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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32443/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; \ 7 r N. 13364/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito.

Ed invero, a fronte della presenza fisica di soggetti terzi rispetto all'imputato e al pubblico ufficiale, è sufficiente ad integrare il reato la mera possibilità di udire le espressioni offensive da parte di tali soggetti terzi (cfr. Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024 (dep. 2025), Rv. 287506 - 01, Bertuccioli).

Nel caso di specie, le espressioni sono state proferite alla presenza di altri detenuti, che, alla luce delle risultanze probatorie (cfr. sent. appello pag. 2; sent. primo grado pagine 3-4) si trovavano a distanza ravvicinata dal ricorrente, dimodoché risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva, è generico nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione da parte del giudice di merito dei criteri adottati al fine di ritenere sussistente la recidiva - in ragione dell'accresciuta pericolosità del ricorrente, alla luce delle modalità del fatto - e di escludere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen., in ragione dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivamente valorizzabíli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; \ 7 r N. 13364/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, con cui si contesta l'insussistenza degli elementi costitutivi dei reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., è riproduttivo di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. Ed invero, a fronte della presenza fisica di soggetti terzi rispetto all'imputato e al pubblico ufficiale, è sufficiente ad integrare il reato la mera possibilità di udire le espressioni offensive da parte di tali soggetti terzi (cfr. Sez. 6, n. 3079 del 04/12/2024 (dep. 2025), Rv. 287506 - 01, Bertuccioli). Nel caso di specie, le espressioni sono state proferite alla presenza di altri detenuti, che, alla luce delle risultanze probatorie (cfr. sent. appello pag. 2; sent. primo grado pagine 3-4) si trovavano a distanza ravvicinata dal ricorrente, dimodoché risultano sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato; Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, afferente all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e all'omessa esclusione della recidiva, è generico nonché manifestamente infondato, dal momento che non si confronta con la puntuale esposizione da parte del giudice di merito dei criteri adottati al fine di ritenere sussistente la recidiva - in ragione dell'accresciuta pericolosità del ricorrente, alla luce delle modalità del fatto - e di escludere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen., in ragione dei precedenti penali e dell'assenza di elementi positivamente valorizzabíli; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 32443/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris