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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 aprile 1954

Cassazione n. 32011/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1954 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 24/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'indagato, che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], generale in pensione della Guardia di Finanza, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione in atti giudiziari e corruzione propria.

Lisi, "cogestore" (così l'imputazione) con [OSCURATO:PERSONA], del consorzio di imprese ReseArch, attraverso la mediazione di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe corrotto [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, assegnato alla sezione specializzata in materia di reati contro la Pubblica amministrazione in tema di edilizia ed ambiente.

In particolare, in cambio della promessa di incarichi di consulenza professionale a [OSCURATO:PERSONA], avvocato del foro di Salerno legata sentimentalmente a Penna, questi avrebbe assicurato al Consorzio la propria disponibilità: a) a fornire informazioni riservate su eventuali indagini su questioni di interesse del consorzio e delle imprese consorziate; b) a procedere, attraverso [OSCURATO:PERSONA], a presentare il consorzio presso i funzionari della prefettura di Salerno, per favorire la stipula di un protocollo di legalità e l'inserimento in white list; c) compiere attività di indagine nei confronti del gruppo imprenditoriale Rainone, in competizione con il concorso.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria.

Il Tribunale non avrebbe fornito risposte adeguate ai rilievi difensivi volti a dimostrare l'estraneità del ricorrente nel fatto corruttivo, essendosi limitato ad affermare la infondatezza delle censure difensive in quanto fondate su una valutazione frazionata degli elementi indiziari e dunque slegata dall'intero quadro investigativo.

L'ordinanza, si assume, si limiterebbe in realtà a richiamare e trascrivere quella genetica.

Il trasferimento da Napoli 1'11.8.2021 a Salerno del consorzio, in un momento in cui tre società consorziate erano state attinte da una misura interdittiva antimafia, non sarebbe stato funzionale ad eludere l'applicazione della misura interdittiva, ma solo alla possibilità di interlocuzione con la Prefettura ed in tal senso si giustificherebbe la ricerca di personalità di alto profilo, come appunto quella di Lisi, da inserire nell'organigramma al fine di garantire trasparenza e prestigio al gruppo.

La conversazione intercettata il 4.1.2021, valorizzata in chiave accusatoria, in realtà corroborerebbe la versione alternativa lecita dell'indagato, atteso che il generale Lisi non conosceva affatto Penna e la Gallevi, nè sarebbe stato presente all'incontro in Procura con il magistrato del 5.1.2021 né, ancora, avrebbe fornito un contributo per la realizzazione dell'incontro in questione.

In particolare, la conversazione del 4.1.2021 tra Lisi e Inverso, in cui questi avrebbe chiesto al ricorrente se fosse stato informato da Vorro dell'appuntamento con il Penna in Procura, sarebbe stata valorizzata in modo suggestivo; si tratterebbe in realtà di una conversazione da cui sarebbe stata fatta erroneamente derivare la consapevolezza di Lisi delle ragioni illecite di quell'incontro, atteso che, invece, se letta nella sua interezza, dimostrerebbe la buona fede dell'indagato, interessato solo a far sottoscrivere al consorzio un protocollo di legalità.Dal contenuto di ulteriori numerose conversazioni emergerebbe inoltre come l'intento del consorzio fosse quello di trovare forme di collaborazione con gli organi preposti al fine di evitare l'ingresso di "realtà" che potessero celare criticità non rilevabili con gli ordinari strumenti di controllo, tali da compromettere il prestigio dello stesso consorzio e la esecuzione di appalti in corso; le conversazioni di Lisi, nella sua qualità di Organismo di vigilanza e non di direttore tecnico, sarebbero incentrate su tale necessità; nella ordinanza sarebbe stato recepito il suggestivo ma fuorviante "collage" (così il ricorso) indicato nella informativa così da fornire al dialogo una interpretazione errata.

Si fa riferimento ancora al contenuto della conversazione n. 13846 in cui, secondo la prospettazione accusatoria, Lisi avrebbe affermato che se il consorzio fosse entrato in contal con qualcuno e ci fossero state delle indagini non note, avrebbe potuto in qualcheitodo essere informato (viene riportato una parte della conversazione).

Si assume che dall'esame dell'intero contenuto della conversazione si evince come l'intento in realtà non fosse quello di avere informazioni su indagini quanto, piuttosto, quello di condividere con la Prefettura, grazie alla stipula di un protocolo di legalità, le informazioni di pertinenza utili a prevenire infiltrazioni criminali.

Né il Tribunale avrebbe fornito spiegazioni in ordine alla consapevolezza di Lisi della esistenza dell'ipotizzato patto corruttivo, limitandosi ad affermare che il patto si sarebbe concluso in precedenza, "come emerge" dalle telefonate del 3 - 4 gennaio 2021 intercorse anche con il Lisi e che erano state preparatorie al successivo incontro del 5 in Procura al quale, tuttavia, Lisi non partecipò; né sarebbe chiaro, si aggiunge, in quale parte della conversazione tra Lisi e Inverso emergerebbe la consapevolezza del primo in ordine alla esistenza di presunti accordi corruttivi tra altri soggetti.

Né, ancora, sarebbe rilevante la conversazione tra lo stesso Lisi e Inverso, intercettata all'esito dell'incontro in Procura, in cui, secondo il Tribunale, il ricorrente avrebbe ricevuto un dettagliato resoconto; si allega sul punto il brogliaccio della conversazione al fine di dimostrare il travisamento del suo contenuto.

Il Tribunale, a fronte di puntuali rilievi difensivi, non avrebbe fornito alcuna spiegazione non solo sul contributo concorsuale di Lisi al fatto corruttivo, ma nemmeno della esistenza di detto patto, del suo contenuto, della sua composizione soggettiva, della correlazione tra le prestazioni.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva ritenuto sussistente sulla base di una motivazione di stile non ancorata alle emergenze processuali; secondo il Tribunale il presunto avallo ad un ipotetico accordo corruttivo delineerebbe uno stile di vita negativo di un uomo, in realtà quasi settantenne incensurato, che, si argomenta, ha raggiunto i vertici della carriera militare; né sarebbe stata accertata l'esistenza di una utilità personale conseguita dal ricorrente.Né, ancora, sarebbero state valorizzate adeguatamente le dimissioni dell'indagato dall'ODV, tenuto conto che da gennaio del 2021, epoca della perquisizione disposta dalla Procura che portò lo stesso Lisi a chiedere immediatamente di essere interrogato, non vi sarebbe un solo atto di indagine o di intercettazione che colleghi Lisi ad altri soggetti convolti nella indagine.

Anche sotto il profilo della scelta della misura la motivazione sarebbe viziata non essendo stato in realtà spiegato perché le esigenze non potrebbero essere neutralizzate con una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati.

2. Quanto al primo motivo, il tema è quello della struttura soggettiva del patto corruttivo, del contributo causale al patto e del dolo del concorrente.

Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).

Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto.

Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora).

Ciò che deve essere processualmente accertato è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.

In particolare, deve essere accertato il nesso tra l'utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, e se il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione e dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale della utilità.

Quanto al tema del concorso di persone, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101).

L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà.

Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo; - la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso; - il ricorso alla causalità psichica cd. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; - poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (così, testualmente, Sez.

U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez.

U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese).

Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente.

Non diversamente, quanto alla prova del dolo di concorrere nel medesimo reato, la Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso.

Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (per tutte, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901).

Dunque, ai fini della prova della responsabilità concorsuale, anche in un reato plurisoggettivo necessario come quello di corruzione, è necessaria la prova del contributo oggettivo del correo e del di lui dolo, nel senso indicato.

3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati.

La struttura della ordinanza impugnata è caratterizzata da una lungo "antefatto" con cui si è argomentato sulle ragioni del trasferimento della sede del consorzio da Napoli a Salerno nel settembre del 2020 - dopo che alcune imprese consorziate erano state attinte da "interdittiva antimafia"- , del coinvolgimento di Lisi nella "responsabilità tecnica" dello stesso consorzio, del successivo coinvolgimento di altre imprese consorziate in provvedimenti interdittivi, dell'agire di Lisi, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]- cioè di soggetti "gestori di fatto degli interessi del consorzio" - al fine di favorire - verosimilmente nel timore che il consorzio potesse essere oggetto di attenzione investigativa - relazioni con istituzioni, autorità, soggetti "utili", delle ragioni che avevano portato il consorzio a trasferire la sede a Salerno, ritenuto, diversamente da Napoli, un luogo "molto più semplice" in cui, cioè, sarebbe stato più agevole "entrare nel salotto buono" (così in una conversazione telefonica riportata a pag. 8 della ordinanza impugnata).

