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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05009/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n.135 presso lo studio, [OSCURATO:PERSONA], dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- Tributi-IRAP- Dichiarazione integrativa-ravvedimento Operoso avverso la sentenza n. 3810 / 35 / 15 della C ommissione T ributaria Regionale delLazio depositata il 2 luglio 2015 ; Rilevato che: 1.la Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. impugnòla cartella di pagamento con la quale era stato contestato il tardivo versamento dell’IRAP per l’anno di imposta 2005.

In sede di ricorso, la Banca eccepiva che il tardivo versamento era stato determinato da un errore della dichiarazione, poi emendato con ravvedimento operoso. 2.La C.T.P.adita accoglieva il ricorso dell’istituto finanziario. 3.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla C .

T .

R . del Lazio, eccependo che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n.106/2005, in relazione all’anno di imposta 2005, in caso di omesso/tardivo versamento dell’IRAP, il contribuente non poteva avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.L.gs.472/1997. 4.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, eccependo come il divieto dell’istituto del ravvedimento operoso riguardasse solo i casi di omissione totale del versamento e non i casi di tardivo pagamento. 5.La C.T.R. d el Lazio , aderendo alle tesi dell’Ufficio, accoglieva l’appello. 6.Proponeva ricorso per cassazione la Banca, affidandosi a un unico motivo di ricorso. 7.Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non svolgeva attività difensiva. 8.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio.

Considerato che: 1.con l’unico motivo la ricorrente eccepisce l’illegitti mità della sentenza della C.T.R. per violazione dell’art. 1, comma 3, D . l . n.106/2005 convertito nella legge n. 156/2005, alla luce dell’art. 13 D.Lgs. n.472del 1997.

In particola re , la Banca insiste nella tesi secondo la quale il divieto di ravvedimento operoso di cui al D.L. n.106/2005 avrebbe riguardo solo ai casi di omissione totale del versamento IRAP e non anche in caso di ritardo.

1.1. La censura è infondata.

S econdo l’ orientamento costante di questa Corte, in materia di IRAP, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 106 del 2005, conv. nella l. n. 156 del 2005, la riduzione delle sanzioni, prevista in caso di ravvedimento dagli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non trova applicazione, limitatamente al periodo d'imposta previsto (irap dovuta per l'anno 2004 e versamenti in acconto e a saldo dovuti per la stessa imposta nell'anno successivo), nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di versamento a saldo, da intendersi sia quale pagamento omesso sia quale pagamento incompleto, atteso che laratio della disposizione non giustifica l'individuazione di un discrimine arbitrario tra inadempimento totale e parziale (v.

Cass. n. 13390/2016 ; Cass. n. 25492/2022).

Nel caso di specie, essendo pacifico che è in contestazione il versamento del secondo acconto dell'Irap 2005, effettuato in ritardo, la norma in oggetto non è applicabile. 2.Conclusivamente il ricorso è da ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato. 3.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia delle entrate mentre non vi è pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese che liquida in complessivi euro 2.300oltre le spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1- quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia n.135 presso lo studio, [OSCURATO:PERSONA], dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -controricorrente- e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- Tributi-IRAP- Dichiarazione integrativa-ravvedimento Operoso avverso la sentenza n. 3810 / 35 / 15 della C ommissione T ributaria Regionale delLazio depositata il 2 luglio 2015 ; Rilevato che: 1.la Banca per lo [OSCURATO:SOCIETA]. impugnòla cartella di pagamento con la quale era stato contestato il tardivo versamento dell’IRAP per l’anno di imposta 2005. In sede di ricorso, la Banca eccepiva che il tardivo versamento era stato determinato da un errore della dichiarazione, poi emendato con ravvedimento operoso. 2.La C.T.P.adita accoglieva il ricorso dell’istituto finanziario. 3.L’Agenzia delle Entrate proponeva appello dinanzi alla C . T . R . del Lazio, eccependo che, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n.106/2005, in relazione all’anno di imposta 2005, in caso di omesso/tardivo versamento dell’IRAP, il contribuente non poteva avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.L.gs.472/1997. 4.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in giudizio, eccependo come il divieto dell’istituto del ravvedimento operoso riguardasse solo i casi di omissione totale del versamento e non i casi di tardivo pagamento. 5.La C.T.R. d el Lazio , aderendo alle tesi dell’Ufficio, accoglieva l’appello. 6.Proponeva ricorso per cassazione la Banca, affidandosi a un unico motivo di ricorso. 7.Resisteva con controricorso l’Agenzia delle Entrate mentre [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non svolgeva attività difensiva. 8.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell’art.380 bis.1 cod.proc. civ. , in camera di consiglio. Considerato che: 1.con l’unico motivo la ricorrente eccepisce l’illegitti mità della sentenza della C.T.R. per violazione dell’art. 1, comma 3, D . l . n.106/2005 convertito nella legge n. 156/2005, alla luce dell’art. 13 D.Lgs. n.472del 1997. In particola re , la Banca insiste nella tesi secondo la quale il divieto di ravvedimento operoso di cui al D.L. n.106/2005 avrebbe riguardo solo ai casi di omissione totale del versamento IRAP e non anche in caso di ritardo. 1.1. La censura è infondata. S econdo l’ orientamento costante di questa Corte, in materia di IRAP, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. n. 106 del 2005, conv. nella l. n. 156 del 2005, la riduzione delle sanzioni, prevista in caso di ravvedimento dagli artt. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non trova applicazione, limitatamente al periodo d'imposta previsto (irap dovuta per l'anno 2004 e versamenti in acconto e a saldo dovuti per la stessa imposta nell'anno successivo), nell'ipotesi di violazione dell'obbligo di versamento a saldo, da intendersi sia quale pagamento omesso sia quale pagamento incompleto, atteso che laratio della disposizione non giustifica l'individuazione di un discrimine arbitrario tra inadempimento totale e parziale (v. Cass. n. 13390/2016 ; Cass. n. 25492/2022). Nel caso di specie, essendo pacifico che è in contestazione il versamento del secondo acconto dell'Irap 2005, effettuato in ritardo, la norma in oggetto non è applicabile. 2.Conclusivamente il ricorso è da ritenersi infondato e va, pertanto, rigettato. 3.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore dell’Agenzia delle entrate mentre non vi è pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese che liquida in complessivi euro 2.300oltre le spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1- quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se
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