CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35338/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 26604 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate,in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata su foglio separato, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del difensore [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] 2015 Cessione di ramo di azienda- credito d’imposta-inclusione -controricorrente; per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2700/21/2021, depositata in data 26 marzo 2021, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 4235/08/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società avverso cartella di pagamento emessa, ai sensi degli artt. 36bisdel d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, a seguito di controllo formale della dichiarazione ([OSCURATO:PERSONA]) 2016, per l’anno 2015, con la quale era stato iscritto a ruolo, per quanto di interesse, l’importo riferito al credito Iva ritenuto indebitamente utilizzato dalla contribuente, proveniente dall’attivo patrimoniale di un ramo di azienda di [OSCURATO:SOCIETA]. acquistato in data 26.11.2014; -in punto di fatto, il giudice di appello ha premesso che: 1) in data 26.11.2014, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ceduto, a titolo oneroso, un ramo di azienda a [OSCURATO:SOCIETA] comprensivo di debiti e di crediti; 2) con atto notarile di conferma del 19.11.2015 veniva specificato l’ammontare del credito Iva ceduto a [OSCURATO:SOCIETA] per l’importo di euro 331.909,50 con riferimento alla situazione patrimoniale della cedente al 31.10.2014; 3) [OSCURATO:SOCIETA] aveva utilizzato in detrazione nella dichiarazione 2016, per l’anno 2015, il credito Iva trasferito; 4) con cartella di pagamento, ai sensi degli artt. 36bisdel d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, veniva, tra l’altro, iscritto a ruolo l’importo relativo al detto credito ritenuto indebitamente utilizzato dalla contribuente nella dichiarazione 2016, per l’anno 2015; 5) avverso la cartella aveva proposto ricorso la società contribuente dinanzi alla CTP di Caserta che, con sentenza n. 4235/8/2019, l’aveva accolto; 6) avverso la sentenza di primo grado l’Ufficio aveva proposto appello dinanzi alla CTR della Campania, deducendo che, non essendo stato il ramo di azienda gestito con contabilità separata, l’eccedenza a credito Iva avrebbe potuto essere ceduta soltanto se preventivamente chiesta a rimborso nella dichiarazione annuale ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter del d.l. n. 70 del 1988, richiesta che non risultava all’anagrafe tributaria; 7) controdeduceva la società contribuente chiedendo la conferma della decisione di primo grado; -in punto di diritto, la CTR-confermando l’annullamento della impugnata cartella esattoriale-per quanto di interesse ha affermato che il ragionamento dell’Ufficio -secondo cui, nella fattispecie in questione di cessione di ramo di azienda, non essendo stata rilevata una gestione con contabilità separata, l’eccedenza a credito Iva poteva essere ceduta soltanto se preventivamente richiesta a rimborso, nella specie non effettuata -pur corretto da un punto di vista formale non trovava riscontro nella documentazione in atti; in primo luogo, il rogito notarile con il quale era stata effettuata l’operazione di trasferimento, pur avendo ad oggetto la cessione di due rami di azienda, era corredato da un “atto di conferma” in cui si dava atto che il credito Iva dieuro 331.909,50, proveniente dall’attivo patrimoniale di [OSCURATO:SOCIETA]. e rilevato da [OSCURATO:SOCIETA]. derivava dalle sole operazioni di acquisizione di beni e servizi occorsi alla istituzione dei due rami di azienda (consistenti in due impianti fotovoltaici) oggetto di vendita; risultava documentata la dichiarazione da parte della CCIAA di cessazione dell’attività di [OSCURATO:SOCIETA]. a seguito dell’atto di cessione in questione il che dimostrava essersi trattato di un trasferimento integrale di tutta l’azienda per cui la mancanza di gestione separata per i due rami che la componevano era irrilevante ai fini della utilizzabilità del credito Iva da parte della società cessionario; inoltre, [OSCURATO:SOCIETA] aveva presentato tempestivamente, in data 6 febbraio 2018, dichiarazione integrativa con sanatoria delle irregolarità formali; -la società contribuente resiste con controricorso;-in data 4 ottobre 2023, la contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla procedura di definizione agevolata ex art. 197/22, con deposito della quietanza di pagamento dell’intero importo dovuto. [OSCURATO:PERSONA] -con l’unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72,nonché degli artt. 6, comma 11, della legge n. 537/93 e 5, comma 4-ter del d.l. n. 70/88, per avere la CTR confermato l’annullamento della cartella sebbene fosse stata violata la previsione di cui al comma 4-ter dell’art. 5, atteso che, con riguardo ad un’ipotesi di cessione di ramo di azienda, in cui non si era verificata l’estinzione del soggetto dante causa ([OSCURATO:SOCIETA].), in assenza di una gestione in contabilità separata, il credito Iva avrebbe potuto essere validamente ceduto soltanto se preventivamente chiesto a rimborso dalla cedente, il che nella specie, non era avvenuto; peraltro, ad avviso della ricorrente, la messa in liquidazione della cedente successivamente alla cessione del ramo di azienda non costituiva motivo sufficiente a fare ritenere legittimamente applicabile, al caso di specie, l’art. 16, comma 1, della legge n. 537/93, disciplinante le ipotesi in cui l’operazione straordinaria comporti la cessazione dell’esercizio dell’attività di impresa della cedente (ad es. fusione, scissione totale, cessione dell’intero complesso aziendale); -in data 4 ottobre 2023, parte contribuente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/22, allegando ad essa: 1) copia della domanda presentata il 27.9.2023 di definizione agevolata cui al comma 195 della Legge n. 197/2022 riguardante l’avviso in questione ; 2) attestazione del 2 7 .9.2023 dell’Agenzia delle entrate dell’avvenuto ricevimento della domanda di definizione agevolata e 3) quietanza di versamento dell’importo di € 16.7 3 6,00 dovuto ai fini della definizione agevolata, effettuato in data 27.9.2023; -ai sensi dell’art. 1, commi 197 e 198, della predetta Legge, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34, il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata”e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”; -ai sensi dei commi 200 e 201 dell’art.1 cit.«L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine» (comma 200);“Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione e' di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200” (comma 201); -pertanto, va dichiarata l’estinzione del giudizio; -le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate; PQM [OSCURATO:PERSONA] est