CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 1984
Cassazione n. 14495/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/09/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1966 avverso la sentenza del 12/07/2021 della [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Marzia [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] GAETA, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni dei difensori, Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Privitelli e Avv. [OSCURATO:PERSONA] per Tomaselli, che hanno chiesto che la sentenza impugnata venga annullata con ogni conseguente statuizione; lette le conclusioni depositate dalla parte civile costituita CATALANO [OSCURATO:PERSONA], con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 12/07/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per i delitti agli stessi rispettivamente ascritti ([OSCURATO:PERSONA] capo b) della rubrica come riqualificato dal giudice di primo grado, Tomaselli capo c) della rubrica). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, proponendo ciascuno un articolato motivo di ricorso riportato nei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Ricorso Privitelli. Con il motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in ordine alla riqualificazione del fatto ascritto al Privitelli ai sensi dell'art. 379 cod. pen., con l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; mancano totalmente elementi oggettivi e connotazioni soggettive per giungere ad una tale considerazione della condotta del Privitelli, non essendo neanche stata puntualmente delineata la condotta allo stesso ascritta, mentre emerge chiaramente che lo stesso richiede dei soldi in considerazione di rapporti di lavoro, in assenza di qualsiasi consapevolezza della matrice illecita della richiesta. È assente dunque il dolo specifico. [OSCURATO:PERSONA] è del tutto estraneo a dinamiche mafiose, non è mai stato indagato o condannato ed è del tutto inverosimile che si facesse latore delle richieste del clan Cappello; del tutto priva di riscontri ed elementi di prova è poi la ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Con ulteriore doglianza all'interno del medesimo motivo è stata poi contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, atteso il comportamento collaborativo tenuto dal Privitelli, in assenza tra l'altro di precedenti condanne in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso o per la commissione di reati fine e tenuto conto dello svolgimento di regolare attività lavorativa. 4. Ricorso Tomaselli. Con il motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità con particolare riferimento agli artt.533 cod. proc. pen., artt. 628, comma terzo, n. 3, e 416-bis.1 cod. pen., nonché vizio della motivazione perché mancante, contraddittoria e manifestamente illogica in ordine a tutte le imputazioni di cui ai capi in contestazione; la Corte di appello non ha adeguatamente vagliato le doglianze della difesa con particolare riferimento alle osservazioni proposte avverso le conclusioni della perizia redatta dall'Olivieri al fine della identificazione della voce del Tomaselli nell'ambito delle intercettazioni presenti agli atti; le conclusioni raggiunte nella perizia sono estremamente contraddittorie; del tutto contraddittoria poi la motivazione della Corte di appello in ordine alle ritenute circostanze aggravanti; la condanna del Tomaselli risale a quindici anni prima dei fatti oggetto di contestazione; la Corte di appello non ha inoltre correttamente applicato le previsioni di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. non avendo determinato la pena in misura prossima al minimo edittale, così violando i principi di rieducazione e di colpevolezza nella determinazione della pena; in tal senso dovevano anche essere certamente concesse le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. 2 gt 5. L'Avvocato generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 6. La parte civili ha inviato conclusioni e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi generici, non consentiti e manifestamente infondati. 2. In via preliminare appare opportuno richiamare alcuni principi di diritto, che qui si intendono ribadire, che appaiono applicabili ad entrambi i ricorsi, affetti, come correttamente rilevato dalla Procura generale, da una insanabile aspecificità e genericità nella articolazione dei motivi, volti sostanzialmente ad ottenere una rilettura del merito, non consentita in questa sede, sia quanto alla affermazione di responsabilità che quanto alla dosimetria della pena. Questa Corte ha, difatti, affermato che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Sez.4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710 -01). In concreto le difese, come esplicitamente e compiutamente evidenziato dall'Avvocato generale, si sono limitate a proporre, tra l'altro in modo del tutto generico, una lettura alternativa dell'insieme degli elementi acquisiti in giudizio, sebbene questa Corte abbia ripetutamente affermato che è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01, Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Battaglia, Rv. 275100-01). Sono, dunque, inammissibili nel giudizio di legittimità, tutte quelle censure che attengono a vizi diversi dalla mancanza di motivazione, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo. Da ciò consegue l'inammissibilità di tutte le doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).Ricorre, inoltre, nel caso in esame una c.d. doppia conforme; va ricordato che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musunneci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 3. La mera lettura del ricorso del Privitelli evidenzia l'assoluta aspecificità dello stesso, in mancanza di qualsiasi reale confronto con la motivazione. Il ricorrente si limita, di fatto, a proporre le proprie deduzioni senza considerare le argomentazioni, logiche, ampie e persuasive della Corte di appello; il ricorso finisce per risolversi in una serie di affermazioni oggettivamente apodittiche, senza confrontarsi con le argomentazioni del giudice del merito, che ha ricostruito puntualmente il contesto, mafioso, nell'ambito del quale maturava la condotta ascritta, il contenuto inequivoco delle captazioni, l'intenso rapporto tra il ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] e con il padre di questi, [OSCURATO:PERSONA], apice mafioso del gruppo, oltre che la serie infinita di contatti telefonici e le inferenze da esse tratte dal collegio di appello in punto di agevolazione dell'associazione. In tal senso, la Corte di appello ha anche considerato l'intensità e pluralità delle condotte poste in essere e il ruolo, certamente assai rilevante, del Privitelli nel veicolare le richieste di pagamento nell'interesse della consorteria criminale di riferimento, con puntuale connotazione della condotta e del relativo elemento soggettivo, oltre che dell'evidente ricorrenza della aggravante contestata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod.pen. (anche in considerazione, a mero titolo esemplificativo, del portato a riscontro della intercettazione del 2 maggio 2017). Con tale ampia motivazione il ricorrente non si confronta. Valgono dunque e devono essere richiamati i principi di diritto di cui al punto 2. 3.1. Anche la doglianza in tema di trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondata. La Corte di appello ha sul punto ampiamente motivato, condividendo la valutazione del giudice di primo grado che aveva connotato in termini di particolare gravità la condotta, dando atto del consapevole inserimento nell'ambito di una consorteria criminale organizzata, oltre che tenuto conto del fatto che il ricorrente risulta gravato da precedenti penali, con manifesta infondatezza della doglianza con la quale lo stesso era stato definito come sostanzialmente incensurato. In tal senso la Corte di appello ha, dunque, correttamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale la graduazione del trattamento sanzionatorio, in generale, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.). ic;_ zacz, 4. Anche il motivo proposto dal Tornaselli è manifestamente infondato, ~dnSì ad una evidente lettura alternativa del merito (valgono anche in questo caso i principi di diritto enunciati al punto 2), non consentita in questa sede, mediante la proposizione di argomentazioni del tutto reiterative ed identiche a quelle veicolate con l'atto d'appello (come dimostra il richiamo in tema di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche). In tal senso si deve rilevare la natura del tutto reiterativa dei motivi di ricorso. Questa Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01). La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, specificato che è inammissibile il ricorso di cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'appello, e motivatamente respinti in secondo grado, non si confronta criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma si limita, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez.2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01). La Corte di appello ha compiutamente considerato le diverse doglianze difensive, ha considerato in modo persuasivo gli elementi di prova a carico del ricorrente, anche tenuto conto delle rilevanti dichiarazioni ammissive dallo stesso rese in sede di interrogatorio quanto alla sua puntuale identificazione come uno dei soggetti dialoganti nell'ambito delle captazioni che erano state disposte, ha integrato tali elementi di prova con persuasive argomentazioni quanto alla portata della perizia espletata, che tuttavia non ha rappresentato l'unico elemento a carico dello stesso (come chiaramente esplicato a pag. 27 e seg. della motivazione, che ha compiutamente descritto la metodica adottata, caratterizzata dall'agire mafioso, la cronologia delle captazioni, oltre al contenuto delle stesse, logicamente valutato in relazione alla condotta contestata, al fine di ricostruire il ruolo centrale del ricorrente nelle vicende oggetto di imputazione, la pluralità di episodi di intimidazione e minaccia, con evidente riferimento alla consorteria criminale di riferimento, con compiuta considerazione anche degli elementi costitutivi delle aggravanti contestate). Con tale ampia, puntuale, logica ed argomentata motivazione il ricorrente non si confronta affatto. 4.1. Anche la doglianza articolata in tema di trattamento sanzionatorio sconta la medesima genericità ed aspecificità, senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che ha richiamato la rilevanza dei precedenti penali a carico del ricorrente, oltre che le ulteriori condanne anche in tema di violazione di misure di prevenzione, al fine di vagliare la dosimetria della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Valgono anche in questo caso i principi già enunciati al punto 3.1. La motivazione sul punto si presenta ragionevole e priva di illogicità. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla deve invece essere disposto sulle spese in relazione alla nota e conclusioni presentate dalla parte civile nell'ambito della presente udienza trattata con contraddittorio scritto. In tal senso si deve evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente affermato, con principio che si condivide, e qui si intende ribadire, che : "Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, ancora una volta, il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., 6 4e ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. 20.2.2. Il principio è stato ribadito, in riferimento a giudizi di legittimità celebrati dinanzi alla Settima Sezione di questa Corte con le forme di cui all'art. 610 cod. proc. pen., da Sez. 7, n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139-01 (fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima aveva prodotto una memoria contenente l'indicazione di elementi di contrasto ultronei rispetto alla valutazione preliminare di inammissibilità operata dal collegio secondo i presupposti e le peculiari finalità del meccanismo di cui all'art. 610, comma 1, cod. proc. pen.) e da Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Botta, Rv. 265974-01 (fattispecie nella quale il ricorrente non è stato condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, perché quest'ultima si era limitata a sollecitare, con una memoria, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese in proprio favore, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti), oltre che, più recentemente, da Sez. 7, n. 39902 del 05/07/2022, Bongiovanni, non mass., e da Sez. 7, n. 46288 del 05/11/2021, Ahmetaj, non mass. 20.2.3. Analogamente, con riferimento al giudizio di legittimità celebrato con rito camerale non partecipato, nella vigenza della normativa introdotta per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 24619 del 02/07/2020, Puma, Rv. 279551- 01) ha già ritenuto che la parte civile, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione. L'orientamento è stato successivamente ribadito da Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960-03; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass." (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, Rv. 283886-01, in motivazione). Anche nel caso in esame, in applicazione di tale condiviso principio di diritto, costantemente enunciato in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processuali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, attesa la mancanza di contributo effettivo, essendosi limitata la parte civile a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Dichiar