CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 luglio 2025
Cassazione n. 21754/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 3844-2024proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA] , rappresentat o e difes o da gli Avvocat i ALESSANDRO BORGHESIe [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -intimata- avverso lasentenza n. 4287/2023 della [OSCURATO:PERSONA] GRADO del LAZIO,depositata l’11 .07.2023 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio , con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l'appello di [OSCURATO:PERSONA]Amico avverso la pronuncia n. 10665/2020 della Commissione t ributaria provincialedi Roma , con cui era stato respinto il ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso avviso di liquidazione TARI2016; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale [OSCURATO:PERSONA]Amicopropone ricorso per cassazione, affidato ad unico motiv o ; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. sonorimaste intimat e [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale, in presenza di litisconsorzio processuale, dev’essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti diRoma Capitale,parte del processo di primo grado e di appello, e a cui non risulta notificato il ricorso per cassazione. P.Q.M La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] effettuarsi nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di Cassazione, Sezione Tribut