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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 1984

Cassazione n. 02024/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1984 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 26 novembre 2020 dal GUP del Tribunale di Torino che ha ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina di cui rubrica.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione in ordine all'eccessivo aumento sanzionatorio previsto in continuazione per il reato di rapina contestato al capo B della rubrica che ha comportato un aggravio di pena di due mesi di reclusione.

Il ricorso è inammissibile.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze.

Nel caso di specie il ricorso non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta alla doglianza proposta, sottolineando l'entità particolarmente contenuta dell'aumento sanzionatorio di appena due mesi di reclusione e 48 C di multa previsto per un reato di rapina.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delt. ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nte LUCIA i: MPERI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/07/1984 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 26 novembre 2020 dal GUP del Tribunale di Torino che ha ritenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di rapina di cui rubrica. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo: - vizio di motivazione in ordine all'eccessivo aumento sanzionatorio previsto in continuazione per il reato di rapina contestato al capo B della rubrica che ha comportato un aggravio di pena di due mesi di reclusione. Il ricorso è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Nel caso di specie il ricorso non si confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte che ha fornito adeguata risposta alla doglianza proposta, sottolineando l'entità particolarmente contenuta dell'aumento sanzionatorio di appena due mesi di reclusione e 48 C di multa previsto per un reato di rapina. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna delt. ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nte LUCIA i: MPERI
Sentenza Cassazione n. 02024/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris