CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 ottobre 2023
Cassazione n. 31718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29765/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA , VIALE G. MAZZINI 140, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a in ROMA C.[OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende R.G. 29765/2020 Cron. Rep. C.C. 3/10/2023 C.C. 14/4/2022 RESPONSABILITÀ CIVILE. [OSCURATO:PERSONA]. unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’A PPELLO di MILANO n. 1188/2020depositata il 19 maggio 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 1° giugno 2012 si verificò la rottura di un oleodotto di proprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguente sversamento di idrocarburi e gravi danni ambientali. La rottura fu materialmente causata da [OSCURATO:PERSONA] il quale, su incarico della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., poi divenuta la [OSCURATO:SOCIETA]., stava pulendo dai detriti, con un escavatore meccanico, il canale di irrogazione denominato Malaspina. A seguito di tale evento fu promosso da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. un primo giudizio, davanti al Tribunale di Milano, nel quale detta società convenne in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fossero condannati al relativo risarcimento (r.g. n. 9431 del 2014). In quel giudizio si costituì la società [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto della domanda e sollecitando la chiamata in causa della Provincia di Milano (poi divenuta Città metropolitana), a suo dire responsabile di aver eseguito lavori sulla strada provinciale dove si era verificato l’incidente, senza però mettere previamente in sicurezza il sottostante oleodotto. Il Tribunale rigettò la richiesta di chiamata in causa avanzata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. In conseguenza di tale decisione, quest’ultima società promosse un secondo giudizio davanti al Tribunale di Milano, cioè quello odierno, nel quale convenne la Città metropolitana di Milano e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo preliminarmente la riunione con l’altro giudizio e, nel merito, che fosse accertata la responsabilità esclusiva della Città metropolitana nella determinazione del danno di cui sopra, con conseguente condanna della medesima a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA]. da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. In questo giudizio si costituì la Città metropolitana di Milano, chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale, respinta la richiesta di riunione e fatta svolgere una c.t.u., con la sentenza n. 12628 del 2018 rigettò la domanda proposta dalla società [OSCURATO:SOCIETA] sia nei confronti della Città metropolitana che della società [OSCURATO:SOCIETA], condannando la parte attrice alla rifusione delle spese di lite. Nel frattempo, il medesimo Tribunale, concludendo il primo procedimento promosso dalla società [OSCURATO:SOCIETA], con la sentenza n. 10731 del 2017 aveva accolto la domanda proposta da quest’ultima, accertando l’esistenza di una responsabilità contrattuale della società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], condannando la prima al pagamento della somma di euro 701.267,63 a titolo di risarcimento dei danni. 2. La pronuncia n. 12628 è stata impugnata dalla società [OSCURATO:SOCIETA] e nelle more la Corte d’appello di Milano ha deciso, rigettandolo, l’appello proposto dalla medesima società nei confronti della sentenza del Tribunale n. 10731 del 2017 (tale sentenza è stata poi impugnata davanti a questa Corte e il relativo giudizio è, allo stato, pendente presso la Seconda Sezione Civile). Quanto al giudizio odierno, avente ad oggetto la citata pronuncia n. 12628, la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 19 maggio 2020, ha rigettato il gravame, condannando l’appellante società [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento delle ulteriori spese del grado. 2.1. La sentenza –dopo aver premesso che il presente giudizio ha ad oggetto soltanto la delibazione della sussistenza di una responsabilità della Città metropolitana di Milano nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] – ha preso le mosse dalla ricostruzione dei fatti, ribadendo che l’incidente aveva avuto origine dalla rottura dell’oleodotto verificatasi all’interno del canale di irrigazione Malaspina, determinatasi a seguito della pulizia con un escavatore meccanico commissionata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Il terreno luogo del sinistro era stato interessato da lavori di manutenzione straordinaria di allargamento e rettifica del tracciato della strada provinciale n. 105. A causa di tali lavori, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto volontariamente alla Città metropolitana parte dei suoi terreni e quest’ultima, avendo riscontrato nel sottosuolo la presenza dell’oleodotto, aveva affidato i lavori di sondaggio, d’accordo con la società [OSCURATO:SOCIETA], ad una impresa terza, alla quale erano stati commissionati anche lavori di incamiciatura del tubo dell’oleodotto. In data 1° dicembre 2011, peraltro, la [OSCURATO:SOCIETA] aveva avvisato i proprietari dei fondi gravati dalla servitù di oleodotto della necessità di esercitare la massima cautela in relazione a tutti i lavori che comportavano arature profonde o scassi del terreno, proprio al fine di evitare il danneggiamento dei tubi interrati. 2.2. Tutto ciò premesso in punto di fatto, la Corte milanese ha osservato che, trattandosi di un oleodotto del 1963, mai modificato, non poteva ritenersi pertinente la normativa, richiamata dal c.t.u., relativa alle prescrizioni di sicurezza in ordine alle nuove pose di oleodotti (d.m. 17 aprile 2008) e la normativa europea EN 14161. Nel merito, la sentenza ha chiarito che l’andamento dell’oleodotto, sia nel tracciato che nelle quote altimetriche, non era stato mai modificato; la società [OSCURATO:SOCIETA], d’altra parte, aveva commissionato al Beretta i lavori di pulizia del canale «senza tenere conto della comunicazione del 1° dicembre 2011 con cui la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva avvisato i proprietari dei fondi attraversati dall’oleodotto di usare la massima cautela nell’effettuare arature profonde o operazioni di scasso del terreno». Poiché le opere di rettifica del tratto stradale interessato eseguite dalla Città metropolitana di Milano non avevano modificato in alcun modo il tracciato e la quota altimetrica dell’oleodotto, nessuna responsabilità poteva essere posta a carico dell’Ente territoriale in relazione all’incidente per cui è causa. E a tale conclusione la Corte d’appello è giunta senza considerare che, nel caso specifico, la società [OSCURATO:SOCIETA], nel cedere parte dei propri terreni alla Città metropolitana, non aveva adempiuto neppure al suo preciso onere di indicare la servitù di oleodotto dalla quale essi erano gravati; avendo, anzi, la cedente attestato che quei terreni erano liberi da vincoli. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a cinque motivi. Resistono la Città metropolitana di Milano e la [OSCURATO:SOCIETA]. con due separati controricorsi. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ. ed erronea applicazione delle norme in tema di interpretazione, esecuzione e adempimento dei contratti, nonché la violazione del d.m. 17 aprile 2008. La ricorrente rileva essere pacifico tra le parti che la Città metropolitana di Milano aveva assunto nei suoi confronti l’obbligo contrattuale di costruire il canale Malaspina, con lavori da eseguire a regola d’arte. [OSCURATO:PERSONA] metropolitana sarebbe stata inadempiente, perché avrebbe violato sia le prescrizioni del d.m. 17 aprile 2008 che la normativa europea EN 14161 del 2003, erroneamente ritenute non applicabili dalla Corte d’appello al caso in esame. Richiamato il contenuto di entrambe le citate normative, la società ricorrente ricorda che era suo interesse che lo svolgimento dei lavori avvenisse a regola d’arte, in modo tale che essa si trovasse, «dopo la rettifica della strada e lo spostamento del canale, nella stessa situazione in cui si trovava prima di cedere la porzione di terreno richiesta dalla Provincia in luogo dell’esproprio». 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ., in relazione al danno ingiusto subito dalla ricorrente per aver dovuto risarcire alla società [OSCURATO:SOCIETA] un danno imputabile alla Città metropolitana. La ricorrente sostiene che, anche volendo escludere il titolo contrattuale, vi sarebbe comunque una responsabilità della Città metropolitana per fatto illecito. Infatti, pacifici essendo sia il danno da rottura dell’oleodotto che i conseguenti costi di ripristino, l’inosservanza, da parte della Città metropolitana, delle prescrizioni di cui al d.m. 17 aprile 2008 e alla normativa europea EN 14161 del 2003 sarebbe «condizione necessaria e sufficiente dell’urto tra la benna della ruspa e l’oleodotto insufficientemente interrato e protetto». La sentenza, infatti, ha escluso la responsabilità della Città metropolitana rilevando che i lavori non avevano modificato la quota e il tracciato dell’oleodotto, senza considerare che proprio la mancata modifica della quota di interramento di quest’ultimo, necessaria in base alla normativa nazionale ed europea citata, sarebbe stata la causa dell’incidente. Non avrebbe alcun rilievo, inoltre, l’ulteriore argomento secondo cui la ricorrente non aveva considerato le raccomandazioni contenute nella lettera della società [OSCURATO:SOCIETA] del 1° dicembre 2011, perché essa non prevedeva l’invito ad astenersi da qualsiasi opera. 3. Il primo e il secondo motivo, benché tra loro differenti, possono essere trattati congiuntamente, in considerazione della connessione tra loro esistente. Ritiene la Corte che essi, inammissibili per certi aspetti, siano comunque privi di fondamento. Il primo motivo, in particolare, insiste sull’applicabilità della normativa nazionale ed europea sopravvenuta e deduce dalla violazione di tale normativa – addebitata, in tesi, alla Città metropolitana di Milano –la violazione di legge ivi prospettata. A questo proposito va innanzitutto osservato che l’art. 1, comma 2, del d.m. 17 aprile 2008 invocato dalla società ricorrente stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 «si applicano agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione, nonché a quelli esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, solo nel caso di modifiche sostanziali come definite in allegato A». Il che significa che la possibilità di fare applicazione della normativa sopravvenuta anche agli impianti già esistenti non è del tutto preclusa dalla norma, ma è subordinata alla condizione ivi indicata, e cioè che tali impianti subiscano le modifiche sostanziali di cui all’allegato A. La Corte d’appello ha stabilito, con un accertamento di merito non sindacabile in questa sede, che l’oleodotto in questione, costruito nel 1963, non era stato mai modificato, e da questo ha dedotto l’inapplicabilità della normativa sopravvenuta. Ora, poiché la società ricorrente non ha dimostrato – e, anzi, non ha neppure dedotto – che l’impianto in oggetto avesse subito le significative modifiche richieste dal d.m. citato, risulta palese come la doglianza sia priva di fondamento. D’altra parte, è del tutto logico che la norma sopravvenuta non sia, di regola, applicabile anche alle fattispecie pregresse; per cui l’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e l’insufficienza della censura in diritto dimostrano l’infondatezza del primo motivo. Né può farsi a meno di rilevare che la sentenza impugnata ha accertato essere rimasta indimostrata, in fatto, la tesi della parte ricorrente, e cioè che il danno fosse conseguente ad una presunta errata esecuzione dei lavori da parte della Città metropolitana anziché, come invece risulta essere avvenuto, ai lavori di pulizia dei detriti svolti da [OSCURATO:PERSONA] su incarico proprio dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. Dall’infondatezza del primo motivo deriva, come logica conseguenza, anche quella del secondo, che non può avere vita autonoma, in quanto muove dagli stessi presupposti. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., perché la sentenza impugnata avrebbe posto a fondamento della decisione una serie di fatti contestati e comunque non pacifici. La ricorrente rileva che la Corte d’appello avrebbe dato per pacifico il fatto che la società [OSCURATO:SOCIETA] fosse realmente a conoscenza del contenuto della lettera della società [OSCURATO:SOCIETA] del 1° dicembre 2011, che invece essa ricorrente aveva sempre contestato di aver ricevuto. 5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1489 cod. civ., in riferimento al passaggio della sentenza impugnata nel quale la Corte d’appello ha ritenuto sussistente, in capo alla ricorrente, un preciso onere di informazione circa l’esistenza della servitù di oleodotto. Osserva la società ricorrente che la sentenza impugnata – sia pure in un passaggio redatto ad abundantiam– ha affermato che vi era a suo carico un onere di informazione sull’esistenza della servitù. Secondo la ricorrente, sarebbe improprio il richiamo ad un obbligo che trova fonte nell’art. 1489 cit., nel caso specifico non applicabile, posto che le limitazioni erano effettivamente conosciute dal compratore, cioè la Città metropolitana, o comunque apparenti. Dal complesso del materiale di causa, infatti, risulterebbe che l’esistenza dell’oleodotto era ben nota alla Città metropolitana già da prima del primo atto di cessione, avvenuto il 10 febbraio 2010. E comunque, che la Città metropolitana fosse a conoscenza della situazione effettiva risultava anche dal fatto che essa aveva scelto un’impresa terza, cioè la [OSCURATO:PERSONA], per gestire correttamente l’interferenza tra il canale e l’oleodotto. 6. il terzo e il quarto motivo, benché tra loro diversi, possono essere trattati congiuntamente siccome entrambi inammissibili per la medesima ragione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la sanzione di inammissibilità derivi dalla semplice constatazione per cui le doglianze prospettate nei motivi in esame sono sostanzialmente irrilevanti, perché colpiscono argomentazioni che la Corte d’appello ha posto solo ad colorandum, come facilmente si comprende dalla lettura integrale della sentenza. Ed infatti sia l’effettiva conoscenza, da parte dell’odierna ricorrente, del contenuto della lettera della società [OSCURATO:SOCIETA] del 1° dicembre 2011 sia l’ulteriore affermazione secondo cui la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe avuto, nel momento della cessione dei terreni alla Città metropolitana, l’onere di comunicare a quest’ultima l’esistenza della servitù di elettrodotto, sono argomentazioni di contorno, che completano il ragionamento della Corte d’appello. Ma è evidente che la motivazione della decisione in esame sarebbe in grado di reggersi anche senza di esse, di talché i due motivi ora in esame sono inammissibili per irrilevanza. 7. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo in relazione alla mancata considerazione della variazione della quota relativa di interramento dell’oleodotto. Secondo la società ricorrente, la sentenza ha escluso ogni responsabilità in capo alla Città metropolitana per la presunta non avvenuta mutazione della quota di interramento dell’oleodotto rispetto al fondo del vecchio e del nuovo canale Malaspina. In questo modo, però, la sentenza avrebbe trascurato quanto indicato dall’odierna ricorrente nel quarto motivo di appello, e cioè che le quote di interramento erano sì rimaste invariate dal punto di vista assoluto, ma non da quello relativo. Se l’oleodotto è rimasto nella stessa collocazione, non altrettanto poteva dirsi per ciò «che sopra l’oleodotto si trovava». La sentenza, cioè, avrebbe ignorato che, secondo le indicazioni del c.t.u., il nuovo colatore Malaspina era stato costruito in un punto in cui prima si trovava solo terreno coltivato; dopo lo svolgimento dei lavori, dunque, l’oleodotto si trovava «ad essere separato dall’aria solo da pochissimi centimetri di terra», del tutto insufficienti a proteggerlo «da qualsiasi attività meccanica, come l’ordinaria raschiatura del fondo per eliminare i detriti». 7.1. La Corte osserva che la sentenza impugnata ha accertato che le opere di rettifica stradale compiute su incarico della Città metropolitana non avevano in alcun modo modificato né il tracciato né la quota altimetrica dell’oleodotto, rimasti quelli del 1963. La censura di cui al motivo in esame è pertanto inammissibile, perché rivolta chiaramente ad ottenere in questa sede un diverso e non consentito esame del merito. 8. Il ricorso, pertanto, è rigettato. A tale esito segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali. Osserva il Collegio, al riguardo, che non rileva l’affermazione, contenuta nella memoria della società [OSCURATO:SOCIETA], secondo cui la notificazione del ricorso sarebbe stata compiuta, nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA], al solo scopo di notizia, il che dovrebbe rilevare ai fini delle spese. Il giudizio odierno, infatti, è stato promosso dalla società [OSCURATO:SOCIETA] anche nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] la quale, a seguito della notifica del ricorso, aveva tutto il diritto di costituirsi – come ha fatto – e di chiedere la conseguente liquidazione delle spese, data la soccombenza della parte ricorrente. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per ciascun controricorso in complessivi euro 4.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Ai sensi