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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 novembre 1972

Cassazione n. 24160/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal.consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,' in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lucera, per A.N.P.A.N.A., e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, per [OSCURATO:PERSONA] Italia Onlus, che hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Napoli, ai fini che qui rilevano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 17), 18), 22), 24) e 25) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, per il residuo reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 28), ha rideterminato la pena nella misura di due anni di reclusione, nonché la confisca nell'importo di 1.381.185,35 euro, nel resto confermando la decisione impugnata.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che deducono:

2.1. la violazione del'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere la Corte di merito omesso di valutare i "motivi aggiunti" depositati il 27 ottobre 2025, tanto più che, nelle more tra il primo e il secondo grado, sono intervenute due sentenze del Tribunale di Napoli - la n. 402/2025 e la n. 11616/2024 -le quali hanno escluso il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'[OSCURATO:PERSONA] in seno all'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

2.2. il vizio di motivazione in ordine agli affetti espansivi del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 402/2025 e n. 11616/2024, posto che, con riferimento al capo 28), i giudici di merito hanno ravvisato, in capo all'[OSCURATO:PERSONA], il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ruolo che, invece, è stato escluso dalle sentenze dinanzi indicate;

2.3. il contrasto tra la motivazione e il dispositivo in ordine alla misura della pena, che viene indicata, nella prima (e nel dispositivo letto in udienza), in un anno e sei mesi di reclusione, mentre, nel secondo, in due anni di reclusione.

3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Italia Onlus, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, ha depositato memoria, con cui chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

22. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo strettamente collegati, sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni.

3. In primo luogo si osserva che, se è vero che nella sentenza impugnata non viene effettivamente affrontata la questione, dedotta con i motivi nuovi, della qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, si rileva che, trattandosi di motivi inammissibili, non necessitavano di risposta.

I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione, infatti, devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01).

In relazione all'enunciazione dei "capi" o dei "punti" cui si riferisce l'impugnazione (art. 581, lettera a), le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, e Sez.

U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, che hanno espressamente richiamato i principi espressi da Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) hanno chiarito che la nozione di "capo di sentenza", riferibile soprattutto alle sentenze plurime o cumulative, va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato: si tratta, cioè, di «un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza»; laddove invece «il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione».

Orbene, è agevole rilevare come nei motivi di appello, ricapitolati a p. 4 della sentenza impugnata e non oggetto di contestazione, quanto al delitto di cui al capo 28), si era unicamente chiesta l'assoluzione per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato: punto della decisione affatto diverso da quello relativo alla qualifica soggettiva dell'agente.

4. Sotto altro e concorrente profilo, i motivi in esame scontano evidenti profili di genericità.

Invero, a fronte di una ricostruzione dettagliata operata dal giudice di primo grado in relazione al ruolo di amministratore di fatto svolto dall'[OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:PERSONA] group s.r.l. (cf. p. 73 della sentenza di primo grado), il ricorrente si limita a indicare due sentenze del Tribunale di Napoli, le quali avrebbero escluso il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal ricorrente, ma senza indicare né il legame tra i fatti oggetto dei diversi procedimenti e quello qui al vaglio, né alcun 3elemento che, ove valutato, avrebbe inciso, scardinandola, sulla motivazione contenuta nella sentenza di primo grado.

5. Quanto al terzo motivo, si osserva quanto segue.

5.1. La circostanza che la sentenza rechi un dispositivo non coerente con la decisione e la motivazione non produce alcuna nullità, poiché il dispositivo letto in udienza è in realtà corrispondente al contenuto della motivazione, dovendosi dunque applicare il principio in forza del quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01; Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010, Attanasio, Rv. 246787 - 01; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Rv. 242258 - 01; Sez. 6, n. 12308 del 3/3/2008, Bolognini, Rv. 239329- 01).

5.2. Si rileva, peraltro, che la disposizione dell'art. 619 cod. proc. pen. trova la sua ratio nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (Sez.

U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 - 01).

Su queste basi, si è perciò affermato che i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza. impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non comporti la necessità dell'annullamento (Sez. 3, n. 37770 del 26/09/2025, Roman, Rv. 288864 - 01).

Né il potere di rettifica è condizionato alla non inammissibilità del ricorso, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (v.

Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650, ripresa da Sez.

U, n.47502 del 29/09/2022, Galdini, non mass. sul punto)

5.3. Nel caso in esame, sulla scorta di tali principi, questa Corte può perciò emendare l'errore in cui è incorsa la Corte di appello, frutto, evidentemente, di una caduta di attenzione, rettificando il dispositivo in calce alla sentenza con quello letto in udienza.6.

Per i motivi indicati, deve perciò essere rettificato il dispositivo riprodotto in calce alla sentenza documento n. 479 emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12/11/2025, nel senso della sostituzione di detto dispositivo con quello letto in udienza di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

Si rileva, infine, che l'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e A.N.P.A.N.a, posto che la loro costituzione nei confronti del ricorrente riguardava esclusivamente i reati di traffico illecito di animali e di maltrattamento di animali, e non già il delitto tributario.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orbetta [OSCURATO:PERSONA] nCnceI1.rja oggi, re i Itla 2826 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss Elisabetta bito 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal.consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma,' in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Lucera, per A.N.P.A.N.A., e avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, per [OSCURATO:PERSONA] Italia Onlus, che hanno concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Napoli, ai fini che qui rilevano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui ai capi 17), 18), 22), 24) e 25) perché estinti per prescrizione e, per l'effetto, per il residuo reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 d.lgs. n. 74 del 2000, contestato al capo 28), ha rideterminato la pena nella misura di due anni di reclusione, nonché la confisca nell'importo di 1.381.185,35 euro, nel resto confermando la decisione impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, che deducono: 2.1. la violazione del'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, per avere la Corte di merito omesso di valutare i "motivi aggiunti" depositati il 27 ottobre 2025, tanto più che, nelle more tra il primo e il secondo grado, sono intervenute due sentenze del Tribunale di Napoli - la n. 402/2025 e la n. 11616/2024 -le quali hanno escluso il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dall'[OSCURATO:PERSONA] in seno all'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.2. il vizio di motivazione in ordine agli affetti espansivi del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 402/2025 e n. 11616/2024, posto che, con riferimento al capo 28), i giudici di merito hanno ravvisato, in capo all'[OSCURATO:PERSONA], il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., ruolo che, invece, è stato escluso dalle sentenze dinanzi indicate; 2.3. il contrasto tra la motivazione e il dispositivo in ordine alla misura della pena, che viene indicata, nella prima (e nel dispositivo letto in udienza), in un anno e sei mesi di reclusione, mentre, nel secondo, in due anni di reclusione. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] Italia Onlus, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Napoli, ha depositato memoria, con cui chiede la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 22. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente essendo strettamente collegati, sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni. 3. In primo luogo si osserva che, se è vero che nella sentenza impugnata non viene effettivamente affrontata la questione, dedotta con i motivi nuovi, della qualifica di amministratore di fatto del ricorrente, si rileva che, trattandosi di motivi inammissibili, non necessitavano di risposta. I motivi nuovi proposti a sostegno dell'impugnazione, infatti, devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, i capi o i punti della decisione impugnata già investiti dall'atto di impugnazione originario (Sez. 2, n. 17693 del 17/01/2018, Corbelli, Rv. 272821 - 01). In relazione all'enunciazione dei "capi" o dei "punti" cui si riferisce l'impugnazione (art. 581, lettera a), le Sezioni Unite (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, e Sez. U, n. 10251 del 17/10/2006, dep. 2007, Michaeler, Rv. 235697, che hanno espressamente richiamato i principi espressi da Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) hanno chiarito che la nozione di "capo di sentenza", riferibile soprattutto alle sentenze plurime o cumulative, va riferita ad ogni decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato: si tratta, cioè, di «un atto giuridico completo, tale da poter costituire anche da solo, separatamente, il contenuto di una sentenza»; laddove invece «il concetto di "punto della decisione" ha una portata più ristretta, in quanto riguarda tutte le statuizioni suscettibili di autonoma considerazione necessarie per ottenere una decisione completa su un capo, tenendo presente, però, che non costituiscono punti del provvedimento impugnato le argomentazioni svolte a sostegno di ciascuna statuizione». Orbene, è agevole rilevare come nei motivi di appello, ricapitolati a p. 4 della sentenza impugnata e non oggetto di contestazione, quanto al delitto di cui al capo 28), si era unicamente chiesta l'assoluzione per insussistenza dell'elemento oggettivo del reato: punto della decisione affatto diverso da quello relativo alla qualifica soggettiva dell'agente. 4. Sotto altro e concorrente profilo, i motivi in esame scontano evidenti profili di genericità. Invero, a fronte di una ricostruzione dettagliata operata dal giudice di primo grado in relazione al ruolo di amministratore di fatto svolto dall'[OSCURATO:PERSONA] in seno alla [OSCURATO:PERSONA] group s.r.l. (cf. p. 73 della sentenza di primo grado), il ricorrente si limita a indicare due sentenze del Tribunale di Napoli, le quali avrebbero escluso il ruolo di amministratore di fatto ricoperto dal ricorrente, ma senza indicare né il legame tra i fatti oggetto dei diversi procedimenti e quello qui al vaglio, né alcun 3elemento che, ove valutato, avrebbe inciso, scardinandola, sulla motivazione contenuta nella sentenza di primo grado. 5. Quanto al terzo motivo, si osserva quanto segue. 5.1. La circostanza che la sentenza rechi un dispositivo non coerente con la decisione e la motivazione non produce alcuna nullità, poiché il dispositivo letto in udienza è in realtà corrispondente al contenuto della motivazione, dovendosi dunque applicare il principio in forza del quale la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale innanzi al giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 269852 - 01; Sez. 1, n. 10278 del 25/02/2010, Attanasio, Rv. 246787 - 01; Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. 2009, Bassirou, Rv. 242258 - 01; Sez. 6, n. 12308 del 3/3/2008, Bolognini, Rv. 239329- 01). 5.2. Si rileva, peraltro, che la disposizione dell'art. 619 cod. proc. pen. trova la sua ratio nell'esigenza di scongiurare l'annullamento della decisione impugnata tutte le volte in cui la Corte di cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice a quo, lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata (Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 - 01). Su queste basi, si è perciò affermato che i casi di rettificazione della motivazione enumerati nell'art. 619, commi 1 e 2, cod. proc. pen. non sono tassativi, sicché risulta suscettibile di correzione ogni erroneo enunciato contenuto nella sentenza. impugnata del quale sia palese e pacifica la riconoscibilità e che non comporti la necessità dell'annullamento (Sez. 3, n. 37770 del 26/09/2025, Roman, Rv. 288864 - 01). Né il potere di rettifica è condizionato alla non inammissibilità del ricorso, in quanto la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen. (v. Sez. 3, n. 30286 del 09/03/2022, Nardelli, Rv. 283650, ripresa da Sez. U, n.47502 del 29/09/2022, Galdini, non mass. sul punto) 5.3. Nel caso in esame, sulla scorta di tali principi, questa Corte può perciò emendare l'errore in cui è incorsa la Corte di appello, frutto, evidentemente, di una caduta di attenzione, rettificando il dispositivo in calce alla sentenza con quello letto in udienza.6. Per i motivi indicati, deve perciò essere rettificato il dispositivo riprodotto in calce alla sentenza documento n. 479 emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 12/11/2025, nel senso della sostituzione di detto dispositivo con quello letto in udienza di condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. 7. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. Si rileva, infine, che l'imputato non deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio in favore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e A.N.P.A.N.a, posto che la loro costituzione nei confronti del ricorrente riguardava esclusivamente i reati di traffico illecito di animali e di maltrattamento di animali, e non già il delitto tributario. P. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orbetta [OSCURATO:PERSONA] nCnceI1.rja oggi, re i Itla 2826 [OSCURATO:PERSONA] Dott.ss Elisabetta bito 5
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