CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 34047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CIV. –INOSSERVANZA - CONSEGUENZE Ad.19/10/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3546/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso in proprio -controricorrente - avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 321/2022 , depositata i l 11/01/2022; R.g. n. 3546 del 2022 Ad. 19/10/2023; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19 /1 0 /202 3 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale terza pignorata, propose opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione dl giudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma, nella procedura esecutiva presso terzi instaurata da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] G alloni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L’opposizione è stata accolta, nel contradditorio con [OSCURATO:PERSONA] e Simone, Fazzari, dal Tribunale di Roma, con sentenza n. 321 del 11/01/2022. Avverso la sentenza propone ricors o per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto affidato a due motivi, mentre l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio,propone controricorso. Risponde con due distinticontroricorsi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti. I) violazione e(o ) falsa applicazione dell’art. 617 c od . p roc . c iv . in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3, c od . p roc . c iv . : l’ ordinanza di assegnazione del 19/12/2017 risulta essere stata notificata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. già in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguenza che l’opposizione tardivamente spiegata solo in data 06/03/2018 andavadichiarata inammissibile; II) violazione e(o) falsa applicazione degli artt. 548 e 549 c od . proc. c iv . in relazione all’art. 360 , comma 1, n. 3 , c od . p roc . c iv . per non avere il Tribunale fatto corretta applicazione segnatamente dell’ultimo comma dell’art. 548 c od . p roc . c iv . , ritenendo ammissibile l’opposizione del terzo pur in difetto di prova circa la R.g. n. 3546 del 2022 Ad. 19/10/2023; estensore: C. Valle non tempestiva conoscenzaper irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Nel proprio controricorso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] aderisce al ricorso principale ed in particolare alla doglianza di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi. Il primo motivo, in tema di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi, per violazione del termine di venti giorni, fissato dall’art. 617, comma 1, cod. proc. civ.,è fondato. L’opposizione agli atti esecutivi avverso ordinanza di assegnazione è stata proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. quale terza pignorata tardivamente. Ciò in quantoin quanto l’ordinanza di assegnazione le era stata notificata, a istanza dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come risulta dalla relata di notifica in atti, accessibile a questa Corte in quanto è denunciato un vizio di procedura, in data 04/01/2018 – e nuovamente il 14/02/2018 – e l’opposizione agli atti venne proposta il 06/03/2018, ossia del tutto oltre il termine di venti giorni, decorrenti dal 04/01/2018 e non dal 14/02/2018, posto che in relazione alla prima valida notifica deve essere effettuato il computo del termine perentorio di venti giorni. Il controricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. assume, del tutto apoditticamente, che detta notifica del 04/01/2018 non sarebbe stata effettuata, ma nulla allega al fine di dimostrare quanto asserito, che risulta, viceversa, documentalmente smentito. La mancata osservanza del termine di venti giorni per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, concernendo termine di decadenza processuale la cui inosservanza è rilevabile d'ufficio, comporta la cassazione senza rinvio della sentenza ai sensi dell’art. 382, comma 3, cod.p roc. c iv ., in quanto l'azione non poteva proporsi (da ultimo, a sugello di una giurisprudenza costante: Sez. U n. 8501 del 25/03/2021 Rv. 660855 -01). R.g. n. 3546 del 2022 Ad. 19/10/2023; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso è, pertanto , accolto, con assorbimento del secondo motivo e delle doglianze, se qualificabili come ricorso incidentale, nelcontroricorso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in quanto la causa non potev a proporsi, la c ontroversi a può essere decisa nel merito, con dichiarazione di inammissibilità dell’ opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] spese di lite del giudizio di merit o e del presente di cassazione seguono la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e sono liquidate come in dispositivo, valutata l’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbit o i l secondo motiv o del ricorso principale e il controricorso di [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito , dichiara inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; condanna [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al pagamento delle spese di lite del giudizio di merito, che liquida in euro 11.500,00 - oltre rimborso forfetario al 15 per cento, CA e IVA per legge - in favore di ciascuna parte convenuta, nonché a quelle del giudizio di cassazione , liquidate in euro 5.500,00 - oltre euro 200,00 per esborsi , rimborso forfetario al 15 per cento, CA e IVA per legge - ciascuno in favore del ricorrente principale e del controricorrente[OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma nella c