CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01457/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10998/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] -intimati- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 79/2022 depositata il 14/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 17 aprile 2015, il [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] per chiedere la revocazione dell’atto diassegnazione in favore dei convenuti relativo ad un immobile sito in Livorno. Si costituivano i convenuti contestando la pretesa non avendo l’attore dimostrato i presupposti della domanda. Il Tribunale di Livorno con sentenza del 21 luglio 2016 accoglieva l’azione revocatoria proposta dal Consorzio, creditore verso la cooperativa della somma di euro 176.000 circa e dei tre soci, dichiarando l’inefficacia dell’atto di assegnazione. Avverso tale decisione proponevano appello i soci della cooperativa e il giudizio veniva interrotto per la liquidazione coatta amministrativa del Consorzio. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello di Firenze con sentenza del 14 gennaio 2022 respingeva l’impugnazione. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] società consortile cooperativa, in liquidazione coatta amministrativa. Con atto del 3 luglio 2024 i ricorrenti rinunziano al ricorso per cassazione chiedendo l’estinzione del giudizio. Sia il [OSCURATO:PERSONA] che il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] accettano la rinunzia, con atti depositati il 31 luglio 2024. Motivi della decisione Come rilevato in narrativa, con atto del 3 luglio 2024 i ricorrenti hanno rinunciato al ricorso per cassazione chiedendo l’estinzione del giudizio e notificando via pec la rinuncia alle altre parti. Sia il [OSCURATO:PERSONA] che il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] hanno accettato la rinunzia con atti depositati dai ricorrenti il 31 luglio 2024. La rinuncia al ricorso è formalmente perfetta, in quanto sottoscritta, dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390, 2 comma c.p.c.). Tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di Consiglio