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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 giugno 1993

Cassazione n. 47232/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/6/1993 avverso la ordinanza del 5/1/2021 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Potenza ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 15 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale a questi è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi A)(art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ed F)(artt. 110,81 cod. pen. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo:

2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e art. 273 cod. proc. pen. e motivazione apparente in ordine alla sussistenza del reato di partecipazione ascritto al ricorrente, non essendosi considerate le puntuali confutazioni difensive al riguardo che facevano leva sulla brevità ed episodicità dei rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], di cui il primo era amico.

Inoltre, non risulta giustificata la sussistenza della stessa compagine associativa in assenza di quegli indici di fatto necessari (cassa comune, rete di spacciatori).

In particolare la partecipazione associativa risulta individuata sulla sola base di captazioni telefoniche illogicamente considerate (v. in particolare pg. 9 della ordinanza sulla interpretazione della espressione "quel servizio" quale denaro provento dello spaccio gestito dal Gallo) e senza verificare le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Korri sul luogo deputato alla prova dello stupefacente da parte del ricorrente.

Non si considera, poi, la mancanza di interessamento del ricorrente prima del dicembre 2017 e dopo marzo 2018, nonostante l'operatività del gruppo fino ad ottobre 2019.

In ogni caso, non sussistono riscontri obiettivi precisi ed individualizzanti a carico del ricorrente rispetto alle dichiarazioni della Korri.

Inoltre merita censura l'omessa derubricazione dei fatti - rispettivamente - ai sensi dell'art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309/90 e 73, comma 5, d.P.R, n. 309/90, considerando la mancanza di conoscenza tra alcuni membri della presunta associazione e la carenza di prova dell'elemento soggettivo che avrebbe dovuto condurre a qualificare il fatto sub A) ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 o, comunque, in relazione alla modestia dei mezzi alla richiesta derubricazione sopra indicata.

2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui al capo F) desunta dalle sole intercettazioni - contenenti discorsi generici e neutri - utilizzate per formulare la partecipazione associativa dl ricorrente senza alcuna verifica in ordine alla disponibilità da parte del ricorrente dello stupefacente, di cui si sconosce la qualità e quantità.

3. E' pervenuta memoria difensiva anche per replica alle conclusioni del P.G. a sostegno dei motivi di ricorso con richiesta di liquidazione del compenso professionale a seguito di ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente.

4. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

5. Entrambi i motivi sono infondati, lambendo l'inammissibilità nella misura in cui esprimono una generica censura in fatto.

Il ricorso, invero, non attacca la specifica valenza delle captazioni, il cui contenuto risulta incensurabilmente considerato dalla ordinanza impugnata - essendo inammissibile una loro critica in sede di legittimità - e, d'altro canto, genericamente censura il contributo dichiarativo della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] - rispetto al quale le captazioni sono correttamente considerate quale riscontro esterno, ancorchè già autonomamente sufficienti ad integrare la gravità indiziaria - che individua il ricorrente quale pusher del gruppo, alle dipendenze dell'esponente apicale [OSCURATO:PERSONA] che lo usa come pusher e per provare lo stupefacente, risultando la sua gestione sia direttamente da parte del Russo che anche tramite [OSCURATO:PERSONA].

Del pari incensurabile è il rigetto della prospettata derubricazione dei reati assumendosi la lieve entità dei reati-fine, in ragione dei numerosi e consistenti acquisti di stupefacente di diversa natura destinati ad alimentare una platea di utenti, correttamente considerando che ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo ed altri, Rv. 256289).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamemento delle spese processuali.

7. Quanto alla richiesta di liquidazione dell'onorario in favore del difensore conseguente alla ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente, essa deve essere rimessa al competente Tribunale di Potenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5/11/2021 .

Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/6/1993 avverso la ordinanza del 5/1/2021 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Potenza ha confermato l'ordinanza cautelare emessa il 15 dicembre 2020 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la quale a questi è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi A)(art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) ed F)(artt. 110,81 cod. pen. 73, commi 1 e 6, d.P.R. n. 309/90). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato deducendo: 2.1. Con il primo motivo, violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90 e art. 273 cod. proc. pen. e motivazione apparente in ordine alla sussistenza del reato di partecipazione ascritto al ricorrente, non essendosi considerate le puntuali confutazioni difensive al riguardo che facevano leva sulla brevità ed episodicità dei rapporti tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], di cui il primo era amico. Inoltre, non risulta giustificata la sussistenza della stessa compagine associativa in assenza di quegli indici di fatto necessari (cassa comune, rete di spacciatori). In particolare la partecipazione associativa risulta individuata sulla sola base di captazioni telefoniche illogicamente considerate (v. in particolare pg. 9 della ordinanza sulla interpretazione della espressione "quel servizio" quale denaro provento dello spaccio gestito dal Gallo) e senza verificare le dichiarazioni della collaboratrice di giustizia Korri sul luogo deputato alla prova dello stupefacente da parte del ricorrente. Non si considera, poi, la mancanza di interessamento del ricorrente prima del dicembre 2017 e dopo marzo 2018, nonostante l'operatività del gruppo fino ad ottobre 2019. In ogni caso, non sussistono riscontri obiettivi precisi ed individualizzanti a carico del ricorrente rispetto alle dichiarazioni della Korri. Inoltre merita censura l'omessa derubricazione dei fatti - rispettivamente - ai sensi dell'art. 74, comma 6 d.P.R. n. 309/90 e 73, comma 5, d.P.R, n. 309/90, considerando la mancanza di conoscenza tra alcuni membri della presunta associazione e la carenza di prova dell'elemento soggettivo che avrebbe dovuto condurre a qualificare il fatto sub A) ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/90 o, comunque, in relazione alla modestia dei mezzi alla richiesta derubricazione sopra indicata. 2.2. Con il secondo motivo, violazione di legge e motivazione apparente in relazione alla ritenuta responsabilità in ordine al reato di cui al capo F) desunta dalle sole intercettazioni - contenenti discorsi generici e neutri - utilizzate per formulare la partecipazione associativa dl ricorrente senza alcuna verifica in ordine alla disponibilità da parte del ricorrente dello stupefacente, di cui si sconosce la qualità e quantità. 3. E' pervenuta memoria difensiva anche per replica alle conclusioni del P.G. a sostegno dei motivi di ricorso con richiesta di liquidazione del compenso professionale a seguito di ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente. 4. Ritiene la Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 5. Entrambi i motivi sono infondati, lambendo l'inammissibilità nella misura in cui esprimono una generica censura in fatto. Il ricorso, invero, non attacca la specifica valenza delle captazioni, il cui contenuto risulta incensurabilmente considerato dalla ordinanza impugnata - essendo inammissibile una loro critica in sede di legittimità - e, d'altro canto, genericamente censura il contributo dichiarativo della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA] - rispetto al quale le captazioni sono correttamente considerate quale riscontro esterno, ancorchè già autonomamente sufficienti ad integrare la gravità indiziaria - che individua il ricorrente quale pusher del gruppo, alle dipendenze dell'esponente apicale [OSCURATO:PERSONA] che lo usa come pusher e per provare lo stupefacente, risultando la sua gestione sia direttamente da parte del Russo che anche tramite [OSCURATO:PERSONA]. Del pari incensurabile è il rigetto della prospettata derubricazione dei reati assumendosi la lieve entità dei reati-fine, in ragione dei numerosi e consistenti acquisti di stupefacente di diversa natura destinati ad alimentare una platea di utenti, correttamente considerando che ai fini dell'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 74, comma sesto, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non è sufficiente considerare le quantità di stupefacenti effettivamente scambiate, ma occorre valutare anche quelle trattate e offerte in vendita dai partecipanti all'associazione (Sez. 4, n. 38133 del 02/07/2013, Cuomo ed altri, Rv. 256289). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamemento delle spese processuali. 7. Quanto alla richiesta di liquidazione dell'onorario in favore del difensore conseguente alla ammissione al gratuito patrocinio del ricorrente, essa deve essere rimessa al competente Tribunale di Potenza. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 5/11/2021 . Il C