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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29641/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente, riducendo il solo trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, sviluppati in maniera unitaria.

In particolare, il SAGGESE lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 500 e/o degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., e degli artt. 3 Cost. e 6 CEDU, nonché, in virtù della lett. e) dello stesso comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., mancanza di logicità risultante dal testo del provvedimento impugnato e/o da atti del processo specificamente indicati rispetto all'utilizzazione del riconoscimento dell'indagato effettuato in sede di indagini preliminari e non confermato in dibattimento.

La censura si sostanzia nella circostanza che il giudice di primo grado, con una statuizione confermata dalla Corte territoriale nonostante lo specifico motivo di appello formulato sulla questione, avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato fondandosi sul riconoscimento fotografico dello stesso compiuto in sede di indagini preliminari dalla persona offesa, anche se tale riconoscimento non era stato poi confermato nel corso del dibattimento e sebbene non fosse emerso alcun elemento concreto per far ritenere, al fine di superare il divieto espresso dall'art. 500 cod. proc. pen., che ricorresse una delle circostanze indicate dal comma 4 di tale disposizione normativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso, suscettibili di esame unitario, sono inammissibili per difetto di specificità in quanto l'imputato ha omesso di confrontarsi con le motivazioni della decisione della Corte territoriale (cfr. Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Invero, come già osservato dalla sentenza impugnata nel rigettare l'analogo motivo d'appello, il SAGGESE non tiene conto nelle proprie deduzioni difensive della circostanza che il giudice di primo grado ha ritenuto di poter considerare, ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale, il riconoscimento fotografico operato nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa atteso 2 cQ che lo stesso doveva ritenersi più attendibile rispetto a quanto poi dichiarato in dibattimento perché operato nell'immediatezza dei fatti.

Con questa motivazione, da ritenersi non manifestamente illogica, peraltro a fronte di una c.d. doppia conforme (rispetto alla quale le due decisioni costituiscono un apparato argomentativo unitario: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01), il ricorrente non si confronta affatto, sebbene questa Corte regolatrice abbia più volte affermato che può essere riconosciuta maggior valenza probatoria all'individuazione di una persona compiuta nel Corso delle indagini preliminari piuttosto che alla ricognizione personale svolta, con esito negativo, in dibattimento dallo stesso dichiarante, purché il giudice motivi congruamente, in modo lineare e coerente, in ordine alla credibilità di detto dichiarante (Sez. 5, n. 51729 del 12/10/2016; Rv. 268860 - 01; Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, Rv. 265813 - 01).

Del resto, va ulteriormente ricordato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585-01).

Inoltre, il ricorrente ha omesso altresì di confrontarsi con il fatto che la sua condanna si è fondata non solo, come deduce, sul contestato riconoscimento, bensì su un complesso di elementi istruttori, tra i quali assume peculiare rilievo la circostanza che il carroattrezzi che aveva travolto la bancarella della vittima era nella sua disponibilità.

Di conseguenza, nel non chiarire perché il riconoscimento fotografico operato dal Mokthari fosse stato decisivo ai fini dell'accertamento della propria responsabilità, i motivi di ricorso incorrono ulteriormente nel già rilevato vizio di genericità.

Come hanno affermato ancora le Sezioni Unite, infatti, in tema di ricorso per cassazione è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente, riducendo il solo trattamento sanzionatorio per effetto del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, mediante il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di impugnazione, sviluppati in maniera unitaria. In particolare, il SAGGESE lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell'art. 500 e/o degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., e degli artt. 3 Cost. e 6 CEDU, nonché, in virtù della lett. e) dello stesso comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., mancanza di logicità risultante dal testo del provvedimento impugnato e/o da atti del processo specificamente indicati rispetto all'utilizzazione del riconoscimento dell'indagato effettuato in sede di indagini preliminari e non confermato in dibattimento. La censura si sostanzia nella circostanza che il giudice di primo grado, con una statuizione confermata dalla Corte territoriale nonostante lo specifico motivo di appello formulato sulla questione, avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato fondandosi sul riconoscimento fotografico dello stesso compiuto in sede di indagini preliminari dalla persona offesa, anche se tale riconoscimento non era stato poi confermato nel corso del dibattimento e sebbene non fosse emerso alcun elemento concreto per far ritenere, al fine di superare il divieto espresso dall'art. 500 cod. proc. pen., che ricorresse una delle circostanze indicate dal comma 4 di tale disposizione normativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 motivi di ricorso, suscettibili di esame unitario, sono inammissibili per difetto di specificità in quanto l'imputato ha omesso di confrontarsi con le motivazioni della decisione della Corte territoriale (cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Invero, come già osservato dalla sentenza impugnata nel rigettare l'analogo motivo d'appello, il SAGGESE non tiene conto nelle proprie deduzioni difensive della circostanza che il giudice di primo grado ha ritenuto di poter considerare, ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale, il riconoscimento fotografico operato nel corso delle indagini preliminari dalla persona offesa atteso 2 cQ che lo stesso doveva ritenersi più attendibile rispetto a quanto poi dichiarato in dibattimento perché operato nell'immediatezza dei fatti. Con questa motivazione, da ritenersi non manifestamente illogica, peraltro a fronte di una c.d. doppia conforme (rispetto alla quale le due decisioni costituiscono un apparato argomentativo unitario: Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01), il ricorrente non si confronta affatto, sebbene questa Corte regolatrice abbia più volte affermato che può essere riconosciuta maggior valenza probatoria all'individuazione di una persona compiuta nel Corso delle indagini preliminari piuttosto che alla ricognizione personale svolta, con esito negativo, in dibattimento dallo stesso dichiarante, purché il giudice motivi congruamente, in modo lineare e coerente, in ordine alla credibilità di detto dichiarante (Sez. 5, n. 51729 del 12/10/2016; Rv. 268860 - 01; Sez. 5, n. 44373 del 29/04/2015, Rv. 265813 - 01). Del resto, va ulteriormente ricordato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ma di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (Sez. 2, n. 20489 del 07/05/2019, Rv. 275585-01). Inoltre, il ricorrente ha omesso altresì di confrontarsi con il fatto che la sua condanna si è fondata non solo, come deduce, sul contestato riconoscimento, bensì su un complesso di elementi istruttori, tra i quali assume peculiare rilievo la circostanza che il carroattrezzi che aveva travolto la bancarella della vittima era nella sua disponibilità. Di conseguenza, nel non chiarire perché il riconoscimento fotografico operato dal Mokthari fosse stato decisivo ai fini dell'accertamento della propria responsabilità, i motivi di ricorso incorrono ulteriormente nel già rilevato vizio di genericità. Come hanno affermato ancora le Sezioni Unite, infatti, in tema di ricorso per cassazione è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
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