CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06912/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L'>'\ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che l'unitario motivo con cui si censura l'integrazione del reato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, deducendosi vizi di motivazione e violazione di legge, .è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la possibile asportazione del mezzo in sequestro affidato alla custodia del ricorrente rilevando come la tesi a mente della quale sarebbe stato asportato un anno prima da appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] è versione sostenuta dalla sola difesa e priva di concreta allegazione; che analogo limite incontrano le ulteriori censure, avendo la Corte territoriale valorizzato, per negare le richieste attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, l'assenza di elementi positivamente apprezzabili, i precedenti penali del ricorrente, la prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione di ulteriori reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il