CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 agosto 1972
Cassazione n. 05129/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/08/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1982 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE di APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce -- per quanto qui di interesse -, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da loro concordata con il Procuratore generale, in relazione ai reati di associazione per delinquere, furto in abitazione consumato, furto in abitazione tentato e detenzione e porto di armi. 2. Avverso detta sentenza, entrambi gli imputati - con separati atti - hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore. I ricorsi hanno analogo contenuto e si articolano in un unico motivo, con il quale vengono dedotti i vizi di motivazione, di erronea applicazione della legge penale e di inosservanza di norme processuali. I ricorrenti contestano il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze e alla determinazione della pena. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili perché propongono un motivo non consentito dalla legge, essendo la sua deduzione preclusa a seguito dell'intervenuto concordato sui motivi di appello, che non solo ha determinato la ratifica dell'accordo in ordine ai punti concordati, ma ha pure comportato la rinuncia a far valere, anche nel successivo giudizio di legittimità, ogni diversa doglianza. Questa Corte ha chiarito che, a seguito del concordato, le uniche doglianze proponibili in sede di legittimità sono quelle relative alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia del giudice, all'applicazione di una pena illegale, all'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022, Fazio, Rv. 284481; Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258). Non possono essere fatte valere doglianze diverse, anche se relative a questioni rilevabili d'ufficio, atteso che l'interessato ha rinunciato a dedurle in funzione dell'accordo sulla pena in appello. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen., dunque, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. 4. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende.