CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 maggio 2021
Cassazione n. 28084/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 38529-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 3 SUD, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso la sede di rappresentanza della Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4141/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/07/2019; u,92y7 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il ricorso proposto nei confronti della ASL Napoli 3 Sud volto ad ottenere l'accertamento della nullità del provvedimento di decadenza dal diritto all'assunzione adottato dall'Azienda con delibera n. 413/2008 e la condanna dell'amministrazione convenuta a costituire il rapporto di impiego ed a risarcire il danno cagionato alla ricorrente; 2. la Corte territoriale ha evidenziato che la sentenza risultava depositata il 4 febbraio 2015 mentre l'impugnazione era stata proposta solo il 31 agosto 2015, oltre il termine di sei mesi, previsto dall'art. 327 cod. proc. civ. nel testo modificato dalla legge n. 69/2009, applicabile alla fattispecie mtione temporis; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, ai quali ha opposto difese la ASL Napoli 3 Sud; 4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 5. il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. il primo motivo del ricorso, articolato in più punti, denuncia ai sensi dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., «violazione e falsa applicazione Ric. 2019 n. 38529 sez. ML - ud. 11-05-2021 -2- degli artt. 133 primo e secondo comma e 327 primo comma c.p.c.; violazione di norme costituzionali di cui agli artt. 3 secondo comma e 24 primo e secondo comma Cost.; violazione dell'art. 350 c.p.c.; violazione degli artt. 13 e ss. del d.m. 1° dicembre 2001; nullità della sentenza»; 1.1. il ricorrente premette di avere depositato certificazione della cancelleria attestante che la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 293/2015 era stata "pubblicata ed annotata nel cronologico delle sentenze in data successiva al suo deposito in cancelleria" ed era stata "annotata nel faldone dell'archivio sentenze" il 9 aprile 2015; 1.2. la pubblicazione, pertanto, era avvenuta solo in quest'ultima data e non il 4 febbraio 2015, sicché la Corte territoriale non poteva dichiarare inammissibile l'appello, in quanto proposto entro il termine di 6 mesi dalla data dell'effettiva pubblicazione; 1.3. richiama giurisprudenza di questa Corte per sostenere che qualora, come nella fattispecie, il Cancelliere non curi tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione della sentenza, ed in particolare non annoti la decisione nel registro cronologico, si deve ritenere «inoperante la dichiarazione di intervenuto deposito» apposta in calce alla sentenza stessa; 2. con la seconda censura, ricondotta ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., il ricorrente si duole della violazione degli artt. 2699 e 2700 cod. civ. nonché del d.m. 1° dicembre 2001 ed eccepisce la nullità della sentenza impugnata, ritenuta frutto di errore e di travisamento di fatti; 2.1. ribadisce che la pubblicazione della sentenza si realizza solo con il compimento di tutte le attività previste dalla legge ed alle disposizioni regolamentari con la conseguenza che «il ritardato adempimento attestato dalla diversa data di indicazione rende inoperante la Ric. 2019 n. 38529 sez. ML - ud. 11-05-2021 -3- dichiarazione di intervenuto deposito pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa»; 3. con il terzo motivo è denunciato, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto e di un documento decisivo, dal quale sarebbe derivata la nullità della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare e comunque errato nell'interpretare l'attestazione rilasciata dal dirigente della Cancelleria che dava atto della diversa data di annotazione della sentenza nel registro cronologico, successiva rispetto a quella indicata in sentenza; 4. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono infondati nella parte in cui pretendono di estendere alla fattispecie i principi affermati da questa Corte con riferimento all'attestazione in calce alla sentenza impugnata di una doppia data ed inammissibili per il resto; 4.1. occorre innanzitutto rilevare che le censure risultano formulate senza il necessario rispetto degli oneri di specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ.; 4.2. il requisito imposto dal richiamato art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. deve essere verificato anche in caso di denuncia di errores in procedendo, rispetto ai quali la Corte è giudice del «fatto processuale», perché l'esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall'estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità ( Cass. S.U. n. 8077/2012); 4.3. la parte, quindi, non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Ric. 2019 n. 38529 sez. ML - ud. 11-05-2021 -4- Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca ( cfr. fra le più recenti Cass. S.U. n. 20181/2019; Cass. n. 20924/2019); 4.4. nel caso di specie le censure si incentrano su atti processuali e documenti (sentenza di primo grado ed estratto del sistema informatico) non trascritti neppure in parte nel ricorso e rispetto ai quali non risulta specificamente indicata la localizzazione nel fascicolo processuale; 5. si deve aggiungere che lo stesso ricorrente non nega che in calce alla sentenza del Tribunale fosse stata attestata un'unica data di deposito (ed infatti la sentenza del Tribunale reca in calce la seguente attestazione: "depositato il 4 feb. 2015 — [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]" richiamata nell'atto di appello nel quale, a pag. 1, si richiama la "sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]... n.293/2015, resa in data 04.02.2015 e depositata in pari data...") sicché non pertinente risulta essere la giurisprudenza di questa Corte richiamata nel primo motivo, riguardante la diversa fattispecie dell'apposizione, sempre in calce al dispositivo, della data di deposito nonché di quella di pubblicazione, non coincidente con la prima; 5.1. con la sentenza n. 18569/2016 le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che solo qualora risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice dell'impugnazione è tenuto ad accertare «il momento in cui la sentenza è divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportante l'inserimento di essa nell'elenco cronologico delle sentenze e l'attribuzione del relativo numero identificativo»; Ric. 2019 n. 38529 sez. ML - ud. 11-05-2021 -5- 5.2. detto accertamento, invece, non è consentito, ai fini della decisione sulla tempestività dell'impugnazione, qualora risulti l'apposizione da parte del cancelliere di un'unica data perché la stessa «impone di ritenere fino a querela di falso che la sentenza è "venuta ad esistenza" in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza»; 6. al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come da dispositivo; 7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. N. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se d