Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021

Cassazione n. 05309/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 15589-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1602/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato in fatto che: la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1602/2019, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato la stessa Cassa a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nel periodo 2009-2006 pari ad Euro 11.125,44; la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; la violazione Ric. 2020 n. 15589 sez.

ML - ud. 21-10-2021 -2- della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 20'11, art. 24; violazione artt. 3 e 38 C; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, in ragione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, avendo la sentenza impugnata ritenuto applicabile il termine decennale anziché quello quinquennale; il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 429 c.p.c., 1224 e 2033 c.c., 16

1. n.412/1991,per erroneità del decorso degli interessi; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione.

P.Q.M.

La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente 1 8 F E B 212 Lucia sposito 7CA;!CELLIER R [OSCURATO:PERSONA]. mb; IL C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15589-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 25-B, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 3/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1602/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 03/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato in fatto che: la Corte di appello di Milano, con sentenza n. 1602/2019, ha rigettato l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori commercialisti avverso la decisione con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato la stessa Cassa a restituire a [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista in quiescenza, il contributo di solidarietà versato nel periodo 2009-2006 pari ad Euro 11.125,44; la corte territoriale, in applicazione dei principi affermati dal Giudice di legittimità in varie pronunce (Cass. n. 26229/2014, Cass. n. 26303/2014, Cass. n. 53/2015), ha ritenuto non dovuto il contributo invece preteso dalla Cassa di Previdenza; avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi, successivamente illustrati da memoria; resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; Considerato che: con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008; la violazione Ric. 2020 n. 15589 sez. ML - ud. 21-10-2021 -2- della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763; violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488; violazione della L. n. 201 del 20'11, art. 24; violazione artt. 3 e 38 C; con il secondo motivo, si denuncia la violazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, violazione del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, in combinato disposto con l'art. 22 del Regolamento della Cassa; il terzo motivo è relativo alla violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c., dell'art. 129 r.d.l. n. 1827/1935 e 47 bis d.P.R. n. 639/1979, in ragione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, avendo la sentenza impugnata ritenuto applicabile il termine decennale anziché quello quinquennale; il quarto motivo denuncia la violazione degli artt. 112 c.p.c., 429 c.p.c., 1224 e 2033 c.c., 16 1. n.412/1991,per erroneità del decorso degli interessi; in relazione al terzo motivo, è stata pubblicata ordinanza interlocutoria n. 33380 del 2021, alle cui motivazioni si fa espresso rinvio, con la quale si è ritenuto che la soluzione della questione di diritto rivesta carattere nomofilattico, e, pertanto, non sussistono i presupposti di cui all'art. 375 c.p.c. per la decisione presso la Sesta Sezione; il Collegio dispone, dunque, la rimessione della causa alla Quarta Sezione. P.Q.M. La Corte, ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione, rimette la causa alla Quarta Sezione, Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, del 21 ottobre 2021 e del 23 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente 1 8 F E B 212 Lucia sposito 7CA;!CELLIER R [OSCURATO:PERSONA]. mb; IL C
Sentenza Cassazione n. 05309/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris