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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47126/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale Pietro GAETA che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. e la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Lorenzo GIANNICO avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 11 aprile 2013, irrevocabile in data 9 ottobre 2013, perché ritualmente notificata mediante l'estratto contumaciale al domiciliatario dell'imputato che, quindi, era a conoscenza del provvedimento anche per avere ricevuto a mani proprie la notificazione del decreto di citazione a giudizio, dovendosi pertanto escludere la incolpevole conoscenza del procedimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] GIANNICO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 175 cod. proc. pen., poiché manca la prova che, nel caso di specie, l'imputato abbia rinunciato volontariamente a comparire a giudizio, difettando la conoscenza in capo all'imputato della rinuncia al mandato difensivo inviatagli dal difensore di fiducia e domiciliatario. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno esposte.

1.1. È bene precisare che la richiesta avanzata dal condannato aveva per oggetto sia la restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175 cod. proc. pen. avverso la sentenza contumaciale, sostenendosi la mancata conoscenza della sentenza a causa della illegittima notificazione dell'estratto contumaciale all'ex difensore di fiducia e domiciliatario, da cui sarebbe derivata l'impossibilità per l'imputato di proporre tempestivamente l'impugnazione, sia una questione sul titolo esecutivo a norma dell'articolo 670 cod. proc. pen. in merito alla ritualità della notificazione dell'estratto contumaciale.

1.2. A fronte di tale articolata prospettazione difensiva sviluppata nell'incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione si limita a contestare il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen.

Il ricorso non contesta la circostanza che GIANNICO ricevette la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nel procedimento penale poi sfociato nel giudicato sopra menzionato: e, nondimeno, il provvedimento oggi impugnato - secondo l'assunto difensivo - difetterebbe di qualsivoglia accertamento e riferimento giustificativo in ordine all'ulteriore requisito di legge, rappresentato della volontaria rinuncia dell'imputato stesso a comparire in quel giudizio.

In sintesi, dei due presupposti necessari e sufficienti per escludere l'operatività del rimedio straordinario - vale a dire: effettiva conoscenza e volontaria rinuncia - l'ordinanza impugnata avrebbe scandagliato solo il primo (non contestato dalla difesa), ma non il secondo.

2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire e ad impugnare la condizione preliminare ed essenziale è ovviamente verificare se l'imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell'esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell'accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio.

Ed occorre che tale conoscenza sia stata effettiva, nel senso che il destinatario deve avere ricevuto sicura notizia del processo, fornitagli mediante un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a consentirgli l'esercizio concreto dei suoi diritti.

Se tale condizione è provata, chi abbia scelto di non comparire, perché resosi irreperibile, non può dolersi del fatto di non avere conosciuto la sentenza che lo ha condannato: tale condizione, liberamente scelta, con la sottrazione al procedimento penale ed al contatto con l'autorità giudiziaria lo ha posto volontariamente nella situazione di ignorarne l'esito conclusivo (Cass. sez. 5, 14889/2010 Rv. 246866)» (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, Bartolelli, Rv. 271913).

D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, la notifica presso il domicilio eletto nello studio del difensore di fiducia, pur dando luogo, nell'ambito del processo, ad una presunzione assoluta di conoscenza, non ne assicura l'effettività che può venire meno in presenza della comprovata negligenza del domiciliatario.

Spetta, quindi, al giudice investito della richiesta di verificare se, in concreto la conoscenza sia mancata e se la mancanza dipenda da volontaria interruzione dei contatti da parte dell'interessato (equivalente a rinuncia a seguire gli sviluppi del procedimento) o da difetto di informazione da parte del suo fiduciario» (Sez. 1, n. 18467 del 01/02/2006, Flistoc, Rv. 233871).2.1.

Facendo corretta applicazione di tali condivisibili principi, l'ordinanza impugnata ha posto correttamente in rilievo che: a) GIANNICO ricevette personalmente, a mani proprie in data 17 febbraio 2012, la notifica del decreto di citazione per il giudizio che poi ebbe esito nella sentenza di condanna non impugnata: dunque, una conoscenza certa ed effettiva, a mezzo di un atto processuale (e non procedimentale della fase di indagine) rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a consentirgli l'esercizio concreto dei suoi diritti; b) GIANNICO, subito dopo, ebbe a nominare il proprio difensore di fiducia nella persona del professionista che già lo assisteva quale difensore di ufficio ed eleggendo domicilio presso lo studio di questi in data 6 marzo 2012: ciò che dimostra, in modo inequivoco, non solo la piena consapevolezza in capo all'odierno ricorrente dell'esistenza del giudizio a suo carico, ma la sua precisa volontà di esercitare, in esso, i propri diritti difensivi a mezzo del difensore fiduciario; c) l'imputato non si presentò al dibattimento e venne dichiarato contumace; d) il difensore fiduciario, una volta esercitata la rinuncia al mandato comunicata all'interessato, comunicò anche al difensore d'ufficio subentrante la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna e fu quest'ultimo a decidere di non interporre appello: e ciò dopo vari tentativi da parte del difensore di fiducia, già rinunciante alla nomina, di contattare direttamente e personalmente GIANNICO, nonostante tale attività non fosse affatto necessaria, ma solo per scrupolo professionale.

3. Orbene, la sequenza degli eventi processuali sopra descritta pone in evidenza l'insussistenza di profili giustificativi in capo all'odierno ricorrente in ordine alla mancata impugnazione della sentenza di condanna, poi divenuta irrevocabile.

Egli ebbe sicura e formale consapevolezza dell'avvio del giudizio di primo grado; ebbe consapevolezza dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia e dei suoi effetti, nonché della successiva rinuncia al mandato da parte del professionista medesimo.

In proposito il ricorso si presenta generico là dove si limita a contestare la mancanza della prova della ricezione del telegramma inviato alla residenza dal difensore rinunciante, senza negare l'effettiva conoscenza di tale fatto processuale.

3.1. Compete, infatti, all'imputato di mantenere i contatti con il proprio difensore di fiducia per informarsi dell'esito del processo a suo carico; proprio la palesata mancanza di interesse all'esito del giudizio instaurato a suo carico, lascia intuire le ragioni della rinuncia al mandato da parte del professionista.

La giurisprudenza ha da tempo individuato la colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva dei rimedi straordinari della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, proprio quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento (Sez. 6, n. 15932 del 01/04/2015, Della Nave, Rv. 263084; Sez. 3, n. 38513 del 22/06/2016, Buonaiuto, Rv. 267947).

Affermare che, a fronte di tali circostanze, potrebbe sussistere il dubbio circa la volontà dell'imputato a presenziare al proprio processo, appare asserzione del tutto ipotetica, priva quindi di qualsivoglia effettivo fondamento processuale e che trova un logico ostacolo nella piena consapevolezza della citazione a giudizio e nella nomina fiduciaria, consapevolezza che non deve anche riguardare la successiva fase dell'impugnazione quando, come nel caso di specie, l'imputato abbia palesato il proprio assoluto disinteresse al giudizio, rescindendo anche i contatti con il difensore di fiducia.

Del resto, gli ulteriori tentativi di contatto posti in essere dall'ex difensore di fiducia per informare l'imputato della pronuncia della sentenza, contatti rimasti infruttuosi per il manifestato disinteresse anche rispetto al difensore, sono irrilevanti poiché attengono a una fase diversa a quella cui si riferisce la conoscenza del processo.

Si è chiarito che «la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato, deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016 - dep. 2017, Adinolfi, Rv. 269341).

