CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18603/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IALATELA e [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente-avverso la sentenza n. 2343/2023 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 30.06.2023, N.R.G. 1285/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.05.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/20261.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA]Marcos [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, dopoavere revocato l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 423 cod. proc. civ., avevacondannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in suo favore della somma di € 1.946,11oltre accessori dal 29.5.2016 al soddisfo.[OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto di avere lavorato ininterrottamente comecollaboratore domestico e addetto all’assistenza di persona non autosufficientealle dipendenze dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] a maggio2016, avendo proseguito il rapporto alle dipendenze del solo [OSCURATO:PERSONA] dal2010 al maggio 2016 a seguito del decesso della Derme, avvenuto in data6.5.2010; aveva inoltre allegato che il rapporto era stato regolarizzato solo adecorrere dal 1.3.1997 per 25 ore settimanali, inferiori a quelle effettivamentesvolte.Aveva inoltre precisato che, pur avendo svolto attività lavorativa perentrambi i coniugi, era stato formalmente assunto dalla Derme, totalmentecieca, esclusivamente per le agevolazioni e le detrazioni di cui usufruiva inquanto invalida e che la retribuzione gli era sempre stata corrisposta da MarcoAveva dunque agito in giudizio contro [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA],chiedendo che venisse accertato che dal 1.3.1997 al 29.5.2016 era intercorsoun rapporto di lavoro domestico alle dipendenze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],nonché il suo diritto all’inquadramento nel livello C super, con orario di 40 oresettimanali; aveva chiesto inoltre che [OSCURATO:PERSONA] venisse condannata alpagamento in suo favore della somma di € 84.250,95 (o della diversa sommadovuta) oltre accessori, di cui € 69.180,45 a titolo di differenze retributive e di€ 19.025,50 a titolo di TFR, nonché al risarcimento del danno da omessacontribuzione e al versamento dei contributi dovuti e non prescritti agli Istitutiprevidenziali.2. La Corte territoriale, valutate le risultanze istruttorie, ha condiviso lestatuizioni del Tribunale, secondo cui al decesso della Derme il rapporto di lavoroNumero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/2026domestico con la medesima intercorrente era stato risolto, ed era statosuccessivamente instaurato un diverso rapporto di lavoro con [OSCURATO:PERSONA],escludendo quindi la dedotta unicità del rapporto di lavoro dal 1997 al 2016 ..3. Ha in particolare evidenziato che erano rimaste prive di riscontro lecircostanze che il Clemente avesse lavorato per entrambi i coniugi e che venisseretribuito dal Fagiolo, ha evidenziato che solo dal 2009 la Derme aveva iniziatoad avere seri e limitanti problemi di salute, in specie alla vista, ed ha escluso lasussistenza di un legittimo affidamento del Clemente.4. Considerato che nel quinquennio successivo alla data del decesso delladatrice di lavoro (6.5.2010) non era intervenuto alcun atto interruttivo, haritenuto prescritti i crediti relativi al primo rapporto di lavoro ed ha disattesol’eccezione di rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 cod. civ., formulata dallavoratore solo nel giudizio di appello, osservando che le dichiarazioni contenutenella memoria di costituzione dell’appellata non denotano una rinuncia adavvalersi della prescrizione e che il pagamento della somma di € 4.000,00 atitolo di TFR prima dell’instaurazione della lite era riferito al secondo rapporto dilavoro.5. Il giudice di appello ha poi evidenziato l’irrilevanza della nuovadocumentazione tardivamente prodotta dall’appellante, senza autorizzazione aridosso dell’udienza di discussione e contestata dall’appellata (pertantoinammissibile), in quanto attestante i tentativi di bonario componimento dellalite tra le parti, non andati a buon fine.6. Ha ritenuto le dichiarazioni dei testi escussi insufficienti a fondare ilriconoscimento di un inquadramento superiore (C super o B super) e losvolgimento di un orario di lavoro superiore a quello regolarizzato.7. Ha considerato assolutamente generica la doglianza relativa alla mancataescussione dell’altro teste indicato nel ricorso, non avendo la medesima chiaritola posizione del teste, se e come lo stesso avesse conoscenza diretta e puntualedei fatti tale da comportare un esito diverso della lite, né la ragione per la qualenon era stato citato, a fronte di un’ordinanza istruttoria che aveva lasciatol’appellante libero di individuare i nominativi dei due testi da escutere in giudizio.Numero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/20268. Ha infine rilevato che era rimasta incensurata la statuizione del Tribunaleriguardante la mancata dimostrazione della retrodatazione del rapporto al 1996.9. Avverso tale sentenza il Clemente ha proposto ricorso per cassazione sullabase di sette motivi, illustrati da memoria.10. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.11. A seguito di formulazione della proposta di definizione del ricorso ai sensidell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., il Clemente ha presentato istanza didecisione ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo il ricorso denuncia vizio di nullità della sentenza inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.Lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata,che dopo avere richiamato il principio secondo cui è ravvisabile un unico rapportodi lavoro se dopo la morte del datore di lavoro il lavoratore presta adesione allaprosecuzione dello stesso rapporto di lavoro domestico in favore dell’altrocomponente della famiglia, ha omesso e svilito la combinazione e il peso dei datifattuali relativi all’unicità del rapporto di lavoro.Si duole dell’omessa valutazione dei presupposti fattuali della prosecuzionedel rapporto e dell’adesione del lavoratore.Osserva che, anche a voler ritenere lo svolgimento di un ragionamentopresuntivo, il rapporto tra la premessa e le conclusioni della Corte territorialenon risponde alle regole di comune esperienza e ai criteri di verisimiglianza eprobabilità.Evidenzia la mancata valorizzazione dell’immediata assunzione da parte delconiuge superstite facente parte dello stesso nucleo familiare, il mancatopagamento del TFR al decesso del primo componente familiare, il calcolo unicodel TFR alla morte dell’unico componente del nucleo familiare riportato nellacorrispondenza del legale effettuato con riferimento alle buste paga emesse inrelazione ai due contratti.2. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità; in primo luogoesso si presenta quale motivo misto in quanto nel denunziare sia vizioNumero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026motivazionale sia violazione di principi in diritto tratti dalla giurisprudenza dellaData pubblicazione 08/06/2026Suprema Corte non consente di cogliere partitamente le ragioni di doglianzaascrivibili all’uno o all’altro vizio; in secondo luogo, la denunzia ex art. 360comma 1 n. 5 c.p.c. risulta preclusa per doppia conforme dovendo trovareapplicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., poi trasfuso nell’attuale art.360 comma 4 c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello nonrisulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primogrado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L - Sentenzan. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).Si deve poi rammentare che seguito alla riformulazione dell'art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., conmodif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso percassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione dellasentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelleipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione qualerequisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazioneapparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazioneperplessa od incomprensibile", violazioni nemmeno dedotte nel caso di specie,mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto soloper omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussionee che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass.Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).Inoltre la censura propone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quellaeffettuata dalla Corte territoriale attraverso la rilettura delle risultanzeistruttorie.Numero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/2026Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 115 cod.proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di non avere posto a fondamento delladecisione le prove offerte dalle parti e i fatti non specificamente contestati e diavere elaborato contenuti informativi non riconducibili a prove su cui è statabasata la risoluzione del caso.Evidenzia che l’assunzione nel 2009, da parte di [OSCURATO:PERSONA], della badanteper la moglie non è indicativa della circostanza che il Marcos aveva lavoratodistintamente prima per la moglie e poi per il marito, e anzi comprova ilcontrario, considerato che all’aggravarsi delle condizioni fisiche della Derme edopo l’assunzione di un’altra figura professionale per l’assistenza personalediurna e notturna alla medesima, il Clemente non era stato licenziato.Richiama la deposizione del teste Pieroni, da cui si desume che la Derme giànel 1996 non era autosufficiente; evidenzia inoltre che le missive legalimenzionate dalla sentenza impugnata non negano la sussistenza di un unicorapporto e la prosecuzione del primo, ma sottolineano i fatti occorsi nella lorosuccessione cronologica, evidenziando il mancato pagamento del TFR al decessodella Derme.Lamenta la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali i bollettini deiversamenti dei contributi e i modelli CUD a nome di uno dei componenti delnucleo familiare escludano l’unicità del rapporto, e per le quali è stata esclusal’unicità del rapporto, a fronte del pacifico espletamento di attività lavorativa perentrambi i coniugi, poi proseguita per il vedovo, dell’emissione da parte delNumero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/2026costituito a nome della Derme, e del mancato versamento del TFR maturato aquella data.4. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5cod. proc. civ., lamenta l’apparenza della motivazione sulla valutazione delleprove, censurando le statuizioni riguardanti l’inattendibilità dei testi edevidenziando che dalle deposizioni non sono ricavabili le informazioni riportatenella sentenza impugnata.Deduce che il teste Pieroni non ha menzionato la badante assunta nel 2009per la Derme in quanto nulla gli era stato chiesto in proposito, e che dunque nonha mai negato la presenza della medesima; evidenzia inoltre che non risulta unsuo contenzioso per l’eredità dello zio nei confronti dell’erede legittima e precisache la sola frequentazione della casa di Velletri da parte di detto teste nellefestività e nei fine settimana non esclude la sua conoscenza diretta dei fatti;evidenzia che il teste Rossi aveva frequentato gli zii almeno una o due volte almese negli ultimi venti anni della loro vita e che tale frequentazione non eradunque occasionale.Lamenta che la sentenza impugnata non ha dato atto della precisazione delClemente, che all’udienza di comparizione delle parti nel giudizio di primo grado,tenutasi in data 21.11.2019 aveva precisato a verbale che la suocera era stataassunta come badante della Derme nel 2009 ed evidenzia che il medesimo erain buona fede, né ha dato contezza del rilievo del fatto che il lavoratore avrebbetaciuto tale circostanza.5. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc.civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Insiste nel sostenere l’unicità del rapporto di lavoro, avendo il Clemente resoprestazioni in favore del nucleo familiare, composto fino al 2010 dai coniugi epoi solo dal vedovo.Evidenzia che sui fatti dedotti dal lavoratore non vi era stata alcunacontestazione.Osserva che dalla sentenza impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA] con la difesaassunta nel giudizio di primo grado aveva chiarito di non essere in grado diricostruire le vicende successive alla cessazione del rapporto con la Derme;Numero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/2026evidenzia che in tale atto aveva sollecitato una chiara e completadocumentazione del Marcos riguardo alle sue generiche pretese economiche eche nella memoria in sede di gravame aveva dedotto di non essere in grado diverificare la fondatezza delle avverse pretese non essendo stata la datrice dilavoro, e non essendo stata posta in grado di reperire documenti all’internodell’abitazione del de cuius.6. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 2937 cod. civ.,ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di rinuncia allaprescrizione.Deduce che tale eccezione può essere sollevata anche d’ufficio.Lamenta un vizio motivazionale, a fronte dell’inidoneità degli elementi addottidalla Corte territoriale ad escludere la rinuncia tacita alla prescrizione; evidenziache nei gradi di merito era stato del tutto omesso l’esame del comportamentodell’erede.Rimarca che la [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto di essere debitrice del lavoratore,gli aveva versato la somma di € 4000,00 imputata dal lavoratore ad accontodelle maggiori spettanze già reclamate per l’intero TFR e che tali circostanzedenotano la rinuncia alla prescrizione, non avendo l’erede contestato l’esistenzadel diritto del Marcos.7. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che per ragioni diconnessione logica vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili, in quantonon colgono il decisum e sollecitano un giudizio di merito attraverso la riletturadelle risultanze istruttorie e la valorizzazione del principio di non contestazione.La Corte territoriale all’esito dell’istruttoria ha accertato che erano statiinstaurati due distinti rapporti di lavoro (uno tra il Clemente e la Derme dal 1997al 6.5.2010 e uno tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 2016), avendoritenuto indimostrato che il Clemente abbia lavorato per entrambi i coniugi finoal decesso della Derme, che vi fosse un legittimo affidamento del lavoratore sullacodatorialità e che il rapporto fosse proseguito con il Fagioli senza soluzioni dicontinuità dopo la morte della moglie.Numero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/2026A fronte delle deduzioni contenute nel ricorso, secondo cui essendo la Dermetotalmente cieca, il Clemente pur avendo lavorato per entrambi i coniugi, erastato formalmente assunto dalla medesima esclusivamente per le agevolazionie detrazioni di cui fruiva la medesima in quanto invalida, e secondo cui laretribuzione gli veniva corrisposta dal Fagiolo, ha evidenziato che tali circostanzenon avevano formato oggetto del capitolato di prova articolato nel ricorso; hainoltre osservato che per come accertato nella sentenza di primo grado, la Dermesolo dal 2009 aveva iniziato ad avere seri e limitanti problemi di salute, speciealla vista, tanto che era stata assunta una badante convivente per assisterla.La sentenza impugnata non ha dunque ritenuto l’assunzione nel 2009 dellabadante per la moglie da parte di [OSCURATO:PERSONA] indicativa della circostanza cheil Marcos aveva lavorato distintamente prima per la moglie e poi per il marito.La Corte territoriale ha inoltre dato atto della corrispondenza intercorsa trail precedente legale dell’appellante e l’appellata in cui i due rapporti di lavorosono stati tenuti distinti e sono stati rivendicati due distinti TFR; ha poiesaminato il comportamento dell’erede, evidenziando che l’erogazione dellasomma di € 4000,00 a titolo di TFR prima dell’instaurazione della lite aveva fattoriferimento al secondo rapporto di lavoro, come accertato dal Tribunale e noncontestato né smentito dal gravame ed ha escluso che da tale pagamentopotesse desumersi la volontà di rinunciare alla prescrizione riguardo alprecedente rapporto di lavoro.Nel prospettare l’unicità del rapporto ed il riconoscimento, da partedell’erede, del debito nei confronti del Clemente da parte dell’erede, nonché larinuncia della stessa erede alla prescrizione, le censure fanno leva e su contenutispecifici degli atti processuali e delle prove, che non risultano dalla sentenzaimpugnata.Rispetto a detti documenti, la censura nemmeno assolve agli oneri previstidagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non li trascriveintegralmente e non li localizza; deduce inoltre la mancata contestazione epropone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dalla Corteterritoriale.Numero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/2026Occorre poi ribadire che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambitodel giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condottadi non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n.3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).8. Con il sesto motivo, proposto come “Ricorso ex art. 360, comma 1, n.3 c.p.c. in relazione all’art. 345, 437, 116 e 115 c.p.c.”, il ricorso si duole dellamancata ammissione della nuova documentazione volta a dimostrare la rinunciaalla prescrizione da parte della [OSCURATO:PERSONA].Deduce che il documento allegato alla nota telematica del 29.5.2023,rilevante per la decisione della causa, era stato conosciuto e acquisito solo altempo del deposito; precisa che era stata chiesta l’autorizzazione al deposito ditale documento, previa trasmissione al legale della parte appellata.Richiama la comunicazione del 2.8.2017, evidenziando la decisività di taledocumento; precisa che tramite il suo legale la [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato quantogià pattuito tra Avvocati, allegando gli assegni circolari (di € 30.000,00 ciascuno)emessi dalla sua banca e intestati al lavoratore, in previsione dell’apposizionedella firma per la mera formalizzazione dell’accordo raggiunto.Critica la sentenza impugnata per avere escluso l’ammissibilità dei documentiprodotti con la suddetta nota di deposito e per averne tratto contenuti nonpresenti e contrari.9. Il motivo è inammissibile.La censura, che fa leva sul contenuto dei documenti di cui non è stataammessa la produzione (contenuto specifico che non risulta dalla sentenzaimpugnata), non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod.proc. civ. e difetta dunque di specificità, in quanto non riproduce tali documentinon li localizza, e non fornisce dunque alcun elemento dal quale possa desumersiche il prospettato accordo transattivo abbia comportato rinuncia alla prescrizionedel diritto sotteso.10. Con il settimo motivo, proposto come “Ricorso ex art. 360, comma 1, n.3 e 4 c.p.c.”, il ricorso lamenta la mancata ammissione dell’altro teste indicatonel ricorso.Numero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/2026Lamenta un vizio motivazionale, evidenziando l’ammissibilità e la rilevanzadelle deposizioni dell’ulteriore teste indicato nel ricorso e del teste di riferimento,in quanto vertenti sulle medesime circostanze di fatto sulle quali avevanodeposto i testi le cui deposizioni erano state ritenute generiche ed inattendibili(il lavoro prestato indistintamente per i coniugi da parte del ricorrente, laprosecuzione del rapporto con il coniuge superstite dopo il decesso della Dermee dell’orario di lavoro).Sostiene che la verifica sulla decisività di una prova non ammessa vaeffettuata in relazione ai capitoli di prova e non alle persone fisiche dei testimoni;aggiunge che il primo giudice non si era pronunciato sull’istanza formulata nelverbale del 15.4.2019 ed aveva poi rigettato la domanda, in quanto sfornita diprova.11. Il motivo è inammissibile.La censura difetta di chiarezza e non si confronta con la sentenza impugnata,in quanto indica due testi non ammessi (mentre dalla sentenza impugnata nerisulta solo uno) e un teste di riferimento, non menzionato dalla sentenzaimpugnata.La Corte territoriale ha ritenuto generica la doglianza relativa alla mancataescussione dell’altro teste indicato nel ricorso, non avendo la medesimadoglianza chiarito la posizione del teste, se e come lo stesso avesse conoscenzadiretta e puntuale dei fatti tale da comportare un esito diverso della lite, né laragione per la quale non era stato citato, a fronte di un’ordinanza istruttoria cheaveva lasciato l’appellante libero di individuare i nominativi dei due testi daescutere in giudizio.La censura si limita ad argomentare sull’ammissibilità e rilevanza della provacon il teste indicato, senza censurare la statuizione secondo cui la doglianza nonaveva dato contezza della mancata citazione del teste non ammesso, a fronte diun’ordinanza istruttoria che aveva lasciato l’appellante libero di individuare inominativi dei due testi da escutere in giudizio. 12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Numero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/202614. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va datoricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.15. Considerato che il giudizio viene concluso in conformità alla proposta didefinizione anticipata, sussiste il presupposto indicato dall’art. 380 bis, ultimocomma, cod. proc. civ.; trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art.96 cod. proc. civ. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso dellespese generali in misura del 15% e accessori di legge;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellasomma equitativamente determinata in € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, commaterzo, cod. proc. civ. e al pagamento, in favore della cassa delle ammende,dell’ulteriore somma di € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc.civ.;ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 maggio 2026.La PresidenteAntonella PagettaNumero registro generale 17879/2023Numero sezionale 2693/2026Numero di raccolta generale 18603/2026Data pubblicazione 08/06/2026