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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22845/2026

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da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di Cassazione; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 aprile 2025 questa Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 28523/2025) ha rigettato -per quanto in questa sede di interesse- i ricorsi presentati -dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e lana- nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado all'odierno ricorrente in annidiciassette di reclusione, previa riqualificazione del suo ruolo all'interno del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 quale partecipe in quanto stabile fornitore del sodalizio.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso ex art. 625-bis comma 3, cod.proc.pen., avverso la sentenza di questa Corte.

2.1. Deduce col primo motivo di ricorso errore di fatto, mancata motivazione, mancato assolvimento dell'adempimento invocato ai sensi dell'art. 165-bis disp.att.cod.proc.pen..

La Corte di cassazione ha ritenuto l'inammissibilità del motivo secondo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], svolto in merito all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90, in quanto non risultante tra quelli devoluti con l'atto di appello.

Assume la difesa che, invece, il motivo era stato correttamente devoluto nell'atto alla pag. 3, punto

2.2. (allegato al presente ricorso ai fini del necessario principio di autosufficienza del ricorso); individua pertanto in ciò il denunciato errore percettivo denunciato col presente ricorso.

Censura, altresì, la correlata omessa motivazione sulla richiesta formulata alla lett. c) del ricorso per cassazione (pag 5) con cui era stata richiesta la trasmissione dei fascicoli e delle sentenze n. 423 del 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la n. 2049 del 2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Col secondo motivo denuncia errore di fatto relativo alla determinazione del trattamento sanzionàtorio e in particolare in ordine alla contestata circostanza di cui all'art. 99 cod.pen. .

La Corte di appello aveva ritenuto, erroneamente, che la difesa non avesse confutato la contestata recidiva.

La Corte di cassazione ha, conseguentemente, incorrendo in ulteriore errore percettivo, ritenuto che la Corte territoriale avesse ritenuto l'inammissibilità del motivo.

2.3. Col terzo motivo lamenta errore di fatto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, nello specifico, mancata motivazione in ordine alla censurata applicazione dell'art. 99 u.c. cod.pen..

La Corte di Cassazione ha ritenuto che, a fronte di un motivo inammissibile perché generico, la difesa non potesse lamentarsi della mancata disamina da parte del giudice di appello.

La difesa aveva contestato il mancato rispetto della soglia ex art. 99 comma 5 cod.pen. a fronte dell'aumento computato per la recidiva.

Anche sotto questo profilo la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata carente (pag. 36).

La Corte di cassazione ha, conseguentemente, incorrendo in ulteriore errore percettivo, ritenuto che la Corte territoriale avesse ritenuto l'inammissibilità del motivo. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Preliminare ed assorbente rispetto alla disamina dei motivi di ricorso è la constatazione del difetto, in capo al difensore del ricorrente, della procura speciale ex art. 122 cod.proc.pen..

E' stato convincentemente ritenuto che la tipologia delle decisioni della Corte di cassazione suscettibili di essere emendate con il ricorso straordinario è circoscritta ai soli provvedimenti decisori che rendono definitiva una sentenza di condanna in tutto o in parte (Sez.

U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935; Sez.

U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695; Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816).

In base a quanto già statuito da questa Corte, stante il connotato di straordinarietà del mezzo impugnatorio, il ricorso ("richiesta") è atto strettamente personale (art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.), del solo soggetto "condannato", quale strumento eccezionale volto ad emendare possibili pregiudizievoli errori di fatto contenuti in una decisione di legittimità a lui, comunque, sfavorevole (ex plurimis: Sez. 2, n. 28629 del 05/07/2007, Brandimarte, Rv. 237171; Sez. 6, n. 91 del 22/10/2013, dep. 2014, Fredesvinda, Rv. 258453).

Ne discende che, in base a quanto chiarito da un prevalente e condivisibile indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso-richiesta deve essere presentato di persona dal condannato ovvero da un difensore munito di specifica procura speciale presso la cancelleria della Corte di cassazione o presso altro ufficio giudiziario a sua volta tenuto ad inoltrare l'impugnazione alla Corte di cassazione.

L'art. 625-bis cod. proc. pen. è, per la peculiarità ("straordinarietà") dell'istituto correttivo di errori di fatto delle decisioni di legittimità, norma di stretta interpretazione (espressamente riferito al difensore "dell'imputato" e non al difensore del "condannato") legittimante il difensore dell'imputato a proporre impugnazioni nell'interesse di esso assistito.

La descritta particolarità del ricorso straordinario rende indispensabile, una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto impugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr.: Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246). 3Di conseguenza deve essere riaffermato il principio di diritto secondo cui "è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria". [OSCURATO:PERSONA].

U, Sentenza n. 32745 del 2015.

2. Ora nel caso oggetto della presente decisione evidente risulta l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] da un professionista palesemente privo di rappresentanza, vale a dire dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], al quale non è stata conferita l'indispensabile procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (procura speciale per "atto determinato" espressamente riservato dalla legge ad una parte processuale privata) volta a formalizzare la "richiesta" rescindente di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.

Cioè uno specifico atto che conferisca la rappresentanza del soggetto attivo (legittimato sostanziale) per il compimento di un particolare atto processuale, in ciò distinguendosi strutturalmente dal mandato difensivo ex art. 96 cod. proc. pen., che ne può costituire eventuale presupposto o condizione genetica e che ha esaurito i suoi contenuti e il suo scopo con il concludersi della fase giudiziale di cognizione e la definitività (giudicato) della pronuncia di condanna afferente alla res iudícata.

3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa .di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della Corte di Cassazione; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 29 aprile 2025 questa Corte di Cassazione (Sez. 4, n. 28523/2025) ha rigettato -per quanto in questa sede di interesse- i ricorsi presentati -dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e lana- nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado all'odierno ricorrente in annidiciassette di reclusione, previa riqualificazione del suo ruolo all'interno del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 quale partecipe in quanto stabile fornitore del sodalizio. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso ex art. 625-bis comma 3, cod.proc.pen., avverso la sentenza di questa Corte. 2.1. Deduce col primo motivo di ricorso errore di fatto, mancata motivazione, mancato assolvimento dell'adempimento invocato ai sensi dell'art. 165-bis disp.att.cod.proc.pen.. La Corte di cassazione ha ritenuto l'inammissibilità del motivo secondo di ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], svolto in merito all'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. 309/90, in quanto non risultante tra quelli devoluti con l'atto di appello. Assume la difesa che, invece, il motivo era stato correttamente devoluto nell'atto alla pag. 3, punto 2.2. (allegato al presente ricorso ai fini del necessario principio di autosufficienza del ricorso); individua pertanto in ciò il denunciato errore percettivo denunciato col presente ricorso. Censura, altresì, la correlata omessa motivazione sulla richiesta formulata alla lett. c) del ricorso per cassazione (pag 5) con cui era stata richiesta la trasmissione dei fascicoli e delle sentenze n. 423 del 2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e la n. 2049 del 2024 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Col secondo motivo denuncia errore di fatto relativo alla determinazione del trattamento sanzionàtorio e in particolare in ordine alla contestata circostanza di cui all'art. 99 cod.pen. . La Corte di appello aveva ritenuto, erroneamente, che la difesa non avesse confutato la contestata recidiva. La Corte di cassazione ha, conseguentemente, incorrendo in ulteriore errore percettivo, ritenuto che la Corte territoriale avesse ritenuto l'inammissibilità del motivo. 2.3. Col terzo motivo lamenta errore di fatto relativo alla determinazione del trattamento sanzionatorio e, nello specifico, mancata motivazione in ordine alla censurata applicazione dell'art. 99 u.c. cod.pen.. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, a fronte di un motivo inammissibile perché generico, la difesa non potesse lamentarsi della mancata disamina da parte del giudice di appello. La difesa aveva contestato il mancato rispetto della soglia ex art. 99 comma 5 cod.pen. a fronte dell'aumento computato per la recidiva. Anche sotto questo profilo la motivazione della Corte territoriale sarebbe stata carente (pag. 36). La Corte di cassazione ha, conseguentemente, incorrendo in ulteriore errore percettivo, ritenuto che la Corte territoriale avesse ritenuto l'inammissibilità del motivo. 2CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Preliminare ed assorbente rispetto alla disamina dei motivi di ricorso è la constatazione del difetto, in capo al difensore del ricorrente, della procura speciale ex art. 122 cod.proc.pen.. E' stato convincentemente ritenuto che la tipologia delle decisioni della Corte di cassazione suscettibili di essere emendate con il ricorso straordinario è circoscritta ai soli provvedimenti decisori che rendono definitiva una sentenza di condanna in tutto o in parte (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935; Sez. U, n. 28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695; Sez. 6, n. 26485 del 27/04/2010, Chiatante, Rv. 247816). In base a quanto già statuito da questa Corte, stante il connotato di straordinarietà del mezzo impugnatorio, il ricorso ("richiesta") è atto strettamente personale (art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen.), del solo soggetto "condannato", quale strumento eccezionale volto ad emendare possibili pregiudizievoli errori di fatto contenuti in una decisione di legittimità a lui, comunque, sfavorevole (ex plurimis: Sez. 2, n. 28629 del 05/07/2007, Brandimarte, Rv. 237171; Sez. 6, n. 91 del 22/10/2013, dep. 2014, Fredesvinda, Rv. 258453). Ne discende che, in base a quanto chiarito da un prevalente e condivisibile indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, il ricorso-richiesta deve essere presentato di persona dal condannato ovvero da un difensore munito di specifica procura speciale presso la cancelleria della Corte di cassazione o presso altro ufficio giudiziario a sua volta tenuto ad inoltrare l'impugnazione alla Corte di cassazione. L'art. 625-bis cod. proc. pen. è, per la peculiarità ("straordinarietà") dell'istituto correttivo di errori di fatto delle decisioni di legittimità, norma di stretta interpretazione (espressamente riferito al difensore "dell'imputato" e non al difensore del "condannato") legittimante il difensore dell'imputato a proporre impugnazioni nell'interesse di esso assistito. La descritta particolarità del ricorso straordinario rende indispensabile, una specifica procura del condannato che, ai sensi dell'art. 122, comma 1, cod. proc. pen., autorizzi il difensore a proporre e presentare l'atto impugnatorio diretto alla correzione di un errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità (cfr.: Sez. 4, n. 34923 del 27/06/2002, Abanto, Rv. 222917; Sez. 2, n. 47848 del 05/11/2003, Lodigiani, Rv. 227694; Sez. 4, n. 13918 del 05/07/2011, Tempesta, Rv. 252456; Sez. 6, n. 28713 del 11/05/2012, Carlevaris, Rv. 253246). 3Di conseguenza deve essere riaffermato il principio di diritto secondo cui "è inammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, cioè di rappresentanza, il ricorso straordinario per la correzione di un errore di fatto proposto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. dal difensore del condannato che non sia munito di procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. per la proposizione dell'impugnazione straordinaria". [OSCURATO:PERSONA]. U, Sentenza n. 32745 del 2015. 2. Ora nel caso oggetto della presente decisione evidente risulta l'inammissibilità del ricorso straordinario proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] da un professionista palesemente privo di rappresentanza, vale a dire dal difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], al quale non è stata conferita l'indispensabile procura speciale ex art. 122 cod. proc. pen. (procura speciale per "atto determinato" espressamente riservato dalla legge ad una parte processuale privata) volta a formalizzare la "richiesta" rescindente di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. Cioè uno specifico atto che conferisca la rappresentanza del soggetto attivo (legittimato sostanziale) per il compimento di un particolare atto processuale, in ciò distinguendosi strutturalmente dal mandato difensivo ex art. 96 cod. proc. pen., che ne può costituire eventuale presupposto o condizione genetica e che ha esaurito i suoi contenuti e il suo scopo con il concludersi della fase giudiziale di cognizione e la definitività (giudicato) della pronuncia di condanna afferente alla res iudícata. 3. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa .di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M