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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23119/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];NNN Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo e per l'effetto ha confermato l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza il 17/12/2020 ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35 ter ord. peri. in relazione ai periodi di detenzione subiti nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e in quella di Frosinone; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge, evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare e valutare i documenti depositati nel corso dell'udienza e, in specifico, il provvedimento che aveva accolto il reclamo di un altro detenuto che era stato ristretto nel medesimo carcere e allo stesso piano del ricorrente; Rilevato che nel provvedimento impugnato il giudice di sorveglianza ha dato atto di avere proceduto a un'analisi concreta delle condizioni delle due Case circondariali nelle quali il ricorrente è stato detenuto e di avere considerato i fattori compensativi (ciò anche, in ordine al riconoscimento del rimedio risarcitorio ricnosciuto ad altro detenuto, con il riferimento alla nota informativa del carcere di [OSCURATO:PERSONA] richiamata a pag. 4 del provvedimento impugnato), così come indicati dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo così una motivazione adeguata e conforme ai principi enucleati dalle Sez. ti, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 02; Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato in termini generici ed assertivi è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];NNN Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo e per l'effetto ha confermato l'ordinanza con la quale il Magistrato di Sorveglianza di Cosenza il 17/12/2020 ha respinto l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 35 ter ord. peri. in relazione ai periodi di detenzione subiti nella [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e in quella di Frosinone; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge, evidenziando che il Tribunale avrebbe omesso di considerare e valutare i documenti depositati nel corso dell'udienza e, in specifico, il provvedimento che aveva accolto il reclamo di un altro detenuto che era stato ristretto nel medesimo carcere e allo stesso piano del ricorrente; Rilevato che nel provvedimento impugnato il giudice di sorveglianza ha dato atto di avere proceduto a un'analisi concreta delle condizioni delle due Case circondariali nelle quali il ricorrente è stato detenuto e di avere considerato i fattori compensativi (ciò anche, in ordine al riconoscimento del rimedio risarcitorio ricnosciuto ad altro detenuto, con il riferimento alla nota informativa del carcere di [OSCURATO:PERSONA] richiamata a pag. 4 del provvedimento impugnato), così come indicati dalla giurisprudenza di legittimità, rendendo così una motivazione adeguata e conforme ai principi enucleati dalle Sez. ti, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Commisso, Rv. 280433 - 02; Ritenuto pertanto che il ricorso, formulato in termini generici ed assertivi è inammissibile in quanto le censure non si confrontano con gli argomenti esposti nell'ordinanza impugnata; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos
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