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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13707/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 5075-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 904/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 05075 sez.

ML ud. 21-09-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e accoglieva il ricorso ex art. 442 c.p.c. originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], al quale è poi succeduto in qualità di erede la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del de cuius, quale dipendente di impresa commerciale con meno di 200 e più di 50 dipendenti, alla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 comma 5,

I. n. 223/1991 in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità al principio di diritto fissato da questa Corte, che laddove il legislatore ha esteso i trattamenti di mobilità alle imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti ha inteso riferirsi a tutti i trattamenti di mobilità, la cui fattispecie costitutiva veniva a configurarsi nello stesso anno; e ciò nella sua interezza e senza alcuna limitazione di importo; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'intimata Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, così rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dei principi affermati da codesta Corte di Cassazione con le sentenze n. 5897/1982 e 16786/2018 in materia di soccombenza e condanna alle spese", l'Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di condanna resa dalla Corte territoriale all'esito del giudizio di rinvio a carico dell'INPS in ordine al pagamento delle spese di lite relative al primo giudizio di appello, stante la contumacia della controparte nel predetto giudizio promosso dall'Istituto; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. le decisioni citate nel ricorso Cass.nn. 5897/1982 e 16786/2018), secondo cui poiché "presupposto indefettibile della condanna alle spese d lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per Io svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio" "la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del relativo potere" ; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata per quanto di ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, dichiarando non dovute le spese del primo giudizio di appello /che eliminaje condannando *men al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali ed altri accessori di legge; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese del primo giudizio di appello che elimina. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 5075-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 904/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 05075 sez. ML ud. 21-09-2021 -2- RILEVATO che con sentenza del 3 dicembre 2019, la Corte d'Appello di Bologna, quale giudice di rinvio, confermava la decisione resa dal Tribunale di Ferrara e accoglieva il ricorso ex art. 442 c.p.c. originariamente proposta da [OSCURATO:PERSONA], al quale è poi succeduto in qualità di erede la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dell'INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del de cuius, quale dipendente di impresa commerciale con meno di 200 e più di 50 dipendenti, alla corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 comma 5, I. n. 223/1991 in riferimento all'integrale importo spettante e non limitatamente all'anno in cui è stata concessa; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in conformità al principio di diritto fissato da questa Corte, che laddove il legislatore ha esteso i trattamenti di mobilità alle imprese commerciali con meno di 200 e più di 50 dipendenti ha inteso riferirsi a tutti i trattamenti di mobilità, la cui fattispecie costitutiva veniva a configurarsi nello stesso anno; e ciò nella sua interezza e senza alcuna limitazione di importo; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l'intimata Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, così rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. e dei principi affermati da codesta Corte di Cassazione con le sentenze n. 5897/1982 e 16786/2018 in materia di soccombenza e condanna alle spese", l'Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia di condanna resa dalla Corte territoriale all'esito del giudizio di rinvio a carico dell'INPS in ordine al pagamento delle spese di lite relative al primo giudizio di appello, stante la contumacia della controparte nel predetto giudizio promosso dall'Istituto; che il motivo merita accoglimento alla stregua dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. le decisioni citate nel ricorso Cass.nn. 5897/1982 e 16786/2018), secondo cui poiché "presupposto indefettibile della condanna alle spese d lite è che la parte, a cui favore dette spese sono attribuite, le abbia in realtà sostenute per Io svolgimento dell'attività difensiva correlata alla sua partecipazione in giudizio" "la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del relativo potere" ; che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza cassata per quanto di ragione e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito, dichiarando non dovute le spese del primo giudizio di appello /che eliminaje condannando *men al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali ed altri accessori di legge; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le spese del primo giudizio di appello che elimina. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Così deciso in R
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