CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 gennaio 2026
Cassazione n. 06242/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso 11037-2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2025 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 20/03/2025 R.G.N. 365/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio R.G.N.11037/2025 Cron. Rep. Ud.14/01/2026 Fatti di causa 1.La Corte d'Appello di Messina, con sentenza n. 207/2025, nell’ambito di complesso contezioso inter partes , pronunciandosi in sede di rinvio da questa Corte con ordinanza n. 18070/2024 con oggetto la sentenza n. 388/2021 della medesima Corte d'Appello, di conferma della sentenza del Tribunale del lavoro di Messina n. 555/2021, nel giudizio riassunto da [OSCURATO:SOCIETA]., contro [OSCURATO:PERSONA], in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, che nel resto confermava, determinava l'importo dell'indennità risarcitoria in dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e condannava la società a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] quattro quinti delle spese di lite 2.Questa Corte, in sese rescindente, aveva accolto il primo motivo di ricorso della società (assorbiti gli altri), con il quale era stata dedotta nullità della sentenza per il contrasto tra la motivazione e il dispositivo nonché tra le affermazioni contenute all'interno dello stesso dispositivo. Ciò in quanto la sentenza impugnata, dopo avere negato il carattere ritorsivo del licenziamento intimato alla lavoratrice e sancito, in tal modo, l’inapplicabilità della tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 300/1970, modificato dalla legge n. 92/2012, e dopo aver affermato l’illegittimità del licenziamento (individuale) per insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo (art. 18, comma 7) e del licenziamento (collettivo) per violazione dei criteri di scelta, ipotesi dalle quali discende, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, la cd. tutela reintegratoria attenuata, aveva confermato la sentenza di primo grado che, sul presupposto della ritorsività dell’atto di recesso, aveva riconosciuto la tutela reintegratoria piena. 3. Pe r la cassazione della seconda sentenza d’appello ricorre la società con 4 motivi; resiste la lavoratrice con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso per cassazione si deduce nullità della sentenza impugnata e del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c . p . c . , per violazione de gli artt. 383 e 158 c.p.c., affermando che il Presidente estensore della sentenza impugnata, conclusiva del giudizio di riassunzione, non può ritenersi estraneo al giudizio (n ello specifico, l’estensore avevapreso parte anche al Collegio che si era pronunciato sul ricorso per revocazione della prima sentenza d’appello) 2.Il motivo non è fondato. 3.L'incompatibilità del giudice, che ebbe a pronunciare la sentenza oggetto della domanda direvocazione, a far parte del collegio chiamato a decidere su di essa non determina nullità deducibile in sede di impugnazione, in quanto taleincompatibilità può dar luogo soltanto all'esercizio del potere di ricusazione, che la parte interessata ha l'onere di far valere, in caso di mancata astensione del medesimogiudice, nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. (Cass n. 16861/2013). 4.Con il secondo motivo, si censura, ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3,c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 18, quarto comma, legge n. 300/1970 e 1227, secondo comma, c.c., nella parte in cui è previsto che dal risarcimento conseguente all’illegittimità di un licenziamento vada decurtato quanto la lavoratrice, nel periodo di estromissione dal proprio posto, avrebbe potuto percepire, dedicandosi con l’ordinaria diligenza, alla ricerca di una nuova occupazione. 5.Con il terzo motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.5,c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, fatti che dovevano considerarsi provati ex art. 115 c.p.c., sostenendo che emergeva dagli atti come la lavoratrice, nel periodo di estromissione dal proprio posto, non si fosse dedicata, con l’ordinaria diligenza, alla ricerca di una nuova occupazione, in modo da limitare la misura del risarcimento per l’illegittimità del licenziamento ed evitare di danneggiare ulteriormente la società datoriale. 6.I suddetti motivi, da trattare congiuntamente per connessione, sono inammissibili. 7.Essi non si confrontano adeguatamente con la ratio della sentenza impugnata, che sul punto (pp. 7-8 della motivazione) ha specificato che “gli importi di aliunde perceptum e percipiendum rilevanti sono quelli relativi al periodo di estromissione. Detti importi vanno sottratti dall’ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso, che è pari alle retribuzioni spettanti per l’intero periodo dal licenziamento alla reintegra. Se la differenza è di importo superiore o uguale a dodici mensilità, l'indennità andrà riconosciuta in tale misura che costituisce il tetto massimo, mentre se l'importo è inferiore, l'indennità sarà pari a quest'ultimo (per tutte Cass. sez. lav. 12034/2022).L'onere della prova riguardo i fatti che danno luogo alla detrazione dell'aliunde percipiendum grava sul datore di lavoro, a nulla rilevando le difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso(Cass. sez. lav. 8306/23),rimanendo nel caso di specie “scoperti ben oltre i dodici mesi di massimale”, ed essendo ogni altra allegazione formulata dalla società “generica e peraltro nemmeno affiancata da richieste di prova”. 8.Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la Corte territoriale compensato in ragione di 1/5 le spese relativamente al giudizio di primo grado e di quelle d’appello, mentre ha applicato le spese nella misura integrale a carico della società, relativamente al giudizio in cassazione, che l’ aveva vist a vittoriosa, e al giudizio di riassunzione, conclusosi al contempo col rigetto sia dell’unica domanda dellaricorrente sia di quella della resistente. 9.Il motivo è inammissibile perché riporta un dato non vero e che non si legge nella sentenza impugnata, che, al contrario, ha parzialmente compensato (per un quinto) le spese di tutti i gradi di giudizio (si veda il § 8 della sentenza impugnata e leggasi ildispositivo). 10. I n ragione della soccombenza parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate come da dispositivo. 11. A l rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a no