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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 agosto 1982

Cassazione n. 22346/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1982 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria tempestivamente depositata dalla difesa, con la quale sono state ribadite le argomentazioni difensive di cui al ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (pag. 16 e sg. dove con motivazione logica, argomentata e del tutto priva di aporie si è evidenziata la genesi della risoluzione criminosa per la realizzazione del ricorrente alla consumazione del capo a), richiamando la decisione immediata seguito della chiamata del coimputato, in assenza di qualsiasi unitario disegno criminoso) della sentenza impugnata, dovendosi dunque ritenere il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende Così deciso il 16 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/08/1982 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria tempestivamente depositata dalla difesa, con la quale sono state ribadite le argomentazioni difensive di cui al ricorso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito perché fondato su argomentazioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (pag. 16 e sg. dove con motivazione logica, argomentata e del tutto priva di aporie si è evidenziata la genesi della risoluzione criminosa per la realizzazione del ricorrente alla consumazione del capo a), richiamando la decisione immediata seguito della chiamata del coimputato, in assenza di qualsiasi unitario disegno criminoso) della sentenza impugnata, dovendosi dunque ritenere il motivo non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945-01).; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende Così deciso il 16 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA] 'd
Sentenza Cassazione n. 22346/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris