CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 40089/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo (appello) interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame della pericolosità, ritenendo, in particolare, che la disposta espulsione fosse in cosa giudicata e non ammettesse riesame. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e denuncia la violazione dell'art. 207 comma 1 e 208 comma 2 cod. pen. Indica che il Magistrato di sorveglianza aveva osservato che l'espulsione aveva natura istantanea e, dunque, non prevedeva un riesame della pericolosità come avviene con le misure che hanno "durata" e per le quali la pericolosità stessa deve essere nuovamente accertata al momento dell'esecuzione. Contrariamente, si assume che al riesame della pericolosità non osta neppure una precedente valutazione del Magistrato di sorveglianza, poiché il riesame non è impedito neppure dalla decisione del giudice di cognizione. Seguendo l'orientamento del Tribunale di sorveglianza si darebbe luogo a una presunzione di pericolosità. 3. Il ricorso è fondato. Questa Corte di legittimità, successivamente alla parziale declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 207 comma 2 cod. pen. (Corte Cost., sent. n. 110 del 1974) ha introdotto la rivedibilità, su istanza di parte, della misura di sicurezza disposta in cognizione, durante la fase di espiazione della pena (in tal senso, Sez. 1 del 22.3.1997, ric. Narciso, nonché, Sez. 1 n. 46986 del 29.11.2007, rv. 238317 e Sez. 1 n. 46938 del 17.11.2004, rv. 230192). Da ciò si è ammessa la possibilità di adottare il provvedimento di revoca anticipata, durante la fase di espiazione, anche in riferimento a misura di sicurezza 'istantanea', come l'espulsione dal territorio dello Stato. In questa prospettiva si è ammessa la stessa possibilità di riesaminare la pericolosità individuale anche per le misure istantanee (principio affermato da Sez. 1 del 29/9/1986, ric. Sattar, Rv 174291 secondo cui è ammissibile la revocabilità non solo delle misure di sicurezza di durata, ma anche di quelle istantanee quali la espulsione dello straniero dallo Stato). L'orientamento è stato ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto anche ammissibile un'istanza di revoca anticipata di una misura di sicurezza personale, avanzata da un condannato in espiazione della pena, senza che sia prossimo il termine di scadenza della pena. (Fattispecie in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, Sez. 1, 49242 del 18/05/2017, Lucky, Rv. 271448). Il Tribunale di sorveglianza di Sassari non fa corretta applicazione del principio anzidetto ed esclude la possibilità di rivedere la pericolosità, in funzione dell'espulsione, perché, afferma, si tratterebbe di una misura istantanea e sarebbe preclusa dalla formazione del giudicato. Deve, al contrario, osservarsi che il giudicato è logicamente e ontologicamente presupposto dall'esecuzione della misura di sicurezza e non può ex se porsi come elemento ostativo alla formulazione del giudizio di pericolosità. In questa logica, pertanto, la verifica di pericolosità si estende a tutte le misure di sicurezza e in tanto può darsi esecuzione, in quanto ricorra al momento della sua attuazione l'anzidetta condizione. Alla luce di quanto premesso il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] deciso il 9 marzo 2021 Il Consigliere estensore il Presidente [OSCURATO:PERSONA]Shio