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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 10 settembre 2020

Corte di giustizia UE n. 2580/2020

ECLI:EU:C:2020:690
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0122_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2020 – Hamas / Consiglio (causa C-122/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al terrorismo – Misure restrittive contro determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Presupposti – Autorità competente equivalente a un’autorità giudiziaria – Decisione di condanna – Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva»

1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali – Decisione nazionale che non permette più essa sola di concludere per la persistenza del rischio di implicazione in atti terroristici – Obbligo del Consiglio di tener conto di elementi fattuali più recenti, che dimostrino la persistenza di detto rischio (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 6) (v. punti 37, 38)

2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Autorità competente per l’adozione di detta decisione nazionale – Nozione – Autorità non giudiziaria – Inclusione (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4) (v. punti 43, 44)

3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche – Requisiti minimi (Art. 296, comma 2, TFUE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; decisioni del Consiglio 2011/430/PESC, 2011/872/PESC, 2012/333/PESC, 2012/765/PESC, 2013/395/PESC, 2014/72/PESC e 2014/483/PESC; regolamenti del Consiglio n. 687/2011, n. 1375/2011, n. 542/2012, n. 1169/2012, n. 714/2013, n. 125/2014 e n. 790/2014) (v. punti 53, 54) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Hamas sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 131 del 8.4.2019 .

62019CJ0122_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 10 settembre 2020 – Hamas / Consiglio (causa C-122/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Politica estera e di sicurezza comune – Lotta al terrorismo – Misure restrittive contro determinate persone ed entità – Congelamento dei capitali – Posizione comune 2001/931/PESC – Articolo 1, paragrafi 4 e 6 – Regolamento (CE) n. 2580/2001 – Articolo 2, paragrafo 3 – Mantenimento di un’organizzazione nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità coinvolti in atti terroristici – Presupposti – Autorità competente equivalente a un’autorità giudiziaria – Decisione di condanna – Persistenza del rischio di coinvolgimento in attività terroristiche – Base fattuale delle decisioni di congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva» 1. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Mantenimento sulla base di una decisione nazionale di congelamento dei capitali – Decisione nazionale che non permette più essa sola di concludere per la persistenza del rischio di implicazione in atti terroristici – Obbligo del Consiglio di tener conto di elementi fattuali più recenti, che dimostrino la persistenza di detto rischio (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 6) (v. punti 37, 38) 2. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive specifiche adottate nei confronti di determinate persone ed entità nell'ambito della lotta contro il terrorismo – Decisione di congelamento dei capitali – Adozione o mantenimento sulla base di una decisione nazionale avente ad oggetto l’avvio di indagini o di un’azione penale o una condanna – Autorità competente per l’adozione di detta decisione nazionale – Nozione – Autorità non giudiziaria – Inclusione (Posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4) (v. punti 43, 44) 3. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di congelamento dei capitali adottata nei confronti di talune persone ed entità sospettate di attività terroristiche – Requisiti minimi (Art. 296, comma 2, TFUE; posizione comune del Consiglio 2001/931, art. 1, § 4; decisioni del Consiglio 2011/430/PESC, 2011/872/PESC, 2012/333/PESC, 2012/765/PESC, 2013/395/PESC, 2014/72/PESC e 2014/483/PESC; regolamenti del Consiglio n. 687/2011, n. 1375/2011, n. 542/2012, n. 1169/2012, n. 714/2013, n. 125/2014 e n. 790/2014) (v. punti 53, 54) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) Hamas sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Commissione europea. ( 1 ) GU C 131 del 8.4.2019 .
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