CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13667/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 14698-2021 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14698/2021 Numero sezionale 3746/2022 Numero di raccolta generale 13667/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 - resistenti - avverso la sentenza n. 3587/2020 del TRIBUNALE di BARI, depositata il 20/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 3587 del 18. 11. 2020 del Tribunale di Bari, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione a ordinanza ingiunzione per la violazione dell’art. 180, comma 8, codice della strada, rilevando la nullità della notifica dell’atto di appello in quanto eseguita direttamente presso la Prefettura e non all’Avvocatura distrettuale dello Stato e comunque l’infondatezza delle censure sollevate con l’atto di appello; visto l’atto di costituzione dell’Avvocatura dello Stato per la Prefettura-UTG di Bari; rilevato che il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell’art. 291 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere dichiarato la nullità della notifica dell’atto di appello senza pronunciarsi sull’istanza di rinnovazione della stessa avanzata dall’appellante ovvero disporla d’ufficio; che il Relatore nella proposta di definizione del ricorso ex art. 380 bis cod. proc. civ. si è espresso per la fondatezza del motivo; considerato che il Collegio non condivide la suddetta proposta, atteso che dalla lettura della sentenza impugnata emerge l’intendimento del Tribunale di esaminare l’atto di appello nel merito, affiancando al rilievo della nullità della sua notificazione una pronuncia sulla sua fondatezza e formulando sul punto una ratio decidendi che sostanzialmente si sovrappone ed assorbe il rilievo della nullità riscontrata, come comprovato dal contenuto della statuizione finale adottata, che è di rigetto e non di inammissibilità dell’appello; che alla luce di tali considerazioni il motivo appare inammissibile per difetto di interesse, atteso che il rilievo della nullità della notificazione dell’atto di appello F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14698/2021 Numero sezionale 3746/2022 Numero di raccolta generale 13667/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 è rimasto privo di effetto sulla decisione adottata, essendosi il giudice pronunciato sul merito dell’impugnazione, e non ha quindi arrecato alcun pregiudizio all’interesse dell’appellante all’esame ed alla valutazione delle censure da lui sollevate avverso la sentenza di primo grado; che il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 101, comma 2, 112, 115 e 116 cod. proc. civ., censurando la decisione impugnata per avere ritenuto non tardiva l’ordinanza prefettizia opposta, essendo stato il ricorso presentato, oltre che all’organo accertatore, anche al Prefetto, che aveva emesso l’ordinanza ingiunzione nel termine di cui all’art. 204 cod. Strada, assumendo il ricorrente in contrario che non vi era prova che il ricorso fosse stato presentato anche alla Prefettura e non solo alla Polizia stradale; che il motivo appare inammissibile in quanto investe un fatto, vale a dire che il ricorso avverso il verbale di contestazione della violazione fosse stato presentato al Prefetto, il cui accertamento è demandato dalla legge al solo giudice di merito e non è sindacabile da parte di questo giudice di legittimità, che non ha diretto accesso agli atti; che il terzo motivo di ricorso denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che il tribunale abbia ritenuto sussistente la violazione contestata di cui all’art. 180, comma 8, codice della strada ( per non avere ottemperato all’ordine di esibire ad un ufficio di polizia il tagliando di copertura assicurativa), nonostante l’organo accertatore avesse la possibilità di verificare tramite la banca dati telematica la copertura assicurativa del veicolo, come previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno del 12. 8. 2003; che anche questo motivo è inammissibile, in quanto non investe direttamente la ratio della decisione impugnata, che ha respinto il motivo di appello rappresentando che le circolari ministeriali hanno efficacia meramente interna e che la tesi patrocinata dall’appellante non era condivisibile, atteso che essa, ponendo il relativo onere di accertamento della copertura assicurativa del veicolo a carico dell’Amministrazione, comporterebbe una sostanziale abrogazione della norma di legge; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 14698/2021 Numero sezionale 3746/2022 Numero di raccolta generale 13667/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 che il quarto motivo di ricorso lamenta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata abbia ritenuto legittimo l’addebito delle spese relative del procedimento e di notifica dell’ordinanza prefettizia pur in assenza di prova sul punto; che il motivo è infondato alla luce dell’art. 18, comma 2, legge n. 680 del 1981, secondo cui l'autore della violazione è obbligato anche al pagamento delle spese del procedimento, le quali includono all’evidenza anche quelle di notifica; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile; che nulla deve disporsi sulle spese del giudizio, essendosi l’Amministrazione intimata limitata a depositare un atto di costituzione, senza svolgere difese tramite controricorso; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile dell’8 aprile 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A