riduzione meno rilevante, ovvero la maggior rapidità del contributo di [OSCURATO:PERSONA] e il minor valor probante delle comunicazioni delle ricorrenti del 21 gennaio 1998 (punti 455-460 della [OSCURATO:PERSONA]). Giudizio del Tribunale 169 Dal punto 3, sesto trattino, degli [OSCURATO:PERSONA], che è applicabile nel caso di specie, risulta che l’importo di base dell’ammenda inflitta ad un’impresa può essere ridotto qualora essa abbia effettivamente collaborato al procedimento, al di là del campo di applicazione della comunicazione sulla cooperazione. 170 Risulta dalla giurisprudenza che, nell’ambito della valutazione della collaborazione fornita dalle imprese nel corso del procedimento amministrativo avviato per l’intesa vietata, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario che, per consolidata giurisprudenza, viene trasgredito quando situazioni analoghe sono trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse sono trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. la giurisprudenza citata al punto 95 della presente sentenza). 171 La valutazione del livello di collaborazione fornita dalle imprese non può dipendere da fattori meramente casuali. Una differenza di trattamento tra le imprese interessate deve quindi essere imputabile a gradi di collaborazione non equiparabili, in particolare qualora la cooperazione sia consistita nella trasmissione di informazioni diverse o nella trasmissione di tali informazioni in fasi diverse del procedimento amministrativo, o in circostanze non analoghe (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95, punto 454 e la giurisprudenza ivi citata). 172 Laddove talune imprese, nella stessa fase del procedimento amministrativo e in circostanze analoghe, forniscano alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni simili sui fatti loro contestati, i gradi di collaborazione delle stesse devono essere considerati analoghi, con la conseguenza che tali imprese devono essere trattate in maniera uguale al momento di determinare l’importo dell’ammenda a loro carico (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 160, punti 501 e 573 e la giurisprudenza ivi citata). 173 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato, in merito alla portata della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] alle indagini, quanto segue: — le informazioni inviate da [OSCURATO:PERSONA] il 13 gennaio 1998 sono state trasmesse spontaneamente (punto 455 della [OSCURATO:PERSONA]); — tali documenti hanno contribuito in maniera sostanziale ad accertare l’ampia collaborazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel tentativo di stringere il controllo sulle esportazioni parallele (punto 456, prima frase, della [OSCURATO:PERSONA]); — tale dichiarazione comprendeva anche informazioni sui provvedimenti assunti da [OSCURATO:PERSONA] contro le esportazioni passive (punto 456, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA]). 174 Relativamente, invece, alla collaborazione offerta da [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che: — [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso i fatti in data 23 dicembre 1997 (punti 94 e 458 della [OSCURATO:PERSONA]); — [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito spontaneamente alla [OSCURATO:PERSONA] dopo [OSCURATO:PERSONA] numerosi documenti, il 21 gennaio, il e il , che avevano «contribuito» a provare l’esistenza dell’infrazione, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di precisare ulteriormente i fatti accertati nel corso delle sue indagini e sulla base dei documenti forniti da [OSCURATO:PERSONA] (punti 458 e 459, prima frase, della [OSCURATO:PERSONA]); — tali documenti hanno anche «consentito» di accertare la partecipazione di varie parti e l’ambito geografico dell’infrazione (punto 459, seconda frase, della [OSCURATO:PERSONA]). 175 Da queste considerazioni discende che la [OSCURATO:PERSONA] ha esposto con chiarezza gli elementi di cui ha tenuto conto nel ridurre le ammende in ragione della collaborazione delle imprese e che l’obbligo di motivazione è stato rispettato quanto all’applicazione di tale circostanza attenuante. 176 In merito al rispetto del principio della parità di trattamento, per stabilire se esista una differenza significativa tra i gradi di collaborazione rispettivamente forniti dalle imprese, si deve confrontare la portata della loro collaborazione sia sotto il profilo cronologico, il che implica in un primo tempo un esame dello stadio in cui la collaborazione è stata fornita, sia sotto quello qualitativo, il che porta in un secondo tempo a confrontare le condizioni alle quali le imprese hanno collaborato e il valore intrinseco delle informazioni comunicate da ciascuna a titolo di tale collaborazione (v. punto 172 della presente sentenza). 177 Orbene, riguardo, innanzitutto, alle fasi del procedimento amministrativo in cui le imprese in questione hanno collaborato, è pacifico nel caso di specie che l’effettiva collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] sia lievemente anteriore a quella delle ricorrenti. Infatti, la collaborazione spontanea di [OSCURATO:PERSONA] si è materializzata con la sua dichiarazione del 13 gennaio 1998, mentre quella delle ricorrenti ha avuto inizio il . Tuttavia, il fatto che le ricorrenti abbiano effettivamente cominciato a collaborare con la [OSCURATO:PERSONA] otto giorni dopo [OSCURATO:PERSONA] non giustifica di per sé che la riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione accordata a [OSCURATO:PERSONA] sia maggiore di quella ottenuta da [OSCURATO:PERSONA]. 178 Si deve a tal proposito ricordare che, per essere considerate analoghe, le collaborazioni delle imprese non devono necessariamente intervenire alla stessa data, bensì nella stessa fase del procedimento. 179 Orbene, né dalla [OSCURATO:PERSONA] né dal fascicolo risulta che la data in cui [OSCURATO:PERSONA] ha collaborato e quella in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto le informazioni da [OSCURATO:PERSONA] corrispondono a fasi differenti delle indagini della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha del resto confermato, rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale nel corso dell’udienza, che le informazioni relative all’esistenza dell’intesa fornite da [OSCURATO:PERSONA] erano state comunicate nella stessa fase del procedimento amministrativo di quelle fornite da [OSCURATO:PERSONA]. 180 Risulta da quanto precede che non può essere accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le informazioni e i documenti trasmessi da [OSCURATO:PERSONA] sono stati meno utili di quelli trasmessi da [OSCURATO:PERSONA] in quanto comunicati più tardi. Di conseguenza, nessuna considerazione di ordine cronologico può essere ritenuta determinante ai fini della valutazione comparativa dell’utilità della collaborazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95, punto 467). 181 Per quanto poi concerne le condizioni alle quali le imprese in questione hanno collaborato con la [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA] emerge con chiarezza che [OSCURATO:PERSONA] al pari di [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato in maniera spontanea i documenti che sono serviti a dimostrare l’esistenza e l’ambito geografico dell’infrazione. 182 In ordine, infine, al contenuto delle informazioni fornite rispettivamente da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], si deve osservare che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la lettera del 4 aprile 1996 indirizzata da NOE a [OSCURATO:PERSONA] nonché la risposta di quest’ultima dell’ «hanno contribuito in maniera sostanziale ad accertare l’ampia collaborazione (…) nel tentativo di stringere il controllo sulle esportazioni parallele dal territorio» (v. punto 456 della [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, dal fascicolo, in particolare dal documento depositato dalle ricorrenti nel corso dell’udienza, in ordine al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto occasione di formulare osservazioni (v. punto 28 della presente sentenza), risulta che le due lettere, menzionate ai punti 127-131 della [OSCURATO:PERSONA], sono state trasmesse spontaneamente non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da [OSCURATO:PERSONA]. 183 La collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] al procedimento avviato dalla [OSCURATO:PERSONA] deve quindi essere considerata equivalente a quella fornita da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto beneficiare a tal titolo dello stesso livello di riduzione dell’ammenda accordato a [OSCURATO:PERSONA], ovvero il 40%, visto che entrambe le imprese hanno trasmesso documenti pertinenti durante la stessa fase del procedimento. 184 Quanto, inoltre, alla questione se le ricorrenti dovevano, come sostenuto dalle stesse, beneficiare di un tasso di riduzione dell’ammenda superiore al 40%, va constatato, come dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 459 della [OSCURATO:PERSONA], che gli altri documenti forniti spontaneamente dalle ricorrenti il 21 gennaio, il e il non solo avevano consentito di precisare ulteriormente i fatti accertati nel corso delle sue indagini, ma «anche consentito di accertare la partecipazione di varie parti e l’ambito geografico dell’infrazione». 185 Risulta in particolare dal documento prodotto dalle ricorrenti nel corso dell’udienza, in merito al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto occasione di formulare osservazioni, che un certo numero di affermazioni riprese nella [OSCURATO:PERSONA], ai punti 103-108, 110, 116-119, 122-125, 127-130, 132, 133, 136, 138-150, 152-157, 160, 164 e 167 (relativi ai fatti contestati nel [OSCURATO:PERSONA] ed in Irlanda); ai punti 170-181 (relativi ai fatti in Spagna); ai punti 182, 184 e 185 (relativi ai fatti nei [OSCURATO:PERSONA]); ai punti 187-189 (relativi ai fatti in Francia); ai punti 190-197 (relativi ai fatti in Belgio e in Lussemburgo); ai punti 199-201 (relativi ai fatti in Germania); ai punti 204 e 206-209 (relativi ai fatti in Grecia); ai punti 210, 211 e 213 (relativi ai fatti in Portogallo); ai punti 214-215 e 217-219 (relativi ai fatti in Italia) e ai punti 223, 224, 226 e 227 (relativi ai fatti in Danimarca, in Norvegia, in Svezia, in Finlandia e in Islanda), si basano sulle informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA]. A tal proposito occorre anche rilevare che [OSCURATO:PERSONA], in quanto parte di tutti gli accordi di distribuzione controversi, è stata in grado di fornire informazioni precise sui termini e sull’attuazione degli stessi. 186 Tuttavia, si deve considerare che, a dispetto del considerevole volume delle informazioni fornite, tali documenti non erano indispensabili per consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di determinare l’esistenza degli accordi e delle pratiche concordate di cui trattasi e, pertanto, l’esistenza dell’infrazione addebitata. Invero, le indicazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] non potevano, diversamente dalle lettere del 4 e dell’ (v. punto 182 della presente sentenza), essere utilizzate di per sé come principale fondamento probante della decisione che constata un’infrazione sul mercato delle specifiche console per videogiochi prodotte da [OSCURATO:PERSONA] e delle cartucce giochi compatibili con tali console. A tal proposito occorre ricordare che le informazioni alla base delle affermazioni riprese ai punti 103-108, 110, 116-119, 122-125, 127-130, 132, 133, 136, 138-150, 152-157, 160, 164, 167, 170-182, 184, 185, 187-197, 199-201, 204, 206-211, 213-215, 217-219, 223, 224, 226 e 227 hanno solamente consentito di precisare l’identità dei distributori coinvolti nell’infrazione e l’ambito geografico di quest’ultima. 187 Risulta peraltro dagli elementi del fascicolo che un certo numero di tali informazioni, vale a dire quelle che, nella [OSCURATO:PERSONA], sono alla base dei punti 103 (esistenza, durata e termini dell’accordo di distribuzione concluso tra [OSCURATO:PERSONA] UK Ltd e [OSCURATO:PERSONA]), 108, 110, 123, 167 (fatti relativi agli accordi di distribuzione conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), 170, 171, 176 (esistenza, durata e termini dell’accordo di distribuzione concluso tra [OSCURATO:PERSONA], SA e [OSCURATO:PERSONA]), 182 (termini degli accordi formali conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] BV e i suoi clienti), 189 (comunicazione indirizzata da [OSCURATO:PERSONA] SARL in ordine ai rischi di esportazioni dalla Francia), 190, 191, 194, 196 (esistenza e termini degli accordi di distribuzione in Belgio e in Lussemburgo), 199 (esportazioni parallele dalla Germania), 204 (termini dell’accordo concluso tra [OSCURATO:PERSONA] EPE e [OSCURATO:PERSONA]), 210, 211 (termini e durata degli accordi di distribuzione conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi distributori in Portogallo), 214, 215 (termini e durata degli accordi di distribuzione conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e il suo distributore in Italia), sono stati ottenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] in risposta alle richieste di informazioni da essa rivolte alle ricorrenti (v., in particolare, punti 86-93 della [OSCURATO:PERSONA], segnatamente, i punti 86 e 87, che si riferiscono all’invito della [OSCURATO:PERSONA] a fornire informazioni in merito ai distributori e alle controllate nonché al contenuto degli accordi di distribuzione formali conclusi tra [OSCURATO:PERSONA] e i suoi distributori in Francia, in Germania, in Italia, nel [OSCURATO:PERSONA], in Grecia e in Portogallo), risposte per le quali resta esclusa una riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione dal momento che valevano ad adempiere gli obblighi derivanti alle ricorrenti dall’art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 95, punto 451 e la giurisprudenza ivi citata). Pertanto, le indicazioni relative all’ambito geografico dell’intesa controversa e all’identità dei distributori in essa coinvolti non giustificano una riduzione supplementare dell’ammenda a titolo di cooperazione effettiva di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era infatti in grado di stabilire l’ambito geografico dell’intesa e l’identità dei distributori in essa coinvolti anche senza le informazioni spontaneamente trasmesse dalle ricorrenti. 188 Da tali considerazioni discende che la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] non giustificava una riduzione dell’importo dell’ammenda a suo carico superiore al 40%. 189 Tutto ciò considerato, il presente motivo deve essere in parte accolto e la [OSCURATO:PERSONA] deve conseguentemente essere riformata accordando alle ricorrenti un tasso di riduzione dell’ammenda pari a quello accordato a [OSCURATO:PERSONA]. Le conseguenze concrete di tale riforma verranno precisate in prosieguo. Sul terzo motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa a causa dello snaturamento degli sforzi compiuti da [OSCURATO:PERSONA] delle parti 190 Le ricorrenti ritengono che la [OSCURATO:PERSONA] abbia violato i loro diritti di difesa modificando a discapito delle ricorrenti la sua valutazione dei fatti di specie e/o le conclusioni di diritto che essa ne ha tratto. A tal proposito le ricorrenti fanno osservare che, al punto 216 della comunicazione degli addebiti, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver tenuto conto «del contributo delle ricorrenti all’accertamento dell’esistenza di un’infrazione», mentre nella [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che i documenti forniti avevano solo contribuito a confermare l’esistenza dell’infrazione. 191 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del presente motivo. Giudizio del Tribunale 192 Si deve ricordare che, con il proprio ricorso, le ricorrenti mirano esclusivamente ad ottenere l’annullamento o la riduzione dell’ammenda loro inflitta. 193 Pertanto il presente motivo dev’essere dichiarato inconferente nella misura in cui le ricorrenti non indicano in cosa la divergenza terminologica tra la comunicazione degli addebiti e la [OSCURATO:PERSONA] relativa al loro contributo all’accertamento dell’infrazione abbia potuto influire sull’importo dell’ammenda a loro carico. 194 In ogni caso, gli artt. 19, n. 1, del regolamento n. 17 e 7 del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 22 dicembre 1998, n. 2842, relativo alle audizioni in taluni procedimenti a norma dell’articolo [81 CE] e dell’articolo [82 CE] ( GU L 354, pag. 18 ), stabiliscono espressamente che, allorché la [OSCURATO:PERSONA] intende irrogare un’ammenda, le imprese interessate devono avere l’occasione di presentare le loro osservazioni relativamente agli addebiti che essa muove. È quindi attraverso le loro osservazioni in ordine alla durata, alla gravità e alla prevedibilità del carattere anticoncorrenziale dell’illecito che i diritti di difesa delle imprese interessate vengono garantiti dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] in sede di determinazione dell’importo dell’ammenda (sentenza del Tribunale , causa T-83/91, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-755 , punto 235). 195 Di conseguenza occorre respingere il presente motivo. Sul quarto motivo, attinente ad una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento a causa dell’insufficiente peso attribuito al risarcimento a favore dei terzi e della mancata considerazione del programma di adeguamento [OSCURATO:PERSONA] delle parti 196 Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il principio della tutela dell’affidamento legittimo, da una parte, non riducendo l’ammenda di un importo equivalente al risarcimento da esse offerto ai terzi identificati nella comunicazione degli addebiti e, dall’altra, non tenendo conto del programma di adeguamento al diritto della concorrenza da esse applicato. 197 In merito agli indennizzi corrisposti ai terzi, le ricorrenti ricordano in primo luogo che tali indennizzi, qualificati come «consistenti» nella [OSCURATO:PERSONA], ammontano ad un importo di EUR 375000. 198 In secondo luogo, le ricorrenti sottolineano che il versamento di tali indennizzi ha fatto seguito all’assicurazione da parte della [OSCURATO:PERSONA], alla riunione del 15 dicembre 1998, della pertinenza dell’adozione di tale misura ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda. A tal riguardo le ricorrenti precisano che sorge un legittimo affidamento qualora un alto funzionario della [OSCURATO:PERSONA], incaricato da quest’ultima di trattare un determinato caso, fornisca assicurazioni precise nell’ambito di un’indagine formale ed egli sappia che l’impresa indagata si baserà su tali assicurazioni per effettuare spese rilevanti. 199 In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto che il versamento di indennizzi a terzi costituiva una «circostanza attenuante» ai sensi degli [OSCURATO:PERSONA] (punti 421-464 della [OSCURATO:PERSONA]). Tuttavia, essa non avrebbe accordato alcuna riduzione alle ricorrenti nel senso economico del termine, riducendo l’ammenda di soli EUR 300000. 200 Infine, il trattamento riservato dalla [OSCURATO:PERSONA] alle ricorrenti non incoraggerebbe altre imprese a prestare volontariamente siffatti indennizzi in futuro. 201 [OSCURATO:PERSONA] contesta tutti gli argomenti esposti. Giudizio del Tribunale 202 Con tale motivo le ricorrenti suggeriscono che, contrariamente alle assicurazioni date loro dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso della riunione del 15 dicembre 1998, la [OSCURATO:PERSONA] non ha tenuto conto, o non in maniera sufficiente, da una parte, degli indennizzi che esse hanno offerto a terzi e, dall’altra, del programma di rispetto della normativa che le stesse hanno attuato presso i propri dipendenti. 203 A tal proposito si deve ricordare che il diritto di invocare il principio della tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale emerga che l’amministrazione comunitaria ha fatto sorgere in lui speranze fondate. Nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T-220/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2473 , punto 33 e la giurisprudenza ivi citata). 204 Quanto, innanzitutto, al risarcimento offerto da [OSCURATO:PERSONA] ai terzi lesi, si deve rammentare che la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di ridurre l’ammenda a carico di NOE e NCL di EUR 300000 al fine di tenere conto degli indennizzi da loro corrisposti ai terzi indicati nella comunicazione degli addebiti come danneggiati finanziariamente dal comportamento illecito (v. punti 440 e 441 della [OSCURATO:PERSONA]). 205 Dal fascicolo risulta che l’importo complessivo del risarcimento ai terzi è pari a EUR 375000. 206 Orbene, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai assicurato loro che sarebbe stata dedotta dall’importo dell’ammenda a loro carico la totalità di detto risarcimento. 207 Invero, come risulta dal verbale della riunione del 15 dicembre 1998, il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] ha semplicemente dichiarato che il versamento di indennizzi a terzi «sarebbe rilevante nel calcolo dell’ammenda». Tale dichiarazione non può, in nessun caso, essere considerata come un’assicurazione precisa e incondizionata che la totalità di questi indennizzi sarebbe stata dedotta dall’importo finale dell’ammenda. 208 Ad ogni buon conto, per far sorgere un legittimo affidamento, le assicurazioni fornite devono provenire da fonti autorizzate ed affidabili (v., in tal senso, quanto ad una dichiarazione del direttore generale competente in materia di concorrenza, sentenza del Tribunale 29 aprile 2004, cause riunite T-236/01, causa T-239/01, da T-244/01 a T-246/01, causa T-251/01 e T-252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1181 , punti 152 e 153). In considerazione della competenza esclusiva del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] ad adottare una decisione che infligge un’ammenda, un funzionario della [OSCURATO:PERSONA] non può in alcun modo aver fornito a [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una riunione informale con i suoi rappresentanti, assicurazioni precise provenienti da fonti autorizzate ed affidabili in merito alla deduzione dall’importo finale dell’ammenda degli indennizzi offerti ai terzi. 209 Ne consegue che non si può accogliere la censura relativa ad una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento sotto il profilo della presa in considerazione degli indennizzi offerti ai terzi da [OSCURATO:PERSONA] nel calcolo finale dell’ammenda. 210 Tali considerazioni valgono anche per la presa in considerazione del programma per il rispetto del diritto della concorrenza messo in atto da [OSCURATO:PERSONA]. 211 Comunque sia, la [OSCURATO:PERSONA] non era affatto tenuta a prendere in considerazione l’attuazione del programma di adeguamento che, anche a volerlo considerare come una forma di collaborazione, è stato avviato dall’impresa di propria iniziativa e non in seguito ad assicurazioni precise fornite dalla [OSCURATO:PERSONA]. 212 Conseguentemente il presente motivo non può essere accolto. 6. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo finale dell’ammenda 213 Come risulta dai punti 169-189 della presente sentenza, occorre modificare la [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui essa applica solo un tasso di riduzione del 25% a titolo della cooperazione prestata dalle ricorrenti. 214 Per il resto, le considerazioni della [OSCURATO:PERSONA] esposte nella [OSCURATO:PERSONA] nonché il metodo di calcolo delle ammende applicato nel caso di specie restano inalterati. 215 L’importo finale dell’ammenda viene quindi calcolato come segue: l’importo di base dell’ammenda (113,85 milioni di EUR) viene maggiorato del 75% a motivo, da una parte, del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] di impresa leader dell’intesa (50%) e, dall’altra, della continuazione dell’infrazione (25%), per un totale di 199,2375 milioni di EUR. Tale importo è ridotto del 40% a titolo di cooperazione e di EUR 300000 in ragione dei risarcimenti offerti dalle ricorrenti ai terzi, ciò che porta ad un importo complessivo finale di 119,2425 milioni di EUR. Sulle spese 216 Ai sensi dell’art. 87, n. 3, del suo regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Nelle circostanze di specie si deve stabilire che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Ottava Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’importo dell’ammenda a carico di [OSCURATO:PERSONA]., Ltd e di [OSCURATO:PERSONA] of Europe GmbH è fissato in 119,2425 milioni di EUR. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 30 aprile 2009. [OSCURATO:PERSONA] 1. Imprese in causa 2. Procedimento amministrativo Accertamenti sull’industria dei videogiochi (caso IV/35.587 PO [OSCURATO:PERSONA]) Indagine supplementare specifica sul sistema di distribuzione di [OSCURATO:PERSONA] (caso IV/35.706 PO [OSCURATO:PERSONA]) Indagine susseguente alla denuncia depositata da [OSCURATO:PERSONA] BV (caso IV/36.321 [OSCURATO:PERSONA] — [OSCURATO:PERSONA]) 3. [OSCURATO:PERSONA] controversa Procedimento e conclusioni delle parti In diritto 1. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta alle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale 2. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo di partenza preliminare dell’ammenda inflitta alle ricorrenti al fine di garantire un sufficiente effetto dissuasivo Sul primo motivo, attinente ad un manifesto errore di diritto, ad una violazione dei principi di proporzionalità e del ne bis in idem nonché dei diritti della difesa e ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione nonché ad un’applicazione erronea del metodo indicato negli [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale 3. [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda a titolo della durata dell’infrazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale 4. Sull’aumento, a titolo di circostanze aggravanti, dell’importo base dell’ammenda a carico delle ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] considerazione del ruolo di impresa leader ed istigatrice dell’intesa Sul primo motivo, attinente ad un manifesto errore di valutazione e ad un errore di diritto nell’attribuzione alle ricorrenti del ruolo di imprese leader ed istigatrici dell’infrazione — [OSCURATO:PERSONA] delle parti — Giudizio del Tribunale Sul secondo motivo, relativo ad un’incoerenza con la precedente prassi decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e ad una violazione del principio di non discriminazione nonché dell’obbligo di motivazione — [OSCURATO:PERSONA] delle parti — Giudizio del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] maggiorazione dell’importo dell’ammenda a carico delle ricorrenti per continuazione dell’infrazione 5. [OSCURATO:PERSONA] riduzione dell’importo dell’ammenda accordata alle ricorrenti a titolo di circostanze attenuanti Sul primo motivo, attinente ad un errore di diritto e ad un manifesto errore di valutazione in ragione del rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di applicare la comunicazione sulla cooperazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul secondo motivo, attinente ad una violazione del principio della parità di trattamento e dell’obbligo di motivazione [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul terzo motivo, attinente ad una violazione dei diritti della difesa a causa dello snaturamento degli sforzi compiuti da [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale Sul quarto motivo, attinente ad una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento a causa dell’insufficiente peso attribuito al risarcimento a favore dei terzi e della mancata considerazione del programma di adeguamento [OSCURATO:PERSONA] delle parti Giudizio del Tribunale 6. [OSCURATO:PERSONA] determinazione dell’importo finale dell’ammenda Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese. ( 1 ) Dati mantenuti riservati.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris