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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 giugno 2021

Cassazione n. 34604/2021

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uente Re p.

C.C. 09/06/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Barlassina via Dante 8, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della Tosoni e Pandolfi s.d.f. già corrente in [OSCURATO:PERSONA] via Milano 8 nonché nella qualità di socio superstite e avente causa della predetta società, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso introduttivo elettivamente domiciliato in Seregno via [OSCURATO:PERSONA] 16; e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione; avverso la sentenza n. 49/2018 del Tribunale di Monza, depositata in data 21 marzo 2018; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per la cassazione della sentenza dichiarativa di fallimento della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; Il ricorso sottoscritto e redatto personalmente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] senza la rappresentanza di un difensore abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione; non proposto formalmente né notificato nei confronti del fallimento e del creditore istante, rispetto al quale tuttavia il ricorrente formula una serie di richieste di merito nelle sue conclusioni senza articolare alcun motivo in spregio al disposto dell'art.360 c.p.c., è inammissibile e alla dichiarazione di inammissibilità non consegue alcuna statuizione sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ove dovuto, di ulteriore somma pari al contributo unificato versato.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Re p. C.C. 09/06/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., con sede in Barlassina via Dante 8, in persona del liquidatore [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di amministratore della Tosoni e Pandolfi s.d.f. già corrente in [OSCURATO:PERSONA] via Milano 8 nonché nella qualità di socio superstite e avente causa della predetta società, rappresentato e difeso in primo grado dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura allegata al ricorso introduttivo elettivamente domiciliato in Seregno via [OSCURATO:PERSONA] 16; e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione; avverso la sentenza n. 49/2018 del Tribunale di Monza, depositata in data 21 marzo 2018; sentita la relazione in camera di consiglio del relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che Il sig. [OSCURATO:PERSONA] propone personalmente ricorso per la cassazione della sentenza dichiarativa di fallimento della s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; Il ricorso sottoscritto e redatto personalmente dal sig. [OSCURATO:PERSONA] senza la rappresentanza di un difensore abilitato a patrocinare davanti alla Corte di Cassazione; non proposto formalmente né notificato nei confronti del fallimento e del creditore istante, rispetto al quale tuttavia il ricorrente formula una serie di richieste di merito nelle sue conclusioni senza articolare alcun motivo in spregio al disposto dell'art.360 c.p.c., è inammissibile e alla dichiarazione di inammissibilità non consegue alcuna statuizione sulle spese. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento, ove dovuto, di ulteriore somma pari al contributo unificato versato. Così deciso in
Sentenza Cassazione n. 34604/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris