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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31601/2026

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la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore

V. Manuali, cheha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;uditi i difensori, Avv.

I. Barone, A. Castaldo e G. Bellomo che hanno concluso pergli imputati chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, decidendo insede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 10ottobre 2023, con sentenza n. 46153 – 23, sull’appello proposto avverso lacondanna, resa in data 27 aprile 2021, dal Tribunale di Messina, nei confronti,tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la prima sentenza diappello del 23 settembre 2022.1.1.

La sentenza di primo grado aveva condannato i ricorrenti e altricoimputati (non ricorrenti), alle pene di giustizia, in relazione ai reati lororispettivamente ascritti ai capi A, C, D, E, F, G, assolvendoli dalle imputazioni dicui ai capi B e H perché il fatto non sussiste, irrogando a [OSCURATO:PERSONA] la pena dianni sei di reclusione (relativamente ai capi A, C, D, E, F, G) e a [OSCURATO:PERSONA] quella di anni tre mesi quattro di reclusione (relativamente al capo A).1.2.

La prima sentenza di appello, resa in data 23 settembre 2022, avevariformato parzialmente la condanna pronunciata nei confronti degli imputati,assolvendoli dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi D, E, F, G, perché ilfatto non sussiste con rideterminazione delle pene irrogate per i residui capi, inquelle di anni cinque e mesi quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] (per il quale,quindi, residuava la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta relativa allacondotta descritta ai punti A e C) e conferma della pronuncia di primo grado perClaudio [OSCURATO:PERSONA] (per il reato medesimo, relativo alla condotta sub A).1.3.

La sentenza rescindente ha annullato quest’ultima pronuncialimitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, leggefall., rinviando, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte diappello.La pronuncia ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente alle deduzionirelative all’indicata circostanza riscontrando che a fronte di una sentenza diprimo grado che aveva considerato - al fine di definire l'entità del danno prodottoai ceti creditori - l'entità delle distrazioni correlate alla pluralità di reati per cuiera stata pronunciata condanna in quella sede, e che avevano prodotto lospossessamento del cospicuo patrimonio immobiliare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., laCorte di appello, pur sollecitata da specifico motivo di gravame, - e nonostantel'assoluzione pronunciata per quattro fatti distrattivi (capi D, E, F, G) - si èlimitata a confermare la statuizione sul punto, omettendo di riconsiderare il temadella riconoscibilità della circostanza in questione, alla luce di tali determinazioni,che limitavano la affermazione di responsabilità a due soli reati.La sentenza di parziale annullamento ha notato che, in tal modo, lamotivazione risulta apparente, e si impone l'annullamento sul punto dellasentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che, nel rinnovato giudizio,dovrà colmare la indicata lacuna motivazionale, tenendo presente che lacircostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art.219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta dirilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale,corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamenteconsiderato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv.271274).

La valutazione del danno, infatti, va effettuata con riferimento nonall'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, dovendo aversiriguardo alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dallacondotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del26/11/2019, Rv. 277658 ); cosicché, il giudizio relativo alla particolare gravitàdel fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditoreammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculativedell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (nonpercentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nellamassa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fosseroverificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 Rv. 217403).La pronuncia, nel resto, ha dichiarato i ricorsi infondati e ha esposto che ilparziale annullamento era statuizione produttiva di effetti anche nei confronti deicoimputati non ricorrenti sul punto, in virtù del principio di cui all'art. 587 cod.proc. pen.1.4.

La Corte territoriale, dunque, con la sentenza impugnata da ultimo,resa all’esito del giudizio di rinvio, ha confermato la prima sentenza di appelloconfermando anche la riconosciuta circostanza aggravante di cui all’art. 219,primo comma, legge fall., mantenendo fermo anche il trattamento sanzionatorioper entrambi i ricorrenti.2.

Avverso il provvedimento descritto propongono tempestivi ricorsi percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori.2.1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso gli Avv.

A. Castaldo e G. Bellomo, devolvequattro motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.1.

Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 627, comma 3, 628comma 2 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione circa il nesso causale trala distrazione e il danno cagionato alla massa dei creditori con riferimento alreato di cui al capo C.La sentenza rescindente ha riscontrato, come vizio argomentativo dellaprima sentenza di appello, l'omessa valutazione del danno patrimonialeeffettivamente cagionato ai creditori, nonostante uno specifico motivo digravame sul punto, così fissando un principio di diritto vincolante per il giudicedel rinvio.La sentenza della Corte di legittimità aveva rilevato che la circostanzaaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si configura solo se a unfatto di bancarotta di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottrattiall'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori chesia complessivamente di entità altrettanto grave.A parere del ricorrente, quindi, la valutazione va compiuta non conriferimento all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma rispettoall'effettiva diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta illecita.Vi è, quindi, un rapporto di corrispondenza causale tra la bancarotta dirilevante gravità e il danno patrimoniale arrecato, rapporto che richiede unaccertamento specifico, autonomo e motivato del danno effettivamente soffertodai creditori.

Inoltre, deduce il ricorrente che è esclusa espressamente dallasentenza rescindente la possibilità di ancorare siffatta valutazione a criteri diversida quello causale perché il danno non può essere apprezzato, né attraversol'entità del passivo, né attraverso l'entità del bene o del valore distratto, néUnico parametro resta quello dell’effettiva diminuzione della garanziapatrimoniale dei creditori.Si deduce che l’accertamento non è stato svolto dal giudice del rinvio perchéla pronuncia impugnata, dopo aver riprodotto il principio di diritto espresso dallaSuprema Corte, non ha espletato alcun accertamento, ma si è limitata adaffermare che lo stesso danno consiste nella somma di euro 3.481.029,93 laquale costituisce danno rilevante, sia sotto il profilo della riduzione della garanziapatrimoniale sia quanto alla particolare gravità del fatto.

Sicché, a parere delricorrente, la sentenza impugnata si sarebbe limita ad una equivalenza tral’entità economica dell'importo e la rilevanza del danno senza indagini necessariesecondo i principi indicati dalla sentenza rescindente.La Corte di appello si è limitata a descrivere l'importo della condottadistrattiva, qualificato come danno rilevante, senza spiegare perché e in chemisura questo importo ha inciso sulla garanzia dei creditori, omettendol’indispensabile valutazione causale rimessa dalla sentenza rescindente, conconseguente violazione dell'art 627, comma 3, cod. proc. pen. perché non haesaminato la questione di diritto decisa, pur enunciandola ma solo formalmente.La sentenza rescindente, infatti, aveva escluso che il danno potesse essereidentificato in base al mero dato numerico del suo ammontare.2.1.2.

Con il secondo motivo si contesta violazione del principio di dirittoquanto alle voci passive incidenti sulla massa attiva disponibile per il riparto, conviolazione degli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod. proc. pen.La Corte di appello ha fatto proprie le conclusioni della perizia Taormina, cosìviolando il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente nella parte in cuiha imposto di accertare il danno in termini di effettiva riduzione della massaOsserva il ricorrente che la quantificazione del danno non può fondarsi su unvalore meramente contabile, estrapolato dagli atti di trasferimento, ma deverispecchiare il valore reale con cui i beni avrebbero potuto concorrere alla massafallimentare, una volta considerate le relative passività.Il principio è confermato dalla sentenza rescindente nella parte in cui esponeche la valutazione del danno va effettuata con riferimento, non all'entità delpassivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma alla diminuzione patrimonialecagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita.Il perito nominato, diversamente, come dedotto dal consulente tecnico diparte, si sarebbe limitato ad assumere i valori contabili delle attività trasferitecome risultavano dagli atti di trasferimento, senza considerare se quelle stesseriparto concorsuale e per quale valore vi concorrevano.Sicché mancherebbe l’effettivo esame del nesso tra attivo ceduto e passivitàcorrelate in contrasto con il principio di diritto che impone di misurare ladiminuzione della massa attiva effettivamente destinabile ai creditori.Ciò, anche alla luce della parziale rettifica, operata dal perito conintegrazione del 7 giugno 2025, che denota proprio che il metodocomplessivamente utilizzato non è stato idoneo a cogliere la reale incidenza delleoperazioni sul patrimonio fallimentare, in quanto non risulta verificato in manieraanalitica se tutte le passività direttamente collegate ai contratti ceduti fosserostate effettivamente considerate.

La sentenza impugnata finisce per recepire, inmaniera acritica, le risultanze della perizia senza confrontarsi con la criticadifensiva diretta ad accertare se l'operazione di cessione, una volta consideratetutte le passività ad essa inerenti, avesse realmente determinato unadiminuzione della massa attiva disponibile per il riparto.La Corte di appello si è limitata a prendere atto della griglia tabellareproposta dal perito ma non ha verificato l'effettiva misura del danno qualediminuzione della massa attiva, dopo aver tenuto conto di tutte le passività chegravavano sui contratti trasferiti.In altre parole, invece, di accertare la riduzione effettiva della garanziapatrimoniale al netto delle passività, la Corte territoriale ha recepito un dato checontinua a risentire di una logica contabile astratta, legata ad una meraoperazione non all'evento di diminuzione effettiva della massa.Ciò, anche alla luce della rettifica soltanto parziale svolta dal peritonominato perché la verifica si è svolta solo in relazione ad alcune voci di calcolo,così tradendo la fallacia del metodo di indagine utilizzato, perché si è procedutosenza verificare la corretta inclusione di tutte le voci passive rilevanti e senzamisurare il danno, con inosservanza del principio di diritto sancito dalla sentenzarescindente.2.1.3.

Con il terzo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 627, comma3, 628, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'omessa motivazione riguardo aldanno patrimoniale di rilevante gravità in ordine al capo A.La Corte di appello, al netto delle censure già rilevate, incorre in un ulteriorevizio.Le valutazioni svolte dalla Corte territoriale fanno riferimento alle condottedistrattive relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. e ai trasferimenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]Tuttavia, l'imputato è stato condannato anche per il capo A, relativo allascissione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e alla traslazione di immobilizzazioni finanziarie infavore di [OSCURATO:SOCIETA]., costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., individuato come reato piùgrave, unico capo di imputazione sul quale è stato applicato l'aumento per lacircostanza aggravante in questione.La prima sentenza di appello era partita dalla pena base di quattro anni direclusione, per il delitto descritto sub A, ritenuto più grave, aumentata di mesiotto di reclusione per la circostanza aggravante ad effetto speciale, ulteriormenteaumentata di mesi otto di reclusione per la circostanza aggravante dei più fatti dibancarotta.Sicché soltanto per il reato di cui al capo A vi è stato aumento per lacircostanza aggravante del danno di rilevante gravità mentre per il capo C èstata ritenuta soltanto la cd. continuazione fallimentare di cui all'art. 219,comma secondo, n. 1 legge fall.La sentenza rescindente non ha imposto altre operazioni al giudice del rinviose non quella di procedere alla verifica delle condizioni di applicabilità dellacircostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo, legge fall. in relazioneagli unici reati rimasti in contestazione (capi A e C) mentre la sentenzaimpugnata si dedica soltanto a considerare il danno, in relazione alla condottasub C, ma per il capo A motiva in un rigo, a pagina

23. Anzi, l'interarinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte d'appello si ètradotta nel calcolare il quantum e la rilevanza del danno patrimoniale relativosoltanto al capo C.Peraltro, si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo laquale, in tema di rilevante gravità del danno patrimoniale, non si deve tenereconto del danno patrimoniale complessivamente causato da plurime violazioni,ma a quello che è cagionato da ciascuna di esse al di là della unificazione quoadpoenam (tra le altre, si cita Sez. 5, Rv. 286461, in tema della circostanzaaggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.).2.1.4.

Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 627, comma 3,628, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all'omessa motivazioneriguardante il nesso causale tra la distrazione contestata al capo A e l’effettivariduzione della garanzia patrimoniale per la massa.La Corte di appello omette ogni motivazione sul capo A, unico sul quale, aparere del ricorrente, grava la circostanza aggravante per la quale è intervenutol'annullamento con rinvio.Il perito nominato dalla Corte di appello ha affermato in modo espresso chel'operazione di scissione contestata al detto capo A non determina alcunadiminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori in forza dell'art. 2506-quater cod. civ.Le due società (la beneficiaria e la scissa) rispondono solidalmente nei limitidei rispettivi patrimoni dei debiti anteriori non soddisfatti.

Sicché, la garanziapatrimoniale complessiva non solo non è stata compromessa ma, anzi, rafforzatadal punto di vista dell'aggressione esecutiva perché ai creditori è stato resodisponibile un ulteriore patrimonio, destinato a concorrere all'inadempimento.Di qui la necessità di verificare se effettivamente la condotta contestata subA avesse innescato un effetto pregiudizievole per la massa, provocando undanno ai creditori derivante, direttamente, dalla condotta illecita e non desuntosoltanto dal valore dei beni oggetto della operazione societaria.La motivazione della sentenza impugnata, invece, si limita a descrivere undanno presunto, non parametrato alle risultanze tecniche presenti in atti, senzaaccertare il nesso causale, l'effettività del danno provocato autonomamente daquel fatto distrattivo, né sono stati applicati i criteri tecnici e normativiindispensabili per accertare la riduzione della garanzia patrimoniale, ex art.2506–quater cod. civ.2.2. [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’Avv.

I. Barone, denuncia due vizi.2.2.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 219,comma primo, legge fall., con vizio di motivazione, inosservanza dei principifissati dalla sentenza rescindente.La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei principi di diritto affermatidalla sentenza rescindente.In particolare, questa aveva individuato la necessità di riconoscere lasussistenza della circostanza aggravante alla luce del valore dei beni sottrattiall'esecuzione concorsuale ma, nella misura in cui a questi corrispondesse undanno patrimoniale per i creditori che complessivamente considerato fosse dientità altrettanto grave.Secondo il ricorrente, la sentenza rescindente aveva demandato al giudicedel rinvio la valutazione della sussistenza della circostanza aggravante tenutoconto dell'impossibilità di ancorare la valutazione del danno al mero valore diquanto oggetto di ritenuta distrazione e di comprendere se una distrazione dirilevante entità corrispondesse o meno a un danno patrimoniale per i creditori daritenersi altrettanto grave.Tale verifica è stata svolta dal giudice del rinvio in maniera insufficiente,limitandosi alla mera trascrizione di quanto emerso nel corso dell'istruttoriadibattimentale rinnovata in grado di appello, omettendo di confrontarsi con leemergenze e con le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, oltre checon le argomentazioni difensive, di cui ha la memoria depositata ex art. 121 delcodice di rito.2.2.1.1.

In primo luogo, si rileva che la Corte territoriale è incorsa in unerrore di fatto in ordine alla sussistenza della circostanza aggravanteaccomunando la posizione del ricorrente a quella di [OSCURATO:PERSONA].

Invece, ilricorrente non risponde di entrambi i capi di imputazione ma soltanto del capo A,mentre il reato di cui al capo C è ascritto solo al coimputato.2.2.1.2.

Il secondo luogo, la Corte distrettuale ha ritenuto che il danno vadavalutato con riferimento alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dallacondotta illecita e non quella prodotta dal fallimento, in quanto equivalente alladiminuzione della garanzia patrimoniale generica ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.,così interpretando il contenuto della sentenza rescindente.Il ricorrente osserva che la violazione dell'art. 2740 cit. è ciò che sorregge lapossibilità stessa di configurare il disposto di cui all'art. 216 legge fall.

Sicché lastessa norma civilistica non può essere contestualmente individuata comeelemento costitutivo sia del delitto di bancarotta fraudolenta sia dell'aggravantedel danno di rilevante entità.2.2.1.3.

Infine, la Corte territoriale evidenzia che la particolare gravità deldanno deve essere posta in relazione alla diminuzione della massa attiva,provocata dalla condotta incriminata, non in percentuale, ma globale.Sotto tale profilo si evidenzia che, invece, occorre ancorare la valutazionedel danno non al mero valore di quanto oggetto di ritenuta distrazione di cui alcapo A (scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] e costituzione di HB), ma verificare se,a una distrazione di possibile, rilevante, entità sia corrisposto un dannopatrimoniale per i creditori di entità altrettanto grave, considerando la condottaglobale che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva chesarebbe stata disponibile per il riparto e che, per quanto riguarda ClaudioBorella, è limitata alla condotta di cui al capo A.2.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanzadel principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente quantoall’individuazione della circostanza aggravante ad effetto speciale.2.2.2.1.

La sentenza non può ritenersi motivata per relationem rispetto aquanto affermato dal perito in sede di illustrazione della relazione, senzaconsiderare le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte e nellamemoria ex art. 121 del codice di rito.Con riferimento alla condotta di cui al capo A, la sentenza impugnataafferma che l'operazione censurata riguarda la scissione del 27 agosto 2009relativa a parte del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediante contemporaneaassegnazione e costituzione di una nuova società la [OSCURATO:SOCIETA]., per l'importo dieuro 4.190.000,00 corrispondente allo stesso capitale sociale di costituzionedella beneficiaria.Si tratta di operazione che per la Corte territoriale è consistita neltrasferimento della partecipazione societaria in [OSCURATO:SOCIETA]. e che ha determinatouna rilevante perdita nel patrimonio societario della s.p.a. poi fallita, rispetto aivalori precedenti alla scissione, perdita per un valore corrispondente allapartecipazione ceduta.Nel caso in esame, tuttavia, è mancata la valutazione demandata dalla Cortedi cassazione con riferimento all'entità della diminuzione patrimoniale cagionataai creditori dalla condotta illecita, rispetto alla massa attiva che sarebbe statadisponibile per il riparto, ove non si fosse verificato l'illecito.

Non è stata, infatti,accertata, né si specifica l'incidenza di tale operazione rispetto alla massa attiva.Anzi, secondo il perito l'unica valutazione compiuta era relativa al valore dellacessione non essendosi questo preoccupato di andare a verificare l'incidenza diquesto trasferimento rispetto alla massa attiva.2.2.2.2.

Sotto altro profilo, si osserva che non è utile l'asserzione,contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui indica la riduzione dellagaranzia verso i creditori a seguito della diminuzione del valore dellapartecipazione nella Sagen, pari alla differenza tra euro 4.190.000,001 ed €1.116.645 come da bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. al 31 dicembre 2012.Secondo la Corte territoriale, per effetto della svalutazione e conseguenteperdita di esercizio si è ridotto anche il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. cheammontava ad euro 947.745,00 a fronte del valore iniziale pari a euro4.190.000,00.

Quindi, secondo le conclusioni del perito, tale operazione discissione aveva arrecato pregiudizio ai creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perchél'evoluzione patrimoniale, negli anni successivi delle società, aveva compromessola possibilità di escussione del patrimonio scisso presso la beneficiarialimitandone il valore.Secondo il ricorrente invece l'accertamento relativo all'anno 2012 non èrilevante perché riguarda il periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] non era ancora fallita e,anzi, si tratta di analisi che fa riferimento a una situazione successiva di tre annial momento della scissione.

Ciò comporta che non si può escludere che lasvalutazione si sarebbe verificata anche se i beni fossero rimasti in capo allasocietà scissa cioè alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.2.2.3.

Si evidenzia, poi, che risulterebbe omesso, sia da parte del perito,sia dalla Corte territoriale l'esame della consulenza tecnica di parte redatta nelcorso del giudizio di primo grado, richiamata nella memoria difensiva depositataall'udienza del 10 luglio 2025, a confutare quanto sostenuto dal perito dellaCorte.

Si riporta stralcio della relazione redatta dal consulente tecnico di parte,per sostenere che questo aveva sostenuto l'assenza di danno per i creditori e,anzi, l'assenza di un danno di rilevante gravità.2.2.2.4.

Infine, si rileva che le ulteriori osservazioni del perito, riportatenelle pagine 9 e 18 della sentenza impugnata, non sono sufficienti.Si fa riferimento al fatto che i curatori hanno evidenziato di aver eseguitol'azione revocatoria di scissione e che l'azione non era proseguita per l'adozionedi un provvedimento di sequestro conservativo penale.

Tale assunto non haconsiderato quanto dedotto con la memoria difensiva perché non si è verificatose il presunto danno, ritenuto di rilevante entità, fosse derivato dall'operazionerealizzata o dal procedimento penale ovvero dall’inattività della curatelafallimentare, una volta entrata in possesso della pronuncia di accoglimento dellarevocatoria.Si richiamano i principi generali in materia di rapporto tra la revocatoriafallimentare e sequestro destinato alla confisca e si evidenzia che le Sezioni unitedi questa Corte, con sentenza n. 29951 del 24 maggio 2004, hanno riconosciutoal curatore fallimentare la legittimazione a chiedere e ottenere la revoca delsequestro preventivo finalizzato alla confisca e a impugnare i provvedimenti inmateria cautelare reale, potendo agire attraverso l'impugnazione non solo ilpubblico ministero l'imputato e il difensore ma anche i soggetti che hanno dirittoalla restituzione del bene.Si richiama Sez.

U, n. 4797 del 22 giugno 2023 secondo la quale l'avviodella procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se giàdisposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confiscarelativo a reati tributari e sancisce l'obbligatoria prevalenza della confisca sullarevocatoria solo quando si tratti di confisca di cui all'art. 240 comma secondocod. pen., evenienza che non ricorre nel caso di specie.Si tratta di sequestro finalizzato alla confisca facoltativa adottato nel lugliodel 2021, quindi a distanza di oltre un anno e cinque mesi dall'accoglimento delladomanda di revocatoria.

Sicché la revocatoria non era irrilevante perché avrebbepotuto prevalere sul sequestro finalizzato alla confisca facoltativa, onde evitare dicagionare danni per i creditori, potendo peraltro la curatela attivarsi per ottenerela revoca della misura cautelare adottata.Da ultimo, si rileva che l'accertamento espletato dal tecnico di cui rendeconto la sentenza impugnata non è esaustivo rispetto al mandato conferito dallasentenza rescindente, tenuto conto che il tecnico di ufficio si è limitato adancorare la diminuzione patrimoniale subita a quanto oggetto di trasferimento,finendo per far coincidere la circostanza aggravante con lo stesso fatto dibancarotta per distrazione, oggetto di contestazione, ragionamento recepito dallasentenza impugnata.Si richiama giurisprudenza di legittimità che reputa l'entità del dannoprovocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale per distrazionecommisurato al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzioneconcorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascuno devi partecipi alpiano di riparto dell'attivo, indipendentemente dall'importo globale del passivo.Non rilevano, infine, i fatti successivi rispetto al momento in cui l'operazionedistrattiva è stata commessa.3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblicaudienza partecipata.Le parti, all’odierna udienza, all’esito della discussione orale, hanno conclusonel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono infondati.2.

Questioni comuni a entrambi i ricorrenti.2.1.

Preliminarmente, si deve rilevare che la circostanza aggravante di cuiall’art. 219, primo comma, legge fall. non appare contestata soltanto conriferimento alla condotta sub A dell’imputazione.

L’espressa contestazione dellacircostanza aggravante in parola si rinviene, in calce alla descrizione dei fatti dicui alle molteplici condotte per le quali si è proceduto, tra gli altri, nei confrontidegli odierni ricorrenti (v. anche sentenza di primo grado, nella quale lacontestazione della circostanza in questione viene riportata in calce a tutte lecondotte, in fine al capo G, prima di descrivere l’imputazione del reatoassociativo: cfr. p. 6 e 7).Sicché, la circostanza non attiene soltanto alla condotta descritta al capo Adell’imputazione – unica per la quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna - maad entrambe le condotte di bancarotta patrimoniale distrattiva contestate, siasub A, sia sub C della rubrica.Del resto, l’entità della diminuzione globale che il comportamento del fallitoha determinato alla massa attiva che senza le condotte illecite sarebbe statadisponibile per il riparto, dipende sia dalla condotta distrattiva di cui al capo A,sia da quella di cui al capo C. Tale visione complessiva deriva dallo stessoprincipio di diritto affermato dalla sentenza rescindente secondo il quale ilgiudizio relativo alla particolare gravità del fatto non va riferito al singolorapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singoleoperazioni commerciali o speculative dell'imprenditore in stato di decozione, mava posto in relazione alla diminuzione – definita globale - che il comportamentodel fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per ilriparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000Rv. 217403).

E nella specie gli illeciti di cui si è riconosciuta, in via definitiva, lanatura distrattiva sono sia la condotta sub A che quella sub C, entrambi relativialla medesima società poi dichiarata fallita; ovviamente dovendosi circoscriverel’esame per il solo [OSCURATO:PERSONA] alla condotta sub A, unica per la quale hariportato condanna.[OSCURATO:PERSONA] si deve rilevare che la condotta di cui al punto A dellacontestazione è quella ritenuta più grave in sede di merito e, individuata la penabase, è su quella che il giudice del rinvio ha operato l’aumento per la circostanzaaggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma primo, legge fall. e perla cd. continuazione fallimentare.Invero, si tratta di più condotte (descritte ai punti A e C dell’imputazione)relative alla stessa società oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento dellaDemoter s.p.a. del 1° febbraio 2013.Dunque, non si tratta di plurime, distinte violazioni, come il caso che hainteressato la pronuncia della Sez. 5, in tema di aggravante di cui all’art. 61 n. 7cod. pen. relativa a reato continuato richiamata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nelprimo motivo di ricorso (ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante dicui all'art. 61, n. 7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deveessere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamentecausato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascunadi esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasialtro istituto giuridico).È vero che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche dibancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propriaautonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, i quali vengonounificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219,comma secondo, n. 1, legge fall. (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv.249665).

Ma, nel caso al vaglio, entrambe le condotte residuate all’esito delprimo giudizio di appello, rientrano nell’unica contestazione di bancarottapatrimoniale per distrazione e, quindi, si porrebbe, al limite, un problema diconfigurabilità della circostanza aggravante dei più fatti, sulla quale, però, si èformato il giudicato interno perché la sentenza rescindente ha annullato la primasentenza di appello limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 219,comma primo, legge fall.Invero, la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 01) ha escluso la configurabilitàdella continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singolecondotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o piùad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurimaper la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatticontemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suocarattere unitario.

In termini analoghi, d'altra parte, si era posta lagiurisprudenza, in precedenza, con riferimento alla bancarotta fraudolentadocumentale.

Si è, inoltre, rilevato che il carattere unitario del reato non vienemeno solo a condizione che le condotte, previste dall'art. 216 legge fall., sianotra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, temporalmentecontigue e non abbiano ad oggetto beni specifici differenti (Sez. 5, n. 13382 del03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 01, che ha qualificato comeunitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità diun istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto,realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza;conf.

Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 – 02; nello stessosenso, Sez. 1, n. 18148 del 02/04/2014, Puleo, Rv. 262479 - 01, in tema dibancarotta documentale che ha posto in rilievo che non integra l'aggravanteprevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, la commissionedi una pluralità di condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, matutte aventi ad oggetto le scritture contabili obbligatorie e la loro funzione diveridica rappresentazione della realtà finanziaria, economica ed operativadell'impresa, poiché tali comportamenti danno luogo ad un'unica e complessaazione penalmente rilevante).In ogni caso, si osserva che, dalla lettura dei capi di imputazione, non èstata esclusa, né dal primo giudice né dalla sentenza di appello resa in sede dirinvio, la contestazione della circostanza aggravante di cui al comma primodell’art. 219 legge fall., quanto al capo A.Né può considerarsi, come dedotto, del tutto omessa la motivazione sullacircostanza aggravante anche per la condotta sub A. Questa, anzi, si puòchiaramente evincere dal contenuto della sentenza impugnata (v. p. 18 e ss. equanto si dirà di seguito) e, del resto, lo dimostra il contenuto complessivo dellededuzioni svolte nell’articolato ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che - pur rispondendosoltanto del reato per la condotta contestata sub A - sono calibrate sulla dedottainsussistenza dell’indicata circostanza aggravante, facendo riferimento lacontestazione a suo carico soltanto alla condotta distrattiva connessaall’operazione di scissione del 27 agosto 2009.Del resto, la sentenza rescindente ha annullato con rinvio la prima sentenzadi appello per entrambi gli odierni ricorrenti solo in punto di motivazionerelativamente alla circostanza aggravante ad effetto speciale citata.

Sicché, ovequesta non fosse da reputarsi contestata anche relativamente alla condotta subA, non si sarebbe instaurato il giudizio di rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ilquale, sin dal primo grado, ha riportato condanna solo per la condotta distrattivadescritta al punto A della rubrica.2.2.

Altro dato da premettere, per entrambe le posizioni dei ricorrenti, è chele condotte sub A e C, per giudicato interno, devono essere reputate distrattive,alla stregua di una cd. doppia conforme affermazione di responsabilità.Sicché, tutte le censure devolute con i ricorsi all’esame di questa Corte, chelambiscono il tema della mancanza di effettiva sottrazione, della natura nonfraudolenta di alcune delle operazioni in parola, non sono ammissibili nellapresente sede, perché l’oggetto del giudizio di rinvio è circoscritto allacircostanza aggravante di cui all’art. 219, comma primo, legge fall. relativamenteal fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel suo complesso e, comunque, riferita adentrambe le condotte, giudicate definitivamente distrattive, descritte sub A e Cdella rubrica.Orbene, per entrambe le posizioni, il principio di diritto che fissa la sentenzarescindente e che vincolava il giudice del rinvio, nei confronti di entrambi gliodierni ricorrenti, si è espresso nel senso che la circostanza aggravante del"danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto alvalore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un dannopatrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entitàaltrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274).

La valutazionedel danno, infatti, va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alladifferenza tra attivo e passivo, dovendo aversi riguardo alla diminuzionepatrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita e non aquella prodotta dal fallimento (Sez. 5 -, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658 );cosicché, il giudizio relativo alla particolare gravità del fatto non va riferito alsingolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' asingole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma vaposto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che ilcomportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe statadisponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087del 10/10/2000 Rv. 217403).2.3.

Infine, questione comune da affrontare è quella, a fronte del delimitatooggetto del giudizio di rinvio, degli obblighi che, dalla sentenza rescindente, sonoderivati alla Corte territoriale ex art. 627 cod. proc. pen.Invero, la pronuncia di questa Corte ha parzialmente accolto i ricorsi degliimputati e ha annullato con rinvio la prima sentenza di appello accogliendo lededuzioni difensive limitatamente all’indicata circostanza aggravante,riscontrando che a fronte di una sentenza di primo grado che aveva considerato- al fine di definire l'entità del danno prodotto ai ceti creditori - l'entità delledistrazioni correlate alla pluralità di reati per cui era stata pronunciata condannain quella sede, e che avevano prodotto lo spossessamento del cospicuopatrimonio immobiliare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appello, pur sollecitata daspecifico motivo di gravame, - e nonostante l'assoluzione pronunciata perquattro fatti distrattivi (capi D, E, F, G) - si è limitata a confermare la statuizionesul punto, omettendo di riconsiderare il tema della riconoscibilità dellacircostanza in questione, alla luce di tali determinazioni, che limitavano laaffermazione di responsabilità a due soli reati.Va precisato, quindi, che, per effetto del disposto annullamento per vizio dimotivazione, il giudice del rinvio era tenuto a riesaminare per intero laregiudicanda con pieni poteri di cognizione, senza la necessità di soffermarsi suisoli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, avevacome limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato,fornendo adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (tra lealtre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413) e, ovviamente, uniformandosi ai principidi diritto fissati in sede rescindente.Dunque, oggetto dell’esame da svolgere, nella presente sede, alla luce delleplurime e articolate deduzioni degli odierni ricorrenti, è limitato alla verifica dellacongruità e logicità della motivazione offerta dal giudice del rinvio in ordine allacircostanza aggravante della rilevante entità del danno, derivato sia dallecondotte contestate sub A, che da quelle sub C, verificando, altresì, che ilragionamento svolto, all’esito del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen., siacongruo rispetto al dictum fissato dalla sentenza rescindente indicato al §

2.2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1.

Il primo motivo è infondato.La sentenza resa in sede di rinvio, diversamente da quanto dedotto, non hamancato di motivare circa il nesso causale tra la distrazione accertata, conriferimento alla condotta descritta sub C, e l’effettivo danno cagionato allamassa.

Così, uniformandosi – il giudice del rinvio - al principio di dirittoaffermato in sede rescindente, circa la necessità di ancorare siffatta valutazioneall’effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori connessa allacondotta distrattiva attuata.La motivazione resa sul punto, infatti, non si è limitata a valorizzare l’entitàdel danno, né si è limitata a giustificare la ritenuta circostanza aggravante,facendo riferimento alla mera equivalenza tra l’entità economica dell'importoindicato e la grave entità del danno.

Invece, i giudici del rinvio hanno spiegato,con ragionamento immune da illogicità manifesta, in che misura questo importoha inciso sulla garanzia dei creditori, senza limitarsi ad affermarne l’esistenza, inbase al mero dato numerico del suo accertato ammontare.La Corte territoriale, anzi, ha affermato che l’entità della diminuzionepatrimoniale cagionata alla massa dalla condotta illecita, come acclarata all’esitodella perizia svolta in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in gradodi appello, è risultata di entità consistente e ne ha analizzato l’incidenza sullamassa attiva.L’operazione descritta al punto C dell’imputazione è quella, definitivamentegiudicata come distrattiva, consistita nell’avere la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il 6 maggio2011, ceduto un ramo di azienda comprensivo di appalti in corso di esecuzionealla [OSCURATO:SOCIETA]. che, a sua volta, attraverso una scissione, costituiva la Cubos.p.a. cui conferiva proprio il ramo aziendale già ceduto ad essa dalla [OSCURATO:PERSONA].Risulta, poi, che quest’ultima aveva trattenuto le passività e aveva cedutodefinitivamente i beni, in epoca già prossima all’imminente fallimento, sui quali,dunque, i creditori non avrebbero potuto soddisfare più alcuna pretesa.Si è acclarata, inoltre, ai fini di qualificare la condotta in esame comedistrattiva, la sproporzione tra le somme corrisposte per le due operazioni, adistanza di pochissimi giorni le une dalle altre, e pur avendo ad oggetto,entrambe, lo stesso ramo di azienda, della medesima consistenza (per laDemoter, determinata in euro 50.000,00 e per la Brick in euro 5.300.000,00).La conclusione cui è giunto il giudice del rinvio (v. p. 15 e ss.), circa laconferma della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, fa riferimentoagli esiti dell’accertamento peritale ed evidenzia che, secondo la perizia svolta insede di rinvio, la diminuzione patrimoniale provocata alla massa attivadisponibile per il riparto, a fronte dell’operazione di cessione di cui al punto Cdella contestazione, era risultata corrispondente alla somma di euro15.943.094,00.La pronuncia spiega che il perito era giunto a tale conclusione, senza tenereconto del minor valore che, invece, a parere del consulente tecnico di parte,doveva essere riconosciuto per la medesima operazione, calcolando anche deglianticipi, corrisposti dagli enti appaltanti, tali da compensare – secondo la tesi delconsulente di parte - gli importi degli stati di avanzamento dei lavori, nonché leeventuali operazioni bancarie passive sulle fatture emesse.In ogni caso, il giudice del rinvio, ha dato conto anche delle conclusioni cui èpervenuto il perito (v. p. 22 e ss.), a seguito di integrazione della primarelazione peritale, su sollecitazione ed in base a rilievi del consulente tecnico diparte, in ordine alla quantificazione delle poste passive indicate, giungendo adindicare la diminuzione della massa attiva provocata dall’operazione in esame,come pari all’importo - del pari senz’altro intrinsecamente rilevante - di euro3.481.029,93,00 tenendo conto delle voci indicate dal tecnico di parte.Il giudice di merito, comunque, ha mostrato di dare congrua ragione dellascelta, soffermandosi sulla tesi del perito che ha inteso seguire, ma tenendopresente anche la prospettazione del consulente tecnico della difesa e, quindi,delle diverse risultanze processuali (Sez.

U., n. 8076 del 24/05/2000, Stevanin,Rv. 216613 – 01, in tema di perizia psichiatrica), tanto da investire ilprofessionista nominato di un quesito ad integrazione, rispetto all’esame giàsvolto.La motivazione offerta, dunque, appare in linea con la giurisprudenza diquesta Corte, la quale reputa (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv.283807 – 01; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Dell’Utri, Rv. 263435 - 01) che intema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, lascelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate, dal perito e daiconsulenti tecnici di parte, dando conto con motivazione approfondita delleragioni della scelta e di quelle contrarie delle parti (Sez. 4, n. 45126 del6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907 – 01).Tanto, a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui il peritoofficiato è stato investito di un’ integrazione dell’accertamento svolto, proprio afronte delle deduzioni del consulente tecnico di parte, comunque, giungendo aconclusione che ha portato la Corte territoriale a reputare, con ragionamento difatto immune da vizi di illogicità manifesta, l’individuazione dell’entità del dannoreputato di rilevante gravità, non disgiunta dalla diminuzione arrecata allamassa, quindi, in adesione al principio di diritto indicato nella sentenzarescindente.Invero, la motivazione si innesta nel conforme all’indirizzo di legittimitàsecondo il quale (v.

Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 –01) il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella delconsulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di coluiche lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen.Con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni delperito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornireautonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneitàdelle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri diavere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare leargomentazioni del consulente.3.2.

Il secondo motivo è infondato.La conclusione cui è giunto il giudice del rinvio è avversata dal ricorrente conragionamento confutativo e, in larga parte, di puro merito.Si deve rilevare, poi, che, per un verso, la deduzione svolta con tale motivoappare generica perché non illustra, specificamente, le ragioni per le quali lagriglia, predisposta dal perito (v. tab. 6 di cui alla relazione di perizia richiamatadalla sentenza impugnata a p. 12 e ss.), con riferimento alla calcolata entitàdella diminuzione provocata alla massa attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non sarebbecorretta, né in base a quale parametro, su base scientifica, se ne dovrebberiscontrare l’erroneità, alla stregua anche dell’apportata integrazione del 7giugno 2025 e, dunque, del doppio accertamento svolto dal perito.Invero, non pare al Collegio che il perito nominato, diversamente da quantodedotto, si sia limitato ad assumere i valori contabili delle attività trasferite comerisultavano dagli atti di trasferimento, senza considerare se quelle stesse attivitàpotessero o meno concorrere a formare la massa attiva, disponibile per il ripartoconcorsuale e per quale valore vi concorrevano.Il quesito formulato, infatti, non riguardava la stima delle componenti delramo d’azienda ceduto, ma la quantificazione patrimoniale del danno subito dallamassa, sulla base della documentazione disponibile in atti e già oggetto di stimadal tecnico nominato dal Giudice per le indagini preliminari.

Sicché il perito insede di rinnovazione istruttoria ha comparato i valori dell’attivo, ricavati dalbilancio della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (v. p. 12 e ss. della sentenza di secondo grado), inepoca precedente alla cessione del 6 maggio 2011, con i valori ceduti e quellifinali come da tabella n. 6.Poi, a parziale integrazione dell’esame svolto, considerando le deduzioni delconsulente tecnico di parte, in relazione a determinate voci passive, il perito ègiunto a individuare, comunque, la diminuzione effettiva della massa attiva,disponibile per il riparto, calcolata nell’importo determinato in oltre 3 milioni equattrocentomila euro.

Tanto, avendo segnalato, il giudice del rinvio, il ricavatodalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per effetto della operata cessione (pari alla –irrisoria – somma di euro 50.000,00, se rapportata alla sottoscrizione da partedella Brick dell’intero capitale sociale della costituenda Cubo nell’operazionesuccessiva di conferimento avente ad oggetto il medesimo ramo aziendale,svolta a distanza di pochi giorni dalla precedente cessione, per un importo pariad euro 5.300.000,00).Né, del resto, la critica svolta mira specificamente a precisare le voci passiverilevanti, diverse da quelle prese in esame in sede di integrazione dell’esameperitale, sottoposte al perito seguendo le indicazioni del consulente tecnico diparte.3.3.

Il terzo e quarto motivo sono infondati, in quanto devolvono censurenon consentite in sede di legittimità o, comunque, infondate.Non si ravvisa il denunciato difetto di motivazione, da parte della Corte diappello, circa la condotta sub A. Né si può condividere, per quanto esposto nellaparte generale, la conclusione cui giunge il ricorrente circa il fatto che unicacondotta contestata come aggravata, ai sensi del comma primo dell’art. 219legge fall. debba essere considerata quella ascritta al ricorrente e descritta alcapo A.Comunque, si rileva che il lamentato vizio di motivazione non si ricava dallalettura complessiva della motivazione, la quale non limita le valutazioni svoltedal giudice del rinvio alle condotte distrattive relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. e aitrasferimenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. descritte al punto C della contestazione.Invero, rispetto alla condotta sub punto A, la sentenza impugnata va lettaunitariamente, senza soffermarsi soltanto sul breve richiamo a tale contestazionecontenuto a p. 23 della sentenza impugnata.La Corte territoriale evidenzia (cfr. p. 5 e ss. e successivamente, a p. 7 ess., nonché a p. 13 e ss.) che il danno arrecato alla massa è stato consistenteperché si è operata la condotta distrattiva attraverso la scissione parziale delcapitale di [OSCURATO:PERSONA] – consistente nella partecipazione societaria in [OSCURATO:SOCIETA].– mediante contemporanea costituzione e assegnazione della stessa a una nuovasocietà, la [OSCURATO:SOCIETA].

Tanto, precisandosi che la società [OSCURATO:SOCIETA]. eraproprietaria di un complesso immobiliare, appostato al bilancio per l'importo dieuro 4.190.000,00, così conferendolo nel capitale della s.p.a., la HB, in data 27agosto 2009.

Operazione di scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella HB, cuila prima aveva conferito, in definitiva, gran parte del proprio patrimonioimmobiliare, privandosene definitivamente.

Tanto in quanto, come spiega anchela sentenza di primo grado (v. p. 15 e ss.), la società scissa conferendo nella HBs.p.a. la propria partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:SOCIETA]., aveva in sostanzatrasferito i beni immobili del gruppo, perché era in quest’ultima che questirisultavano allocati.Si segnala, da parte della Corte territoriale, che l’operazione era avvenuta inun momento in cui la situazione patrimoniale della fallita era tale, seppure nonancora in dissesto, da far ragionevolmente preannunciare il fallimento,considerato che è stato evitato che l'intero asse immobiliare fosse aggredito daicreditori, rispetto ai quali risultavano, già all'epoca della scissione, problemitemporanei di liquidità a fronte di riscontrati squilibri nella struttura patrimonialee finanziaria della società.In punto quantificazione del danno arrecato alla massa, la pronunciaimpugnata rende conto degli esiti dell’accertamento peritale, avente ad oggettoanche l’esame dell’operazione di scissione contestata al punto A della rubrica (v.quesiti elencati a p. 2, della relazione peritale del 25 marzo 2025 da esaminarein questa sede, in relazione del dedotto travisamento), nella parte in cui haevidenziato che l'operazione di scissione in questione, analizzate le voci dibilancio, precedenti e successive, aveva avuto modo di dare luogo a unarilevante perdita del patrimonio societario della fallenda, perché al trasferimentodella partecipazione societaria in [OSCURATO:SOCIETA]. era seguita una drastica,incomprensibile, svalutazione.

Il valore della partecipazione ceduta, infatti, pariad oltre quattro milioni di euro era stato drasticamente diminuito in euro1.116.645,00.

Si è fatto, quindi, notare che la garanzia per i creditori, oltre chein [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., era risultata in definitiva ridotta anche in [OSCURATO:SOCIETA]., risultandodal bilancio di [OSCURATO:SOCIETA]., per l'anno 2012 - per effetto di svalutazione dellapartecipazione di HB in SAGEN e di una perdita di esercizio - rispetto al valoreiniziale di 4.190.000 €, quello di euro 947.743,00.Sicché i creditori della scissa, sicuramente danneggiati secondo il peritovisto il decremento della massa attiva, rispetto all’operazione descritta al puntoA, non si sarebbero potuti rivalere nemmeno sulla beneficiaria, seppure garantitiastrattamente dalla responsabilità sussidiaria di questa, risultando, in definitiva,la massa depauperata significativamente della differenza di quell’importo(differenza tra 4.190.000,00 e 900.000,00).Il perito, in ogni caso, nell’esaminare l’entità del danno arrecato giudicatodalla Corte territoriale di rilevante gravità per la massa, ha tenuto conto anchedegli effetti della successiva, ulteriore, scissione parziale, avvenuta mediantetrasferimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in data 28febbraio 2013, quindi con operazione successiva al fallimento.

Si trattadell’operazione relativa al trasferimento di alcuni fabbricati, per un complessivovalore di euro 1.624.632,00, con operazioni di accollo per mutui ipotecari ecostituzione di una riserva di scissione, riscontrando un sia pure minimoincremento del patrimonio netto della società beneficiaria (pari, in ogni caso,quale definitiva diminuzione calcolata del valore di capitale netto, al 31 dicembre2013, ad euro 1.482.512,00), segnalando, comunque, la riscontrata infruttuositàdell’azione revocatoria pur svolta positivamente dalla curatela fallimentare.È appena il caso di osservare, con riferimento specifico al quarto motivo, chela Corte di appello evidenzia che, pur a fronte della responsabilità solidale tra lesocietà, scissa e beneficiaria, ex art. 2506-quater cod. civ. non è stata affattoaumentata la garanzia patrimoniale complessiva per la massa, in vista dellapossibile aggressione esecutiva anche dell’ulteriore patrimonio della beneficiaria,visto l’effetto pregiudizievole della drastica svalutazione del patrimonio di HB.Così, invero, in base alle risultanze tecniche presenti in atti, acclarando, secondola perizia svolta, l'effettività del danno provocato autonomamente da quel fattodistrattivo ed indicandone l’incidenza sulla massa.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1.

Il primo motivo è infondato.Si richiamano, espressamente, tutte le argomentazioni già svolte per ilconcorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], ai §

3.1. e

3.2. e si ribadisce che la sentenzaimpugnata non si è discostata dal principio di diritto fissato dalla pronunciarescindente.4.1.1.

In primo luogo, si rileva che la Corte territoriale non ha accomunatola posizione degli imputati, perché emerge ben chiara, dalla lettura dellamotivazione della sentenza impugnata, la differenza delle posizioni di CarloBorella e [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla diversa contestazione dellecondotte rispettivamente ascritte agli imputati.

E comunque la ritenuta rilevanteentità del danno cagionato alla massa risulta esplicitata per entrambe lecondotte distrattive descritte sub A e C.4.1.2.

Il secondo luogo, si deve riscontrare che, effettivamente, comededotto dal ricorrente, il delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dallaviolazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà didisposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propridell'azienda, sottraendoli ai creditori.

L'elemento oggettivo è realizzato, quindi,tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con ilconseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per lamassa dei creditori.

L'ablazione è attività astrattamente legittima e lecita se miraalla realizzazione delle finalità dell'impresa.

La liceità, però, è un valore che vaaccertato in concreto.

L'elemento di differenziazione tra attività lecita ed attivitàillecita va individuato nella natura gratuita o onerosa della cessione, di guisa che,nel primo caso, il distacco del bene e dell'attività, senza adeguata contropartita,si risolve in una finalità aziendale e viene conservata, con l'acquisizione dellacontroprestazione, l'integrità del patrimonio sociale.

Il rapporto sinallagmaticodeve ovviamente essere integrale, effettivo e non fittizio, perché diversamente,la bancarotta per distrazione si configura pienamente nelle ipotesi sia diapparente cessione del bene, occultato a proprio vantaggio dall'imprenditore, siadi apparente acquisizione del corrispettivo, rimasto nella propria o nell'altruidisponibilità e mai entrato nella cassa della società fallita, sia, infine, diacquisizione di un corrispettivo parziale (Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Rv.205921 – 01; v. anche Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022, Rv. 283582 - 01).Tuttavia, la pronuncia della Corte territoriale non si limita a segnalare che lagaranzia patrimoniale assicurata ex art. 2740 cod. civ. ai creditori sociali siastata, in questo caso, diminuita attraverso le operazioni svolte secondo lacondotta contestata sub A, della cui natura distrattiva non si può discutere, nellapresente sede, per essere coperta da giudicato progressivo.4.1.3.

La Corte territoriale, invero, rispondendo in modo conforme al dictumdella sentenza rescindente (v. p. 7 e ss. dove si riporta la relazione del perito cuisi richiama la Corte territoriale; v. p. 18 e ss. dove seguono le osservazioni delgiudice del rinvio), evidenzia che la particolare gravità del danno in relazione allacondotta di cui al capo A, risiede nella consistente diminuzione della massal’accertamento peritale svolto su tale punto, anche tenendo conto di operazionisuccessive alla cessione del 2009 presa in esame.Sotto tale profilo, si evidenzia che non si sono limitati, i giudici del rinvio, adancorare la valutazione del danno al mero valore di quanto oggetto di ritenutadistrazione di cui al capo A (scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] e costituzionecontestuale di [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale sono risultati, in definitiva, transitati i beniimmobili conferiti in SAGEN).La Corte territoriale ha verificato, anche rispetto a tale condotta, in chemisura la massa attiva ha subito pregiudizio, affermando che a tale condotta, diper sé già intrinsecamente distrattiva, è corrisposto un danno patrimoniale per icreditori di entità altrettanto grave.L'operazione di scissione in questione, analizzate le voci di bilancio,precedenti e successive, aveva avuto modo di dare luogo, secondo i giudici delrinvio, non solo a una rilevante perdita del patrimonio societario della fallenda –condotta in sé distrattiva e integrante il reato ascritto al capo A. A questa, laCorte territoriale aggiunge, per effetto della riscontrata drastica eincomprensibile, svalutazione operata da [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto al valore dellapartecipazione ceduta, risultata dal bilancio di [OSCURATO:SOCIETA]., per l'anno 2012, ilconsistente decremento della massa attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Tanto, sottolineando anche la perdita della garanzia da responsabilitàsussidiaria.

Anzi, si deve riscontrare che, ai fini che interessano, il perito hapreso in esame e di ciò ha dato atto la motivazione della Corte territoriale, ancheun’operazione, immediatamente successiva alla dichiarazione di fallimento,quella dell’ulteriore scissione parziale, avvenuta mediante trasferimento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in data 28 febbraio 2013, relativa altrasferimento di alcuni beni immobili, rivedendo comunque il decremento delpatrimonio della società beneficiata e, comunque, concludendo nel senso dellaconsistente entità del danno cagionato alla massa.

Sul punto, in ogni caso, sirichiamano le osservazioni svolte infra, al §

4.2.4.4.2. Il secondo motivo è infondato.4.2.1.

La sentenza impugnata ha riportato interi brani della relazione svoltadal perito con una tecnica di redazione che non può dirsi viziata, trattandosi,peraltro, di atto conosciuto dalle parti, oggetto di esame dibattimentale delperito (v. verbale dell’udienza del 08 maggio 2025) del cui contenuto, per cometrascritto nella sentenza impugnata, peraltro, non è specificamente denunciato iltravisamento.È noto poi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che non siacensurabile, in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito che, facendoproprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione della sceltae dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi che ha disatteso, senza checostituisca vizio di motivazione l'omesso esame critico di ogni deduzionedifensiva (Sez. Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866 – 01).Non si rinviene, per quanto sin qui esposto, la dedotta omessa valutazione,demandata al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente, rispetto all'entitàdella diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta illecita, inrelazione alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non sifosse verificato il comportamento distrattivo.Utile a tal fine appare, invero, l’indicata riduzione della garanzia verso icreditori, a seguito della diminuzione del valore della partecipazione nellaSAGEN, pari alla calcolata differenza tra euro 4.190.000,001 ed € 1.116.645,come da bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. al 31 dicembre 2012.Secondo la Corte territoriale, per effetto della svalutazione e conseguenteperdita di esercizio si è ridotto anche il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. cheammontava ad euro 947.745,00, a fronte del valore iniziale pari a euro4.190.000,00.

Quindi, secondo le conclusioni del perito, tale operazione discissione aveva arrecato pregiudizio ai creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perchél'evoluzione patrimoniale, negli anni successivi delle società, aveva compromessola possibilità di escussione del patrimonio scisso presso la beneficiarialimitandone il valore.Del resto, all’osservazione difensiva, relativa alla risalenza dell’operazionecontestata sub A, rispetto al successivo fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deveobiettarsi che i rapporti tra le due società non si sono limitati all’operazione dicessione in esame e alla luce di tale complesso susseguirsi di relazionequest’ultima va letta.Secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado (v. p. 16 e ss.: nelsenso che le sentenze di merito le cui motivazioni si integrano per confluire in ununico percorso giustificativo, trattandosi di cd. doppia affermazione diresponsabilità: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n.30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, ReCarlo, Rv. 215722), vi sono altre operazioni di HB e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., più prossimealla data di fallimento di quest’ultima (agosto 2013, la prima, 31 marzo 2011, laseconda), significative per esaminare nel suo complesso quella oggetto dicontestazione sub A. Si fa riferimento alla dismissione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,della partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] e all’operazione con la quale la Demoters.pa. ha finanziato la HB, per 500.000,00 euro, tramite altra società (3T s.r.l.)con rinuncia, in un periodo di difficoltà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a liquidità in favoredi una società, la [OSCURATO:SOCIETA]., risultata inattiva e, comunque, costituita, indefinitiva, per rispondere all’individuata finalità distrattiva.Di qui l’ineccepibile ragionamento della Corte territoriale nella parte in cuiHB s.p.a. al 31 dicembre 2012, anche se successivo di circa tre anni dallascissione.Infatti, i provvedimenti di merito danno conto di rapporti tra i due enti chenon si sono limitati all’operazione di posta in essere nel 2009, contesta sub A,ma che anzi sono proseguiti sino alla data del fallimento e anche dopo questo,per quanto accertato dal perito nominato dal giudice del rinvio.Del tutto ipotetico è, poi, il ragionamento svolto dal ricorrente nella parte incui afferma che non si può escludere che la svalutazione consistente da parte diHB s.p.a. si sarebbe verificata ugualmente, anche se i beni immobili fosserorimasti in capo alla società scissa, cioè alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4.2.3.

Quanto, infine, al dedotto omesso esame, sia da parte del perito, siadalla Corte territoriale, della consulenza tecnica di parte redatta nel corso delgiudizio di primo grado, richiamata nella memoria difensiva depositataall'udienza del 10 luglio 2025, riportata per stralcio nel ricorso, si deve rilevareche la censura è generica perché non illustra la decisività del dato, devoluto conl’indicata memoria, che sarebbe stato travisato per omissione.Sul punto, in via generale, va, comunque, rilevato che questa Corte haaffermato che l'omesso esame di memorie difensive non determina nullità delprovvedimento censurato, ma può incidere sulla completezza della motivazionedel medesimo (tra le altre, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578).In tema di riesame, poi, è stato sostenuto che l'omesso esame diuna memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità, salvo cheintroduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, nonsussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, suiquali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dalcomplessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con laricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 – 01; conf. nel senso che l'omessavalutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame nondetermina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica dellamotivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cuiambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciataomissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianzeidonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito,Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro, Rv. 288603 – 01).Orbene, dalla lettura della memoria del 10 luglio 2025, consentita a questoCollegio in ragione del dedotto travisamento per omissione, si ricava che ilrichiamo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], quanto meno nella prima parte della memoria, erariferito alle conclusioni del consulente tecnico di parte, Prof.

Vermiglio, giàdepositate nel giudizio di primo grado (quindi, non a quelle rese a seguito dellaperizia svolta in sede di rinnovazione istruttoria) tese a valorizzare la questionedella responsabilità sussidiaria della beneficiaria e dell’incidenza di questasull’entità del danno arrecato alla massa, tema, in ogni caso, specificamenteaffrontato nel provvedimento censurato (v. p. 6 e ss. della memoria a firma deidifensori Avv.ti A. Gullino e

I. Barone del 10 luglio 2025).Peraltro, si nota che si tratta di argomenti tesi a confutare la naturadistrattiva della scissione, argomento ormai non più suscettibile di riesame nellapresente sede, tenuto conto dell’intervenuta irrevocabilità dell’accertamento sulpunto, già a fronte della pronunciata sentenza rescindente.La seconda parte della memoria, tesa a confutare la sussistenza dellacircostanza aggravante della quale si discute, richiama la sentenza della Corte diappello di Messina n. 1258 del 2022 che ha reso definitiva la confisca della HBs.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e, comunque, introduce il medesimo temadifensivo, affrontato dalla Corte territoriale sia pure sinteticamente ma con unesito non erroneo in diritto, del rapporto tra revocatoria fallimentare e inefficaciadella stessa per – eventuale - inerzia del curatore.Infine, si richiamano argomenti circa la condotta sub capo C che, invero,non appare ascritta al ricorrente (v. p. 12 e ss.).4.2.4.

Si rileva, da ultimo, che non possono condividersi le osservazionisvolte dal ricorrente in ordine alle considerazioni contenute nella memoriadifensiva, nella parte in cui si era dedotto che non era stato verificato se ilpresunto danno, di rilevante entità, fosse derivato dall'operazione realizzata edescritta al capo A o dal procedimento penale risultato pendente o, ancora,dall’inattività della curatela fallimentare, una volta emessa la pronuncia diaccoglimento della revocatoria.Si condividono i principi generali riportati nel ricorso e dettagliatamenteriferiti in tema di rapporto tra l’azione revocatoria fallimentare e il sequestropreventivo finalizzato alla confisca, nonché circa la legittimazione del curatorefallimentare a chiedere e ottenere la revoca del sequestro preventivo finalizzatoalla confisca e a impugnare provvedimenti in materia cautelare reale.Tuttavia, si deve riscontrare che il motivo, per questa parte, appareperplesso quanto all’inerzia del curatore che è soltanto paventata ma nonassistita da indicazioni specifiche e, in ogni caso, non assistito da autosufficienza.Invero, si chiede, in calce al ricorso in esame in questa sede, alla Corte diappello, ex art. 165-bis cod. proc. pen., di allegare, tra l’altro, la memoriadifensiva depositata il 10 luglio 2025, con la documentazione unitamente aquesta prodotta, con riferimento all’accoglimento della revocatoria fallimentare,la consulenza tecnica di parte svolta, sia nel procedimento di primo grado(udienza 20 novembre 2019) sia in grado di appello (del 5 maggio 2025), manon si rinviene né l’illustrazione, né la specifica allegazione del titolo cautelare ele vicende successive che lo hanno riguardato (sequestro intervenuto in sedepenale relativamente alla [OSCURATO:SOCIETA].), né l’indicazione specifica della data didefinitività della sentenza che ha accolto l’azione revocatoria promossa dallacuratela del [OSCURATO:PERSONA] e le successive vicende, intervenute in sedefallimentare, ivi comprese le iniziative intraprese dagli organi fallimentari.Inoltre, omette di considerare il ricorrente che la Corte territoriale affermache è intervenuta la confisca definitiva (v. p. 18 della sentenza impugnata).Dunque, l’inefficacia della scissione, nei confronti della massa, per effettodell’accoglimento dell’azione revocatoria (secondo la stessa produzione allegataal ricorso, risalente al 2020, quanto alla decisione assunta in primo grado, peressere la sentenza di accoglimento della revocatoria nella causa tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del 20.12.2019 – 17.1.2020), potrebbe essere statapregiudicata – indipendentemente dalla condotta della curatela - dall’intervenutaconfisca disposta in data 27 aprile 2021 e divenuta definitiva nel 2022, con laprima sentenza della Corte di appello.In ogni caso, neppure pare al Collegio possa darsi rilievo ad eventualicondotte degli organi fallimentari, successive all’operazione di scissione in esamee, soprattutto, successive alla dichiarazione di fallimento che, secondo la [OSCURATO:PERSONA],avrebbero, di fatto, impedito il recupero per asserita inerzia della curatela.Si tratta di circostanza che, invero, inciderebbe sulla qualificazione dellacondotta come distrattiva, questione preclusa per effetto del giudicatoprogressivo.

Peraltro, è noto che la nozione di distrazione è definita richiamandoora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (conconseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso lanatura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità direcupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore dellacuratela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., Sez.5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensivitàinsita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori(Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e,dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per ilsoddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).In definitiva, si deve concludere nel senso che il giudice del rinvio haillustrato le ragioni e gli elementi probatori con riferimento ad entrambe lecondotte distrattive sub A e C e anche la perizia ha affrontato il tema conriferimento ad entrambe le condotte, senza limitare l’esame alla quantificazionedell’entità delle distrazioni, invece, determinando la diminuzione che dettedistrazioni hanno cagionato alla massa da collegarsi ai comportamenti distrattividegli imputati, reputando, con ragionamento ineccepibile, l’elevata gravità deldanno.5.

Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la sentenza del 10/07/2025 della Corte d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsiudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore V. Manuali, cheha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;uditi i difensori, Avv. I. Barone, A. Castaldo e G. Bellomo che hanno concluso pergli imputati chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, decidendo insede di rinvio disposto da questa Corte, sezione Quinta penale, in data 10ottobre 2023, con sentenza n. 46153 – 23, sull’appello proposto avverso lacondanna, resa in data 27 aprile 2021, dal Tribunale di Messina, nei confronti,tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la prima sentenza diappello del 23 settembre 2022.1.1. La sentenza di primo grado aveva condannato i ricorrenti e altricoimputati (non ricorrenti), alle pene di giustizia, in relazione ai reati lororispettivamente ascritti ai capi A, C, D, E, F, G, assolvendoli dalle imputazioni dicui ai capi B e H perché il fatto non sussiste, irrogando a [OSCURATO:PERSONA] la pena dianni sei di reclusione (relativamente ai capi A, C, D, E, F, G) e a [OSCURATO:PERSONA] quella di anni tre mesi quattro di reclusione (relativamente al capo A).1.2. La prima sentenza di appello, resa in data 23 settembre 2022, avevariformato parzialmente la condanna pronunciata nei confronti degli imputati,assolvendoli dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi D, E, F, G, perché ilfatto non sussiste con rideterminazione delle pene irrogate per i residui capi, inquelle di anni cinque e mesi quattro di reclusione per [OSCURATO:PERSONA] (per il quale,quindi, residuava la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta relativa allacondotta descritta ai punti A e C) e conferma della pronuncia di primo grado perClaudio [OSCURATO:PERSONA] (per il reato medesimo, relativo alla condotta sub A).1.3. La sentenza rescindente ha annullato quest’ultima pronuncialimitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 219, primo comma, leggefall., rinviando, per nuovo giudizio su tale punto, ad altra sezione della Corte diappello.La pronuncia ha ritenuto i ricorsi fondati limitatamente alle deduzionirelative all’indicata circostanza riscontrando che a fronte di una sentenza diprimo grado che aveva considerato - al fine di definire l'entità del danno prodottoai ceti creditori - l'entità delle distrazioni correlate alla pluralità di reati per cuiera stata pronunciata condanna in quella sede, e che avevano prodotto lospossessamento del cospicuo patrimonio immobiliare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., laCorte di appello, pur sollecitata da specifico motivo di gravame, - e nonostantel'assoluzione pronunciata per quattro fatti distrattivi (capi D, E, F, G) - si èlimitata a confermare la statuizione sul punto, omettendo di riconsiderare il temadella riconoscibilità della circostanza in questione, alla luce di tali determinazioni,che limitavano la affermazione di responsabilità a due soli reati.La sentenza di parziale annullamento ha notato che, in tal modo, lamotivazione risulta apparente, e si impone l'annullamento sul punto dellasentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito che, nel rinnovato giudizio,dovrà colmare la indicata lacuna motivazionale, tenendo presente che lacircostanza aggravante del "danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art.219, comma 1, legge fall. si configura solo se ad un fatto di bancarotta dirilevante gravità, quanto al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale,corrisponda un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamenteconsiderato, sia di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv.271274). La valutazione del danno, infatti, va effettuata con riferimento nonall'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, dovendo aversiriguardo alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dallacondotta illecita e non a quella prodotta dal fallimento (Sez. 5, n. 52057 del26/11/2019, Rv. 277658 ); cosicché, il giudizio relativo alla particolare gravitàdel fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditoreammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculativedell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione (nonpercentuale, ma globale) che il comportamento del fallito ha provocato nellamassa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fosseroverificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000 Rv. 217403).La pronuncia, nel resto, ha dichiarato i ricorsi infondati e ha esposto che ilparziale annullamento era statuizione produttiva di effetti anche nei confronti deicoimputati non ricorrenti sul punto, in virtù del principio di cui all'art. 587 cod.proc. pen.1.4. La Corte territoriale, dunque, con la sentenza impugnata da ultimo,resa all’esito del giudizio di rinvio, ha confermato la prima sentenza di appelloconfermando anche la riconosciuta circostanza aggravante di cui all’art. 219,primo comma, legge fall., mantenendo fermo anche il trattamento sanzionatorioper entrambi i ricorrenti.2. Avverso il provvedimento descritto propongono tempestivi ricorsi percassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori.2.1. [OSCURATO:PERSONA], attraverso gli Avv. A. Castaldo e G. Bellomo, devolvequattro motivi, di seguito riassunti nei limiti necessari per la motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 627, comma 3, 628comma 2 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione circa il nesso causale trala distrazione e il danno cagionato alla massa dei creditori con riferimento alreato di cui al capo C.La sentenza rescindente ha riscontrato, come vizio argomentativo dellaprima sentenza di appello, l'omessa valutazione del danno patrimonialeeffettivamente cagionato ai creditori, nonostante uno specifico motivo digravame sul punto, così fissando un principio di diritto vincolante per il giudicedel rinvio.La sentenza della Corte di legittimità aveva rilevato che la circostanzaaggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità si configura solo se a unfatto di bancarotta di rilevante gravità quanto al valore dei beni sottrattiall'esecuzione concorsuale, corrisponda un danno patrimoniale per i creditori chesia complessivamente di entità altrettanto grave.A parere del ricorrente, quindi, la valutazione va compiuta non conriferimento all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma rispettoall'effettiva diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta illecita.Vi è, quindi, un rapporto di corrispondenza causale tra la bancarotta dirilevante gravità e il danno patrimoniale arrecato, rapporto che richiede unaccertamento specifico, autonomo e motivato del danno effettivamente soffertodai creditori. Inoltre, deduce il ricorrente che è esclusa espressamente dallasentenza rescindente la possibilità di ancorare siffatta valutazione a criteri diversida quello causale perché il danno non può essere apprezzato, né attraversol'entità del passivo, né attraverso l'entità del bene o del valore distratto, néUnico parametro resta quello dell’effettiva diminuzione della garanziapatrimoniale dei creditori.Si deduce che l’accertamento non è stato svolto dal giudice del rinvio perchéla pronuncia impugnata, dopo aver riprodotto il principio di diritto espresso dallaSuprema Corte, non ha espletato alcun accertamento, ma si è limitata adaffermare che lo stesso danno consiste nella somma di euro 3.481.029,93 laquale costituisce danno rilevante, sia sotto il profilo della riduzione della garanziapatrimoniale sia quanto alla particolare gravità del fatto. Sicché, a parere delricorrente, la sentenza impugnata si sarebbe limita ad una equivalenza tral’entità economica dell'importo e la rilevanza del danno senza indagini necessariesecondo i principi indicati dalla sentenza rescindente.La Corte di appello si è limitata a descrivere l'importo della condottadistrattiva, qualificato come danno rilevante, senza spiegare perché e in chemisura questo importo ha inciso sulla garanzia dei creditori, omettendol’indispensabile valutazione causale rimessa dalla sentenza rescindente, conconseguente violazione dell'art 627, comma 3, cod. proc. pen. perché non haesaminato la questione di diritto decisa, pur enunciandola ma solo formalmente.La sentenza rescindente, infatti, aveva escluso che il danno potesse essereidentificato in base al mero dato numerico del suo ammontare.2.1.2. Con il secondo motivo si contesta violazione del principio di dirittoquanto alle voci passive incidenti sulla massa attiva disponibile per il riparto, conviolazione degli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod. proc. pen.La Corte di appello ha fatto proprie le conclusioni della perizia Taormina, cosìviolando il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente nella parte in cuiha imposto di accertare il danno in termini di effettiva riduzione della massaOsserva il ricorrente che la quantificazione del danno non può fondarsi su unvalore meramente contabile, estrapolato dagli atti di trasferimento, ma deverispecchiare il valore reale con cui i beni avrebbero potuto concorrere alla massafallimentare, una volta considerate le relative passività.Il principio è confermato dalla sentenza rescindente nella parte in cui esponeche la valutazione del danno va effettuata con riferimento, non all'entità delpassivo o alla differenza tra attivo e passivo, ma alla diminuzione patrimonialecagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita.Il perito nominato, diversamente, come dedotto dal consulente tecnico diparte, si sarebbe limitato ad assumere i valori contabili delle attività trasferitecome risultavano dagli atti di trasferimento, senza considerare se quelle stesseriparto concorsuale e per quale valore vi concorrevano.Sicché mancherebbe l’effettivo esame del nesso tra attivo ceduto e passivitàcorrelate in contrasto con il principio di diritto che impone di misurare ladiminuzione della massa attiva effettivamente destinabile ai creditori.Ciò, anche alla luce della parziale rettifica, operata dal perito conintegrazione del 7 giugno 2025, che denota proprio che il metodocomplessivamente utilizzato non è stato idoneo a cogliere la reale incidenza delleoperazioni sul patrimonio fallimentare, in quanto non risulta verificato in manieraanalitica se tutte le passività direttamente collegate ai contratti ceduti fosserostate effettivamente considerate. La sentenza impugnata finisce per recepire, inmaniera acritica, le risultanze della perizia senza confrontarsi con la criticadifensiva diretta ad accertare se l'operazione di cessione, una volta consideratetutte le passività ad essa inerenti, avesse realmente determinato unadiminuzione della massa attiva disponibile per il riparto.La Corte di appello si è limitata a prendere atto della griglia tabellareproposta dal perito ma non ha verificato l'effettiva misura del danno qualediminuzione della massa attiva, dopo aver tenuto conto di tutte le passività chegravavano sui contratti trasferiti.In altre parole, invece, di accertare la riduzione effettiva della garanziapatrimoniale al netto delle passività, la Corte territoriale ha recepito un dato checontinua a risentire di una logica contabile astratta, legata ad una meraoperazione non all'evento di diminuzione effettiva della massa.Ciò, anche alla luce della rettifica soltanto parziale svolta dal peritonominato perché la verifica si è svolta solo in relazione ad alcune voci di calcolo,così tradendo la fallacia del metodo di indagine utilizzato, perché si è procedutosenza verificare la corretta inclusione di tutte le voci passive rilevanti e senzamisurare il danno, con inosservanza del principio di diritto sancito dalla sentenzarescindente.2.1.3. Con il terzo motivo si denuncia inosservanza degli artt. 627, comma3, 628, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'omessa motivazione riguardo aldanno patrimoniale di rilevante gravità in ordine al capo A.La Corte di appello, al netto delle censure già rilevate, incorre in un ulteriorevizio.Le valutazioni svolte dalla Corte territoriale fanno riferimento alle condottedistrattive relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. e ai trasferimenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]Tuttavia, l'imputato è stato condannato anche per il capo A, relativo allascissione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e alla traslazione di immobilizzazioni finanziarie infavore di [OSCURATO:SOCIETA]., costituita dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., individuato come reato piùgrave, unico capo di imputazione sul quale è stato applicato l'aumento per lacircostanza aggravante in questione.La prima sentenza di appello era partita dalla pena base di quattro anni direclusione, per il delitto descritto sub A, ritenuto più grave, aumentata di mesiotto di reclusione per la circostanza aggravante ad effetto speciale, ulteriormenteaumentata di mesi otto di reclusione per la circostanza aggravante dei più fatti dibancarotta.Sicché soltanto per il reato di cui al capo A vi è stato aumento per lacircostanza aggravante del danno di rilevante gravità mentre per il capo C èstata ritenuta soltanto la cd. continuazione fallimentare di cui all'art. 219,comma secondo, n. 1 legge fall.La sentenza rescindente non ha imposto altre operazioni al giudice del rinviose non quella di procedere alla verifica delle condizioni di applicabilità dellacircostanza aggravante di cui all'art. 219, comma primo, legge fall. in relazioneagli unici reati rimasti in contestazione (capi A e C) mentre la sentenzaimpugnata si dedica soltanto a considerare il danno, in relazione alla condottasub C, ma per il capo A motiva in un rigo, a pagina 23. Anzi, l'interarinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dalla Corte d'appello si ètradotta nel calcolare il quantum e la rilevanza del danno patrimoniale relativosoltanto al capo C.Peraltro, si richiama la più recente giurisprudenza di legittimità secondo laquale, in tema di rilevante gravità del danno patrimoniale, non si deve tenereconto del danno patrimoniale complessivamente causato da plurime violazioni,ma a quello che è cagionato da ciascuna di esse al di là della unificazione quoadpoenam (tra le altre, si cita Sez. 5, Rv. 286461, in tema della circostanzaaggravante di cui all’art. 61 n. 7 cod. pen.).2.1.4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 627, comma 3,628, comma 2, cod. proc. pen. con riferimento all'omessa motivazioneriguardante il nesso causale tra la distrazione contestata al capo A e l’effettivariduzione della garanzia patrimoniale per la massa.La Corte di appello omette ogni motivazione sul capo A, unico sul quale, aparere del ricorrente, grava la circostanza aggravante per la quale è intervenutol'annullamento con rinvio.Il perito nominato dalla Corte di appello ha affermato in modo espresso chel'operazione di scissione contestata al detto capo A non determina alcunadiminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori in forza dell'art. 2506-quater cod. civ.Le due società (la beneficiaria e la scissa) rispondono solidalmente nei limitidei rispettivi patrimoni dei debiti anteriori non soddisfatti. Sicché, la garanziapatrimoniale complessiva non solo non è stata compromessa ma, anzi, rafforzatadal punto di vista dell'aggressione esecutiva perché ai creditori è stato resodisponibile un ulteriore patrimonio, destinato a concorrere all'inadempimento.Di qui la necessità di verificare se effettivamente la condotta contestata subA avesse innescato un effetto pregiudizievole per la massa, provocando undanno ai creditori derivante, direttamente, dalla condotta illecita e non desuntosoltanto dal valore dei beni oggetto della operazione societaria.La motivazione della sentenza impugnata, invece, si limita a descrivere undanno presunto, non parametrato alle risultanze tecniche presenti in atti, senzaaccertare il nesso causale, l'effettività del danno provocato autonomamente daquel fatto distrattivo, né sono stati applicati i criteri tecnici e normativiindispensabili per accertare la riduzione della garanzia patrimoniale, ex art.2506–quater cod. civ.2.2. [OSCURATO:PERSONA], attraverso l’Avv. I. Barone, denuncia due vizi.2.2.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all’art. 219,comma primo, legge fall., con vizio di motivazione, inosservanza dei principifissati dalla sentenza rescindente.La sentenza impugnata non ha tenuto conto dei principi di diritto affermatidalla sentenza rescindente.In particolare, questa aveva individuato la necessità di riconoscere lasussistenza della circostanza aggravante alla luce del valore dei beni sottrattiall'esecuzione concorsuale ma, nella misura in cui a questi corrispondesse undanno patrimoniale per i creditori che complessivamente considerato fosse dientità altrettanto grave.Secondo il ricorrente, la sentenza rescindente aveva demandato al giudicedel rinvio la valutazione della sussistenza della circostanza aggravante tenutoconto dell'impossibilità di ancorare la valutazione del danno al mero valore diquanto oggetto di ritenuta distrazione e di comprendere se una distrazione dirilevante entità corrispondesse o meno a un danno patrimoniale per i creditori daritenersi altrettanto grave.Tale verifica è stata svolta dal giudice del rinvio in maniera insufficiente,limitandosi alla mera trascrizione di quanto emerso nel corso dell'istruttoriadibattimentale rinnovata in grado di appello, omettendo di confrontarsi con leemergenze e con le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte, oltre checon le argomentazioni difensive, di cui ha la memoria depositata ex art. 121 delcodice di rito.2.2.1.1. In primo luogo, si rileva che la Corte territoriale è incorsa in unerrore di fatto in ordine alla sussistenza della circostanza aggravanteaccomunando la posizione del ricorrente a quella di [OSCURATO:PERSONA]. Invece, ilricorrente non risponde di entrambi i capi di imputazione ma soltanto del capo A,mentre il reato di cui al capo C è ascritto solo al coimputato.2.2.1.2. Il secondo luogo, la Corte distrettuale ha ritenuto che il danno vadavalutato con riferimento alla diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dallacondotta illecita e non quella prodotta dal fallimento, in quanto equivalente alladiminuzione della garanzia patrimoniale generica ai sensi dell'art. 2740 cod. civ.,così interpretando il contenuto della sentenza rescindente.Il ricorrente osserva che la violazione dell'art. 2740 cit. è ciò che sorregge lapossibilità stessa di configurare il disposto di cui all'art. 216 legge fall. Sicché lastessa norma civilistica non può essere contestualmente individuata comeelemento costitutivo sia del delitto di bancarotta fraudolenta sia dell'aggravantedel danno di rilevante entità.2.2.1.3. Infine, la Corte territoriale evidenzia che la particolare gravità deldanno deve essere posta in relazione alla diminuzione della massa attiva,provocata dalla condotta incriminata, non in percentuale, ma globale.Sotto tale profilo si evidenzia che, invece, occorre ancorare la valutazionedel danno non al mero valore di quanto oggetto di ritenuta distrazione di cui alcapo A (scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] e costituzione di HB), ma verificare se,a una distrazione di possibile, rilevante, entità sia corrisposto un dannopatrimoniale per i creditori di entità altrettanto grave, considerando la condottaglobale che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva chesarebbe stata disponibile per il riparto e che, per quanto riguarda ClaudioBorella, è limitata alla condotta di cui al capo A.2.2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione e inosservanzadel principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente quantoall’individuazione della circostanza aggravante ad effetto speciale.2.2.2.1. La sentenza non può ritenersi motivata per relationem rispetto aquanto affermato dal perito in sede di illustrazione della relazione, senzaconsiderare le osservazioni svolte dal consulente tecnico di parte e nellamemoria ex art. 121 del codice di rito.Con riferimento alla condotta di cui al capo A, la sentenza impugnataafferma che l'operazione censurata riguarda la scissione del 27 agosto 2009relativa a parte del patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediante contemporaneaassegnazione e costituzione di una nuova società la [OSCURATO:SOCIETA]., per l'importo dieuro 4.190.000,00 corrispondente allo stesso capitale sociale di costituzionedella beneficiaria.Si tratta di operazione che per la Corte territoriale è consistita neltrasferimento della partecipazione societaria in [OSCURATO:SOCIETA]. e che ha determinatouna rilevante perdita nel patrimonio societario della s.p.a. poi fallita, rispetto aivalori precedenti alla scissione, perdita per un valore corrispondente allapartecipazione ceduta.Nel caso in esame, tuttavia, è mancata la valutazione demandata dalla Cortedi cassazione con riferimento all'entità della diminuzione patrimoniale cagionataai creditori dalla condotta illecita, rispetto alla massa attiva che sarebbe statadisponibile per il riparto, ove non si fosse verificato l'illecito. Non è stata, infatti,accertata, né si specifica l'incidenza di tale operazione rispetto alla massa attiva.Anzi, secondo il perito l'unica valutazione compiuta era relativa al valore dellacessione non essendosi questo preoccupato di andare a verificare l'incidenza diquesto trasferimento rispetto alla massa attiva.2.2.2.2. Sotto altro profilo, si osserva che non è utile l'asserzione,contenuta nella sentenza impugnata, nella parte in cui indica la riduzione dellagaranzia verso i creditori a seguito della diminuzione del valore dellapartecipazione nella Sagen, pari alla differenza tra euro 4.190.000,001 ed €1.116.645 come da bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. al 31 dicembre 2012.Secondo la Corte territoriale, per effetto della svalutazione e conseguenteperdita di esercizio si è ridotto anche il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. cheammontava ad euro 947.745,00 a fronte del valore iniziale pari a euro4.190.000,00. Quindi, secondo le conclusioni del perito, tale operazione discissione aveva arrecato pregiudizio ai creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perchél'evoluzione patrimoniale, negli anni successivi delle società, aveva compromessola possibilità di escussione del patrimonio scisso presso la beneficiarialimitandone il valore.Secondo il ricorrente invece l'accertamento relativo all'anno 2012 non èrilevante perché riguarda il periodo in cui la [OSCURATO:PERSONA] non era ancora fallita e,anzi, si tratta di analisi che fa riferimento a una situazione successiva di tre annial momento della scissione. Ciò comporta che non si può escludere che lasvalutazione si sarebbe verificata anche se i beni fossero rimasti in capo allasocietà scissa cioè alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.2.2.3. Si evidenzia, poi, che risulterebbe omesso, sia da parte del perito,sia dalla Corte territoriale l'esame della consulenza tecnica di parte redatta nelcorso del giudizio di primo grado, richiamata nella memoria difensiva depositataall'udienza del 10 luglio 2025, a confutare quanto sostenuto dal perito dellaCorte. Si riporta stralcio della relazione redatta dal consulente tecnico di parte,per sostenere che questo aveva sostenuto l'assenza di danno per i creditori e,anzi, l'assenza di un danno di rilevante gravità.2.2.2.4. Infine, si rileva che le ulteriori osservazioni del perito, riportatenelle pagine 9 e 18 della sentenza impugnata, non sono sufficienti.Si fa riferimento al fatto che i curatori hanno evidenziato di aver eseguitol'azione revocatoria di scissione e che l'azione non era proseguita per l'adozionedi un provvedimento di sequestro conservativo penale. Tale assunto non haconsiderato quanto dedotto con la memoria difensiva perché non si è verificatose il presunto danno, ritenuto di rilevante entità, fosse derivato dall'operazionerealizzata o dal procedimento penale ovvero dall’inattività della curatelafallimentare, una volta entrata in possesso della pronuncia di accoglimento dellarevocatoria.Si richiamano i principi generali in materia di rapporto tra la revocatoriafallimentare e sequestro destinato alla confisca e si evidenzia che le Sezioni unitedi questa Corte, con sentenza n. 29951 del 24 maggio 2004, hanno riconosciutoal curatore fallimentare la legittimazione a chiedere e ottenere la revoca delsequestro preventivo finalizzato alla confisca e a impugnare i provvedimenti inmateria cautelare reale, potendo agire attraverso l'impugnazione non solo ilpubblico ministero l'imputato e il difensore ma anche i soggetti che hanno dirittoalla restituzione del bene.Si richiama Sez. U, n. 4797 del 22 giugno 2023 secondo la quale l'avviodella procedura fallimentare non osta all'adozione o alla permanenza, se giàdisposto, del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confiscarelativo a reati tributari e sancisce l'obbligatoria prevalenza della confisca sullarevocatoria solo quando si tratti di confisca di cui all'art. 240 comma secondocod. pen., evenienza che non ricorre nel caso di specie.Si tratta di sequestro finalizzato alla confisca facoltativa adottato nel lugliodel 2021, quindi a distanza di oltre un anno e cinque mesi dall'accoglimento delladomanda di revocatoria. Sicché la revocatoria non era irrilevante perché avrebbepotuto prevalere sul sequestro finalizzato alla confisca facoltativa, onde evitare dicagionare danni per i creditori, potendo peraltro la curatela attivarsi per ottenerela revoca della misura cautelare adottata.Da ultimo, si rileva che l'accertamento espletato dal tecnico di cui rendeconto la sentenza impugnata non è esaustivo rispetto al mandato conferito dallasentenza rescindente, tenuto conto che il tecnico di ufficio si è limitato adancorare la diminuzione patrimoniale subita a quanto oggetto di trasferimento,finendo per far coincidere la circostanza aggravante con lo stesso fatto dibancarotta per distrazione, oggetto di contestazione, ragionamento recepito dallasentenza impugnata.Si richiama giurisprudenza di legittimità che reputa l'entità del dannoprovocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale per distrazionecommisurato al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzioneconcorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascuno devi partecipi alpiano di riparto dell'attivo, indipendentemente dall'importo globale del passivo.Non rilevano, infine, i fatti successivi rispetto al momento in cui l'operazionedistrattiva è stata commessa.3. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire tempestiva richiesta di trattazione in pubblicaudienza partecipata.Le parti, all’odierna udienza, all’esito della discussione orale, hanno conclusonel senso precisato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.I ricorsi sono infondati.2. Questioni comuni a entrambi i ricorrenti.2.1. Preliminarmente, si deve rilevare che la circostanza aggravante di cuiall’art. 219, primo comma, legge fall. non appare contestata soltanto conriferimento alla condotta sub A dell’imputazione. L’espressa contestazione dellacircostanza aggravante in parola si rinviene, in calce alla descrizione dei fatti dicui alle molteplici condotte per le quali si è proceduto, tra gli altri, nei confrontidegli odierni ricorrenti (v. anche sentenza di primo grado, nella quale lacontestazione della circostanza in questione viene riportata in calce a tutte lecondotte, in fine al capo G, prima di descrivere l’imputazione del reatoassociativo: cfr. p. 6 e 7).Sicché, la circostanza non attiene soltanto alla condotta descritta al capo Adell’imputazione – unica per la quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna - maad entrambe le condotte di bancarotta patrimoniale distrattiva contestate, siasub A, sia sub C della rubrica.Del resto, l’entità della diminuzione globale che il comportamento del fallitoha determinato alla massa attiva che senza le condotte illecite sarebbe statadisponibile per il riparto, dipende sia dalla condotta distrattiva di cui al capo A,sia da quella di cui al capo C. Tale visione complessiva deriva dallo stessoprincipio di diritto affermato dalla sentenza rescindente secondo il quale ilgiudizio relativo alla particolare gravità del fatto non va riferito al singolorapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singoleoperazioni commerciali o speculative dell'imprenditore in stato di decozione, mava posto in relazione alla diminuzione – definita globale - che il comportamentodel fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per ilriparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000Rv. 217403). E nella specie gli illeciti di cui si è riconosciuta, in via definitiva, lanatura distrattiva sono sia la condotta sub A che quella sub C, entrambi relativialla medesima società poi dichiarata fallita; ovviamente dovendosi circoscriverel’esame per il solo [OSCURATO:PERSONA] alla condotta sub A, unica per la quale hariportato condanna.[OSCURATO:PERSONA] si deve rilevare che la condotta di cui al punto A dellacontestazione è quella ritenuta più grave in sede di merito e, individuata la penabase, è su quella che il giudice del rinvio ha operato l’aumento per la circostanzaaggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, comma primo, legge fall. e perla cd. continuazione fallimentare.Invero, si tratta di più condotte (descritte ai punti A e C dell’imputazione)relative alla stessa società oggetto di sentenza dichiarativa di fallimento dellaDemoter s.p.a. del 1° febbraio 2013.Dunque, non si tratta di plurime, distinte violazioni, come il caso che hainteressato la pronuncia della Sez. 5, in tema di aggravante di cui all’art. 61 n. 7cod. pen. relativa a reato continuato richiamata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nelprimo motivo di ricorso (ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante dicui all'art. 61, n. 7), cod. pen. al reato continuato, la rilevante gravità deveessere valutata non con riguardo al danno patrimoniale complessivamentecausato dalle plurime violazioni, ma con riguardo a quello cagionato da ciascunadi esse, in quanto, al di là della unificazione "quoad poenam" prevista dall'art. 81cod. pen., i diversi reati conservano la loro autonomia in relazione a qualsiasialtro istituto giuridico).È vero che, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche dibancarotta nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propriaautonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, i quali vengonounificati ai soli fini sanzionatori nel cumulo giuridico previsto dall'art. 219,comma secondo, n. 1, legge fall. (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Rv.249665). Ma, nel caso al vaglio, entrambe le condotte residuate all’esito delprimo giudizio di appello, rientrano nell’unica contestazione di bancarottapatrimoniale per distrazione e, quindi, si porrebbe, al limite, un problema diconfigurabilità della circostanza aggravante dei più fatti, sulla quale, però, si èformato il giudicato interno perché la sentenza rescindente ha annullato la primasentenza di appello limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 219,comma primo, legge fall.Invero, la giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 5, n. 4710 del14/10/2019, dep. 2020, Falcioni, Rv. 278156 – 01) ha escluso la configurabilitàdella continuazione nel caso di molteplici fatti di distrazione in quanto le singolecondotte di cui all'art. 216 legge fall. possono essere realizzate con uno o piùad una pluralità di reati, trattandosi di reato a condotta eventualmente plurimaper la cui realizzazione è sufficiente il compimento di uno solo dei fatticontemplati dalla legge, mentre la pluralità di essi non fa venire meno il suocarattere unitario. In termini analoghi, d'altra parte, si era posta lagiurisprudenza, in precedenza, con riferimento alla bancarotta fraudolentadocumentale. Si è, inoltre, rilevato che il carattere unitario del reato non vienemeno solo a condizione che le condotte, previste dall'art. 216 legge fall., sianotra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, temporalmentecontigue e non abbiano ad oggetto beni specifici differenti (Sez. 5, n. 13382 del03/11/2020, dep. 2021, Verdini, Rv. 281031 - 01, che ha qualificato comeunitaria la condotta di reato consistita in plurimi atti di distrazione di liquidità diun istituto di credito, mediante finanziamenti o affidamenti con scoperto,realizzati in continuità nel periodo antecedente la dichiarazione di insolvenza;conf. Sez. 5, n. 17799 del 01/04/2022, Rizzo, Rv. 283253 – 02; nello stessosenso, Sez. 1, n. 18148 del 02/04/2014, Puleo, Rv. 262479 - 01, in tema dibancarotta documentale che ha posto in rilievo che non integra l'aggravanteprevista dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare, la commissionedi una pluralità di condotte, distinte sotto il profilo naturalistico e materiale, matutte aventi ad oggetto le scritture contabili obbligatorie e la loro funzione diveridica rappresentazione della realtà finanziaria, economica ed operativadell'impresa, poiché tali comportamenti danno luogo ad un'unica e complessaazione penalmente rilevante).In ogni caso, si osserva che, dalla lettura dei capi di imputazione, non èstata esclusa, né dal primo giudice né dalla sentenza di appello resa in sede dirinvio, la contestazione della circostanza aggravante di cui al comma primodell’art. 219 legge fall., quanto al capo A.Né può considerarsi, come dedotto, del tutto omessa la motivazione sullacircostanza aggravante anche per la condotta sub A. Questa, anzi, si puòchiaramente evincere dal contenuto della sentenza impugnata (v. p. 18 e ss. equanto si dirà di seguito) e, del resto, lo dimostra il contenuto complessivo dellededuzioni svolte nell’articolato ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che - pur rispondendosoltanto del reato per la condotta contestata sub A - sono calibrate sulla dedottainsussistenza dell’indicata circostanza aggravante, facendo riferimento lacontestazione a suo carico soltanto alla condotta distrattiva connessaall’operazione di scissione del 27 agosto 2009.Del resto, la sentenza rescindente ha annullato con rinvio la prima sentenzadi appello per entrambi gli odierni ricorrenti solo in punto di motivazionerelativamente alla circostanza aggravante ad effetto speciale citata. Sicché, ovequesta non fosse da reputarsi contestata anche relativamente alla condotta subA, non si sarebbe instaurato il giudizio di rinvio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ilquale, sin dal primo grado, ha riportato condanna solo per la condotta distrattivadescritta al punto A della rubrica.2.2. Altro dato da premettere, per entrambe le posizioni dei ricorrenti, è chele condotte sub A e C, per giudicato interno, devono essere reputate distrattive,alla stregua di una cd. doppia conforme affermazione di responsabilità.Sicché, tutte le censure devolute con i ricorsi all’esame di questa Corte, chelambiscono il tema della mancanza di effettiva sottrazione, della natura nonfraudolenta di alcune delle operazioni in parola, non sono ammissibili nellapresente sede, perché l’oggetto del giudizio di rinvio è circoscritto allacircostanza aggravante di cui all’art. 219, comma primo, legge fall. relativamenteal fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel suo complesso e, comunque, riferita adentrambe le condotte, giudicate definitivamente distrattive, descritte sub A e Cdella rubrica.Orbene, per entrambe le posizioni, il principio di diritto che fissa la sentenzarescindente e che vincolava il giudice del rinvio, nei confronti di entrambi gliodierni ricorrenti, si è espresso nel senso che la circostanza aggravante del"danno patrimoniale di rilevante gravità" di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.si configura solo se ad un fatto di bancarotta di rilevante gravità, quanto alvalore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale, corrisponda un dannopatrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, sia di entitàaltrettanto grave (Sez. 5, n. 48203 del 10/07/2017, Rv. 271274). La valutazionedel danno, infatti, va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alladifferenza tra attivo e passivo, dovendo aversi riguardo alla diminuzionepatrimoniale cagionata direttamente ai creditori dalla condotta illecita e non aquella prodotta dal fallimento (Sez. 5 -, n. 52057 del 26/11/2019, Rv. 277658 );cosicché, il giudizio relativo alla particolare gravità del fatto non va riferito alsingolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, ne' asingole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma vaposto in relazione alla diminuzione (non percentuale, ma globale) che ilcomportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe statadisponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087del 10/10/2000 Rv. 217403).2.3. Infine, questione comune da affrontare è quella, a fronte del delimitatooggetto del giudizio di rinvio, degli obblighi che, dalla sentenza rescindente, sonoderivati alla Corte territoriale ex art. 627 cod. proc. pen.Invero, la pronuncia di questa Corte ha parzialmente accolto i ricorsi degliimputati e ha annullato con rinvio la prima sentenza di appello accogliendo lededuzioni difensive limitatamente all’indicata circostanza aggravante,riscontrando che a fronte di una sentenza di primo grado che aveva considerato- al fine di definire l'entità del danno prodotto ai ceti creditori - l'entità delledistrazioni correlate alla pluralità di reati per cui era stata pronunciata condannain quella sede, e che avevano prodotto lo spossessamento del cospicuopatrimonio immobiliare alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., la Corte di appello, pur sollecitata daspecifico motivo di gravame, - e nonostante l'assoluzione pronunciata perquattro fatti distrattivi (capi D, E, F, G) - si è limitata a confermare la statuizionesul punto, omettendo di riconsiderare il tema della riconoscibilità dellacircostanza in questione, alla luce di tali determinazioni, che limitavano laaffermazione di responsabilità a due soli reati.Va precisato, quindi, che, per effetto del disposto annullamento per vizio dimotivazione, il giudice del rinvio era tenuto a riesaminare per intero laregiudicanda con pieni poteri di cognizione, senza la necessità di soffermarsi suisoli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, avevacome limite quello di evitare di incorrere, nuovamente, nel vizio rilevato,fornendo adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (tra lealtre, Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413) e, ovviamente, uniformandosi ai principidi diritto fissati in sede rescindente.Dunque, oggetto dell’esame da svolgere, nella presente sede, alla luce delleplurime e articolate deduzioni degli odierni ricorrenti, è limitato alla verifica dellacongruità e logicità della motivazione offerta dal giudice del rinvio in ordine allacircostanza aggravante della rilevante entità del danno, derivato sia dallecondotte contestate sub A, che da quelle sub C, verificando, altresì, che ilragionamento svolto, all’esito del giudizio ex art. 627 cod. proc. pen., siacongruo rispetto al dictum fissato dalla sentenza rescindente indicato al § 2.2.3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.3.1. Il primo motivo è infondato.La sentenza resa in sede di rinvio, diversamente da quanto dedotto, non hamancato di motivare circa il nesso causale tra la distrazione accertata, conriferimento alla condotta descritta sub C, e l’effettivo danno cagionato allamassa. Così, uniformandosi – il giudice del rinvio - al principio di dirittoaffermato in sede rescindente, circa la necessità di ancorare siffatta valutazioneall’effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale dei creditori connessa allacondotta distrattiva attuata.La motivazione resa sul punto, infatti, non si è limitata a valorizzare l’entitàdel danno, né si è limitata a giustificare la ritenuta circostanza aggravante,facendo riferimento alla mera equivalenza tra l’entità economica dell'importoindicato e la grave entità del danno. Invece, i giudici del rinvio hanno spiegato,con ragionamento immune da illogicità manifesta, in che misura questo importoha inciso sulla garanzia dei creditori, senza limitarsi ad affermarne l’esistenza, inbase al mero dato numerico del suo accertato ammontare.La Corte territoriale, anzi, ha affermato che l’entità della diminuzionepatrimoniale cagionata alla massa dalla condotta illecita, come acclarata all’esitodella perizia svolta in sede di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in gradodi appello, è risultata di entità consistente e ne ha analizzato l’incidenza sullamassa attiva.L’operazione descritta al punto C dell’imputazione è quella, definitivamentegiudicata come distrattiva, consistita nell’avere la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il 6 maggio2011, ceduto un ramo di azienda comprensivo di appalti in corso di esecuzionealla [OSCURATO:SOCIETA]. che, a sua volta, attraverso una scissione, costituiva la Cubos.p.a. cui conferiva proprio il ramo aziendale già ceduto ad essa dalla [OSCURATO:PERSONA].Risulta, poi, che quest’ultima aveva trattenuto le passività e aveva cedutodefinitivamente i beni, in epoca già prossima all’imminente fallimento, sui quali,dunque, i creditori non avrebbero potuto soddisfare più alcuna pretesa.Si è acclarata, inoltre, ai fini di qualificare la condotta in esame comedistrattiva, la sproporzione tra le somme corrisposte per le due operazioni, adistanza di pochissimi giorni le une dalle altre, e pur avendo ad oggetto,entrambe, lo stesso ramo di azienda, della medesima consistenza (per laDemoter, determinata in euro 50.000,00 e per la Brick in euro 5.300.000,00).La conclusione cui è giunto il giudice del rinvio (v. p. 15 e ss.), circa laconferma della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, fa riferimentoagli esiti dell’accertamento peritale ed evidenzia che, secondo la perizia svolta insede di rinvio, la diminuzione patrimoniale provocata alla massa attivadisponibile per il riparto, a fronte dell’operazione di cessione di cui al punto Cdella contestazione, era risultata corrispondente alla somma di euro15.943.094,00.La pronuncia spiega che il perito era giunto a tale conclusione, senza tenereconto del minor valore che, invece, a parere del consulente tecnico di parte,doveva essere riconosciuto per la medesima operazione, calcolando anche deglianticipi, corrisposti dagli enti appaltanti, tali da compensare – secondo la tesi delconsulente di parte - gli importi degli stati di avanzamento dei lavori, nonché leeventuali operazioni bancarie passive sulle fatture emesse.In ogni caso, il giudice del rinvio, ha dato conto anche delle conclusioni cui èpervenuto il perito (v. p. 22 e ss.), a seguito di integrazione della primarelazione peritale, su sollecitazione ed in base a rilievi del consulente tecnico diparte, in ordine alla quantificazione delle poste passive indicate, giungendo adindicare la diminuzione della massa attiva provocata dall’operazione in esame,come pari all’importo - del pari senz’altro intrinsecamente rilevante - di euro3.481.029,93,00 tenendo conto delle voci indicate dal tecnico di parte.Il giudice di merito, comunque, ha mostrato di dare congrua ragione dellascelta, soffermandosi sulla tesi del perito che ha inteso seguire, ma tenendopresente anche la prospettazione del consulente tecnico della difesa e, quindi,delle diverse risultanze processuali (Sez. U., n. 8076 del 24/05/2000, Stevanin,Rv. 216613 – 01, in tema di perizia psichiatrica), tanto da investire ilprofessionista nominato di un quesito ad integrazione, rispetto all’esame giàsvolto.La motivazione offerta, dunque, appare in linea con la giurisprudenza diquesta Corte, la quale reputa (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv.283807 – 01; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Dell’Utri, Rv. 263435 - 01) che intema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, lascelta operata dal giudice tra le diverse tesi prospettate, dal perito e daiconsulenti tecnici di parte, dando conto con motivazione approfondita delleragioni della scelta e di quelle contrarie delle parti (Sez. 4, n. 45126 del6/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907 – 01).Tanto, a maggior ragione in un caso, come quello in esame, in cui il peritoofficiato è stato investito di un’ integrazione dell’accertamento svolto, proprio afronte delle deduzioni del consulente tecnico di parte, comunque, giungendo aconclusione che ha portato la Corte territoriale a reputare, con ragionamento difatto immune da vizi di illogicità manifesta, l’individuazione dell’entità del dannoreputato di rilevante gravità, non disgiunta dalla diminuzione arrecata allamassa, quindi, in adesione al principio di diritto indicato nella sentenzarescindente.Invero, la motivazione si innesta nel conforme all’indirizzo di legittimitàsecondo il quale (v. Sez. 3, n. 17368 del 31/01/2019, Giampaolo, Rv. 275945 –01) il perito assume una posizione processuale diversa rispetto a quella delconsulente di parte, chiamato a prestare la sua opera nel solo interesse di coluiche lo ha nominato, senza assumere l'impegno di cui all'art. 226 cod. proc. pen.Con la conseguenza che il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni delperito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornireautonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneitàdelle seconde, dovendosi considerare sufficiente, al contrario, che egli dimostri diavere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare leargomentazioni del consulente.3.2. Il secondo motivo è infondato.La conclusione cui è giunto il giudice del rinvio è avversata dal ricorrente conragionamento confutativo e, in larga parte, di puro merito.Si deve rilevare, poi, che, per un verso, la deduzione svolta con tale motivoappare generica perché non illustra, specificamente, le ragioni per le quali lagriglia, predisposta dal perito (v. tab. 6 di cui alla relazione di perizia richiamatadalla sentenza impugnata a p. 12 e ss.), con riferimento alla calcolata entitàdella diminuzione provocata alla massa attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non sarebbecorretta, né in base a quale parametro, su base scientifica, se ne dovrebberiscontrare l’erroneità, alla stregua anche dell’apportata integrazione del 7giugno 2025 e, dunque, del doppio accertamento svolto dal perito.Invero, non pare al Collegio che il perito nominato, diversamente da quantodedotto, si sia limitato ad assumere i valori contabili delle attività trasferite comerisultavano dagli atti di trasferimento, senza considerare se quelle stesse attivitàpotessero o meno concorrere a formare la massa attiva, disponibile per il ripartoconcorsuale e per quale valore vi concorrevano.Il quesito formulato, infatti, non riguardava la stima delle componenti delramo d’azienda ceduto, ma la quantificazione patrimoniale del danno subito dallamassa, sulla base della documentazione disponibile in atti e già oggetto di stimadal tecnico nominato dal Giudice per le indagini preliminari. Sicché il perito insede di rinnovazione istruttoria ha comparato i valori dell’attivo, ricavati dalbilancio della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (v. p. 12 e ss. della sentenza di secondo grado), inepoca precedente alla cessione del 6 maggio 2011, con i valori ceduti e quellifinali come da tabella n. 6.Poi, a parziale integrazione dell’esame svolto, considerando le deduzioni delconsulente tecnico di parte, in relazione a determinate voci passive, il perito ègiunto a individuare, comunque, la diminuzione effettiva della massa attiva,disponibile per il riparto, calcolata nell’importo determinato in oltre 3 milioni equattrocentomila euro. Tanto, avendo segnalato, il giudice del rinvio, il ricavatodalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per effetto della operata cessione (pari alla –irrisoria – somma di euro 50.000,00, se rapportata alla sottoscrizione da partedella Brick dell’intero capitale sociale della costituenda Cubo nell’operazionesuccessiva di conferimento avente ad oggetto il medesimo ramo aziendale,svolta a distanza di pochi giorni dalla precedente cessione, per un importo pariad euro 5.300.000,00).Né, del resto, la critica svolta mira specificamente a precisare le voci passiverilevanti, diverse da quelle prese in esame in sede di integrazione dell’esameperitale, sottoposte al perito seguendo le indicazioni del consulente tecnico diparte.3.3. Il terzo e quarto motivo sono infondati, in quanto devolvono censurenon consentite in sede di legittimità o, comunque, infondate.Non si ravvisa il denunciato difetto di motivazione, da parte della Corte diappello, circa la condotta sub A. Né si può condividere, per quanto esposto nellaparte generale, la conclusione cui giunge il ricorrente circa il fatto che unicacondotta contestata come aggravata, ai sensi del comma primo dell’art. 219legge fall. debba essere considerata quella ascritta al ricorrente e descritta alcapo A.Comunque, si rileva che il lamentato vizio di motivazione non si ricava dallalettura complessiva della motivazione, la quale non limita le valutazioni svoltedal giudice del rinvio alle condotte distrattive relative alla [OSCURATO:SOCIETA]. e aitrasferimenti in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. descritte al punto C della contestazione.Invero, rispetto alla condotta sub punto A, la sentenza impugnata va lettaunitariamente, senza soffermarsi soltanto sul breve richiamo a tale contestazionecontenuto a p. 23 della sentenza impugnata.La Corte territoriale evidenzia (cfr. p. 5 e ss. e successivamente, a p. 7 ess., nonché a p. 13 e ss.) che il danno arrecato alla massa è stato consistenteperché si è operata la condotta distrattiva attraverso la scissione parziale delcapitale di [OSCURATO:PERSONA] – consistente nella partecipazione societaria in [OSCURATO:SOCIETA].– mediante contemporanea costituzione e assegnazione della stessa a una nuovasocietà, la [OSCURATO:SOCIETA]. Tanto, precisandosi che la società [OSCURATO:SOCIETA]. eraproprietaria di un complesso immobiliare, appostato al bilancio per l'importo dieuro 4.190.000,00, così conferendolo nel capitale della s.p.a., la HB, in data 27agosto 2009. Operazione di scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella HB, cuila prima aveva conferito, in definitiva, gran parte del proprio patrimonioimmobiliare, privandosene definitivamente. Tanto in quanto, come spiega anchela sentenza di primo grado (v. p. 15 e ss.), la società scissa conferendo nella HBs.p.a. la propria partecipazione totalitaria nella [OSCURATO:SOCIETA]., aveva in sostanzatrasferito i beni immobili del gruppo, perché era in quest’ultima che questirisultavano allocati.Si segnala, da parte della Corte territoriale, che l’operazione era avvenuta inun momento in cui la situazione patrimoniale della fallita era tale, seppure nonancora in dissesto, da far ragionevolmente preannunciare il fallimento,considerato che è stato evitato che l'intero asse immobiliare fosse aggredito daicreditori, rispetto ai quali risultavano, già all'epoca della scissione, problemitemporanei di liquidità a fronte di riscontrati squilibri nella struttura patrimonialee finanziaria della società.In punto quantificazione del danno arrecato alla massa, la pronunciaimpugnata rende conto degli esiti dell’accertamento peritale, avente ad oggettoanche l’esame dell’operazione di scissione contestata al punto A della rubrica (v.quesiti elencati a p. 2, della relazione peritale del 25 marzo 2025 da esaminarein questa sede, in relazione del dedotto travisamento), nella parte in cui haevidenziato che l'operazione di scissione in questione, analizzate le voci dibilancio, precedenti e successive, aveva avuto modo di dare luogo a unarilevante perdita del patrimonio societario della fallenda, perché al trasferimentodella partecipazione societaria in [OSCURATO:SOCIETA]. era seguita una drastica,incomprensibile, svalutazione. Il valore della partecipazione ceduta, infatti, pariad oltre quattro milioni di euro era stato drasticamente diminuito in euro1.116.645,00. Si è fatto, quindi, notare che la garanzia per i creditori, oltre chein [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., era risultata in definitiva ridotta anche in [OSCURATO:SOCIETA]., risultandodal bilancio di [OSCURATO:SOCIETA]., per l'anno 2012 - per effetto di svalutazione dellapartecipazione di HB in SAGEN e di una perdita di esercizio - rispetto al valoreiniziale di 4.190.000 €, quello di euro 947.743,00.Sicché i creditori della scissa, sicuramente danneggiati secondo il peritovisto il decremento della massa attiva, rispetto all’operazione descritta al puntoA, non si sarebbero potuti rivalere nemmeno sulla beneficiaria, seppure garantitiastrattamente dalla responsabilità sussidiaria di questa, risultando, in definitiva,la massa depauperata significativamente della differenza di quell’importo(differenza tra 4.190.000,00 e 900.000,00).Il perito, in ogni caso, nell’esaminare l’entità del danno arrecato giudicatodalla Corte territoriale di rilevante gravità per la massa, ha tenuto conto anchedegli effetti della successiva, ulteriore, scissione parziale, avvenuta mediantetrasferimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in data 28febbraio 2013, quindi con operazione successiva al fallimento. Si trattadell’operazione relativa al trasferimento di alcuni fabbricati, per un complessivovalore di euro 1.624.632,00, con operazioni di accollo per mutui ipotecari ecostituzione di una riserva di scissione, riscontrando un sia pure minimoincremento del patrimonio netto della società beneficiaria (pari, in ogni caso,quale definitiva diminuzione calcolata del valore di capitale netto, al 31 dicembre2013, ad euro 1.482.512,00), segnalando, comunque, la riscontrata infruttuositàdell’azione revocatoria pur svolta positivamente dalla curatela fallimentare.È appena il caso di osservare, con riferimento specifico al quarto motivo, chela Corte di appello evidenzia che, pur a fronte della responsabilità solidale tra lesocietà, scissa e beneficiaria, ex art. 2506-quater cod. civ. non è stata affattoaumentata la garanzia patrimoniale complessiva per la massa, in vista dellapossibile aggressione esecutiva anche dell’ulteriore patrimonio della beneficiaria,visto l’effetto pregiudizievole della drastica svalutazione del patrimonio di HB.Così, invero, in base alle risultanze tecniche presenti in atti, acclarando, secondola perizia svolta, l'effettività del danno provocato autonomamente da quel fattodistrattivo ed indicandone l’incidenza sulla massa.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.4.1. Il primo motivo è infondato.Si richiamano, espressamente, tutte le argomentazioni già svolte per ilconcorrente nel reato [OSCURATO:PERSONA], ai § 3.1. e 3.2. e si ribadisce che la sentenzaimpugnata non si è discostata dal principio di diritto fissato dalla pronunciarescindente.4.1.1. In primo luogo, si rileva che la Corte territoriale non ha accomunatola posizione degli imputati, perché emerge ben chiara, dalla lettura dellamotivazione della sentenza impugnata, la differenza delle posizioni di CarloBorella e [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione alla diversa contestazione dellecondotte rispettivamente ascritte agli imputati. E comunque la ritenuta rilevanteentità del danno cagionato alla massa risulta esplicitata per entrambe lecondotte distrattive descritte sub A e C.4.1.2. Il secondo luogo, si deve riscontrare che, effettivamente, comededotto dal ricorrente, il delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dallaviolazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 cod. civ., la libertà didisposizione dei beni dell'imprenditore che li destina a fini diversi da quelli propridell'azienda, sottraendoli ai creditori. L'elemento oggettivo è realizzato, quindi,tutte le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di attività, con ilconseguente depauperamento patrimoniale che si risolve in un danno per lamassa dei creditori. L'ablazione è attività astrattamente legittima e lecita se miraalla realizzazione delle finalità dell'impresa. La liceità, però, è un valore che vaaccertato in concreto. L'elemento di differenziazione tra attività lecita ed attivitàillecita va individuato nella natura gratuita o onerosa della cessione, di guisa che,nel primo caso, il distacco del bene e dell'attività, senza adeguata contropartita,si risolve in una finalità aziendale e viene conservata, con l'acquisizione dellacontroprestazione, l'integrità del patrimonio sociale. Il rapporto sinallagmaticodeve ovviamente essere integrale, effettivo e non fittizio, perché diversamente,la bancarotta per distrazione si configura pienamente nelle ipotesi sia diapparente cessione del bene, occultato a proprio vantaggio dall'imprenditore, siadi apparente acquisizione del corrispettivo, rimasto nella propria o nell'altruidisponibilità e mai entrato nella cassa della società fallita, sia, infine, diacquisizione di un corrispettivo parziale (Sez. 5, n. 9430 del 17/05/1996, Rv.205921 – 01; v. anche Sez. 5, n. 37109 del 23/06/2022, Rv. 283582 - 01).Tuttavia, la pronuncia della Corte territoriale non si limita a segnalare che lagaranzia patrimoniale assicurata ex art. 2740 cod. civ. ai creditori sociali siastata, in questo caso, diminuita attraverso le operazioni svolte secondo lacondotta contestata sub A, della cui natura distrattiva non si può discutere, nellapresente sede, per essere coperta da giudicato progressivo.4.1.3. La Corte territoriale, invero, rispondendo in modo conforme al dictumdella sentenza rescindente (v. p. 7 e ss. dove si riporta la relazione del perito cuisi richiama la Corte territoriale; v. p. 18 e ss. dove seguono le osservazioni delgiudice del rinvio), evidenzia che la particolare gravità del danno in relazione allacondotta di cui al capo A, risiede nella consistente diminuzione della massal’accertamento peritale svolto su tale punto, anche tenendo conto di operazionisuccessive alla cessione del 2009 presa in esame.Sotto tale profilo, si evidenzia che non si sono limitati, i giudici del rinvio, adancorare la valutazione del danno al mero valore di quanto oggetto di ritenutadistrazione di cui al capo A (scissione parziale della [OSCURATO:PERSONA] e costituzionecontestuale di [OSCURATO:SOCIETA]. alla quale sono risultati, in definitiva, transitati i beniimmobili conferiti in SAGEN).La Corte territoriale ha verificato, anche rispetto a tale condotta, in chemisura la massa attiva ha subito pregiudizio, affermando che a tale condotta, diper sé già intrinsecamente distrattiva, è corrisposto un danno patrimoniale per icreditori di entità altrettanto grave.L'operazione di scissione in questione, analizzate le voci di bilancio,precedenti e successive, aveva avuto modo di dare luogo, secondo i giudici delrinvio, non solo a una rilevante perdita del patrimonio societario della fallenda –condotta in sé distrattiva e integrante il reato ascritto al capo A. A questa, laCorte territoriale aggiunge, per effetto della riscontrata drastica eincomprensibile, svalutazione operata da [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto al valore dellapartecipazione ceduta, risultata dal bilancio di [OSCURATO:SOCIETA]., per l'anno 2012, ilconsistente decremento della massa attiva della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Tanto, sottolineando anche la perdita della garanzia da responsabilitàsussidiaria. Anzi, si deve riscontrare che, ai fini che interessano, il perito hapreso in esame e di ciò ha dato atto la motivazione della Corte territoriale, ancheun’operazione, immediatamente successiva alla dichiarazione di fallimento,quella dell’ulteriore scissione parziale, avvenuta mediante trasferimento dellasocietà [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., in data 28 febbraio 2013, relativa altrasferimento di alcuni beni immobili, rivedendo comunque il decremento delpatrimonio della società beneficiata e, comunque, concludendo nel senso dellaconsistente entità del danno cagionato alla massa. Sul punto, in ogni caso, sirichiamano le osservazioni svolte infra, al § 4.2.4.4.2. Il secondo motivo è infondato.4.2.1. La sentenza impugnata ha riportato interi brani della relazione svoltadal perito con una tecnica di redazione che non può dirsi viziata, trattandosi,peraltro, di atto conosciuto dalle parti, oggetto di esame dibattimentale delperito (v. verbale dell’udienza del 08 maggio 2025) del cui contenuto, per cometrascritto nella sentenza impugnata, peraltro, non è specificamente denunciato iltravisamento.È noto poi che la giurisprudenza di questa Corte ritiene che non siacensurabile, in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito che, facendoproprie le conclusioni scientifiche del perito, fornisca congrua ragione della sceltae dimostri di essersi soffermato sulla diversa tesi che ha disatteso, senza checostituisca vizio di motivazione l'omesso esame critico di ogni deduzionedifensiva (Sez. Sez. 2, n. 49742 del 10/10/2023, B., Rv. 285866 – 01).Non si rinviene, per quanto sin qui esposto, la dedotta omessa valutazione,demandata al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente, rispetto all'entitàdella diminuzione patrimoniale cagionata ai creditori dalla condotta illecita, inrelazione alla massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non sifosse verificato il comportamento distrattivo.Utile a tal fine appare, invero, l’indicata riduzione della garanzia verso icreditori, a seguito della diminuzione del valore della partecipazione nellaSAGEN, pari alla calcolata differenza tra euro 4.190.000,001 ed € 1.116.645,come da bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. al 31 dicembre 2012.Secondo la Corte territoriale, per effetto della svalutazione e conseguenteperdita di esercizio si è ridotto anche il patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. cheammontava ad euro 947.745,00, a fronte del valore iniziale pari a euro4.190.000,00. Quindi, secondo le conclusioni del perito, tale operazione discissione aveva arrecato pregiudizio ai creditori della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perchél'evoluzione patrimoniale, negli anni successivi delle società, aveva compromessola possibilità di escussione del patrimonio scisso presso la beneficiarialimitandone il valore.Del resto, all’osservazione difensiva, relativa alla risalenza dell’operazionecontestata sub A, rispetto al successivo fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., deveobiettarsi che i rapporti tra le due società non si sono limitati all’operazione dicessione in esame e alla luce di tale complesso susseguirsi di relazionequest’ultima va letta.Secondo quanto esposto nella sentenza di primo grado (v. p. 16 e ss.: nelsenso che le sentenze di merito le cui motivazioni si integrano per confluire in ununico percorso giustificativo, trattandosi di cd. doppia affermazione diresponsabilità: Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259929; Sez. 2, n.30838 del 19/03/2013, Autieri, 257056; Sez. 5, n. 3751 del 15/02/2000, ReCarlo, Rv. 215722), vi sono altre operazioni di HB e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., più prossimealla data di fallimento di quest’ultima (agosto 2013, la prima, 31 marzo 2011, laseconda), significative per esaminare nel suo complesso quella oggetto dicontestazione sub A. Si fa riferimento alla dismissione, da parte di [OSCURATO:SOCIETA].,della partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] e all’operazione con la quale la Demoters.pa. ha finanziato la HB, per 500.000,00 euro, tramite altra società (3T s.r.l.)con rinuncia, in un periodo di difficoltà della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a liquidità in favoredi una società, la [OSCURATO:SOCIETA]., risultata inattiva e, comunque, costituita, indefinitiva, per rispondere all’individuata finalità distrattiva.Di qui l’ineccepibile ragionamento della Corte territoriale nella parte in cuiHB s.p.a. al 31 dicembre 2012, anche se successivo di circa tre anni dallascissione.Infatti, i provvedimenti di merito danno conto di rapporti tra i due enti chenon si sono limitati all’operazione di posta in essere nel 2009, contesta sub A,ma che anzi sono proseguiti sino alla data del fallimento e anche dopo questo,per quanto accertato dal perito nominato dal giudice del rinvio.Del tutto ipotetico è, poi, il ragionamento svolto dal ricorrente nella parte incui afferma che non si può escludere che la svalutazione consistente da parte diHB s.p.a. si sarebbe verificata ugualmente, anche se i beni immobili fosserorimasti in capo alla società scissa, cioè alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.4.2.3. Quanto, infine, al dedotto omesso esame, sia da parte del perito, siadalla Corte territoriale, della consulenza tecnica di parte redatta nel corso delgiudizio di primo grado, richiamata nella memoria difensiva depositataall'udienza del 10 luglio 2025, riportata per stralcio nel ricorso, si deve rilevareche la censura è generica perché non illustra la decisività del dato, devoluto conl’indicata memoria, che sarebbe stato travisato per omissione.Sul punto, in via generale, va, comunque, rilevato che questa Corte haaffermato che l'omesso esame di memorie difensive non determina nullità delprovvedimento censurato, ma può incidere sulla completezza della motivazionedel medesimo (tra le altre, Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Rv. 279578).In tema di riesame, poi, è stato sostenuto che l'omesso esame diuna memoria difensiva può essere dedotto in sede di legittimità, salvo cheintroduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, nonsussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, suiquali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dalcomplessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con laricostruzione accertata e la valutazione formulata (Sez. 5, n. 5443 del18/12/2020, dep. 2021, Bagalà, Rv. 280670 – 01; conf. nel senso che l'omessavalutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame nondetermina alcuna nullità, ma può influire sulla correttezza logico-giuridica dellamotivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado di giudizio nel cuiambito sono state espresse le ragioni difensive, a condizione che la denunciataomissione sia tradotta, nella formulazione del ricorso, in specifiche doglianzeidonee a mettere in discussione il costrutto argomentativo del giudice di merito,Sez. 5, n. 31698 del 05/09/2025, Spadaro, Rv. 288603 – 01).Orbene, dalla lettura della memoria del 10 luglio 2025, consentita a questoCollegio in ragione del dedotto travisamento per omissione, si ricava che ilrichiamo svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], quanto meno nella prima parte della memoria, erariferito alle conclusioni del consulente tecnico di parte, Prof. Vermiglio, giàdepositate nel giudizio di primo grado (quindi, non a quelle rese a seguito dellaperizia svolta in sede di rinnovazione istruttoria) tese a valorizzare la questionedella responsabilità sussidiaria della beneficiaria e dell’incidenza di questasull’entità del danno arrecato alla massa, tema, in ogni caso, specificamenteaffrontato nel provvedimento censurato (v. p. 6 e ss. della memoria a firma deidifensori Avv.ti A. Gullino e I. Barone del 10 luglio 2025).Peraltro, si nota che si tratta di argomenti tesi a confutare la naturadistrattiva della scissione, argomento ormai non più suscettibile di riesame nellapresente sede, tenuto conto dell’intervenuta irrevocabilità dell’accertamento sulpunto, già a fronte della pronunciata sentenza rescindente.La seconda parte della memoria, tesa a confutare la sussistenza dellacircostanza aggravante della quale si discute, richiama la sentenza della Corte diappello di Messina n. 1258 del 2022 che ha reso definitiva la confisca della HBs.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e, comunque, introduce il medesimo temadifensivo, affrontato dalla Corte territoriale sia pure sinteticamente ma con unesito non erroneo in diritto, del rapporto tra revocatoria fallimentare e inefficaciadella stessa per – eventuale - inerzia del curatore.Infine, si richiamano argomenti circa la condotta sub capo C che, invero,non appare ascritta al ricorrente (v. p. 12 e ss.).4.2.4. Si rileva, da ultimo, che non possono condividersi le osservazionisvolte dal ricorrente in ordine alle considerazioni contenute nella memoriadifensiva, nella parte in cui si era dedotto che non era stato verificato se ilpresunto danno, di rilevante entità, fosse derivato dall'operazione realizzata edescritta al capo A o dal procedimento penale risultato pendente o, ancora,dall’inattività della curatela fallimentare, una volta emessa la pronuncia diaccoglimento della revocatoria.Si condividono i principi generali riportati nel ricorso e dettagliatamenteriferiti in tema di rapporto tra l’azione revocatoria fallimentare e il sequestropreventivo finalizzato alla confisca, nonché circa la legittimazione del curatorefallimentare a chiedere e ottenere la revoca del sequestro preventivo finalizzatoalla confisca e a impugnare provvedimenti in materia cautelare reale.Tuttavia, si deve riscontrare che il motivo, per questa parte, appareperplesso quanto all’inerzia del curatore che è soltanto paventata ma nonassistita da indicazioni specifiche e, in ogni caso, non assistito da autosufficienza.Invero, si chiede, in calce al ricorso in esame in questa sede, alla Corte diappello, ex art. 165-bis cod. proc. pen., di allegare, tra l’altro, la memoriadifensiva depositata il 10 luglio 2025, con la documentazione unitamente aquesta prodotta, con riferimento all’accoglimento della revocatoria fallimentare,la consulenza tecnica di parte svolta, sia nel procedimento di primo grado(udienza 20 novembre 2019) sia in grado di appello (del 5 maggio 2025), manon si rinviene né l’illustrazione, né la specifica allegazione del titolo cautelare ele vicende successive che lo hanno riguardato (sequestro intervenuto in sedepenale relativamente alla [OSCURATO:SOCIETA].), né l’indicazione specifica della data didefinitività della sentenza che ha accolto l’azione revocatoria promossa dallacuratela del [OSCURATO:PERSONA] e le successive vicende, intervenute in sedefallimentare, ivi comprese le iniziative intraprese dagli organi fallimentari.Inoltre, omette di considerare il ricorrente che la Corte territoriale affermache è intervenuta la confisca definitiva (v. p. 18 della sentenza impugnata).Dunque, l’inefficacia della scissione, nei confronti della massa, per effettodell’accoglimento dell’azione revocatoria (secondo la stessa produzione allegataal ricorso, risalente al 2020, quanto alla decisione assunta in primo grado, peressere la sentenza di accoglimento della revocatoria nella causa tra il [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. del 20.12.2019 – 17.1.2020), potrebbe essere statapregiudicata – indipendentemente dalla condotta della curatela - dall’intervenutaconfisca disposta in data 27 aprile 2021 e divenuta definitiva nel 2022, con laprima sentenza della Corte di appello.In ogni caso, neppure pare al Collegio possa darsi rilievo ad eventualicondotte degli organi fallimentari, successive all’operazione di scissione in esamee, soprattutto, successive alla dichiarazione di fallimento che, secondo la [OSCURATO:PERSONA],avrebbero, di fatto, impedito il recupero per asserita inerzia della curatela.Si tratta di circostanza che, invero, inciderebbe sulla qualificazione dellacondotta come distrattiva, questione preclusa per effetto del giudicatoprogressivo. Peraltro, è noto che la nozione di distrazione è definita richiamandoora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito (conconseguente depauperamento in danno dei creditori), che può realizzarsi inqualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su di esso lanatura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità direcupero del bene attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favore dellacuratela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf., Sez.5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensivitàinsita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori(Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e,dunque, il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per ilsoddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).In definitiva, si deve concludere nel senso che il giudice del rinvio haillustrato le ragioni e gli elementi probatori con riferimento ad entrambe lecondotte distrattive sub A e C e anche la perizia ha affrontato il tema conriferimento ad entrambe le condotte, senza limitare l’esame alla quantificazionedell’entità delle distrazioni, invece, determinando la diminuzione che dettedistrazioni hanno cagionato alla massa da collegarsi ai comportamenti distrattividegli imputati, reputando, con ragionamento ineccepibile, l’elevata gravità deldanno.5. Segue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, il 12 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBarbara [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31601/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris