CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2022
Cassazione n. 42961/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che sulla questione relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte di appello ha correttamente omesso di pronunciarsi, non essendo stata devoluta alla sua cognizione, e che nel ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate nei motivi di appello tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202); ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 ottobre 20220 Il Consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]