CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1965
Cassazione n. 16998/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
( CUI 01X6WOH ) nato il 17/01/1965 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che ZEROKI Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa in data 20/06/2025 dalla Corte d'Appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna alla pena di giustizia emessa nei suoi confronti, con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Lucca, in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, lamentando la mancata esclusione della contestata recidiva; ritenuto che le doglianze difensive siano per un verso meramente reiterative di quanto già esaminato e motivatamente disatteso dalla Corte territoriale, e - per altro verso - manifestamente infondate, avuto riguardo al fatto che la Corte d'Appello, sia pure con un percorso improntato a sintesi, ha richiamato la lunga serie di precedenti a carico del ricorrente, sia di natura specifica che per altri reati anche gravi, formulando un giudizio di continuità rispetto ai precedenti fatti di reato e di conseguente pericolosità del ZEROKI: valutazione che appare tutt'altro che illogica, se correlata ai fatti oggetto dell'odierno procedimento, relativo - tra l'altro - a cessioni giornaliere di droga, per alcuni mesi, a diversi consumatori di cocaina (cfr. il capo 1 della rubrica); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P.Q P.Q.M