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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35060/2026

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edimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alle ragioni apprezzate nel ritenere il fatto a giudizio dotato di un disvalore, anche sul versante soggettivo, non compatibile con la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M. o ,JDic iara inammissibile il ric P.Q.M

edimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alle ragioni apprezzate nel ritenere il fatto a giudizio dotato di un disvalore, anche sul versante soggettivo, non compatibile con la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. o ,JDic iara inammissibile il ric P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 35060/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris