CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 1972
Cassazione n. 19592/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/12/1972 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Assise di appello di Catanzaro, quale giudice di rinvio, investita della sola rideterminazione della pena per due reati di omicidio volontario, con l'aggravante mafiosa, ha stabilito la pena finale in anni sei e mesi otto di reclusione; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'entità della pena inflitta, è manifestamente infondato e, prima ancora, generico, posto che: - il giudice di rinvio: ha fissato la pena per il primo omicidio in anni dodici di reclusione, previa applicazione, nella misura massima, della riduzione per la diminuente della collaborazione ex art. 416-bis,1 comma terzo, cod. pen.; ha applicato, poi, la riduzione massima per le attenuanti generiche, giungendo alla pena di anni otto di reclusione; ha aumentato la pena di appena due anni di reclusione per la continuazione con il secondo reato di omicidio; infine ha operato la riduzione per il rito; - non residuano spazi di doglianza, che del resto il ricorrente neppure indica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del lzi ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso