CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 marzo 1957
Cassazione n. 35630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposto da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/03/1957; 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1961 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il 1:3/12/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]" , in persona del direttore generale pro tempore, che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata ; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina ha sostanzialmente confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il delitto di peculato.Agli imputati è contestato, nelle rispettive qualità di medico responsabile della centrale 118 di Messina e di dirigente medico del [OSCURATO:PERSONA] del Policlinico di Messina, di essersi appropriati dell'elicottero deputato al soccorso sanitario, destinandolo, in violazione della normativa di settore, al trasporto di [OSCURATO:PERSONA] il quale, rimasto vittima di un sinistro stradale a Messina, veniva condotto in elicottero alla struttura ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] cervello di Palermo, benchè vi fosse la disponibilità - nella notte tra il 6 ed il 7 luglio 2013- di posti a Messina e in assenza delle condizioni di gravità ed urgenza e le esigenze che legittimassero l'uso dell'elicottero 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di responsabilità. L'assunto è che la sentenza impugnata sarebbe meramente recettiva di quella di primo grado e la Corte non avrebbe dato risposta ai numerosi temi e questioni a lei devoluti con i motivi di impugnazione, essendosi limitata ad affermare che gli imputati si sarebbero appropriati di un elicottero in assenza dei presupposti richiesti, così sottraendolo alla destinazione propria. Si tratterebbe di un'affermazione priva di riscontro probatorio. Il tema attiene: a) alla circostanza per cui, secondo la Corte, rispetto alle condizioni di Interdonato, si poteva intervenire anche a Messina e, dunque, non sarebbe stata necessario il trasferimento a Palermo (valutazione deposizione dott.ssa. Volo); b) alla disponibilità o meno di posti a Messina (deposizione Volo); c) alla valutazione errata sulla insussistenza delle condizioni di gravità del paziente, che, invece, aveva subito un trauma cranico con frattura delle ossa nasali e si trattava di un codice rosso ( si fa riferimento ad una serie di risultanze probatorie e di consulenze); d) al fatto che l'attivazione dell'elicottero prescinde alla richiesta del sanitario del nosocomio ma è di esclusiva competenza della centrale del 118 (teste Bruno); e) all'assunto difensivo secondo cui Marino, al momento del fatto, non fosse in servizio e, quindi, non potesse avere la disponibilità di alcunchè e che anche il coimputato, medico del Policlinico, non avesse la disponibilità di nulla, atteso che la competenza a disporre dell'elicottero era della centrale operativa del 118; f) all'assenza di dolo; g) all'ammontare del costo del volo. 3. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui si lamenta violazione di legge- anche processuale- e vizio di motivazione; si tratta di in ricorso sostanzialmente sovrapponibile a quello del computato.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui in motivazione. 2. I Giudici di merito con una motivazione puntuale, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni hanno chiarito, quanto alle condizioni che portarono il 6.6.2013 all'uso dell'elicottero per il trasferimento, a causa di un sinistro stradale, di [OSCURATO:PERSONA] - in qutl momento vicepresidente del consiglio comunale, candidato alle successive elezionei, persona che aveva relazioni con importanti esponenti politici - dal Policlinico di Messina alla struttura ospedaliera [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, che: - a seguito dell'incidente, Interdonato, pur affetto da un politrauma e per ciò classificato con codice rosso, non aveva riportato compromissioni delle funzioni vitali e non necessitava di interventi indifferibili ed urgenti che potessero non essere realizzati nell'ospedale di prima accoglienza (sul punto chiarissimo il Tribunale che tra l'altro ha evidenziato come durante la notte in questione a Palermo fu praticato "un mero intervento di sutura in anestesia locale"); - Interdonato, giunto presso il Policlinico di Messina, fu preso in carico da Cuccinotta; - presso il [OSCURATO:PERSONA] dell'ospedale fu verificata la presenza di Marino, che in quel momento non era in servizio, e di un esponente politico; - la dipendente presso la centrale operativa del 118 fu contattata da Marino che le disse di far intervenire un elicottero per il trasferimento del paziente in ragione "del brutto trauma facciale da trattare in un centro di specialità" e che " il paziente doveva essere sottoposto ad un intervento particolare per la gravità del 1:rauma facciale"; - la dipendente aveva ritenuto la richiesta di Marino come una vera e propria "autorizzazione in considerazione dell'incarico ricoperto da Marino all'interno del Centro, ancorchè non fosse in servizio" (così il Tribunale a pag. 14 e ss. della sentenza); - a Messina, al Policlinico presso il quale Interdonato era stato trasportato, vi era un centro dotato di specializzazione adeguata e vi era altrettanto adeguata possibilità di accoglienza e di trattamento nelle medesime condizioni di [OSCURATO:PERSONA]; - Cucinotta, dirigente del pronto soccorso dell'ospedale di Messina, aveva preso in carico e confermato, al momento delle dimissioni, il codice rosso per Interdonato, così consentendo a Marino di attivare il trasferimento, pur in assenza delle condizioni che lo legittimavano. Sono state altresì valutate le prove a discarico e spiegato perché, rispetto ad un solido quadro probatorio, fondato su molteplici fonti di prova, queste non siano dotate di adeguata capacità dimostrativa e di idoneità a scalfire il solido quadro accusatorio. In tale contesto i motivi di ricorso rivelano la loro strutturale inammissibilità perché, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e, dall'altra, sollecitano una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in questa sede. Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettura orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché considerati maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata ( Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, rv. 234148). Gli odierni ricorrenti hanno riproposto con il ricorso per cassazione la versione dei fatti dedotta in primo e secondo grado e disattesa dai Giudici del merito; compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. E' possibile che nella valutazione sulla "tenuta" del ragionamento probatorio, la struttura motivazionale della sentenza di appello si saldi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, atteso che le due decisioni di merito possono concordare nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 dell'8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. 1, n. 8868 dell'8/8/2000, Sangiorgi, rv. 2:16906; Sez. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, rv. 209145). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado, come nel caso in esame, esaminino le censure proposte dall appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con riferimenti alle determinazioni ed ai passaggi logico-giuridici della decisione di primo grado e, a maggior ragione, ciò è legittimo quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione del primo giudice (Cfr. la parte motiva della sentenza Sez. 3, n. 10163 del 12/3/2002, Lombardozzi, Rv. 221116). Nel caso di specie, i giudici di appello, che pure hanno fatto riferimento alle argomentazioni sviluppate nella sentenza di primo grado, hanno fornito una valutazione analitica ed autonoma sui punti specificamente indicati nell'impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte. 3. Sono invece fondati i motivi relativi alla corretta qualificazione del fatto, alla sua sussumibilità nella fattispecie contestata al se, in particolare, Marino, al momento in cui fu posta la condotta, avesse, in ragione del suo ufficio, la disponibilità dell'elicottero. 3.1. Non vi è dubbio che nel peculato esista "di per sè" un profilo propriamente "giuridico" di rilevanza del rapporto tra l'agente e la res. Già in epoca precedente la riforma introdotta con la I. 26 aprile 1990, n. 86, la giurisprudenza di legittimità aveva interpretato la nozione di possesso assunta dall'art.314 cod. pen. attribuendole un significato più ampio di quello civilistico. Si è ritenuto, infatti, non necessario che il pubblico ufficiale abbia la materiale detenzione o la diretta disponibilità del denaro, essendo sufficiente la disponibilità giuridica, ossia la possibilità di disporne - mediante un atto di sua competenza o connesso a prassi e consuetudini invalse nell'ufficio - e di conseguire quanto poi costituisca