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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15508/2026

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gliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 aprile 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2024, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 2, comma 2 bis, del d.

Igs. n. 74 del 2000, ha rideterminato in 1 anno di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Roma fino al 31 dicembre 2019.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, da cui è emerso che la società amministrata dall'imputato, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sotto la forma negoziale del contratto di appalto, hanno in realtà dissimulato una illecita intermediazione di manodopera, al fine di beneficiare del diverso regime impositivo e incamerare il relativo profitto.

Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltre che dell'omessa sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata che ha rimarcato sia il fatto che [OSCURATO:PERSONA], gravato da due condanne definitive, ha già fruito due volte della sospensione condizionale della pena, sia che l'imputato non ha avviato alcuna rivisitazione critica della propria condotta, non qualificabile in termini di lieve entità.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P. P.Q.M1 Fu- 7' -'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 9 aprile 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Roma il 22 febbraio 2024, riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 2, comma 2 bis, del d. Igs. n. 74 del 2000, ha rideterminato in 1 anno di reclusione la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 2 del d. Igs. n. 74 del 2000; fatto commesso in Roma fino al 31 dicembre 2019. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare, in termini non specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza, da cui è emerso che la società amministrata dall'imputato, e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sotto la forma negoziale del contratto di appalto, hanno in realtà dissimulato una illecita intermediazione di manodopera, al fine di beneficiare del diverso regime impositivo e incamerare il relativo profitto. Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale la difesa si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione, oltre che dell'omessa sostituzione della pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, è manifestamente infondato, non confrontandosi l'impugnazione con le pertinenti argomentazioni della decisione impugnata che ha rimarcato sia il fatto che [OSCURATO:PERSONA], gravato da due condanne definitive, ha già fruito due volte della sospensione condizionale della pena, sia che l'imputato non ha avviato alcuna rivisitazione critica della propria condotta, non qualificabile in termini di lieve entità. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M1 Fu- 7' -'
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