CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2024
Cassazione n. 11041/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (EI Alovant) Rilevato che l'unico motivo di censura dedotto si rivela generico, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla configurabilità del delitto di resistenza consumato mediante cd. fuga pericolosa, ammessa dalla unanime giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 gennaio 2024 i : fe n Il consigli es ìsore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] ostanzo tr7 OS ![OSCURATO:PERSONA] 15/MAR 2024 [OSCURATO:PERSONA]