CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20632/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 23 giugno 2022 dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; udite le richieste del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato al condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 385, commi primo e terzo cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Violazione dell'art. 385 cod. pen. e travisamento delle dichiarazioni rese dalla [OSCURATO:PERSONA] all'udienza di convalida dell'arresto. Si deduce al riguardo che, come dichiarato dall'ufficiale di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aveva avvisato i Carabinieri della propria volontà di essere sottoposto al regime carcerario a causa di dissidi con la moglie, comunicando l'allontanamento dal domicilio ed il luogo dove si sarebbe recato, ovvero il domicilio dei genitori, dove è stato effettivamente rintracciato. 2.2 Vizio di motivazione sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. avendo la Corte rigettato l'istanza in ragione della negativa personalità del ricorrente in quanto gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. In tal modo la sentenza ha omesso di valutare i parametri indicati dalla norma invocata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288 relativa a fattispecie analoga a quella in esame in cui l'imputato si era allontanato dall'abitazione per dissapori con altri familiari conviventi, avvertendo le forze dell'ordine della sua intenzione). In applicazione di tale principio, è stato, pertanto, ritenuto sussistente il reato di evasione anche in caso di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere (Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). Il ricorrente invoca erroneamente a sostegno della dedotta violazione di legge altra pronuncia di questa Corte in cui è stata esclusa la configurabilità del reato nel caso in cui il reo si allontani dalla propria abitazione per farsi trovare al di fuori di essa in attesa dei carabinieri, prontamente informati della sua intenzione di volere andare in carcere (Sez. 6, n. 44595 del 06/10/2015, Ranieri, Rv. 265451 Rileva il Collegio che la fattispecie in esame è diversa da quella esaminata nel precedente in questione. Risulta, infatti, dalla sentenza di appello che l'imputato si è allontanato dal domicilio in assenza di un provvedimento autorizzativo, rendendo noto il proprio spostamento solo qualche ora dopo essere giunto presso la casa materna. 2. E', invece, fondato il secondo motivo. La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità in considerazione della negativa personalità dell'imputato in quanto pluripregiudicato per reati contro il patrimonio. Così facendo la Corte territoriale è incorsa nella violazione dell'art. 131-bis cod. pen. ravvisando, sostanzialmente, l'abitualità della condotta senza, tuttavia, alcuna argomentazione in merito alla sussistenza del presupposto ostativo in questione secondo i parametri indicati dall'art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. Invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due illeciti dell‘ stessa indole, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). A tal fine il giudice deve, dunque, analizzare i precedenti a carico dell'imputato in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni, tali da potersi considerare reati della stessa indole (Sez. 5, n. 53401 del 30/05/2018, Rv. 274186), potendo, in caso contrario, i precedenti assumere rilevanza ostativa solo ove ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 131-bis, comma quarto, cod. pen., ovvero nel caso in cui l'imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.3. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso, segue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara ina