CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22047/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2022 della [OSCURATO:PERSONA] Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n.137de1 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16/05/2022 la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Mantova in data 03/07/2020, appellata dal Procuratore Generale e dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna di questi ultimi per i delitti di ricettazione in concorso ascritti, ordinando l'espulsione di entrambi a pena espiata. 2. Avverso la decisione di secondo grado ricorre il comune difensore di fiducia degli imputati, con lo stesso ricorso, eccependo: con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], la nullità della sentenza in relazione all'art.649 cod. proc. pen. per l'esistenza di un precedente giudicato in ordine alla ricettazione di documenti sottratti il 03/06/20:15 a [OSCURATO:PERSONA] (questione che la corte territoriale avrebbe potuto riscontrare tramite esame del certificato del [OSCURATO:PERSONA] in atti e del decreto di citazione diretta dinanzi al Tribunale di Rovigo, ritenendo invece erroneamente che la precedente condanna si riferisse al reato di furto); con riferimento ad entrambi, l'omessa riqualificazione delle condotte in furti in appartamento, nonostante l'accertamento in fatto riconducesse il metodo di intrusione nelle abitazioni e la stessa refurtiva all'azione dei [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Sostiene la corte territoriale (pag. 7) che "quanto alla sottrazione della carta d'identità, della patente di guida, della tessera sanitaria e del codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo 2 di imputazione, a distanza di cinque anni dai fatti, non risulta che gli imputati siano stati condannato per il delitto di furto aggravato in danno del Traversi dal Tribunale di Rovigo". Risulta invece dagli atti che: a) [OSCURATO:PERSONA] fu rinviato a giudizio dalla Procura di Rovigo con decreto del 17/08/2018 anche per il reato di cui al capo N della rubrica, relativo al furto all'interno dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] di documenti vari, oltre che di danaro in contanti; b) il tribunale di Rovigo con sentenza del 23/03/2021, divenuta irrevocabile il 29/06/2021, ha condannato l'imputato per il reato di cui al capo N, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 648, comma 2, cod. pen.; c) la sentenza fa riferimento al verbale di perquisizione e sequestro del 03/07/2015, in esito all'attività di perquisizione condotta presso l'abitazione dei fratelli Tushi, oltre che - a specificazione di quanto riportato nel capo d'imputazione - ai documenti di identità presenti nel portafoglio sottratto a [OSCURATO:PERSONA] i, a lui intestati; d) dall'elenco dei reperti sequestrati, allegato al verbale di sequestro (e già sottoposto all'esame del giudice di appello) il n.93 riguarda i documenti intestati al Traversi, rispettivamente, carta d'identità, patente di guida, tessera sanitaria e codice fiscale. Poiché è deducibile, nel giudizio di cassazione, la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del "bis in idem" si risolve in un "error in procedendo", a condizione che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto (sez. 2, n. 21462 del 20/03/2019, Manco, Rv. 276532), può ritenersi nel caso di specie che la lettura della sentenza divenuta irrevocabile e degli atti già allegati all'appello attestano la sussistenza del precedente giudicato in relazione al capo 2, coincidente con il capo N dell'altro giudizio (ricettazione degli stessi beni sottratti al Traversi da parte di [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio nei confronti di quest'ultimo limitatamente al reato di ricettazione di cui al capo 2 per precedente giudicato; poiché tale reato era stato ritenuto più grave, va rimessa alla corte territoriale la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 4. Il secondo motivo di ricorso è invece reiterativo e generico, avendo la Corte di merito evidenziato come l'analogia delle modalità di commissione dei furti contestati ai ricorrenti - caratterizzate da elementi piuttosto comuni nella realizzazione di tali tipologie di delitti - non fosse elemento sufficiente a far ritenere che, anche in relazione agli episodi contestati, le condotte fossero qualificabili in termini di furto. In tal senso il ricorso è diretto a sollecitare una diversa valutazione di elementi di fatto già oggetto di valutazione da parte del giudice di appello, attraverso una motivazione congrua, priva di vizi di ordine logico giuridico e, come tale, insindacabile in sede di legittimità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al reato di ricettazione di cui ai capo 2) per precedente giudicato; dichiara inammissibile nel resto il ricorso e rinvia per la ricleterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di Appello di Brescia. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] E:dmond che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il g