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni dell'Avvocato generale Pietro GAETA che ha concluso per il rigetto del ricorso; dato avviso al difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente di esecuzione ex art. 670 cod. proc. pen. e la richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. avanzata nell'interesse di Lorenzo GIANNICO avverso la sentenza del Tribunale di Genova in data 11 aprile 2013, irrevocabile in data 9 ottobre 2013, perché ritualmente notificata mediante l'estratto contumaciale al domiciliatario dell'imputato che, quindi, era a conoscenza del provvedimento anche per avere ricevuto a mani proprie la notificazione del decreto di citazione a giudizio, dovendosi pertanto escludere la incolpevole conoscenza del procedimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] GIANNICO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento all'art. 175 cod. proc. pen., poiché manca la prova che, nel caso di specie, l'imputato abbia rinunciato volontariamente a comparire a giudizio, difettando la conoscenza in capo all'imputato della rinuncia al mandato difensivo inviatagli dal difensore di fiducia e domiciliatario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni che saranno esposte. 1.1. È bene precisare che la richiesta avanzata dal condannato aveva per oggetto sia la restituzione nel termine per proporre impugnazione ex art. 175 cod. proc. pen. avverso la sentenza contumaciale, sostenendosi la mancata conoscenza della sentenza a causa della illegittima notificazione dell'estratto contumaciale all'ex difensore di fiducia e domiciliatario, da cui sarebbe derivata l'impossibilità per l'imputato di proporre tempestivamente l'impugnazione, sia una questione sul titolo esecutivo a norma dell'articolo 670 cod. proc. pen. in merito alla ritualità della notificazione dell'estratto contumaciale. 1.2. A fronte di tale articolata prospettazione difensiva sviluppata nell'incidente di esecuzione, il ricorso per cassazione si limita a contestare il rigetto della richiesta di restituzione nel termine per impugnare ex art. 175 cod. proc. pen. Il ricorso non contesta la circostanza che GIANNICO ricevette la notifica del decreto di citazione diretta a giudizio nel procedimento penale poi sfociato nel giudicato sopra menzionato: e, nondimeno, il provvedimento oggi impugnato - secondo l'assunto difensivo - difetterebbe di qualsivoglia accertamento e riferimento giustificativo in ordine all'ulteriore requisito di legge, rappresentato della volontaria rinuncia dell'imputato stesso a comparire in quel giudizio. In sintesi, dei due presupposti necessari e sufficienti per escludere l'operatività del rimedio straordinario - vale a dire: effettiva conoscenza e volontaria rinuncia - l'ordinanza impugnata avrebbe scandagliato solo il primo (non contestato dalla difesa), ma non il secondo. 2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «per stabilire se vi sia stata o meno rinuncia inequivoca a comparire e ad impugnare la condizione preliminare ed essenziale è ovviamente verificare se l'imputato abbia avuto conoscenza, non soltanto della possibilità di un procedimento a suo carico, ma dell'esistenza effettiva di un processo e del contenuto dell'accusa sulla quale era chiamato a difendersi in giudizio. Ed occorre che tale conoscenza sia stata effettiva, nel senso che il destinatario deve avere ricevuto sicura notizia del processo, fornitagli mediante un atto giuridico rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a consentirgli l'esercizio concreto dei suoi diritti. Se tale condizione è provata, chi abbia scelto di non comparire, perché resosi irreperibile, non può dolersi del fatto di non avere conosciuto la sentenza che lo ha condannato: tale condizione, liberamente scelta, con la sottrazione al procedimento penale ed al contatto con l'autorità giudiziaria lo ha posto volontariamente nella situazione di ignorarne l'esito conclusivo (Cass. sez. 5, 14889/2010 Rv. 246866)» (Sez. 1, n. 57650 del 29/09/2017, Bartolelli, Rv. 271913). D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso una sentenza contumaciale, la notifica presso il domicilio eletto nello studio del difensore di fiducia, pur dando luogo, nell'ambito del processo, ad una presunzione assoluta di conoscenza, non ne assicura l'effettività che può venire meno in presenza della comprovata negligenza del domiciliatario. Spetta, quindi, al giudice investito della richiesta di verificare se, in concreto la conoscenza sia mancata e se la mancanza dipenda da volontaria interruzione dei contatti da parte dell'interessato (equivalente a rinuncia a seguire gli sviluppi del procedimento) o da difetto di informazione da parte del suo fiduciario» (Sez. 1, n. 18467 del 01/02/2006, Flistoc, Rv. 233871).2.1. Facendo corretta applicazione di tali condivisibili principi, l'ordinanza impugnata ha posto correttamente in rilievo che: a) GIANNICO ricevette personalmente, a mani proprie in data 17 febbraio 2012, la notifica del decreto di citazione per il giudizio che poi ebbe esito nella sentenza di condanna non impugnata: dunque, una conoscenza certa ed effettiva, a mezzo di un atto processuale (e non procedimentale della fase di indagine) rispondente a precise condizioni formali e sostanziali, idonee a consentirgli l'esercizio concreto dei suoi diritti; b) GIANNICO, subito dopo, ebbe a nominare il proprio difensore di fiducia nella persona del professionista che già lo assisteva quale difensore di ufficio ed eleggendo domicilio presso lo studio di questi in data 6 marzo 2012: ciò che dimostra, in modo inequivoco, non solo la piena consapevolezza in capo all'odierno ricorrente dell'esistenza del giudizio a suo carico, ma la sua precisa volontà di esercitare, in esso, i propri diritti difensivi a mezzo del difensore fiduciario; c) l'imputato non si presentò al dibattimento e venne dichiarato contumace; d) il difensore fiduciario, una volta esercitata la rinuncia al mandato comunicata all'interessato, comunicò anche al difensore d'ufficio subentrante la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna e fu quest'ultimo a decidere di non interporre appello: e ciò dopo vari tentativi da parte del difensore di fiducia, già rinunciante alla nomina, di contattare direttamente e personalmente GIANNICO, nonostante tale attività non fosse affatto necessaria, ma solo per scrupolo professionale. 3. Orbene, la sequenza degli eventi processuali sopra descritta pone in evidenza l'insussistenza di profili giustificativi in capo all'odierno ricorrente in ordine alla mancata impugnazione della sentenza di condanna, poi divenuta irrevocabile. Egli ebbe sicura e formale consapevolezza dell'avvio del giudizio di primo grado; ebbe consapevolezza dell'elezione di domicilio presso il difensore di fiducia e dei suoi effetti, nonché della successiva rinuncia al mandato da parte del professionista medesimo. In proposito il ricorso si presenta generico là dove si limita a contestare la mancanza della prova della ricezione del telegramma inviato alla residenza dal difensore rinunciante, senza negare l'effettiva conoscenza di tale fatto processuale. 3.1. Compete, infatti, all'imputato di mantenere i contatti con il proprio difensore di fiducia per informarsi dell'esito del processo a suo carico; proprio la palesata mancanza di interesse all'esito del giudizio instaurato a suo carico, lascia intuire le ragioni della rinuncia al mandato da parte del professionista. La giurisprudenza ha da tempo individuato la colpa evidente, nella mancata conoscenza della celebrazione del processo, preclusiva dei rimedi straordinari della restituzione nel termine e della rescissione del giudicato, proprio quando la persona sottoposta alle indagini, o imputata, dopo aver nominato un difensore di fiducia in un procedimento penale, non si attiva autonomamente per mantenere con lo stesso i contatti periodici essenziali per essere informato dello sviluppo di tale procedimento (Sez. 6, n. 15932 del 01/04/2015, Della Nave, Rv. 263084; Sez. 3, n. 38513 del 22/06/2016, Buonaiuto, Rv. 267947). Affermare che, a fronte di tali circostanze, potrebbe sussistere il dubbio circa la volontà dell'imputato a presenziare al proprio processo, appare asserzione del tutto ipotetica, priva quindi di qualsivoglia effettivo fondamento processuale e che trova un logico ostacolo nella piena consapevolezza della citazione a giudizio e nella nomina fiduciaria, consapevolezza che non deve anche riguardare la successiva fase dell'impugnazione quando, come nel caso di specie, l'imputato abbia palesato il proprio assoluto disinteresse al giudizio, rescindendo anche i contatti con il difensore di fiducia. Del resto, gli ulteriori tentativi di contatto posti in essere dall'ex difensore di fiducia per informare l'imputato della pronuncia della sentenza, contatti rimasti infruttuosi per il manifestato disinteresse anche rispetto al difensore, sono irrilevanti poiché attengono a una fase diversa a quella cui si riferisce la conoscenza del processo. Si è chiarito che «la notifica dell'estratto della sentenza contumaciale nel domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia dell'imputato, deve far ritenere che il condannato in contumacia abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento di condanna, sì da non aver diritto alla restituzione nel termine per l'impugnazione, salva la documentata allegazione della perdurante negligenza del difensore domiciliatario, a fronte di una periodica attività di ricerca di informazioni presso tale professionista» (Sez. 3, n. 8860 del 25/05/2016 - dep. 2017, Adinolfi, Rv. 269341). 4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rig
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