In tale contesto, si colloca il fatto corruttivo per cui si procede che ha come riferimento un incontro, avvenuto il 5.1.2021 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], Sostituto procuratore presso detto Ufficio.Si tratta di un incontro preceduto, secondo il Tribunale, da alcune conversazioni e, in particolare, da quella n. 13822 del 4.1.2021 tra Inverso e Vorro in cui, anche evocando il ricorrente, i due interlocutori facevano riferimento alla possibilità per il consorzio - attraverso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], compagna del magistrato Penna- di un incontro in Prefettura per la presentazione di un protocollo d'intesa: formalmente, proprio in ragione di tale iniziativa, era stato fissato l'incontro in Procura per il giorno successivo.

In tale contesto veniva intercettata una ulteriore conversazione- la n. 13846 - in cui Lisi, in ragione dell'incontro fissato per il giorno dopo, affermava che per il consorzio era vantaggioso entrare in contatto "con qualcuno e ci sono delle indagini che non sappiamo... non dico che è meglio saperlo prima ma magari...." In connessione con tale progetto, ha spiegato il Tribunale, dovrebbe essere valutata anche la conversazione del 4.1.2021 n. 13830 tra lo stesso Penna e Inverso in cui il primo avrebbe affermatp_"ma su Salerno deve essere Gabriella, su Roma su Milano chiamasse chi cazzo Arale lui".

Secondo il Tribunale, l'incontro del 5.1.2021, di cui l'indagato - pur non partecipando- fu informato, avrebbe avuto un esito positivo non solo in relazione alle iniziative da intraprendere, attraverso la Gallevi, con la Prefettura, ma anche in ordine alla disponibilità del magistrato a "dare tutto il suo appoggio agli interlocutori" compresa la disponibilità "di occuparsi" del soggetto imprenditoriale concorrente.

La sera del 5.1.2021 nel corso di una conversazione Penna riferiva a Gallevi "molto bene, vediamo cosa ne uscirà per te".

In tale ricostruzione fattuale, il Tribunale ha inoltre evidenziato che: a) il protocollo con la prefettura non fu mai concluso; b) la Gallevi non ricevette incarichi dal concorso; c) il patto corruttivo sarebbe stato concluso prima dell'incontro del 5.1.2021 e la prova di esso e del coinvolgimento del ricorrente emergerebbe dalle conversazioni preparatorie all'incontro, da cui si evincerebbe, come detto, che Lisi era consapevole della necessità di avere interlocutori autorevoli sul territorio e, in particolare, di coltivare il rapporto con Penna, che avrebbe potuto "passare" informazioni preziose; d) al patto corruttivo non sarebbe seguita nessuna dazione.

4. Sulla base di tale quadro di riferimento il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del Lisi per il reato di concorso in corruzione, propria e in atti giudiziari.

E tuttavia, pur volendo ritenere che un patto corruttivo in un dato momento sia stato concluso tra "il consorzio" e il magistrato, l'intera ricostruzione accusatoria, recepita dal Tribunale, muove dall'assunto secondo cui il prezzo della corruzione sarebbe costituito dalla promessa di incarichi professionali da parte del consorzio all'avv. [OSCURATO:PERSONA], compagna del pubblico ufficiale.La "prova" della promessa di utilità viene sostanzialmente fatta discendere, oltre dal contesto generale in cui i fatti sarebbero maturati, da due conversazioni intercettate, di cui si è detto: la prima, intercorsa tra io stesso Penna e la Gallevi, in cui il primo, dopo l'incontro del 5 gennaio, avrebbe detto "molto bene vediamo cosa ne uscirà per te" ; la seconda, quella n. 13830 del 4.1.2021, intercorsa tra lo stesso Penna e Inverso in cui il primo avrebbe affermato "ma su Salerno deve essere Gabriella, su Roma, su Milano chiamasse chi cazzo vuole lui".

Si tratta di una prospettazione giuridicamente monca.

Se è vero che Lisi, per le ragioni indicate, era un diretto partecipe del tentativo del consorzio - che era oggetto di attenzioni investigative - di accreditarsi sul territorio di Salerno, "nel salotto buono" della città, presso la Prefettura, presso i magistrati e che in tale contesto si colloca anche l'interesse "inquinante" - di cui lo stesso Lisi era portatore - di ottenere notizie "utili" anche su eventuali indagini in corso, è altrettanto vero che ciò non consente di per sé di affermare la compartecipazione criminosa del ricorrente al patto corruttivo, sia nella fase preparatoria, che in quella, più generale, organizzativa ed esecutiva del reato.

Ciò che non è stato spiegato affatto è: a) fra quali soggetti il patto corruttivo fu in concreto concluso e, in particolare, se Lisi stipulò personalmente l'accordo illecito con Penna ovvero pose in essere un contributo concorsuale morale al patto materialmente stipulato da altri; b) nel caso in cui si ritenga che Lisi non stipulò personalmente il patto, quale sia stata la forma di compartecipazione morale di Lisi alla decisione di corrompere un magistrato, cioè quali sarebbero gli elementi dimostrativi del contributo morale dell'indagato rispetto alla decisione del consorzio di corrompere Penna; d) sulla base di quali elementi specifici è possibile affermare che Lisi avesse piena consapevolezza che il "consorzio" avesse non semplicemente tentato di inquinare Penna ma avesse avanzato una proposta corruttiva a questi; e) sulla base di quali elementi è possibile ritenere che Lisi fosse a conoscenza del contenuto specifico del patto corruttivo e, in particolare, della utilità promessa a Penna in ragione del patto.

Si tratta di tematiche centrali per il giudizio di gravità indiziaria rispetto alle quali l'intera prospettazione accusatoria, così come l'ordinanza impugnata, è obiettivamente instabile e sbrigativa, tenuto conto che la conversazione tra Penna e Gallevi, intercettata dopo l'incontro del 5 gennaio a cui Lisi non prese parte, può al più essere dimostrativa della esistenza di un patto corruttivo, ma non anche della partecipazione ad esso dell'odierno ricorrente, e che la conversazione del 4.1.2021, il cui contenuto non è peraltro univoco, intercorse tra lo stesso Penna e Inverso, cioè con un soggetto diverso dal ricorrente.

La ricostruzione compiuta è caratterizzata cioè dall'affermazione di un indistinto fatto collettivo, attribuito a tutti senza una adeguata valutazione dei singoli contributi soggettivi, delle singole posizioni, di una corretta applicazione dei principi in tema di compartecipazione criminosa.

Una ricostruzione fattuale imprecisa a cui è conseguita una non rigorosa applicazione delle norme di legge in tema di concorso di persona nel reato.

Difetta sul piano dimostrativo la prova - seppur a livello indiziario - che Lisi prese parte, ovvero fosse a conoscenza e avallò la decisione di offrire incarichi professionali alla compagna del magistrato in ragione dell'asservimento di questi agli interessi del consorzio, della presa in carico inquinata da parte del pubblico ufficiale di un interesse privato.

La circostanza che Lisi fosse interessato a inquinare il magistrato e ad assumere, attraverso la Gallevi, contatti con la Prefettura non prova di per sé la sua partecipazione al patto corruttivo.

5. Ne deriva che sul punto l'ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, facendo applicazione dei principi indicati, verificherà se e in che termini sia possibile formulare un giudizio di gravità indiziaria nei riguardi del ricorrente per i reati per cui si procede.

6. È fondato anche il secondo motivo di ricorso.

Al di là della sussistenza del pericolo di recidiva, la cui valutazione è connessa alla necessità di rinnovare correttamente il giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale non ha affatto spiegato, in punto di adeguatezza, perché, rispetto ad un soggetto incensurato - quasi settantenne -, il ravvisato pericolo di recidiva sarebbe neutralizzabile solo con una misura custodiale e non anche con una misura meno afflittiva, che possa comunque distaccare il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/04/1954 avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 24/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; uditi gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'indagato, che hanno concluso insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui è stata disposta la misura degli arresti domiciliari nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], generale in pensione della Guardia di Finanza, ritenuto gravemente indiziato del reato di corruzione in atti giudiziari e corruzione propria. Lisi, "cogestore" (così l'imputazione) con [OSCURATO:PERSONA], del consorzio di imprese ReseArch, attraverso la mediazione di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe corrotto [OSCURATO:PERSONA], sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, assegnato alla sezione specializzata in materia di reati contro la Pubblica amministrazione in tema di edilizia ed ambiente. In particolare, in cambio della promessa di incarichi di consulenza professionale a [OSCURATO:PERSONA], avvocato del foro di Salerno legata sentimentalmente a Penna, questi avrebbe assicurato al Consorzio la propria disponibilità: a) a fornire informazioni riservate su eventuali indagini su questioni di interesse del consorzio e delle imprese consorziate; b) a procedere, attraverso [OSCURATO:PERSONA], a presentare il consorzio presso i funzionari della prefettura di Salerno, per favorire la stipula di un protocollo di legalità e l'inserimento in white list; c) compiere attività di indagine nei confronti del gruppo imprenditoriale Rainone, in competizione con il concorso. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando due motivi. 2.1. Con il primo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il Tribunale non avrebbe fornito risposte adeguate ai rilievi difensivi volti a dimostrare l'estraneità del ricorrente nel fatto corruttivo, essendosi limitato ad affermare la infondatezza delle censure difensive in quanto fondate su una valutazione frazionata degli elementi indiziari e dunque slegata dall'intero quadro investigativo. L'ordinanza, si assume, si limiterebbe in realtà a richiamare e trascrivere quella genetica. Il trasferimento da Napoli 1'11.8.2021 a Salerno del consorzio, in un momento in cui tre società consorziate erano state attinte da una misura interdittiva antimafia, non sarebbe stato funzionale ad eludere l'applicazione della misura interdittiva, ma solo alla possibilità di interlocuzione con la Prefettura ed in tal senso si giustificherebbe la ricerca di personalità di alto profilo, come appunto quella di Lisi, da inserire nell'organigramma al fine di garantire trasparenza e prestigio al gruppo. La conversazione intercettata il 4.1.2021, valorizzata in chiave accusatoria, in realtà corroborerebbe la versione alternativa lecita dell'indagato, atteso che il generale Lisi non conosceva affatto Penna e la Gallevi, nè sarebbe stato presente all'incontro in Procura con il magistrato del 5.1.2021 né, ancora, avrebbe fornito un contributo per la realizzazione dell'incontro in questione. In particolare, la conversazione del 4.1.2021 tra Lisi e Inverso, in cui questi avrebbe chiesto al ricorrente se fosse stato informato da Vorro dell'appuntamento con il Penna in Procura, sarebbe stata valorizzata in modo suggestivo; si tratterebbe in realtà di una conversazione da cui sarebbe stata fatta erroneamente derivare la consapevolezza di Lisi delle ragioni illecite di quell'incontro, atteso che, invece, se letta nella sua interezza, dimostrerebbe la buona fede dell'indagato, interessato solo a far sottoscrivere al consorzio un protocollo di legalità.Dal contenuto di ulteriori numerose conversazioni emergerebbe inoltre come l'intento del consorzio fosse quello di trovare forme di collaborazione con gli organi preposti al fine di evitare l'ingresso di "realtà" che potessero celare criticità non rilevabili con gli ordinari strumenti di controllo, tali da compromettere il prestigio dello stesso consorzio e la esecuzione di appalti in corso; le conversazioni di Lisi, nella sua qualità di Organismo di vigilanza e non di direttore tecnico, sarebbero incentrate su tale necessità; nella ordinanza sarebbe stato recepito il suggestivo ma fuorviante "collage" (così il ricorso) indicato nella informativa così da fornire al dialogo una interpretazione errata. Si fa riferimento ancora al contenuto della conversazione n. 13846 in cui, secondo la prospettazione accusatoria, Lisi avrebbe affermato che se il consorzio fosse entrato in contal con qualcuno e ci fossero state delle indagini non note, avrebbe potuto in qualcheitodo essere informato (viene riportato una parte della conversazione). Si assume che dall'esame dell'intero contenuto della conversazione si evince come l'intento in realtà non fosse quello di avere informazioni su indagini quanto, piuttosto, quello di condividere con la Prefettura, grazie alla stipula di un protocolo di legalità, le informazioni di pertinenza utili a prevenire infiltrazioni criminali. Né il Tribunale avrebbe fornito spiegazioni in ordine alla consapevolezza di Lisi della esistenza dell'ipotizzato patto corruttivo, limitandosi ad affermare che il patto si sarebbe concluso in precedenza, "come emerge" dalle telefonate del 3 - 4 gennaio 2021 intercorse anche con il Lisi e che erano state preparatorie al successivo incontro del 5 in Procura al quale, tuttavia, Lisi non partecipò; né sarebbe chiaro, si aggiunge, in quale parte della conversazione tra Lisi e Inverso emergerebbe la consapevolezza del primo in ordine alla esistenza di presunti accordi corruttivi tra altri soggetti. Né, ancora, sarebbe rilevante la conversazione tra lo stesso Lisi e Inverso, intercettata all'esito dell'incontro in Procura, in cui, secondo il Tribunale, il ricorrente avrebbe ricevuto un dettagliato resoconto; si allega sul punto il brogliaccio della conversazione al fine di dimostrare il travisamento del suo contenuto. Il Tribunale, a fronte di puntuali rilievi difensivi, non avrebbe fornito alcuna spiegazione non solo sul contributo concorsuale di Lisi al fatto corruttivo, ma nemmeno della esistenza di detto patto, del suo contenuto, della sua composizione soggettiva, della correlazione tra le prestazioni. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al pericolo di recidiva ritenuto sussistente sulla base di una motivazione di stile non ancorata alle emergenze processuali; secondo il Tribunale il presunto avallo ad un ipotetico accordo corruttivo delineerebbe uno stile di vita negativo di un uomo, in realtà quasi settantenne incensurato, che, si argomenta, ha raggiunto i vertici della carriera militare; né sarebbe stata accertata l'esistenza di una utilità personale conseguita dal ricorrente.Né, ancora, sarebbero state valorizzate adeguatamente le dimissioni dell'indagato dall'ODV, tenuto conto che da gennaio del 2021, epoca della perquisizione disposta dalla Procura che portò lo stesso Lisi a chiedere immediatamente di essere interrogato, non vi sarebbe un solo atto di indagine o di intercettazione che colleghi Lisi ad altri soggetti convolti nella indagine. Anche sotto il profilo della scelta della misura la motivazione sarebbe viziata non essendo stato in realtà spiegato perché le esigenze non potrebbero essere neutralizzate con una misura meno afflittiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 2. Quanto al primo motivo, il tema è quello della struttura soggettiva del patto corruttivo, del contributo causale al patto e del dolo del concorrente. Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, a concorso necessario, di natura bilaterale, fondato sul "pactum sceleris" tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio). Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto. Da ciò consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilità, solo se entrambe le condotte, del funzionario e del privato, in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente e la perfezione dell'illecito avviene alternativamente con l'accettazione della promessa o con il ricevimento effettivo dell'utilità (cfr., Sez. 6, n. 33519 del 04/05/2006, Acampora). Ciò che deve essere processualmente accertato è se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilità, se quella utilità sia collegata all'esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilità sia collegata, se quell'atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio. In particolare, deve essere accertato il nesso tra l'utilità e l'atto da compiere o compiuto da parte del pubblico ufficiale, e se il compimento dell'atto sia stato la causa della prestazione e dell'accettazione da parte del pubblico ufficiale della utilità. Quanto al tema del concorso di persone, le Sezioni unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e tuttavia ciò non esime il giudice di merito dall'obbligo di motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti, non potendosi confondere l'atipicità della condotta criminosa concorsuale, pur prevista dall'art. 110 cod. pen., con l'indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101). L'atipicità del contributo causale del complice, benché positivamente stabilita dal modello codicistico dell'art. 110 cod. pen., non coincide con l'indeterminatezza (o meglio con l'indifferenza) probatoria dell'opzione causale, circa le concrete forme del manifestarsi della condotta criminosa concorsuale come fenomeno della realtà. Secondo le Sezioni unite della Corte di Cassazione: - il contributo atipico del concorrente, di natura materiale o morale, deve avere una reale efficienza causale, deve essere cioè condizione "necessaria" - secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della "condicio sine qua non" proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate - per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto; - ai fini dell'accertamento di natura causale, che svolge una funzione selettiva delle condotte penalmente rilevanti e per ciò delimitativa dell'area dell'illecito, non è affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura controproducente per la verificazione dell'evento lesivo; - la tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità, in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso; - il ricorso alla causalità psichica cd. da "rafforzamento" non consente di dissimulare l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato "le pretese difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e degli elementi oggettivi che lo compongono non possono mai legittimare un'attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità e una nozione "debole" della stessa che, collocandosi sul terreno della teoria dell'"aumento del rischio", finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale; - poiché la condizione "necessaria" si configura come requisito oggettivo della fattispecie criminosa, non possono non valere per essa l'identico rigore dimostrativo e il conseguente standard probatorio dell'"oltre il ragionevole dubbio" che il giudizio penale riserva a tutti gli elementi costitutivi del fatto di reato (così, testualmente, Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671; sul tema, per tutti, Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese). Il criterio di imputazione causale dell'evento cagionato dalla condotta concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipicità della disciplina del concorso di persone nel reato e la fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente. Non diversamente, quanto alla prova del dolo di concorrere nel medesimo reato, la Corte di cassazione è consolidata nel ritenere che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, in quanto l'attività costitutiva del concorso può essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune fasi di ideazione, organizzazione od esecuzione, alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso. Ne deriva che a tal fine assume carattere decisivo l'unitarietà del "fatto collettivo" realizzato che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui (per tutte, Sez. 5, n. 25894 del 15/05/2009, Catanzaro, Rv. 243901). Dunque, ai fini della prova della responsabilità concorsuale, anche in un reato plurisoggettivo necessario come quello di corruzione, è necessaria la prova del contributo oggettivo del correo e del di lui dolo, nel senso indicato. 3. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati. La struttura della ordinanza impugnata è caratterizzata da una lungo "antefatto" con cui si è argomentato sulle ragioni del trasferimento della sede del consorzio da Napoli a Salerno nel settembre del 2020 - dopo che alcune imprese consorziate erano state attinte da "interdittiva antimafia"- , del coinvolgimento di Lisi nella "responsabilità tecnica" dello stesso consorzio, del successivo coinvolgimento di altre imprese consorziate in provvedimenti interdittivi, dell'agire di Lisi, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]- cioè di soggetti "gestori di fatto degli interessi del consorzio" - al fine di favorire - verosimilmente nel timore che il consorzio potesse essere oggetto di attenzione investigativa - relazioni con istituzioni, autorità, soggetti "utili", delle ragioni che avevano portato il consorzio a trasferire la sede a Salerno, ritenuto, diversamente da Napoli, un luogo "molto più semplice" in cui, cioè, sarebbe stato più agevole "entrare nel salotto buono" (così in una conversazione telefonica riportata a pag. 8 della ordinanza impugnata). In tale contesto, si colloca il fatto corruttivo per cui si procede che ha come riferimento un incontro, avvenuto il 5.1.2021 presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], Sostituto procuratore presso detto Ufficio.Si tratta di un incontro preceduto, secondo il Tribunale, da alcune conversazioni e, in particolare, da quella n. 13822 del 4.1.2021 tra Inverso e Vorro in cui, anche evocando il ricorrente, i due interlocutori facevano riferimento alla possibilità per il consorzio - attraverso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], compagna del magistrato Penna- di un incontro in Prefettura per la presentazione di un protocollo d'intesa: formalmente, proprio in ragione di tale iniziativa, era stato fissato l'incontro in Procura per il giorno successivo. In tale contesto veniva intercettata una ulteriore conversazione- la n. 13846 - in cui Lisi, in ragione dell'incontro fissato per il giorno dopo, affermava che per il consorzio era vantaggioso entrare in contatto "con qualcuno e ci sono delle indagini che non sappiamo... non dico che è meglio saperlo prima ma magari...." In connessione con tale progetto, ha spiegato il Tribunale, dovrebbe essere valutata anche la conversazione del 4.1.2021 n. 13830 tra lo stesso Penna e Inverso in cui il primo avrebbe affermatp_"ma su Salerno deve essere Gabriella, su Roma su Milano chiamasse chi cazzo Arale lui". Secondo il Tribunale, l'incontro del 5.1.2021, di cui l'indagato - pur non partecipando- fu informato, avrebbe avuto un esito positivo non solo in relazione alle iniziative da intraprendere, attraverso la Gallevi, con la Prefettura, ma anche in ordine alla disponibilità del magistrato a "dare tutto il suo appoggio agli interlocutori" compresa la disponibilità "di occuparsi" del soggetto imprenditoriale concorrente. La sera del 5.1.2021 nel corso di una conversazione Penna riferiva a Gallevi "molto bene, vediamo cosa ne uscirà per te". In tale ricostruzione fattuale, il Tribunale ha inoltre evidenziato che: a) il protocollo con la prefettura non fu mai concluso; b) la Gallevi non ricevette incarichi dal concorso; c) il patto corruttivo sarebbe stato concluso prima dell'incontro del 5.1.2021 e la prova di esso e del coinvolgimento del ricorrente emergerebbe dalle conversazioni preparatorie all'incontro, da cui si evincerebbe, come detto, che Lisi era consapevole della necessità di avere interlocutori autorevoli sul territorio e, in particolare, di coltivare il rapporto con Penna, che avrebbe potuto "passare" informazioni preziose; d) al patto corruttivo non sarebbe seguita nessuna dazione. 4. Sulla base di tale quadro di riferimento il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza nei riguardi del Lisi per il reato di concorso in corruzione, propria e in atti giudiziari. E tuttavia, pur volendo ritenere che un patto corruttivo in un dato momento sia stato concluso tra "il consorzio" e il magistrato, l'intera ricostruzione accusatoria, recepita dal Tribunale, muove dall'assunto secondo cui il prezzo della corruzione sarebbe costituito dalla promessa di incarichi professionali da parte del consorzio all'avv. [OSCURATO:PERSONA], compagna del pubblico ufficiale.La "prova" della promessa di utilità viene sostanzialmente fatta discendere, oltre dal contesto generale in cui i fatti sarebbero maturati, da due conversazioni intercettate, di cui si è detto: la prima, intercorsa tra io stesso Penna e la Gallevi, in cui il primo, dopo l'incontro del 5 gennaio, avrebbe detto "molto bene vediamo cosa ne uscirà per te" ; la seconda, quella n. 13830 del 4.1.2021, intercorsa tra lo stesso Penna e Inverso in cui il primo avrebbe affermato "ma su Salerno deve essere Gabriella, su Roma, su Milano chiamasse chi cazzo vuole lui". Si tratta di una prospettazione giuridicamente monca. Se è vero che Lisi, per le ragioni indicate, era un diretto partecipe del tentativo del consorzio - che era oggetto di attenzioni investigative - di accreditarsi sul territorio di Salerno, "nel salotto buono" della città, presso la Prefettura, presso i magistrati e che in tale contesto si colloca anche l'interesse "inquinante" - di cui lo stesso Lisi era portatore - di ottenere notizie "utili" anche su eventuali indagini in corso, è altrettanto vero che ciò non consente di per sé di affermare la compartecipazione criminosa del ricorrente al patto corruttivo, sia nella fase preparatoria, che in quella, più generale, organizzativa ed esecutiva del reato. Ciò che non è stato spiegato affatto è: a) fra quali soggetti il patto corruttivo fu in concreto concluso e, in particolare, se Lisi stipulò personalmente l'accordo illecito con Penna ovvero pose in essere un contributo concorsuale morale al patto materialmente stipulato da altri; b) nel caso in cui si ritenga che Lisi non stipulò personalmente il patto, quale sia stata la forma di compartecipazione morale di Lisi alla decisione di corrompere un magistrato, cioè quali sarebbero gli elementi dimostrativi del contributo morale dell'indagato rispetto alla decisione del consorzio di corrompere Penna; d) sulla base di quali elementi specifici è possibile affermare che Lisi avesse piena consapevolezza che il "consorzio" avesse non semplicemente tentato di inquinare Penna ma avesse avanzato una proposta corruttiva a questi; e) sulla base di quali elementi è possibile ritenere che Lisi fosse a conoscenza del contenuto specifico del patto corruttivo e, in particolare, della utilità promessa a Penna in ragione del patto. Si tratta di tematiche centrali per il giudizio di gravità indiziaria rispetto alle quali l'intera prospettazione accusatoria, così come l'ordinanza impugnata, è obiettivamente instabile e sbrigativa, tenuto conto che la conversazione tra Penna e Gallevi, intercettata dopo l'incontro del 5 gennaio a cui Lisi non prese parte, può al più essere dimostrativa della esistenza di un patto corruttivo, ma non anche della partecipazione ad esso dell'odierno ricorrente, e che la conversazione del 4.1.2021, il cui contenuto non è peraltro univoco, intercorse tra lo stesso Penna e Inverso, cioè con un soggetto diverso dal ricorrente. La ricostruzione compiuta è caratterizzata cioè dall'affermazione di un indistinto fatto collettivo, attribuito a tutti senza una adeguata valutazione dei singoli contributi soggettivi, delle singole posizioni, di una corretta applicazione dei principi in tema di compartecipazione criminosa. Una ricostruzione fattuale imprecisa a cui è conseguita una non rigorosa applicazione delle norme di legge in tema di concorso di persona nel reato. Difetta sul piano dimostrativo la prova - seppur a livello indiziario - che Lisi prese parte, ovvero fosse a conoscenza e avallò la decisione di offrire incarichi professionali alla compagna del magistrato in ragione dell'asservimento di questi agli interessi del consorzio, della presa in carico inquinata da parte del pubblico ufficiale di un interesse privato. La circostanza che Lisi fosse interessato a inquinare il magistrato e ad assumere, attraverso la Gallevi, contatti con la Prefettura non prova di per sé la sua partecipazione al patto corruttivo. 5. Ne deriva che sul punto l'ordinanza deve essere annullata; il Tribunale, facendo applicazione dei principi indicati, verificherà se e in che termini sia possibile formulare un giudizio di gravità indiziaria nei riguardi del ricorrente per i reati per cui si procede. 6. È fondato anche il secondo motivo di ricorso. Al di là della sussistenza del pericolo di recidiva, la cui valutazione è connessa alla necessità di rinnovare correttamente il giudizio di gravità indiziaria, il Tribunale non ha affatto spiegato, in punto di adeguatezza, perché, rispetto ad un soggetto incensurato - quasi settantenne -, il ravvisato pericolo di recidiva sarebbe neutralizzabile solo con una misura custodiale e non anche con una misura meno afflittiva, che possa comunque distaccare il ric
Sentenza Cassazione n. 32011/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris