CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 32190/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso 32176/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 248/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio del 7/7/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La corte d'appello, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto l'appello proposto dal geom. [OSCURATO:PERSONA] e, in totale riforma della sentenza appellata, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'appellante, della residua somma dovutagli, pari ad €. 8.389,78, oltre interessi e spese quale compenso per l'attività di progettazione e di direzione dei lavori svolta in favore dello stesso. 1.2. La corte, in particolare, ha ritenuto che il tribunale aveva erroneamente affermato che "sul rapporto contrattuale intercorso tra le parti" era "intervenuto un giudicato che precluderebbe l'esame dei rapporti di credito/debito e ciò sul presupposto che il preteso credito vantato dal Devigili sarebbe stato già esigibile nel giudizio già definito" dalla sentenza n. 285/2017 del tribunale di Trento. Secondo la corte, al contrario, questa sentenza, pur se passata in giudicato, non ha prodotto alcun effetto preclusivo in ordine alla domanda di pagamento dei compensi maturati, avendo accertato che: - tra il geom. Devigili e il Gennari è intercorso un contratto d'opera professionale con il quale il primo aveva assunto l'incarico di progettista e direttore dei lavori di un'unità immobiliare in Trento; - l'unico inadempimento contrattuale del Devigili è stato individuato nella redazione della documentazione per la ristrutturazione dell'appartamento; - il danno che il proprietario dell'appartamento aveva conseguentemente patito è stato quantificato in misura pari alla differenza tra le spese effettivamente sostenute dall'attore al fine di ottenere la piena utilizzabilità dell'immobile e le spese che avrebbe dovuto sostenere se il contratto fosse stato correttamente adempiuto sin dall'inizio; - le opere di ristrutturazione, realizzate per effetto della SCIA annullata, sono state mantenute mentre, con la nuova SCIA, sono stati ultimati i lavori non ancora eseguiti, "comunque corrispondenti a quelli originariamente progettati dal geom. De vigili". 1.3. Del resto, ha aggiunto la corte, è la stessa sentenza n. 285/2017 che, oltre ad aver escluso la nullità del contratto d'opera intercorso tra le parti, ha accertato il diritto al compenso Ric, 2021 n. 32176 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 dell'appellante, avendo il tribunale statuito che il danno risarcibile doveva essere determinato con l'esclusione di tutti gli esborsi che il committente avrebbe dovuto comunque effettuare anche senza l'inadempimento del professionista, tra i quali "I compensi professionali per le attività che dovevano essere eseguite in ogni caso", trattandosi di spese che sarebbero state comunque effettuate al fine di ristrutturare e rendere abitabile l'immobile nella sua interezza. 1.4. Solo nel caso in cui fosse stata accertata la definitiva irrealizzabilità del progetto, ha concluso la corte, il committente non è tenuto al pagamento del compenso in favore del progettista, mentre, al contrario, nel caso in cui l'opera può essere sanata e quindi realizzata, il compenso, non specificamente contestato nel suo ammontare, è dovuto. 1.5. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 16/12/2021, illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, notificata il 3/11/2021. 1.6. Il geom. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la sentenza n. 285/2017, pur avendo accertato l'inadempimento contrattuale del professionista con forza di giudicato, non aveva precluso a quest'ultimo la proposizione della domanda di pagamento del compenso maturato, senza, tuttavia, considerare che la predetta sentenza aveva esaminato il rapporto contrattuale a prestazioni corrispettive intercorso tra le parti, accertando l'inadempimento di uno dei contraenti, e che su tale Ric. 2021 n. 32176 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 e_ rapporto nella sua interezza si era, quindi, formato il giudicato, con la conseguenza che un altro giudice non poteva rimettere in discussione tale accertamento o rideterminare i rapporti di dare/avere tra le parti. 2.2. Il motivo è infondato. Nei rapporti giuridici complessi, come quello conseguente alla stipula di un contratto d'opera professionale avente ad oggetto (come quello in esame) l'esecuzione di plurime prestazioni (come la predisposizione delle documentazione necessaria al conseguimento del titolo abilitativo dei lavori di ristrutturazione e la progettazione delle relative opere), il giudicato, pur estendendosi alle questioni di fatto e di diritto come l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto contrattuale (che non possono, pertanto, essere rimesse in discussione, rispetto all'accertamento già operato, in altro giudizio tra le stesse parti), ha per oggetto esclusivo la singola situazione giuridica soggettiva azionata, che segna i suoi limiti oggettivi, senza produrre alcun effetto preclusivo in ordine agli altri diritti derivanti dal medesimo rapporto che non siano incompatibili, sul piano logico-giuridico, con il precedente e definitivo accertamento compiuto. 2.2. Nel caso in esame, la sentenza n. 285/2017 del tribunale di Trento, passata in giudicato, per quanto emerge dalla sua riproduzione in ricorso (p. 4 e 5), si è limitata, come correttamente ritenuto dalla corte d'appello, ad accertare che tra il committente ed il professionista era intercorso un contratto d'opera professionale per effetto del quale il geom. Devigili aveva assunto l'incarico di progettista delle opere di ristrutturazione da realizzare presso l'immobile del primo e che l'unico inadempimento contrattuale commesso dal tecnico così incaricato è consistito nella erronea redazione della Ric. 2021 n. 32176 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 documentazione necessaria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo della ristrutturazione, poi annullato dal Comune. 2.3. Risulta, pertanto, evidente che, come ha correttamente affermato la sentenza impugnata, tale accertamento, nei limiti oggettivi in cui è effettivamente intervenuto, non poteva in alcun modo impedire, per l'insussistenza di qualsivoglia incompatibilità logico-giuridica rispetto all'inadempimento contrattuale commesso dallo stesso, così come emerge dal giudicato già formatosi tra le parti, che il professionista potesse proporre, in altro giudizio, la domanda di pagamento del compenso maturato per le ulteriori e diverse prestazioni professionali che ha eseguito nell'interesse del cliente, e cioè, come accertato dalla stessa sentenza del 2017, i progetti delle opere di ristrutturazione, i cui lavori, in effetti, sono stati, in parte, mantenuti e, per il residuo, eseguiti nei modi "corrispondenti a quelli originariamente progettati dal geom. Devigili". 3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1460 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che l'appellato non aveva specificamente contestato l'importo richiesto a titolo di compenso senza, tuttavia, considerare che, al contrario, il convenuto, nel costituirsi in giudizio, aveva non solo contestato la congruità delle somme richieste ma soprattutto sollevato eccezione di inadempimento sul rilievo che l'opera prestata dall'attore non era servita a nulla e che l'attività prestata dal tecnico, alla luce della revoca del titolo edilizio abilitativo, si era rivelata inutile. 3.2. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza~td Ric. 2021 n. 32176 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 non avere la corte d'appello esaminato le prove secondo il suo prudente apprezzamento, sul rilievo che, pur in presenza di precise eccezioni e prove documentali, la corte ha proceduto alla liquidazione di compensi senza considerare né l'inadempimento alla prestazione professionale e neppure quali prestazioni sono state effettivamente svolte . 4. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. Il ricorrente, invero, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per lamentare l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che il professionista aveva eseguito prestazioni ulteriori rispetto a quella non correttamente eseguita. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come prevede l'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della stessa sentenza impugnata o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il Ric. 2021 n. 32176 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento delle emergenze fattuali acquisite in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). La corte d'appello, invero, con motivazione nient'affatto apparente o contraddittoria o perplessa, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive risultanti dagli atti del giudizio, che il geom. Devigili aveva redatto i progetti delle opere di ristrutturazione e che i relativi lavori erano stati eseguiti in Ric. 2021 n. 32176 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 modi "corrispondenti a quelli originariamente progettati" dallo stesso. Ed una volta affermato - come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive emergenti dagli atti del processo (e non già per non aver adeguatamente valutato gli elementi istruttori che, in ipotesi, avrebbero deposto in senso contrario, una volta che, come nella specie, il fatto o i fatti rilevanti ai fini del giudizio sono stati esaminati al giudice di merito, e cioè l'esistenza o meno del balcone al momento dell'atto d'acquisto: Cass. SU n. 8053 del 2014) - che i progetti delle opere di ristrutturazione erano stati redatti dal professionista e che le opere erano state realizzate in conformità a tali progetti, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè, previo (implicito) rigetto dell'eccezione d'inadempimento sollevata dal convenuto, l'accoglimento della domanda proposta dall'attore, in quanto volta, appunto, al pagamento del relativo compenso. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di affermare che l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto di costruzione o di ristrutturazione di un immobile, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile, anche dal punto di vista tecnico e giuridico, con la conseguenza che soltanto l'irrealizzabilità dell'opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto affidatogli, dà luogo ad un inadempimento dell'incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell'eccezione di inadempimento (Cass. n. 1214 del 2017). Ric. 2021 n. 32176 Sez. 6-2, CC del 7 luglio 2022 L/- 6. Il ricorso, per l'infondatezza di tutti i suoi motivi, dev'essere, quindi, rigettato. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 2.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo