CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30734/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Catanzarovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso;uditi i difensori dell’indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA]Buonopane, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 2 aprile 2026, a seguito di giudizio di riesame, ilTribunale di Catanzaro, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato l’ordinanzadel Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 23 febbraio2026, applicativa della custodia cautelare in carcere in relazione ai delittiprovvisoriamente contestati di accesso indebito a dispositivi idonei allacomunicazione da parte di soggetti detenuti (capo 4), di associazione finalizzataal traffico di stupefacenti (capo 15) e di concorso nel delitto di acquisto ai fini dicessione di 1.088 kg di eroina (capo 18), escludendo la gravità indiziaria conriferimento al delitto di cui al capo 6 (ulteriore ipotesi di accesso indebito adispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti).2. Ricorrono per cassazione avverso la predetta ordinanza i difensoridell’indagato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione degli artt. 178,comma 1, lett. c), 291 e 293 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, lamentandoche il Tribunale abbia fondato la gravità indiziaria su esiti di intercettazioniasseritamente inutilizzabili, per effetto della mancata tempestiva messa adisposizione delle relative registrazioni, senza applicare la “prova di resistenza”.In particolare, lamenta l’illegittima compressione del diritto di difesaconseguente alla ritardata ostensione dei supporti contenenti le intercettazionitelefoniche e ambientali poste a fondamento della misura cautelare. Assume diavere richiesto e reiteratamente sollecitato l’estrazione dei file ben primadell’udienza di riesame, senza che l’ufficio requirente ne consentisse l’effettivaacquisizione in tempo utile; censura, pertanto, la decisione del Tribunale che harigettato l’eccezione di inutilizzabilità, ritenendo tardiva e aspecifica l’istanzadifensiva; sostiene che l’obbligo di “messa a disposizione” delle registrazioni nonpossa ritenersi assolto mediante la sola autorizzazione del pubblico ministero, marichieda la concreta ed effettiva disponibilità del materiale. Deduce, dunque, lanullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. conconseguente inutilizzabilità delle intercettazioni ai fini del procedimentocautelare.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione degli artt. 273, 292,comma 2-ter, e 309 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione per omessaapplicazione della c.d. prova di resistenza. Si deduce che il Tribunale, una voltarespinta l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, ha fondato la gravitàindiziaria esclusivamente sul contenuto delle captazioni senza verificare se,eliminati tali elementi, residuasse un quadro autonomamente idoneo a sostenerel’applicazione della misura cautelare.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha censurato la ritenuta configurabilitàdell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., provvisoriamente contestata inrelazione ai capi 15 e 18, deducendo violazione di legge e vizio di motivazioneper manifesta illogicità e contraddittorietà. Si assume che il Tribunale abbiadesunto la finalità di agevolazione mafiosa dal rapporto di parentela dell’indagatocon soggetti ritenuti appartenenti alla cosca e dalla precedente condannariportata per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. Si sostiene che l’ordinanzaimpugnata non individui alcun elemento concreto dal quale desumere che ilricorrente si sia rappresentato e abbia volontariamente perseguito la finalità diagevolazione, finendo per attribuirgli la consapevolezza e gli obiettivi di altricoindagati sulla base del solo contesto relazionale e familiare.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è complessivamente infondato, per i motivi qui illustrati.2. Il primo motivo di ricorso è infondato.2.1. Il ricorrente deduce che il Tribunale abbia fondato la gravità indiziariasu esiti di intercettazioni asseritamente inutilizzabili, per effetto della mancatatempestiva messa a disposizione delle relative registrazioni. Contesta, inparticolare, la valutazione del Tribunale in ordine alla tardiva e non diligente2.2. Occorre preliminarmente richiamare i principi affermati dalla Cortecostituzionale con la sentenza n. 336 dell'8 ottobre 2008, la quale ha dichiaratol'illegittimità costituzionale dell'art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui nonprevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza applicativa di unamisura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione susupporto magnetico delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioniintercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, ancorchénon depositate. [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziato che la trascrizione effettuata dallapolizia giudiziaria costituisce una mera rappresentazione grafica del contenutodella registrazione e non può surrogare l'ascolto diretto della traccia fonica,risultare decisivi per la corretta interpretazione del contenuto delle conversazioni.Pertanto, il diritto della difesa di accedere alle registrazioni costituisceespressione del diritto al contraddittorio e della garanzia di un'effettiva possibilitàdi contestazione degli elementi posti a fondamento della misura cautelare.2.3. Muovendo da tali premesse, le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito come il riconoscimento del diritto all'accesso alle registrazioni incidadirettamente anche sul procedimento di riesame, pur non essendo statoquest'ultimo oggetto diretto della pronuncia della Corte costituzionale. Le SezioniUnite hanno infatti evidenziato che il diritto riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] èfunzionale all'effettivo esercizio di «tutti i rimedi previsti dalle normeprocessuali», fra i quali assume particolare rilievo il controllo demandato alTribunale del riesame sulla legittimità e sulla fondatezza del provvedimentocoercitivo (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).2.4. In questa prospettiva, è stato chiarito che l'obbligo di garantire alladifesa l'accesso alle registrazioni delle intercettazioni non può ritenersi assoltocon la trasmissione degli atti al tribunale del riesame ai sensi dell'art. 309,comma 5, cod. proc. pen. Tale disposizione impone, infatti, al pubblico ministerounicamente l'invio degli atti posti a fondamento della richiesta cautelare, nonanche dei supporti contenenti le registrazioni delle conversazioni intercettate. Latrasmissione degli atti al giudice del riesame è funzionale all'esercizio delcontrollo giurisdizionale e consente alla difesa di estrarne copia ai sensi dell'art.309, comma 8, cod. proc. pen., ma non equivale alla concreta disponibilità delleregistrazioni sonore. Per l'effettivo esercizio del diritto di difesa è, invece,necessario che il difensore possa accedere direttamente alle tracce audioutilizzate dall'accusa, secondo quanto previsto dall'art. 268 cod. proc. pen., comestabilito dalla citata pronuncia della Corte costituzionale. Il relativo diritto diaccesso mantiene, pertanto, autonomia rispetto agli obblighi di trasmissionegravanti sul pubblico ministero ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 20300 del 22 aprile 2010, Lasala, in motivazione; Sez. 4, n. 25964del 18/06/2021, Cespedes, Rv. 281974-02).2.5. Quanto alle conseguenze del rifiuto o dell’ingiustificato ritardo delpubblico ministero nel consentire al difensore l’accesso alle registrazioni delleintercettazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare, prima del depositoprevisto dall’art. 268, comma 4, cod. proc. pen., la giurisprudenza delle SezioniUnite, confermata da quella successiva, ha escluso che possa configurarsil'inefficacia della misura cautelare, non essendo tale conseguenza prevista dagliartt. 299, 300, 301, 302, 303 e 309, comma 10, cod. proc. pen.È stata altresì esclusa la configurabilità dell’inutilizzabilità degli esiti delleintercettazioni, atteso che quest'ultima ricorre soltanto nelle ipotesitassativamente previste dall'art. 271 cod. proc. pen.La lesione del diritto di accesso alle registrazioni integra, invece, una nullitàdi ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc.pen., soggetta al regime della deducibilità e delle sanatorie previsto dagli artt.180, 182 e 183 cod. proc. pen. Essa determina un vizio nel procedimento diacquisizione della prova, che non inficia l'attività di ricerca della stessa ed ilrisultato probatorio, in sé considerati.Ne consegue che, qualora tale vizio sia stato ritualmente dedotto in sede diriesame ed il Tribunale non abbia potuto acquisire il relativo supporto fonicoentro il termine perentorio di cui all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., letrascrizioni effettuate dalla polizia giudiziaria non possono essere “utilizzate”come prova nel giudizio cautelare; tali trascrizioni di polizia, benché di per sélegittimamente poste a base della richiesta cautelare, diventano, nel limitatoambito dell'incidente cautelare, probatoriamente invalide per fatto successivo o,più precisamente, probatoriamente inefficaci, il che vale a dire, in termini dieffetti concreti, che non sono "utilizzabili" ai fini della valutazione della domandacautelare, inteso il termine "inutilizzabilità" in senso non strettamente tecnico.In tale ipotesi, è il sub-procedimento di assunzione della prova nel giudiziocautelare (produzione di "brogliacci"-rilascio di copia delle registrazioni) a essereviziato, mentre nessun vizio inficia sia l'attività di ricerca della prova sia ilrisultato probatorio in sé considerati. Ne deriva, in simile evenienza, che se,effettuata la "prova di resistenza", l'ulteriore materiale indiziario non è idoneo arappresentare i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273 cod. proc. pen.,il tribunale del riesame deve "annullare" l'ordinanza cautelare, non perché questasia affetta da un vizio originario, ma perché la verifica effettuata nel giudizio diriesame conduce a una valutazione di non fondatezza della domanda cautelare(Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246907-01; Sez. 3, n. 10951 del17/01/2019, Spada, Rv. 275868-02; Sez. 2, n. 32490 del 07/07/2010, Russo,Rv. 248187-01).2.6. Chiarite la natura del vizio dedotto e le ricadute sul giudizio cautelare,occorre procedere all’esame della censura formulata dal ricorrente, verificandose, nel caso concreto, ne ricorrano i presupposti.A tal fine, assume rilievo il requisito della tempestività della richiestadifensiva di acquisizione delle registrazioni delle intercettazioni, quale primoparametro di valutazione dell’adempimento dell’onere di diligente attivazionegravante sul difensore.La giurisprudenza ha chiarito che tale requisito non si identifica conl'immediatezza della richiesta rispetto all'esecuzione della misura cautelare, nérichiede che l'istanza sia proposta nel più breve tempo possibile in terminiassoluti. La tempestività va, invece, valutata in concreto, alla luce delle scansionitemporali del procedimento di riesame e della concreta possibilità per il pubblicoministero di consentire l'accesso alle registrazioni prima della decisione delTribunale.È stato, invero, affermato che la richiesta del difensore volta ad accedere,prima del loro deposito ai sensi del quarto comma dell'art. 268 cod. proc. pen.,alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamentetrascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai finidell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per ilpubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l'esercizio del dirittodi difesa nel procedimento incidentale "de libertate", obbligo il cuiinadempimento può dar luogo a responsabilità disciplinare o penale delmagistrato del pubblico ministero. Al fine di porre il pubblico ministero in gradodi adempiere tale obbligo, è del pari necessario che la richiesta del difensorevenga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dallenorme processuali (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246908-01).In questa prospettiva, la richiesta deve essere presentata in un momentoidoneo a consentire all'organo requirente di adempiere all'obbligo di ostensione,in relazione all'udienza del tribunale del riesame ed alle cadenze temporaliindicate dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., tenendo conto della complessitàdelle operazioni di duplicazione delle intercettazioni, del tempo necessario per laverifica di eventuali discordanze tra i testi posti a base delle decisioni cautelari equelli risultanti dall'ascolto diretto, nonché del momento di deposito dellarichiesta di riesame (Sez. 5, n. 44150 del 13/06/2018, M., Rv. 274119-01; Sez.6, n. 32571 del 24/06/2010, Vinci, Rv. 248548-01).La giurisprudenza ha altresì precisato che la tempestività implica anche laspecificità della richiesta; il difensore deve indicare le ragioni di urgenzadell'istanza stessa, con precisa indicazione dei "file" delle captazioni per le qualichiede l'autorizzazione all'ascolto e il rilascio di copia, sicché, in mancanza di taliindicazioni, il ritardo dell'organo inquirente a provvedere non può ritenersiingiustificato e l'eventuale mancato accesso della difesa agli atti non determinaalcuna nullità del procedimento. Solo una richiesta formulata in termini tali daconsentire all'ufficio requirente di provvedere utilmente è idonea a fondare lasuccessiva deduzione della lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n. 37136 del10/06/2021, Sibilio, Rv. 282370-01).Inoltre, il difensore che abbia tempestivamente richiesto l'acquisizione delleregistrazioni utilizzate a fondamento della misura cautelare è tenuto ad attivarsidiligentemente per entrarne in possesso, non sussistendo un obbligo degli ufficidi recapitargli il materiale né di avvisarlo della sua disponibilità (Sez. 2, n. 37712del 30/09/2025, Villotti, Rv. 288934-01; Sez. 5, n. 33874 del 05/07/2021,Giglio, Rv. 281770-02; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv.281273-01).In tale prospettiva, è stato precisato che la mancata messa a disposizionedel difensore, autorizzato ad acquisire le registrazioni delle intercettazioni postea fondamento della misura custodiale, dei relativi supporti, integra una nullità diordine generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c),e 180 cod. proc. pen., solo ove lo stesso abbia documentato la propria diligentesmentita (Sez. 6, n. 27865 del 25/06/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288427-01: fattispeciein cui il difensore aveva allegato di essersi recato più volte presso gli uffici dellapolizia giudiziaria delegata a dare esecuzione al provvedimento autorizzativo,senza rinvenire i supporti, rimanendo, infine, inevasa la richiesta di attestarel'omessa consegna, avanzata con PEC alla segreteria del pubblico ministero edall'archivio intercettazioni).2.7. Dunque, l'obbligo di ostensione gravante sul pubblico ministero non puòritenersi adempiuto mediante il solo rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia delle intercettazioni, essendo necessario che i relativisupporti siano effettivamente accessibili alla difesa. Tuttavia, una voltatempestivamente ottenuta l'autorizzazione, incombe sul difensore l'onere dialcun obbligo degli uffici di recapitarlo né di comunicare la sua disponibilità.Pertanto, mentre l'organo requirente deve assicurare la concreta fruibilità deisupporti e dimostrarne l'effettiva messa a disposizione, la difesa è tenuta aprovare la propria diligente attivazione nell'acquisizione degli stessi.2.8. Nel caso di specie, fermo restando che l'obbligo di ostensione delpubblico ministero richiede l'effettiva accessibilità dei supporti contenenti leregistrazioni e non si esaurisce nel rilascio dell'autorizzazione all'ascolto oall'estrazione di copia, non risulta dimostrata la tempestiva e diligentedi difesa.Dall'ordinanza impugnata emerge, infatti, che la richiesta difensiva,depositata il 18 marzo 2026, aveva ad oggetto ben 654 progressivi riferiti a unapluralità di indagati e non conteneva alcun riferimento, neppure implicito,all'esigenza di acquisire le registrazioni in funzione dell'instaurando procedimentodi riesame. Analogamente, il successivo sollecito del 24 marzo 2026 si limitava areiterare la richiesta senza rappresentarne l'urgenza né collegarla alla imminentecelebrazione del giudizio di riesame. Solo con l'ulteriore comunicazione del 31marzo 2026, la difesa segnalava che l'udienza camerale era stata fissata per il 2aprile 2026, prospettando, per la prima volta, l'esigenza di ottenere il materialein tempi compatibili con tale scadenza.Né risulta che, nel periodo compreso tra il deposito dell'istanza e lacelebrazione dell'udienza, i difensori abbiano svolto ulteriori attività volte averificare lo stato della procedura o la concreta disponibilità dei supporti richiesti.Il Tribunale ha, infatti, accertato che essi si limitarono a reiterare le richieste giàformulate, senza rappresentare tempestivamente le ragioni di urgenza nérilasciate.Per contro, dall'accertamento operato dal Tribunale emerge una costanteil pubblico ministero adottava il provvedimento autorizzativo; all'esito delsuccessivo sollecito del 24 marzo 2026 emetteva un'ulteriore autorizzazione,delegando la polizia giudiziaria alla selezione dei progressivi e allapredisposizione delle copie informatiche; infine, ricevuta la segnalazionedell'urgenza in data 31 marzo 2026, provvedeva il giorno seguente a disporrel'inoltro della pratica all'ufficio competente e ad autorizzare espressamentel'estrazione del materiale richiesto.In tale contesto, non può ritenersi che il mancato tempestivo conseguimentodelle registrazioni sia riconducibile a un'ingiustificata inerzia dell'organorequirente. Al contrario, la tardiva rappresentazione delle esigenze connesse allacelebrazione del giudizio di riesame, la particolare complessità dell'istanza,riferita a un numero estremamente elevato di captazioni riguardanti più indagati,e la mancata attivazione al fine di verificare l’esito delle autorizzazioni rilasciate,non consentono di ravvisare una violazione del diritto di difesa imputabileall'ufficio del Pubblico ministero.Deve pertanto escludersi che ricorrano i presupposti per configurare lanullità dedotta, non risultando dimostrato che la difesa abbia assolto all'onere ditempestiva e diligente attivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, afronte di un ufficio requirente che, secondo quanto accertato dal Tribunale, si erainvece attivato progressivamente e senza ritardi a fronte delle istanze ricevute.3. Il secondo motivo è manifestamente infondato.3.1. Si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto procedere alla c.d. prova diresistenza, verificando se, una volta espunte le intercettazioni dal materialeutilizzabile, il restante compendio indiziario fosse comunque idoneo a sostenere ilgiudizio cautelare.3.2. Tuttavia, la “prova di resistenza” costituisce un'operazione valutativasuccessiva all'accertamento della patologia denunciata. Solo ove venga ritenutafondata l’eccezione di nullità ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. e,conseguentemente, il dato rappresentato dalle intercettazioni sia reputato“inutilizzabile” nel giudizio de libertate, si rende necessaria la verifica del rilievoda esso assunto nella complessiva valutazione del compendio indiziario, al fine diaccertare se la misura cautelare trovi autonomo sostegno negli ulteriori elementiacquisiti (Sez. U, n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, in motivazione).Nel caso in esame, il Tribunale ha respinto l'eccezione difensiva, ritenendopienamente utilizzabili i risultati delle captazioni posti a fondamento della misura.Pertanto, non sussisteva alcun obbligo di verificare la tenuta del quadroindiziario prescindendo da elementi probatori che erano stati ritenutilegittimamente acquisiti e utilizzabili.4. Il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce sotto il dupliceprofilo della violazione di legge e del vizio di motivazione l’erronea applicazionedella circostanza aggravante prevista dall’art. 416-bis.1 cod. pen., non supera ilvaglio di ammissibilità.4.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,in materia di misure cautelari personali la Corte di cassazione non può procederea una rivalutazione degli elementi fattuali e probatori posti a fondamento delladecisione, né degli apprezzamenti relativi alla gravità indiziaria, alle esigenzecautelari o all'adeguatezza della misura applicata, riservati al giudice dellacautela e al tribunale del riesame. Il controllo demandato al giudice di legittimitàè limitato alla verifica della correttezza giuridica della decisione e della tenutalogica della motivazione, al fine di accertare che il provvedimento esponga inmodo adeguato le ragioni poste a suo fondamento e sia immune da manifesteillogicità o contraddizioni (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01;Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760-01; Sez. 6, n.2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840-01).Ne consegue che il ricorso per cassazione che denunci vizi della motivazionein ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consenteesclusivamente la verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioniaddotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto chegovernano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quellecensure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dalgiudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01;Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01).Le doglianze dedotte dal ricorrente si collocano proprio in tale ambito inquanto ripropongono questioni già devolute al Tribunale del riesame, il quale leha esaminate con argomentazioni complete e coerenti, che non evidenziano vizirilevabili in questa sede.Il Tribunale ha ritenuto configurabile, nei limiti del giudizio cautelare, lacircostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. sulla base di unarticolato e convergente quadro indiziario, valorizzando una pluralità di elementifattuali ritenuti sintomatici della consapevole condivisione dell’indagato di unprogramma criminoso funzionale al rafforzamento dell’associazione mafiosaoperante nel territorio di Isola di [OSCURATO:PERSONA].In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato come l’attività di trafficodi sostanze stupefacenti contestata al ricorrente si inserisse stabilmente nel piùampio disegno illecito perseguito dal sodalizio, costituendo uno dei principalicanali di approvvigionamento delle risorse economiche necessarie alconsolidamento della capacità operativa e della forza intimidatricedell ’organizzazione criminale.La motivazione impugnata ha, inoltre, posto in risalto la non episodicità delcontributo ascritto all’indagato, desunta tanto dal contenuto delle conversazioniintercettate durante lo stato detentivo mediante l’utilizzazione di dispositivi nonconsentiti, quanto dalla partecipazione alle attività funzionali all’individuazionedei fornitori e al reperimento delle risorse finanziarie necessarie per l’acquisto diingenti quantitativi di sostanza stupefacente.Il Tribunale ha altresì richiamato specifici elementi investigativi dai quali hainferito la piena conoscenza, da parte del ricorrente, delle dinamiche interne delsodalizio e dei relativi interessi criminali, nonché la consapevole destinazione delproprio contributo all’agevolazione dell’attività dell’associazione.Muovendo da tali premesse, il giudice del riesame ha escluso che laposizione dell’indagato potesse essere ricondotta ad una mera contiguitàambientale o relazionale rispetto al contesto mafioso, ravvisando, viceversa, sial’oggettiva attitudine delle condotte contestate ad incrementare le capacitàeconomiche ed operative del sodalizio, sia la consapevolezza del ricorrente circala funzione agevolatrice del proprio operato rispetto agli interessidell ’associazione.Nel quadro della valutazione complessiva degli elementi acquisiti, il rapportodi stretta parentela con soggetti collocati ai vertici della consorteria e laprecedente condanna definitiva riportata dal ricorrente per partecipazione allamedesima associazione mafiosa non sono stati assunti quali elementi esclusivi oautonomamente decisivi ai fini dell’affermazione della gravità indiziaria, ma sonostati valorizzati dal Tribunale come dati ulteriormente corroboranti un quadroprobatorio già reputato, di per sé, significativo in ordine alla consapevolefinalizzazione della condotta all’agevolazione del sodalizio.A fronte del compiuto percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale, lacensura difensiva, secondo cui il riconoscimento dell’aggravante sarebbe statofondato esclusivamente sui legami familiari del ricorrente e sulla pregressacondanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., si risolve nella meraenunciazione di una prospettazione alternativa che prescinde dal contenutoeffettivo della decisione impugnata e omette di confrontarsi con gli ulteriori e benpiù significativi elementi valorizzati dal Tribunale.Deve, pertanto, concludersi per l’inammissibilità del motivo di ricorso, attesoche la motivazione dell’ordinanza impugnata si sottrae ai rilievi formulati dalricorrente e risulta immune dai denunciati vizi di legittimità.5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.6. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delledisposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessasia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trovaristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato art. 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 17/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]