oggetto di appropriazione (ex plurimis: Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257385; Sez. 6, n. 7492 del 18/10/2012, Bartolotta, Rv. 255529; Sez. 6, n. 11633 del 22/01/2007, Guida, Rv. 236146; Sez. 6, n. 6753 del 04/06/1997, Finocchi, Rv. 211008). Nella nozione di possesso qualificato dalla ragione dell'ufficio o del servizio è stato, inoltre, ricompreso non solo quello che rientra nella competenza funzionale specifica del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, ma anche quello che si basa su un rapporto che consenta al soggetto di inserirsi di fatto nel maneggio o nella disponibilità della cosa o del denaro altrui, rinvenendo nella pubblica funzione o nel servizio anche la sola occasione per un tale comportamento (Sez. 6, n. 33254 del 19/05/2016, Caruso, Rv. 267525; Sez. 6, n. 9660 del 12/02/2015, Zonca, Rv. 262458; Sez. 6, n. 12368 del 17/10/2012, Medugno, Rv. 255998). Sez. 6, n. 4129 del 19/02/1993, Resta, Rv. 194522, ha precisato tuttavia che il concetto di disponibilità «non può essere allargato fino a comprendervi una qualsiasi relazione, anche mediata ed eventuale con la cosa o con il denaro, valendo invece ad indicare quei soli poteri giuridici che consentono all'agente, che sia privo del corpus del possesso, di esplicare sulla cosa quegli stessi comportamenti, uti dominus, che vengono a substanziare la condotta di appropriazione». La giurisprudenza di legittimità tende ad ulteriormente ampliare la nozione penalistica di possesso con riferimento alle c.d. procedure complesse, quali le ordinarie procedure di spesa; si è infatti ritenuto che il possesso del denaro della pubblica amministrazione può anche essere mediato e far capo congiuntamente a più pubblici ufficiali quando le norme interne dell'ente pubblico prevedono che l'atto dispositivo sia di competenza di un organo collegiale ovvero richieda l'intervento di più organi dello stesso ente (Sez. 6, n. 10680 del 21/09/1988, Barone, Rv. 179605; Sez. 6, n. 5502 del 11/01/1996, Zini, Rv. 204987). I principi in questione devono essere posti in connessione con la elaborazione giurisprudenziale relativa ai rapporti tra il delitto di peculato e quello di truffa, aggravata ai sensi dell'art. 61, n. 9, cod. pen.; si tratta di una distinzione in apparenza chiara e ripetuta in ogni occasione dalla giurisprudenza della Corte. Nel peculato, la rilevanza penale della condotta appropriativa del denaro o della cosa mobile altrui presuppone il possesso o comunque la disponibilità, nel senso appena indicato, di tali beni da parte del pubblico ufficiale "per ragione del suo ufficio o servizio". Entro tale prospettiva, dunque, l'appropriarsi del denaro o della cosa mobile altrui, di cui si abbia il possesso, si traduce sostanzialmente nell'atteggiarsi uti dominus da parte del pubblico ufficiale nei confronti di tali beni, mediante il compimento di atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, così da realizzare l'interversio possessionis e l'interruzione della relazione funzionale tra il bene e il suo legittimo proprietario. Il delitto di truffa aggravata dall'abuso dei poteri o dalla violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione postula, invece, che l'agente, inducendo taluno in errore attraverso artifizi o raggiri, consegua per sè o per altri "un ingiusto profitto", rappresentato anche dall'impossessamento di un determinato bene, di cui in precedenza non aveva l'autonoma disponibilità. È al rapporto tra possesso, da una parte, ed artifizi e raggiri, dall'altra, che deve aversi riguardo, nel senso che, qualora questi ultimi siano finalizzati a mascherare l'illecita appropriazione da parte dell'agente del denaro o della res di cui già aveva legittimamente la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, ricorrerà lo schema del peculato; qualora, invece, la condotta fraudolenta sia posta in essere proprio per conseguire il possesso del denaro o della cosa mobile altrui, sarà integrato il paradigma della truffa aggravata. Ciò che rileva è il modo con il quale si acquista il possesso del denaro o del bene costituente l'oggetto materiale del reato (sul tema, tra le tante, Sez. 6, n. 46799 del 20/06/2018, Pieretti, Rv. 274282; Sez. 6, n. 10569 del 05/12/2017, dep. 2018, Alfieri, Rv. 273395; Sez. 6, n. 15795 del 06/02/2014, Campanile, Rv. 260154; Sez. 6, n. 35852 del 06/07/2008, Savorgnano, Rv. 241186). La distinzione diventa tuttavia meno chiara allorchè si tratta di distinguere il delitto di peculato da quello di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n.9 cod. pen. commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, cod. pen.). Si tratta di casi in cui si inserisce normalmente un'attività decettiva che l'agente compie o per nascondere il fatto illecito posto in essere oppure per assicurarsi la cooperazione necessaria dei soggetti che nel procedimento sono coinvolti; si tratta di casi cioè in cui per il soggetto attivo risulta pur sempre necessario "passare attraverso" l'esercizio di quei poteri e di quelle facoltà altrui in cui si concreta la concomitante disponibilità degli altri soggetti. Ciò esplicita la possibilità, da parte del soggetto attivo, di ricorrere alle modalità fraudolente; da tali presupposti discende la difficoltà in dette ipotesi di distinguere il reato di truffa da quello di peculato, tenuto conto che il legislatore ha inteso specificamente punire l'abuso funzionale dell'aciente pubblico (art. 61, n. 9, cod. pen.), e l'ha certamente riferito anche al delitto di truffa, il quale, dal canto proprio, è aggravato quando colpisce il patrimonio dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen.). Si tende a distinguere i casi in cui la collaborazione viziata degli altri soggetti coinvolti sia procurata attraverso una condotta fraudolenta da quelli in cui il soggetto sfrutta l'errore altrui. Di tale distinzione mostra di essere stata consapevole una parte della giurisprudenza della Corte di cassazione le cui massime ufficiali contengono la specificazione espressa della sussistenza del peculato, in luogo della truffa, per avere l'agente conseguito "la disponibilità del denaro per effetto dell'omissione di ogni controllo da parte degli altri compossessori, senza averli ingannati od indotti in errore" (Sez. 6, n. 31243 del 04/04/2014, Currao, Rv. 260505; Sez. 6, n. 139 del 08/11/1971, Bianco, Rv. 119839; nello stesso senso, Sez. 6, n. 1303 del 07/04/1979, Michelazzi, Rv. 144143; Sez. 6, n. 11054 del 26/10/1983, Calamia, Rv. 161838). Nel caso di specie, si è già detto di come Marino, che era il medico responsabile della centrale del 118, cioè della centrale che aveva la disponibilità dell'elicottero, ma che non era in servizio quella sera, chiamò la dipendente presso la centrale operativa del 118 dicendole di far intervenire un elicottero per il trasferimento del paziente in ragione "del brutto trauma facciale da trattare in un centro di specialità" e che " il paziente doveva essere sottoposto ad un intervento particolare per la gravità del trauma facciale". Sulla base di tale dato di presupposizione i Giudici di merito hanno ritenuto configurabile il peculato. Si tratta tuttavia di una motivazione viziata. Ciò che non è stato chiarito è: a) cosa in concreto disse Marino alla dipendente; b) se, in particolare, l'imputato, pur non essendo in servizio, avesse il potere di disporre dell'elicottero in quanto responsabile della centrale operativa e, quindi, avesse la disponibilità del bene; c) se la decisione di disporre l'uso del bene fosse invece di esclusiva competenza del soggetto che in quel momento era in servizio e che aveva il potere di decidere; d) se, in tale evenienza, la decisione fu assunta dalla dipendente sulla base di un comportamento decettivo dell'imputato, cioè per avere Marino, che non aveva il potere di decidere e disporre, falsamente rappresentato le condizioni del paziente ed indotto in errore la collega; e) se l'imputato pose in essere una qualche pressione sulla dipendente, se questa chiese spiegazioni, se Marino avesse un potere di valutazione autonomo che fu inquinato a seguito di una falsa rappresentazione della realtà. Si tratta di temi decisivi ove si consideri che la Corte di appello, nell'ambito di una motivazione obiettivamente sincopata sul punto, ha affermato che "l'appropriazione del bene è consistita proprio nella predisposizione arbitraria delle condizioni necessarie all'attivazione dell'elisoccorso, pur in assenza dei presupposti di necessità ed urgenza previsti". Si tratta di una frase giuridicamente oscura perchè non affronta e risolve le questioni giuridiche che pure erano state devolute alla cognizione della Corte Ne deriva che sul punto la sentenza deve essere annullata; il Giudice del rinvio, ricostruiti compiutamente i fatti, applicherà i principi indicati e verificherà se ed in che limiti nei confronti degli imputati sia configurabile il delitto contestato ovvero in quello di truffa, o, ancora, in altra fattispecie pena