CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 23338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 3 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, pronunciata in data 1 febbraio 2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di tentata rapina impropria, ha disapplicato la recidiva reiterata infraquinquennale contestata, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo del ricorso, con il quale si censura la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di tentata rapina impropria in luogo del tentato furto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo, a pagina 2, ha congruamente qualificato la condotta dell'imputato, che per garantirsi il possesso del bene e l'impunità ha spinto violentemente la vittima, nella fattispecie della tentata rapina impropria, non rilevando la circostanza di non avere cagionato dei danni alla persona offesa poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di rapina impropria, la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all'art. 628 cod. pen. è costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione (Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307) e, nella specie, non è stato mai messo in discussione, alla luce delle dichiarazioni della persona offesa e delle stesse ammissioni dell'imputato in sede di convalida, che questi, per sottrarsi all'intervento della commessa, l'abbia strattonata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 18 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]